Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4235 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , residente in [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Galliano, n. 2/2, presso lo studio e la persona dell'avv. FERRARI VANIA (C.F.: , C.F._2
pec: fax: 0522 439561), che la Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
e residente a [...], C.F._3
elettivamente domiciliata a San Filippo del Mela (ME), in Corso Aldo Moro, n.
27, presso lo studio dell'avv. GIUNTA FRANCESCO (C.F.:
), telefono e fax: 090.931688, pec: C.F._4
che la rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 18/10/2024, premesso che in data 22.10.2005 Parte_1
a RI aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
regime di separazione dei beni (atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 35 parte 2 serie A anno 2005); che dal matrimonio non erano nati figli;
che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza pubblicata il 23.07.2024 ormai irrevocabile;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28/30.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.01.2025 si costituiva la quale aderiva alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio concordatario, confermando che da molti anni non vi era più alcun contatto tra i coniugi.
Con note depositate il 30.01.2025 i procuratori delle parti chiedevano il mutamento del rito da contenzioso in congiunto.
All'udienza del 13.03.2025 celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. e dall'art. 473 bis .51 c.p.c., le parti confermavano la volontà di divorziare ed il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
2 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti nella istanza congiunta depositata il 30.01.2025.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale pronunciata dal Tribunale di
Messina con sentenza n. 1374/2022 del 23.07.2024, ormai irrevocabile, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, effettuata in data
21.11.2022, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti con istanza congiunta datata 27.01.2025 e depositata il 30.01.2025 regolano, poi,
3 compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative. Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 18.10.2024, da nei confronti di Parte_1
mutata in istanza congiunta di divorzio a seguito di ricorso Controparte_1
depositato il 30.01.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 22.10.2005 a RI con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 35 parte 2 serie A anno 2005 da nato a [...] nell'Emilia (RE) il 22/07/1962 e da Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
4 concordate dalle parti nella istanza congiunta datata 27.01.2025 e depositata il
30.01.2025;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di RI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
19/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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