Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 24/07/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01718/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01674/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2024, proposto da Giovanni NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 107/2024, del Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di formale costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Udito, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, l’Avvocato dello Stato presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 107/2024 ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente:
- al beneficio economico della retribuzione professionale docenti di cui all’art 7 del CCNL 15 marzo 2001 e, per l’effetto, condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere a tale titolo la somma di € 1.105,06 per gli incarichi assunti dal 2019 al 2023, oltre interessi;
- al beneficio economico della cd. "Carta del docente" per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto, condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all’accredito di €1.500,00 oltre rivalutazione ed interessi, sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Con atto notificato il 3 dicembre 2024 e depositato il giorno 4 seguente, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della sentenza n.107/2024 della quale ha chiesto l’ottemperanza al fine corresponsione delle somme dovute e liquidate.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; con memoria del 6 maggio 2025, ha rappresentato le ragioni del mancato pagamento con riferimento sia al pagamento della retribuzione professionale docenti, sia al caricamento della carta del docente; ha quindi chiesto la compensazione delle spese o la loro liquidazione nella misura minima.
Alla camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Il ricorso è ammissibile e fondato.
Premesso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, va rilevato che la pretesa fatta valere si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione: consta agli atti di causa, infatti, che la sentenza reca l’esposta condanna pecuniaria, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Il Ministero resistente non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale; d’altra parte non è utile giustificazione del perdurante inadempimento l’elevato numero di ricorsi proposti in materia piuttosto che l’insufficienza degli stanziamenti finanziari, gravando sull’Amministrazione il compito di adeguare la propria organizzazione al fine dell’adempimento tempestivo degli ordini giudiziali.
C) Il ricorso pertanto va accolto e, per l’effetto, l’Amministrazione resistente va obbligata di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
D) Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta , il Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-s exies , comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
E) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione debitrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 700,00 (euro settecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del difensore antistatario.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO