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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4644/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti rappresentato e difeso dall'avvocato
Alessandro Balestra.
Attore
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata come in atti CP_1 presso la sede dell'avvocatura in Via del Tempio di Giove n. 7, rappresentato e difeso dall'avvocato GAROFOLI UMBERTO.
Convenuta
nonché
nata a [...] [...] ( Controparte_2 CP_1 C.F._1 residente in [...] 2.-sig. nato a [...] CP_1 CP_3 CP_1
8.8.1974 ( ) residente in [...] 3. C.F._2 CP_1 nato a [...] [...] ( ),residente Controparte_4 CP_1 C.F._3 in via Gaetano Butera n. 31 4.. nato a [...] [...] CP_1 Controparte_5 CP_1
pagina1 di 9 ( ) residente in [...] 5.-sig. C.F._4 CP_1 CP_6
nato a [...] il [...]. ( ) residente in [...]
Gaetano Butera n. 31 6.-sig.ra nata a [...] [...] CP_1 CP_7 CP_1
( residente in [...] 7.-sig.ra C.F._6 CP_1
, nata a [...] [...], e ivi residente in [...] in Parte_2 CP_1 CP_1
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mariacristina Tabano CodiceFiscale_7
( ) del Foro di ed elettivamente domiciliati presso il suo CodiceFiscale_8 CP_1 studio in Via Caio Mario n. 8 in giusta procura separato, si chiede di ricevere le CP_1 comunicazioni sull' indirizzo di pec: Email_1
INTERVENUTI
oggetto: domanda di accertamento.
Conclusioni per parte attrice:” Voglia il Tribunale adito a)accertare la piena validità efficacia e vincolatività , tra e in ogni loro parte delle CP_8 CP_1
Convenzioni a rogito del Notaio Dott. , Repertorio n. 40885 , Persona_1
Raccolta n. 21661 (Spinaceto) e Repertorio n. 40884 Raccolta n.21660 (Ponderano) e relativi
Disciplinari Generali;
b) accertare e dichiarare , in particolare , che la ai fini del CP_8 definitivo trasferimento degli alloggi oggetto degli interventi edilizi meglio descritti nelle citate Convenzioni, in proprietà superficiaria, ai soggetti assegnatari ha diritto a determinare “il corrispettivo massimo di cessione degli alloggi secondo i soli criteri , anche in punto di aggiornamenti, maggiorazioni ed incrementi per opere di miglioria, testualmente riportati in ciascun Disciplinare Generale allegato sub. lett. B alle
Convenzioni di cui sopra (ed in particolare al relativo art. 11), senza alcuna detrazione da detto prezzo del contributo in conto capitale erogato dalla regione Lazio alla società istante;
c) nell'ipotesi in cui venisse confermata la legittimità dell'operato in autotutela di che nella determinazione dei canoni di locazione ha scomputato il CP_1 finanziamento regionale erogato dall'attrice, accertare e dichiarare che, terminato il periodo obbligatorio di locazione (otto anni) il prezzo massimo per la cessione degli alloggi dovrà essere quello previsto nelle suddette Convenzioni (art. 11 dei disciplinari) per l'edilizia convenzionata ordinaria (cioè non agevolata) dovendosi ritenere terminato il regime di agevolazione. d) con vittoria di spese competenze ed onorari di lite oltre IVA,
CPA, e rimborso forfettario come per legge
Conclusioni per parte convenuta: “Nel ribadire l'inammissibilità della C.T.U. in quanto irrilevante e superflua, si evidenzia ancora una volta che l'Amministrazione ha espletato un procedimento di verifica delle procedure di calcolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex lege 167/1962, all'esito del quale è stato adottato un provvedimento di rettifica delle tabelle presentate dalla per Parte_1
l'apposizione del relativo “visto”. Tale provvedimento è stato impugnato da controparte dinanzi al Giudice Amministrativo, il quale ne ha confermato la piena legittimità con sentenze passate in giudicato;
TAR Lazio 6149/2015 (perento in appello) e Sentenza
5877/2015 confermata da Consiglio di Stato con sentenza 6331/2019. In ogni caso contesta pagina2 di 9 il calcolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi depositato dalla ed i Parte_1 relativi elaborati contabili, in quanto palesemente contrastanti con i principi ed i criteri normativi vigenti in materia;
in ogni caso voglia il Tribunale rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese”.
conclusioni per le parti intervenute:
a) “voglia il Tribunale adito – ai sensi dell'articolo 102 c.p.c, che dispone che quando la decisione del giudizio debba essere pronunciata nei confronti di più parti queste devono agire o esser convenute nello stesso processo – dichiarare gli intervenuti litisconsorti necessari e restituire nei termini le parti ingiustamente estromesse;
b) rigettare tutte le domande formulate dalla società in calce all'atto di CP_8 citazione al punto a) e b) e c) in quanto inammissibili improcedibili e infondate. In particolare si chiede al Tribunale di Roma di volere accertare e confermare che il prezzo massimo di cessione degli alloggi è stato determinato dalla nota di – nota CP_1 prot n. QI106404 del 30 ottobre 2013 per l'intervento di Spinaceto e pari ad Euro 1.527, 05 a mq e dalla nota prot.n. QI52785 del 7 aprile 2014 per l'intervento in Ponderano e pari ad
Euro 1598,80 a mq, come da nuova tabella approvata e sostituente la precedente con effetto ex tunc e come già statuito dalla sentenza passato in giudicato emessa dal Consiglio di Stato n. 6331 del 2019;
c) voglia, di conseguenza, condannare la ad inserire automaticamente il prezzo CP_8 massimo di cessione di legge ex 1339 c.c. così determinato nell'atto di trasferimento degli alloggi tra la e le parti intervenienti e nell'atto di ricognizione dei singoli atti Parte_1 di compravendita ai fini della cancellazione della clausola cd risolutiva, senza che vi sia nessun aggiornamento, né maggiorazione né incremento ad alcun titolo perché contrario alla legge oltre che vessatorio, con la restituzione da parte della della differenza CP_8 di importo dovuta tra il prezzo di vendita e quello imposto dalla norma, da corrispondere a favore del fruitore finale (a seguito della cd detrazione del contributo pubblico) e quindi dell'assegnatario acquirente”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009.
La società indicata in epigrafe, con atto di citazione conveniva in giudizio
[...]
chiedendo che fosse accertato e dichiarato il pieno diritto della società attrice a CP_1 determinare “il corrispettivo massimo di cessione degli alloggi “secondo i soli criteri, anche in punto di aggiornamenti, maggiorazioni ed incrementi per opere di miglioria, testualmente riportati in ciascun Disciplinare Generale allegato sub. lett. B alle Convenzioni di cui sopra (ed in particolare
pagina3 di 9 al relativo art. 11), senza alcuna detrazione da detto prezzo, del contributo in conto capitale erogato dalla regione Lazio alla società istante.
Richiamava le due Convenzioni stipulate con il Comune di ai sensi CP_1 dell'articolo 35 della Legge 865/1971, per la concessione di aree in diritto di superficie sulle quali eseguire gli interventi edilizi previsti dai Piani di Zona B51 Via Ponderano e A5
Spinaceto 2. Di aver regolarmente completato la realizzazione dei fabbricati e di averli concessi in locazione ai soggetti terzi in possesso dei prescritti requisiti, a canone locativo non superiore al 4.5% del prezzo di cessione stabilito in convenzione;
di aver successivamente provveduto a vendere agli affittuari le porzioni immobiliari con atti di vendita a termine iniziale consentiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale. La ha Pt_1 dedotto e documentato che, negli atti di vendita, era stato convenuto che i “prezzi sono stati ovviamente convenuti in misura non superiore a quello “massimo” previsto dalle citate
Convenzioni, ma sono stati considerati come "provvisori" in rapporto a quelli da determinarsi in via definitiva al momento (coincidente con la cessazione del periodo obbligatorio di locazione) dell'effettivo trasferimento degli immobili venduti, giacché al momento dei rogiti non “determinati” ma solo “determinabili in relazione ai prezzi massimi di cessione che risulteranno approvati da
nei limiti previsti dall'articolo 11 del Disciplinare Generale allegato alla CP_1
Convenzione di riferimento al maturare dei termini iniziali di cui a ciascun atto di vendita;
i suddetti prezzi, provvisori e indicativi sarebbero stati determinati ai sensi dell'articolo 1473
c.c. in via definitiva nella misura che sarebbe stata fissata da con le tabelle CP_1 dei prezzi massimi approvati dall'amministrazione, solo al compimento dell'ottavo anno di durata di ciascun contratto di locazione;
che fossero scomputati dal prezzo di vendita, tutti i canoni di locazione di locazione ancora dovuti, alla data di ciascun rogito e per tutta la residua durata di ciascun contratto di locazione.
In buona sostanza la -- confidando ed avendo fatto affidamento Parte_1 sull'assetto di interessi cristallizzato nelle Convenzioni -- ha dedotto e documentato di aver concesso agli affittuari e acquirenti condizioni di particolare favore avendo proceduto a vendere gli alloggi agli affittuari prima dello scadere del periodo obbligatorio di locazione, avendo determinato – sebbene in via provvisoria – il prezzo di vendita sulla scorta delle tabelle che aveva approvato per la determinazione del canone CP_1 di locazione ( pari al 4.5% del prezzo massimo di cessione); avendo consentito lo scomputo dal prezzo di vendita dei canoni di locazione ancora dovuti dagli affittuario alla data dei rogiti;
ed avendo infine concesso un meccanismo di revisione dei prezzi esclusivamente in diminuzione. E questa premessa giustificava la prima domanda di accertamento di cui alle conclusioni.
Ma nello specifico la ragione che aveva determinato la presente azione scaturiva dalla circostanza che – dopo sei anni dalla stipula delle convenzioni e dopo CP_1 quattro anni dalla stipula dei contratti di vendita a termine – aveva inteso rettificare le tabelle dei prezzi massimi di cessione cha aveva in precedenza già approvato ai soli fini del calcolo dei canoni di locazione massimi applicabili, sostituendole unilateralmente con altre indicanti importi inferiori a quelli originariamente convenuti, condivisi e come tale pagina4 di 9 applicati, per effetto della pretesa di detrarre, dal corrispettivo, l'importo del contributo in conto capitale erogato dalla alla società istante, ai sensi della Legge CP_9
493/1993.
Ritenendo che la pretesa sarebbe stata reiterata da e che CP_1
l'amministrazione non avesse, invero, margini di discrezionalità in ragione dei parametri individuati nell'articolo 11 del Disciplinare allegato, che – come evidenziato – teneva conto di programmi fruenti di agevolazione quale il presente, formulava la conclusione di accertamento negativo meglio rassegnata in epigrafe.
si è costituita ed ha chiesto la declaratoria di difetto di giurisdizione CP_1 del giudice adito, la violazione del ne bis in idem, ed il rigetto della domanda.
Evidenziava che i provvedimenti emessi dal comune in autotutela erano stati impugnati dinanzi al TAR del Lazio. Deduceva che l'amministrazione era obbligata ad operare il ricalcolo del prezzo massimo di cessione nel caso in cui, come nella fattispecie, i soggetti attuatori dei programmi di edilizia agevolata non avessero detratto, nel calcolo del prezzo massimo di cessione, dalla voce relativa al “costo di costruzione” il finanziamento pubblico concesso.
Precisava che tale principio era stato statuito dai giudici amministrativi all'esito di diversi giudizi instaurati da molte altre società beneficiarie di contributi pubblici erogati nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata -secondo i quali, beneficiario del contributo pubblico doveva essere il cittadino fruitore finale del bene e non le società costruttrici degli immobili. Eccepiva inoltre la litispendenza dell'odierno con il giudizio con quello recante il n.r.g. 3432/2015, pendente dinanzi al TAR del Lazio e attivato dalle odierne società attrici avverso gli atti con cui la p.a. aveva provveduto a rettificare le tabelle dei prezzi, lamentando, anche in quella sede, la lesione di un legittimo e consolidato affidamento alla remuneratività derivante dalle precedenti tabelle e all'utile di impresa, rappresentato di fatto dal contributo erogato (ingiustamente detratto).
Aggiungeva che non sussisteva la lamentata lesione, atteso che le medesime società avevano predisposto l'errata tabella di calcolo approvata dall'amministrazione, pur non potendo ignorare che il contributo pubblico concesso dovesse esser portato in detrazione dal prezzo massimo di cessione. Eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere, contestando in ogni caso la fondatezza della domanda.
Intervenivano ex art 105 c.p.c. con intervento litisconsortile, e dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c. gli intestati assegnatari dell'alloggio che agivano a tutela dei propri diritti. Chiedevano in particolar modo che le domande svolte dalla parte attrice nei confronti di fossero rigettate, ed accertato che il prezzo massimo CP_1 di cessione degli alloggi era stato determinato dalla nota di – nota prot. n. CP_1
QI106404 del 30 ottobre 2013 per l'intervento di Spinaceto e dalla nota prot.n. QI52785 del
7 aprile 2014 per l'intervento in Ponderano, la parte attrice fosse condannata all'inserimento del nuovo prezzo nei singoli contratti ex art 1339 c.c.
pagina5 di 9 Venivano concessi i termini per la precisazione domande eccezioni e conclusioni e richieste istruttorie.
Con provvedimento emesso dopo la scadenza dei termini del 02.11.2021, richiesto dal G.I. la parte attrice precisava quanto alle spese e depositava relazione tecnica di parte.
All'esito di una serie di rinvii, determinati da infinite questioni, (COVID, ed altro) la causa veniva per la decisione dinanzi allo scrivente in ragione dell'assegnazione della causa per intervenuto pensionamento del giudice assegnatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domande proposte dalla parte attrice non sono fondate e devono esser rigettate.
Deve procedersi alla declaratoria di estinzione parziale del presente giudizio ex art
306 c.p.c. in ragione dell'accettazione da parte della società attrice (a spese Pt_1 compensate) dell'atto di rinuncia operato dai sigg.ri , Controparte_2 CP_4
, notificato alla pec del difensore
[...] Controparte_5 CP_6 Parte_2 degli intervenienti dalla in data 12 marzo 2024. Parte_1
Superata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la questione di giurisdizione sollevata dall'ente territoriale, in ordine alla violazione del ne bis in idem, occorre evidenziare il diverso oggetto dei giudizi dinanzi al TAR, nei quali erano stati impugnati i provvedimenti emesso da in autotutela. Nella CP_1 fattispecie, si controverte della corretta applicazione della clausola di ciascuna convenzione e non si chiede l'annullamento di atti della PA. Il motivo del contendere non
è quindi rappresentato dalla contestazione della legittimità dell'esercizio di poteri autoritativi nella gestione degli alloggi confluiti, tra l'altro, nell'adozione dei provvedimenti comunali in “autotutela” per lo scomputo dei contributi regionali ai fini del calcolo dei canoni di locazione originariamente previsti. Essendo cessato il periodo di otto anni di durata obbligatoria delle locazioni, sul quale hanno “inciso” i provvedimenti comunali in “autotutela” circa la misura dei canoni, la proprietà superficiaria degli immobili poteva essere quindi legittimamente trasferita a terzi a titolo oneroso, al prezzo massimo di cessione stabilito da CP_1
Dal punto di vista istruttorio, deve immediatamente revocarsi il provvedimento del
02.11.2021 con il quale il G.I. ha richiesto invita la parte attrice a specificare le proprie richieste: a) quantificando il “corrispettivo massimo di cessione degli alloggi” secondo i criteri, anche in punto di aggiornamenti, maggiorazioni ed incrementi per opere di miglioria, testualmente riportati in ciascun Disciplinare Generale allegato sub lett. B alle Convenzioni, il tutto aggiornato all'ottavo anno del termine del periodo obbligatorio di locazione;
b) determinando il medesimo corrispettivo con l'eventuale detrazione, da detto prezzo, del contributo in conto capitale erogato dalla Regione come applicata in autotutela da “ ; c) quantificando l'ammontare delle CP_1 migliorie.
pagina6 di 9 L'evidenza che il provvedimento sia stato emesso dopo la scadenza dei termini per il deposito di memorie ex art 183 comma VI c.p.c. - limite preclusivo per la determinazione e precisazione del thema decidendum - configura un'illegittima rimessione in termini della parte attrice per la quantificazione di oneri che, peraltro, non appaiono far Cont parte delle conclusioni per come rassegnate negli atti introduttivi da parte di
[...]
Del pari, con riferimento alle specifiche effettuati dal consulente di parte ingegner CP_8
. La documentazione e la relazione depositata dal tecnico appaiono esser di Persona_2 formazione unilaterale e come tali non sarebbero in ogni caso oggettivabili ai fini della presente decisione.
In buona sostanza, la società attrice rimprovera all'amministrazione di avere approvato la tabella dei prezzi interpretando erroneamente la normativa di settore (diretta ad escludere il contributo pubblico dal prezzo massimo di vendita), così rendendo necessario il provvedimento di rettifica in autotutela.
Ciò detto, il principio dell'apparenza del diritto e quello dell'affidamento asseritamente violato - traendo origine da una situazione apparente ragionevolmente attendibile (anche se non conforme alla realtà) e non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni - non sono invocabili nei casi in cui sia la legge ad indicare i criteri per determinare una specifica situazione giuridica, infungibile e non disponibile dalla stessa amministrazione preposta alla cura del settore. Il privato non può far valere l'affidamento riposto sulla legittimità di un provvedimento, annullato per un vizio da egli stesso provocato, a maggior ragione nel caso in cui “l'annullamento” dell'atto illegittimo dipenda dalla violazione di una normativa inderogabile inerente all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica le cui finalità (di tutela delle posizioni soggettive dei destinatari degli alloggi) non potevano essere ignorate dalla società attrice.
In questi termini si è, del resto, pronunciato il Consiglio di Stato (cfr.sent.
6330/2019) che ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento in capo ad una società concessionaria del diritto di superficie finalizzato alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare che aveva fornito la tabella di calcolo approvata dall'Amministrazione, malamente interpretando il quadro normativo di riferimento, ritenendo che ‟l'autotutela può esercitarsi anche oltre il termine ragionevole (oggi, enucleato nei diciotto mesi) entro il quale può essere disposto l'annullamento d'ufficio a mente dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, tra l'altro, nel caso in cui l'acclarata erroneità dei presupposti del provvedimento di primo grado attributivo di vantaggi economici non sia imputabile all'Amministrazione, ma alla colpa della parte;
in tale evenienza non potrà che farsi applicazione del generale canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la correlazione tra gli opposti interessi in giuoco (in termini Cons. Stato, VI, 4 febbraio 2019,
n. 849; V, 27 giugno 2018, n. 3940). E peraltro la “tempestività” del provvedimento in autotutela va valutata in relazione al momento in cui tale potere può essere esercitato profilo per il quale rileva non soltanto la conoscenza dell'illegittimità, ma anche il carattere
“permanente” dei rapporti locatizi di cui si discute”.
pagina7 di 9 In conclusione, stante l'accertata sussistenza dei presupposti per l'emanazione dei provvedimenti di rettifica in autotutela (che, in virtù delle superiori considerazioni, non possono ritenersi illegittimamente disposti) e l'insussistenza di un affidamento incolpevole delle società attrici, la domanda svolta deve essere rigettata.
Appare indubitabile che -- alla luce della giurisprudenza amministrativa intervenuta sul punto -- i beneficiari finali dei contributi erogati in materia di edilizia residenziale pubblica siano le persone fisiche inquilini dell'immobile e non le cooperative incaricate di realizzare gli immobili stessi. Vedasi anche la pronuncia del Consiglio di
Stato 6330/2019 e 6331/2019 che hanno deciso questioni analoghe a quelle di causa: il contributo ricevuto dalle società attrici non può essere considerato tra i costi di costruzione utilizzabili per la determinazione del prezzo di cessione e dei canoni di locazione degli immobili (che vengono determinati in percentuale del prezzo di vendita degli alloggi), in quanto ciò comporterebbe “un'inammissibile duplicazione del beneficio fruito all'atto della corresponsione del prezzo della concessione, e poi al momento della riscossione dei canoni” in violazione nella normativa di riferimento orientata ad escludere il finanziamento pubblico dal prezzo massimo di cessione. Ha ritenuto il giudice amministrativo che, sebbene la convenzione del 2007 intercorsa con il Comune di Roma non prevedesse espressamente l'obbligo di scomputare l'entità del finanziamento dal costo di costruzione, le norme di cui alla legge n. 179 del 1992, integrative, per la loro portata inderogabile, del testo convenzionale, considerano nel computo del prezzo di cessione i soli costi effettivi, e non anche la quota parte proveniente dal finanziamento pubblico, atteso che, diversamente, si determinerebbe un'inammissibile duplicazione del beneficio, fruito all'atto della corresponsione del prezzo della concessione, e poi al momento della riscossione dei canoni.
Invero, l'erogazione del finanziamento pubblico è volta a rendere sostenibili i costi per la realizzazione degli immobili e pertanto di tale beneficio non può non tenersi conto ai fini della determinazione del prezzo di vendita e del canone locativo che, altrimenti, finirebbero per essere quasi equiparabili a quelli di mercato con evidente pregiudizio per i cittadini fruitori finali degli alloggi.
Come sostenuto dalle parti intervenute “ad adiuvandum” la tesi di parte attrice secondo cui dovrebbe emanare una nuova tabella e che i cd prezzi CP_1 sarebbero indeterminabili e/o determinabili a finita locazione, (dopo, peraltro, avere già venduto gli alloggi sin dal 2009 e incassato l'intero prezzo con la formula della cd
“attualizzazione dei canoni”, lo sfruttamento dei locali commerciali, la caparra e i conseguenti vantaggi derivanti dallo sgravio degli oneri derivanti dal mutuo oltre a quelli fiscali) deve ritenersi una illegittima prospettazione unilaterale della che Parte_1 merita di essere rigettata.
Consegue alla revoca del provvedimento istruttorio quanto preteso dalla parte attrice in ragione delle indeterminate spese per i miglioramenti.
pagina8 di 9 Quanto evidenziato, determina altresì il rigetto delle conclusioni formulate dalla parte attrice alla lettera c) in quanto pretesa priva di titolo.
L'estinzione parziale del giudizio tra attrice e parti intervenienti determina il venir meno dell'obbligo di pronunciare in relazione alle domande degli intervenienti nei confronti della Pt_1
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i criteri di liquidazione di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'attività svolta nei confronti di CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Visto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione parziale del presente giudizio per intervenuta rinuncia – accettata – tra e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
, con Controparte_5 CP_6 CP_3 CP_7 Parte_2 compensazione delle spese processuali tra loro.
- Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta
CP_1
- Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00 oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge.
- Roma il 13/12/2024.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti rappresentato e difeso dall'avvocato
Alessandro Balestra.
Attore
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata come in atti CP_1 presso la sede dell'avvocatura in Via del Tempio di Giove n. 7, rappresentato e difeso dall'avvocato GAROFOLI UMBERTO.
Convenuta
nonché
nata a [...] [...] ( Controparte_2 CP_1 C.F._1 residente in [...] 2.-sig. nato a [...] CP_1 CP_3 CP_1
8.8.1974 ( ) residente in [...] 3. C.F._2 CP_1 nato a [...] [...] ( ),residente Controparte_4 CP_1 C.F._3 in via Gaetano Butera n. 31 4.. nato a [...] [...] CP_1 Controparte_5 CP_1
pagina1 di 9 ( ) residente in [...] 5.-sig. C.F._4 CP_1 CP_6
nato a [...] il [...]. ( ) residente in [...]
Gaetano Butera n. 31 6.-sig.ra nata a [...] [...] CP_1 CP_7 CP_1
( residente in [...] 7.-sig.ra C.F._6 CP_1
, nata a [...] [...], e ivi residente in [...] in Parte_2 CP_1 CP_1
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mariacristina Tabano CodiceFiscale_7
( ) del Foro di ed elettivamente domiciliati presso il suo CodiceFiscale_8 CP_1 studio in Via Caio Mario n. 8 in giusta procura separato, si chiede di ricevere le CP_1 comunicazioni sull' indirizzo di pec: Email_1
INTERVENUTI
oggetto: domanda di accertamento.
Conclusioni per parte attrice:” Voglia il Tribunale adito a)accertare la piena validità efficacia e vincolatività , tra e in ogni loro parte delle CP_8 CP_1
Convenzioni a rogito del Notaio Dott. , Repertorio n. 40885 , Persona_1
Raccolta n. 21661 (Spinaceto) e Repertorio n. 40884 Raccolta n.21660 (Ponderano) e relativi
Disciplinari Generali;
b) accertare e dichiarare , in particolare , che la ai fini del CP_8 definitivo trasferimento degli alloggi oggetto degli interventi edilizi meglio descritti nelle citate Convenzioni, in proprietà superficiaria, ai soggetti assegnatari ha diritto a determinare “il corrispettivo massimo di cessione degli alloggi secondo i soli criteri , anche in punto di aggiornamenti, maggiorazioni ed incrementi per opere di miglioria, testualmente riportati in ciascun Disciplinare Generale allegato sub. lett. B alle
Convenzioni di cui sopra (ed in particolare al relativo art. 11), senza alcuna detrazione da detto prezzo del contributo in conto capitale erogato dalla regione Lazio alla società istante;
c) nell'ipotesi in cui venisse confermata la legittimità dell'operato in autotutela di che nella determinazione dei canoni di locazione ha scomputato il CP_1 finanziamento regionale erogato dall'attrice, accertare e dichiarare che, terminato il periodo obbligatorio di locazione (otto anni) il prezzo massimo per la cessione degli alloggi dovrà essere quello previsto nelle suddette Convenzioni (art. 11 dei disciplinari) per l'edilizia convenzionata ordinaria (cioè non agevolata) dovendosi ritenere terminato il regime di agevolazione. d) con vittoria di spese competenze ed onorari di lite oltre IVA,
CPA, e rimborso forfettario come per legge
Conclusioni per parte convenuta: “Nel ribadire l'inammissibilità della C.T.U. in quanto irrilevante e superflua, si evidenzia ancora una volta che l'Amministrazione ha espletato un procedimento di verifica delle procedure di calcolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex lege 167/1962, all'esito del quale è stato adottato un provvedimento di rettifica delle tabelle presentate dalla per Parte_1
l'apposizione del relativo “visto”. Tale provvedimento è stato impugnato da controparte dinanzi al Giudice Amministrativo, il quale ne ha confermato la piena legittimità con sentenze passate in giudicato;
TAR Lazio 6149/2015 (perento in appello) e Sentenza
5877/2015 confermata da Consiglio di Stato con sentenza 6331/2019. In ogni caso contesta pagina2 di 9 il calcolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi depositato dalla ed i Parte_1 relativi elaborati contabili, in quanto palesemente contrastanti con i principi ed i criteri normativi vigenti in materia;
in ogni caso voglia il Tribunale rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese”.
conclusioni per le parti intervenute:
a) “voglia il Tribunale adito – ai sensi dell'articolo 102 c.p.c, che dispone che quando la decisione del giudizio debba essere pronunciata nei confronti di più parti queste devono agire o esser convenute nello stesso processo – dichiarare gli intervenuti litisconsorti necessari e restituire nei termini le parti ingiustamente estromesse;
b) rigettare tutte le domande formulate dalla società in calce all'atto di CP_8 citazione al punto a) e b) e c) in quanto inammissibili improcedibili e infondate. In particolare si chiede al Tribunale di Roma di volere accertare e confermare che il prezzo massimo di cessione degli alloggi è stato determinato dalla nota di – nota CP_1 prot n. QI106404 del 30 ottobre 2013 per l'intervento di Spinaceto e pari ad Euro 1.527, 05 a mq e dalla nota prot.n. QI52785 del 7 aprile 2014 per l'intervento in Ponderano e pari ad
Euro 1598,80 a mq, come da nuova tabella approvata e sostituente la precedente con effetto ex tunc e come già statuito dalla sentenza passato in giudicato emessa dal Consiglio di Stato n. 6331 del 2019;
c) voglia, di conseguenza, condannare la ad inserire automaticamente il prezzo CP_8 massimo di cessione di legge ex 1339 c.c. così determinato nell'atto di trasferimento degli alloggi tra la e le parti intervenienti e nell'atto di ricognizione dei singoli atti Parte_1 di compravendita ai fini della cancellazione della clausola cd risolutiva, senza che vi sia nessun aggiornamento, né maggiorazione né incremento ad alcun titolo perché contrario alla legge oltre che vessatorio, con la restituzione da parte della della differenza CP_8 di importo dovuta tra il prezzo di vendita e quello imposto dalla norma, da corrispondere a favore del fruitore finale (a seguito della cd detrazione del contributo pubblico) e quindi dell'assegnatario acquirente”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009.
La società indicata in epigrafe, con atto di citazione conveniva in giudizio
[...]
chiedendo che fosse accertato e dichiarato il pieno diritto della società attrice a CP_1 determinare “il corrispettivo massimo di cessione degli alloggi “secondo i soli criteri, anche in punto di aggiornamenti, maggiorazioni ed incrementi per opere di miglioria, testualmente riportati in ciascun Disciplinare Generale allegato sub. lett. B alle Convenzioni di cui sopra (ed in particolare
pagina3 di 9 al relativo art. 11), senza alcuna detrazione da detto prezzo, del contributo in conto capitale erogato dalla regione Lazio alla società istante.
Richiamava le due Convenzioni stipulate con il Comune di ai sensi CP_1 dell'articolo 35 della Legge 865/1971, per la concessione di aree in diritto di superficie sulle quali eseguire gli interventi edilizi previsti dai Piani di Zona B51 Via Ponderano e A5
Spinaceto 2. Di aver regolarmente completato la realizzazione dei fabbricati e di averli concessi in locazione ai soggetti terzi in possesso dei prescritti requisiti, a canone locativo non superiore al 4.5% del prezzo di cessione stabilito in convenzione;
di aver successivamente provveduto a vendere agli affittuari le porzioni immobiliari con atti di vendita a termine iniziale consentiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale. La ha Pt_1 dedotto e documentato che, negli atti di vendita, era stato convenuto che i “prezzi sono stati ovviamente convenuti in misura non superiore a quello “massimo” previsto dalle citate
Convenzioni, ma sono stati considerati come "provvisori" in rapporto a quelli da determinarsi in via definitiva al momento (coincidente con la cessazione del periodo obbligatorio di locazione) dell'effettivo trasferimento degli immobili venduti, giacché al momento dei rogiti non “determinati” ma solo “determinabili in relazione ai prezzi massimi di cessione che risulteranno approvati da
nei limiti previsti dall'articolo 11 del Disciplinare Generale allegato alla CP_1
Convenzione di riferimento al maturare dei termini iniziali di cui a ciascun atto di vendita;
i suddetti prezzi, provvisori e indicativi sarebbero stati determinati ai sensi dell'articolo 1473
c.c. in via definitiva nella misura che sarebbe stata fissata da con le tabelle CP_1 dei prezzi massimi approvati dall'amministrazione, solo al compimento dell'ottavo anno di durata di ciascun contratto di locazione;
che fossero scomputati dal prezzo di vendita, tutti i canoni di locazione di locazione ancora dovuti, alla data di ciascun rogito e per tutta la residua durata di ciascun contratto di locazione.
In buona sostanza la -- confidando ed avendo fatto affidamento Parte_1 sull'assetto di interessi cristallizzato nelle Convenzioni -- ha dedotto e documentato di aver concesso agli affittuari e acquirenti condizioni di particolare favore avendo proceduto a vendere gli alloggi agli affittuari prima dello scadere del periodo obbligatorio di locazione, avendo determinato – sebbene in via provvisoria – il prezzo di vendita sulla scorta delle tabelle che aveva approvato per la determinazione del canone CP_1 di locazione ( pari al 4.5% del prezzo massimo di cessione); avendo consentito lo scomputo dal prezzo di vendita dei canoni di locazione ancora dovuti dagli affittuario alla data dei rogiti;
ed avendo infine concesso un meccanismo di revisione dei prezzi esclusivamente in diminuzione. E questa premessa giustificava la prima domanda di accertamento di cui alle conclusioni.
Ma nello specifico la ragione che aveva determinato la presente azione scaturiva dalla circostanza che – dopo sei anni dalla stipula delle convenzioni e dopo CP_1 quattro anni dalla stipula dei contratti di vendita a termine – aveva inteso rettificare le tabelle dei prezzi massimi di cessione cha aveva in precedenza già approvato ai soli fini del calcolo dei canoni di locazione massimi applicabili, sostituendole unilateralmente con altre indicanti importi inferiori a quelli originariamente convenuti, condivisi e come tale pagina4 di 9 applicati, per effetto della pretesa di detrarre, dal corrispettivo, l'importo del contributo in conto capitale erogato dalla alla società istante, ai sensi della Legge CP_9
493/1993.
Ritenendo che la pretesa sarebbe stata reiterata da e che CP_1
l'amministrazione non avesse, invero, margini di discrezionalità in ragione dei parametri individuati nell'articolo 11 del Disciplinare allegato, che – come evidenziato – teneva conto di programmi fruenti di agevolazione quale il presente, formulava la conclusione di accertamento negativo meglio rassegnata in epigrafe.
si è costituita ed ha chiesto la declaratoria di difetto di giurisdizione CP_1 del giudice adito, la violazione del ne bis in idem, ed il rigetto della domanda.
Evidenziava che i provvedimenti emessi dal comune in autotutela erano stati impugnati dinanzi al TAR del Lazio. Deduceva che l'amministrazione era obbligata ad operare il ricalcolo del prezzo massimo di cessione nel caso in cui, come nella fattispecie, i soggetti attuatori dei programmi di edilizia agevolata non avessero detratto, nel calcolo del prezzo massimo di cessione, dalla voce relativa al “costo di costruzione” il finanziamento pubblico concesso.
Precisava che tale principio era stato statuito dai giudici amministrativi all'esito di diversi giudizi instaurati da molte altre società beneficiarie di contributi pubblici erogati nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata -secondo i quali, beneficiario del contributo pubblico doveva essere il cittadino fruitore finale del bene e non le società costruttrici degli immobili. Eccepiva inoltre la litispendenza dell'odierno con il giudizio con quello recante il n.r.g. 3432/2015, pendente dinanzi al TAR del Lazio e attivato dalle odierne società attrici avverso gli atti con cui la p.a. aveva provveduto a rettificare le tabelle dei prezzi, lamentando, anche in quella sede, la lesione di un legittimo e consolidato affidamento alla remuneratività derivante dalle precedenti tabelle e all'utile di impresa, rappresentato di fatto dal contributo erogato (ingiustamente detratto).
Aggiungeva che non sussisteva la lamentata lesione, atteso che le medesime società avevano predisposto l'errata tabella di calcolo approvata dall'amministrazione, pur non potendo ignorare che il contributo pubblico concesso dovesse esser portato in detrazione dal prezzo massimo di cessione. Eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere, contestando in ogni caso la fondatezza della domanda.
Intervenivano ex art 105 c.p.c. con intervento litisconsortile, e dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c. gli intestati assegnatari dell'alloggio che agivano a tutela dei propri diritti. Chiedevano in particolar modo che le domande svolte dalla parte attrice nei confronti di fossero rigettate, ed accertato che il prezzo massimo CP_1 di cessione degli alloggi era stato determinato dalla nota di – nota prot. n. CP_1
QI106404 del 30 ottobre 2013 per l'intervento di Spinaceto e dalla nota prot.n. QI52785 del
7 aprile 2014 per l'intervento in Ponderano, la parte attrice fosse condannata all'inserimento del nuovo prezzo nei singoli contratti ex art 1339 c.c.
pagina5 di 9 Venivano concessi i termini per la precisazione domande eccezioni e conclusioni e richieste istruttorie.
Con provvedimento emesso dopo la scadenza dei termini del 02.11.2021, richiesto dal G.I. la parte attrice precisava quanto alle spese e depositava relazione tecnica di parte.
All'esito di una serie di rinvii, determinati da infinite questioni, (COVID, ed altro) la causa veniva per la decisione dinanzi allo scrivente in ragione dell'assegnazione della causa per intervenuto pensionamento del giudice assegnatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domande proposte dalla parte attrice non sono fondate e devono esser rigettate.
Deve procedersi alla declaratoria di estinzione parziale del presente giudizio ex art
306 c.p.c. in ragione dell'accettazione da parte della società attrice (a spese Pt_1 compensate) dell'atto di rinuncia operato dai sigg.ri , Controparte_2 CP_4
, notificato alla pec del difensore
[...] Controparte_5 CP_6 Parte_2 degli intervenienti dalla in data 12 marzo 2024. Parte_1
Superata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la questione di giurisdizione sollevata dall'ente territoriale, in ordine alla violazione del ne bis in idem, occorre evidenziare il diverso oggetto dei giudizi dinanzi al TAR, nei quali erano stati impugnati i provvedimenti emesso da in autotutela. Nella CP_1 fattispecie, si controverte della corretta applicazione della clausola di ciascuna convenzione e non si chiede l'annullamento di atti della PA. Il motivo del contendere non
è quindi rappresentato dalla contestazione della legittimità dell'esercizio di poteri autoritativi nella gestione degli alloggi confluiti, tra l'altro, nell'adozione dei provvedimenti comunali in “autotutela” per lo scomputo dei contributi regionali ai fini del calcolo dei canoni di locazione originariamente previsti. Essendo cessato il periodo di otto anni di durata obbligatoria delle locazioni, sul quale hanno “inciso” i provvedimenti comunali in “autotutela” circa la misura dei canoni, la proprietà superficiaria degli immobili poteva essere quindi legittimamente trasferita a terzi a titolo oneroso, al prezzo massimo di cessione stabilito da CP_1
Dal punto di vista istruttorio, deve immediatamente revocarsi il provvedimento del
02.11.2021 con il quale il G.I. ha richiesto invita la parte attrice a specificare le proprie richieste: a) quantificando il “corrispettivo massimo di cessione degli alloggi” secondo i criteri, anche in punto di aggiornamenti, maggiorazioni ed incrementi per opere di miglioria, testualmente riportati in ciascun Disciplinare Generale allegato sub lett. B alle Convenzioni, il tutto aggiornato all'ottavo anno del termine del periodo obbligatorio di locazione;
b) determinando il medesimo corrispettivo con l'eventuale detrazione, da detto prezzo, del contributo in conto capitale erogato dalla Regione come applicata in autotutela da “ ; c) quantificando l'ammontare delle CP_1 migliorie.
pagina6 di 9 L'evidenza che il provvedimento sia stato emesso dopo la scadenza dei termini per il deposito di memorie ex art 183 comma VI c.p.c. - limite preclusivo per la determinazione e precisazione del thema decidendum - configura un'illegittima rimessione in termini della parte attrice per la quantificazione di oneri che, peraltro, non appaiono far Cont parte delle conclusioni per come rassegnate negli atti introduttivi da parte di
[...]
Del pari, con riferimento alle specifiche effettuati dal consulente di parte ingegner CP_8
. La documentazione e la relazione depositata dal tecnico appaiono esser di Persona_2 formazione unilaterale e come tali non sarebbero in ogni caso oggettivabili ai fini della presente decisione.
In buona sostanza, la società attrice rimprovera all'amministrazione di avere approvato la tabella dei prezzi interpretando erroneamente la normativa di settore (diretta ad escludere il contributo pubblico dal prezzo massimo di vendita), così rendendo necessario il provvedimento di rettifica in autotutela.
Ciò detto, il principio dell'apparenza del diritto e quello dell'affidamento asseritamente violato - traendo origine da una situazione apparente ragionevolmente attendibile (anche se non conforme alla realtà) e non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni - non sono invocabili nei casi in cui sia la legge ad indicare i criteri per determinare una specifica situazione giuridica, infungibile e non disponibile dalla stessa amministrazione preposta alla cura del settore. Il privato non può far valere l'affidamento riposto sulla legittimità di un provvedimento, annullato per un vizio da egli stesso provocato, a maggior ragione nel caso in cui “l'annullamento” dell'atto illegittimo dipenda dalla violazione di una normativa inderogabile inerente all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica le cui finalità (di tutela delle posizioni soggettive dei destinatari degli alloggi) non potevano essere ignorate dalla società attrice.
In questi termini si è, del resto, pronunciato il Consiglio di Stato (cfr.sent.
6330/2019) che ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento in capo ad una società concessionaria del diritto di superficie finalizzato alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare che aveva fornito la tabella di calcolo approvata dall'Amministrazione, malamente interpretando il quadro normativo di riferimento, ritenendo che ‟l'autotutela può esercitarsi anche oltre il termine ragionevole (oggi, enucleato nei diciotto mesi) entro il quale può essere disposto l'annullamento d'ufficio a mente dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, tra l'altro, nel caso in cui l'acclarata erroneità dei presupposti del provvedimento di primo grado attributivo di vantaggi economici non sia imputabile all'Amministrazione, ma alla colpa della parte;
in tale evenienza non potrà che farsi applicazione del generale canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la correlazione tra gli opposti interessi in giuoco (in termini Cons. Stato, VI, 4 febbraio 2019,
n. 849; V, 27 giugno 2018, n. 3940). E peraltro la “tempestività” del provvedimento in autotutela va valutata in relazione al momento in cui tale potere può essere esercitato profilo per il quale rileva non soltanto la conoscenza dell'illegittimità, ma anche il carattere
“permanente” dei rapporti locatizi di cui si discute”.
pagina7 di 9 In conclusione, stante l'accertata sussistenza dei presupposti per l'emanazione dei provvedimenti di rettifica in autotutela (che, in virtù delle superiori considerazioni, non possono ritenersi illegittimamente disposti) e l'insussistenza di un affidamento incolpevole delle società attrici, la domanda svolta deve essere rigettata.
Appare indubitabile che -- alla luce della giurisprudenza amministrativa intervenuta sul punto -- i beneficiari finali dei contributi erogati in materia di edilizia residenziale pubblica siano le persone fisiche inquilini dell'immobile e non le cooperative incaricate di realizzare gli immobili stessi. Vedasi anche la pronuncia del Consiglio di
Stato 6330/2019 e 6331/2019 che hanno deciso questioni analoghe a quelle di causa: il contributo ricevuto dalle società attrici non può essere considerato tra i costi di costruzione utilizzabili per la determinazione del prezzo di cessione e dei canoni di locazione degli immobili (che vengono determinati in percentuale del prezzo di vendita degli alloggi), in quanto ciò comporterebbe “un'inammissibile duplicazione del beneficio fruito all'atto della corresponsione del prezzo della concessione, e poi al momento della riscossione dei canoni” in violazione nella normativa di riferimento orientata ad escludere il finanziamento pubblico dal prezzo massimo di cessione. Ha ritenuto il giudice amministrativo che, sebbene la convenzione del 2007 intercorsa con il Comune di Roma non prevedesse espressamente l'obbligo di scomputare l'entità del finanziamento dal costo di costruzione, le norme di cui alla legge n. 179 del 1992, integrative, per la loro portata inderogabile, del testo convenzionale, considerano nel computo del prezzo di cessione i soli costi effettivi, e non anche la quota parte proveniente dal finanziamento pubblico, atteso che, diversamente, si determinerebbe un'inammissibile duplicazione del beneficio, fruito all'atto della corresponsione del prezzo della concessione, e poi al momento della riscossione dei canoni.
Invero, l'erogazione del finanziamento pubblico è volta a rendere sostenibili i costi per la realizzazione degli immobili e pertanto di tale beneficio non può non tenersi conto ai fini della determinazione del prezzo di vendita e del canone locativo che, altrimenti, finirebbero per essere quasi equiparabili a quelli di mercato con evidente pregiudizio per i cittadini fruitori finali degli alloggi.
Come sostenuto dalle parti intervenute “ad adiuvandum” la tesi di parte attrice secondo cui dovrebbe emanare una nuova tabella e che i cd prezzi CP_1 sarebbero indeterminabili e/o determinabili a finita locazione, (dopo, peraltro, avere già venduto gli alloggi sin dal 2009 e incassato l'intero prezzo con la formula della cd
“attualizzazione dei canoni”, lo sfruttamento dei locali commerciali, la caparra e i conseguenti vantaggi derivanti dallo sgravio degli oneri derivanti dal mutuo oltre a quelli fiscali) deve ritenersi una illegittima prospettazione unilaterale della che Parte_1 merita di essere rigettata.
Consegue alla revoca del provvedimento istruttorio quanto preteso dalla parte attrice in ragione delle indeterminate spese per i miglioramenti.
pagina8 di 9 Quanto evidenziato, determina altresì il rigetto delle conclusioni formulate dalla parte attrice alla lettera c) in quanto pretesa priva di titolo.
L'estinzione parziale del giudizio tra attrice e parti intervenienti determina il venir meno dell'obbligo di pronunciare in relazione alle domande degli intervenienti nei confronti della Pt_1
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i criteri di liquidazione di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'attività svolta nei confronti di CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Visto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione parziale del presente giudizio per intervenuta rinuncia – accettata – tra e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
, con Controparte_5 CP_6 CP_3 CP_7 Parte_2 compensazione delle spese processuali tra loro.
- Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta
CP_1
- Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00 oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge.
- Roma il 13/12/2024.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
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