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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1362/2023, avverso la sentenza n.2559/2023 del Tribunale di Foggia tra
elettivamente domiciliata in Cerignola presso lo studio dell'avv. Michele Parte_1
Allamprese, che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
e già Controparte_1 Controparte_2
[...
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Davide
Antonio Pecoriello, Francesca Corsano e Laura Di Miscio, che la rappresentano e difendono come da procura speciale in atti
Appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. ha evocato innanzi al Tribunale di Foggia la Parte_1 per sentirla condannare a pagare € 32.005,00 o altra Controparte_3 somma di giustizia (oltre accessori e spese di lite da distrarsi al difensore antistatario) a titolo di risarcimento del danno biologico da lei subìto a seguito della non diligente esecuzione di prestazioni sanitarie eseguite presso la suddetta struttura. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto in particolare: a) che, essendo affetta da anni da ingravescente gonalgia sinistra, a seguito di indicazione specialistica ortopedica si era sottoposta in data 9.10.08 presso le suddette CCR ad intervento chirurgico di “artroprotesi di ginocchio sinistro” eseguito da equipe operatoria guidata dal dott. ; b) che dopo pochi Persona_1 mesi dal primo intervento, persistendo sintomatologia dolorosa e limitazione funzionale, aveva eseguito nuovi controlli e, ricevuta diagnosi di “mobilizzazione di protesi di ginocchio a sinistra”, si era dovuta sottoporre presso la struttura ad un Controparte_4 secondo intervento di “espianto e reimpianto di protesi di ginocchio sinistro” eseguito dall'equipe operatoria del dott. ; c) che i successivi controlli avevano evidenziato che la Persona_2 nuova protesi era in sede e ben cementata, ma residuavano “esiti algici e funzionali a livelli del ginocchio di sinistra secondari a reimpianto di protesi totale di ginocchio sinistro;
associato stato ansioso-depressivo reattivo”; d) che tali postumi erano senz'altro riferibili causalmente al negligente operato del primo chirurgo perché, come tra l'altro indicato dal dott. nel rispondere Persona_2 per iscritto alle successive richieste di chiarimenti del difensore della paziente, nel primo intervento per un verso era stato impiantato un modello di protesi di scarso utilizzo nella prassi, per altro verso la componente femorale della protesi non era stata cementata in modo idoneo e quindi si era mobilizzata precocemente, così determinando i dolori e la scarsa funzionalità che avevano reso necessario l'intervento di revisione.
Si sono costituite in giudizio le CCR e hanno chiesto il rigetto della domanda perché infondata, a tal fine deducendo che il modello di protesi utilizzato nel primo intervento risultava del tutto adeguato, così come dalla radiografia post-operatoria la protesi risultava ben cementata e in posizione, sicchè non vi era prova che la condizione della ricorrente, peraltro affetta già all'epoca del primo intervento da gonalgia cronica, fosse eziologicamente riferibile proprio alla condotta del primo sanitario e non già ad altri fattori causali, tra cui lo stesso secondo intervento.
La parte resistente ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il sanitario dott. , Persona_1 il quale a sua volta ha chiamato a manlevarlo la Intervenuto il decesso Controparte_5 del primo chiamato in causa, la causa è stata riassunta nei confronti del figlio , che Controparte_6 nel costituirsi ha eccepito il proprio difetto di legittimazione a contraddire in quanto rinunciante all'eredità paterna. A seguito di ciò, le CCR hanno dichiarato di rinunciare alla chiamata in causa, sicchè all'udienza del 6.6.19 il giudice ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti con i terzi chiamati, regolando le spese relative a tali rapporti.
La causa – disposto il mutamento del rito – è quindi continuata tra le parti originarie ed è stata istruita unicamente mediante espletamento di CTU collegiale medico-legale (essendo state rigettate tutte le richieste di prova orale); quindi con sentenza del 18.10.23 il giudice adìto ha rigettato la domanda della condannandola al pagamento delle spese di lite e dei costi di CTU. Parte_1 Ha osservato il giudicante, dopo avere richiamato i principi generali operanti in materia di responsabilità sanitaria, che la consulenza tecnica ha confermato la tesi delle CCR secondo cui non vi è prova del nesso causale tra i danni lamentati e il primo intervento, rilevando che mancano in atti radiografie o referti di esami strumentali idonei a dimostrare la precoce mobilizzazione della componente femorale della protesi (chè anzi l'unica radiografia post-intervento attesta il corretto posizionamento della protesi biologica utilizzata nell'occasione, di cui le leges artis consentono la cementazione), per cui la sintomatologia dolorosa e le limitazioni funzionali lamentata dalla donna ben potrebbero non dipendere dal primo intervento bensì dalle altre patologie da cui la stessa e affetta nonché dal secondo intervento, il quale è stato eseguito a distanza di appena quattro mesi dal primo laddove, secondo i consulenti, la revisione può essere eseguita a così breve distanza di tempo dal primo intervento soltanto in presenza di evidenti segni di infezione o di manifeste immagini di scollamento della protesi, altrimenti imponendosi approfondimenti strumentali e di laboratorio al fine di comprendere le esatte cause del dolore e della rigidità.
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello la per chiedere, in Parte_1 riforma della decisione di primo grado, l'accoglimento della sua domanda risarcitoria, con condanna delle CCR a pagarle € 40.000,00 (o la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia) oltre accessori, nonché a pagare le spese di difesa del doppio grado (da distrarre in favore dell'antistatario) e i costi della CTU. Contr
Si è costituita la succeduta alle originarie resistenti, e, Controparte_1 nell'eccepire in rito la nullità dell'atto di citazione in appello e l'inammissibilità del gravame, nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese.
Assegnati i termini di legge ex art.281 sexies c.p.c., all' del 26.2.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi del comma 3 dell'anzidetta disposizione.
*****
In via preliminare va affermata l'infondatezza delle eccezioni in rito proposte dalla parte appellata.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza dell'avvertimento di cui all'art.163 n.7 c.p.c., vale osservare che l'appellata si è costituita in giudizio mediante difensore ed entro il termine di legge, sicchè ogni eventuale vizio sarebbe comunque da ritenersi sanato senza necessità di fissazione di una nuova udienza ex art.164 c.p.c..
Quanto invece alla censura di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. per mancata indicazione della rilevanza delle violazioni di legge denunciate, essa non trova oggettivo riscontro in una lettura dei motivi di appello, che prospettano censure astrattamente idonee a demolire il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Passando al merito, con motivi di impugnazione suscettibili di esame unitario l'appellante censura il percorso motivazionale seguito dal primo giudice sia nella parte in cui afferma la conformità alle leges artis dell'utilizzo del cemento per impiantare una protesi di tipo biologico, sia nella parte in cui ritiene non provata la mobilizzazione della protesi dopo il primo intervento.
In proposito giova ribadire sinteticamente i principi, già richiamati dalla sentenza appellata, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria e, in particolare, di riparto del relativo onere probatorio.
Secondo l'ormai consolidato insegnamento della S.C. (cfr., tra le ultime pronunce,
Cass.9182/24) in materia si configura un duplice ciclo causale: a) un primo, a monte, riguardante l'elemento strutturale del nesso di causalità (c.d. materiale) tra l'evento pregiudizievole lamentato
(insorgenza o aggravamento della patologia ovvero morte) e la condotta del sanitario;
nesso la cui prova con qualsiasi mezzo, secondo il criterio del “più probabile che non”, spetta al creditore/danneggiato secondo il principio generale dell'art.2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto, e non giustificandosi rispetto ad esso un'inversione dell'onere probatorio in base al principio di vicinanza, posto che la prova riguarda elementi egualmente distanti da entrambe le parti;
b) un secondo, a valle, riguardante la dimensione soggettiva dell'illecito, e quindi l'imputabilità del pregiudizio (c.d. causalità giuridica), rispetto al quale spetta al debitore/danneg- giante ex art.1218 c.c., in forza del principio di vicinanza della prova, dimostrare un fatto estintivo del diritto, e cioè che una causa imprevedibile ed inevitabile, a lui quindi non imputabile, abbia reso impossibile l'esatto adempimento della prestazione.
Nel caso di specie, dunque, spettava anzitutto alla dimostrare sia l'insorgenza di Parte_1 una patologia, anche soltanto in termini di aggravamento di una già preesistente, sia la probabile derivazione eziologica di tale condizione proprio dalla condotta del sanitario autore del primo intervento e, quindi, della struttura sanitaria presso cui quest'ultimo operava;
soltanto a seguito dell'assolvimento di tale onere sorgendo in capo alle CCR il distinto onere di dimostrare la non imputabilità a sé dell'evento pregiudizievole.
Ebbene deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza appellata sia condivisibile nella parte in cui conclude nel senso della mancata prova di tali fatti costitutivi del diritto al risarcimento fatto valere in giudizio.
In particolare l'ipotesi che il primo intervento eseguito dall'equipe del dott. presso le Per_1
CCR, in quanto esitato nel precoce scollamento della protesi impiantata, abbia potuto determinare nella paziente un danno alla salute, in termini di algia e di ridotta funzionalità, non trova riscontro nella documentazione sanitaria formatasi nel periodo di tempo compreso tra tale intervento e l'esecuzione del successivo intervento di revisione presso a cura dell'equipe Controparte_4 del dott. . Persona_2 Ed invero, premesso che secondo i CTU in caso di dolori e rigidità post intervento di artroprotesi l'individuazione della loro causa nello scollamento della protesi deve trovare manifesto riscontro in immagini radiografiche (altrimenti imponendosi ulteriori approfondimenti strumentali e di laboratorio), nella specie l'unica radiografia eseguita nel predetto intervallo temporale, ossia la radiografia di controllo eseguita il 15.10.08 presso le stesse CCR, evidenzia un eccellente decorso post-operatorio, con buona distribuzione del manto di cemento e assenza di linee di radiolucenza periprotesica.
Peraltro anche l'unico ulteriore esame (strumentale) eseguito in tale periodo intermedio sulla parte operata, e cioè la scintigrafia ossea con leucociti marcati eseguita presso l'ospedale di S.G.
Rotondo il 5.2.09, esclude la presenza di un'infezione potenzialmente significativa di micromovimenti dovuti alla perdita di aderenza della protesi al cemento.
Né l'assoluta mancanza di documentazione sanitaria antecedente al secondo intervento e confermativa della tesi attorea può essere colmata attraverso lo scritto del 18.2.09, invocato dalla difesa dell'appellante, in cui il radiologo dott. su foglio intestato Per_3 Controparte_4 descrive la condizione di salute della essendo condivisibile quanto osservato sul punto Parte_1 dai CTU, secondo i quali il manoscritto, già di difficile leggibilità, non ha natura certa di referto, non
è accompagnato da documentazione radiografica e comunque, in quanto descrittivo di “rarefazione ossea, periradicolare, a livello del sistema protesico femorale a sx”, non attesta l'intervenuta mobilizzazione della componente femorale della protesi.
Il fatto poi che la struttura , sede del secondo intervento, sia stata chiusa, con CP_7 conseguente impossibilità di acquisire ulteriore documentazione medica a conforto della pretesa risarcitoria, non può, ovviamente, incidere sull'assolvimento dell'onere probatorio.
A riscontro dell'esistenza – tra il primo e il secondo intervento – di una situazione di scollamento della protesi originariamente impiantata residuano, dunque, soltanto le dichiarazioni rese dal dott. sia all'interno della cartella clinica in atti, sia – più esplicitamente – in sede Persona_2 di corrispondenza scritta con la difesa della Parte_1
Trattasi, tuttavia, di dichiarazioni a contenuto valutativo rese al di fuori del contraddittorio da un soggetto che, in quanto autore del secondo intervento al ginocchio, successivamente al quale
è residuato un danno, era portatore di un chiaro interesse a fornire una versione dei fatti a sé favorevole, sicchè esse non possono assurgere a prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Proprio tali ragioni del resto, in quanto idonee a fondare una vera e propria incapacità a testimoniare del , hanno indotto il primo giudice a non ammettere la relativa richiesta Persona_2 di prova testimoniale;
richiesta che, riproposta nella presente sede, va nuovamente disattesa, non avendo l'appellante censurato in alcun modo le ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado a rigettare l'istanza istruttoria (cfr. Cass.12036/11). Una volta escluso che vi siano documenti sanitari formatisi tra il primo e il secondo intervento e idonei a dimostrare l'effettiva verificazione dell'evento pregiudizievole lamentato dall'appellante, deve aggiungersi che nessun rilievo, al fine di dimostrare tale circostanza costitutiva della pretesa, può assumere l'ulteriore documentazione sanitaria formatasi successivamente al secondo intervento (cfr. in particolare la radiografia eseguita presso il 6.5.09, Controparte_4 nonché la radiografia di controllo eseguita il 14.6.13 presso l ). Pt_2
E' evidente, infatti, che tale ulteriore documentazione, in quanto relativa alla condizione del ginocchio della paziente dopo un secondo intervento di espianto della prima protesi e reimpianto di nuovo supporto, nulla può dire in ordine alla situazione esistente tra i due interventi, radicalmente mutata a seguito dell'operazione di revisione, i cui effetti si sono sostituiti a quelli del precedente intervento, rimuovendone le tracce, in particolare per quanto riguarda lo scollamento della componente femorale della prima protesi, indicato dalla ricorrente come antecedente causale dei postumi permanenti residuati anche dopo il secondo intervento.
D'altra parte i tamponi e i prelievi eseguiti nel corso del secondo intervento, invocati dall'appellante come compatibili con un'infiammazione da mobilizzazione, hanno evidenziato piuttosto esiti fibroplastici di flogosi “cronica” e, comunque, sono risultati negativi rispetto ad una possibile infezione causata dallo scollamento della prima protesi (cfr. pag.35 CTU).
Quanto sin qui esposto, nel condurre alla conclusione che non vi è prova dell'esistenza e consistenza di un danno eziologicamente riferibile all'operato del chirurgo che per primo è intervenuto sul ginocchio della e che quindi è rimasto indimostrato il nesso di causalità Parte_1 materiale quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, esime il giudicante dall'approfondire le questioni sollevate dall'appellante in relazione alla violazione delle leges artis nello scegliere e nell'impiantare la prima protesi, trattandosi di questioni afferenti al diverso profilo soggettivo dell'illecito, ossia all'imputabilità del pregiudizio, la cui insussistenza il debitore/danneggiante ha l'onere di provare soltanto laddove sia stata fornita dalla controparte idonea prova dell'esistenza del pregiudizio della cui imputabilità o meno si discute.
Va anche aggiunto, per completezza argomentativa, che, anche ad ipotizzare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, i postumi permanenti da considerare non sarebbero stati comunque da determinare con riferimento alla condizione patologica della donna dopo il secondo intervento, ma piuttosto con riferimento al solo (incerto) aggravamento che, a causa del primo intervento, la già precaria preesistente condizione patologica della avesse Parte_1 subìto (senza poter poi trovare rimedio definitivo nel secondo intervento di revisione, pur eseguito
– nella prospettazione di parte attrice – in modo del tutto irreprensibile).
Alla luce di quanto sin qui esposto circa l'infondatezza nel merito della domanda attorea
(assorbente – per il criterio della ragione più liquida – la questione relativa all'inammissibilità della pretesa in quanto riproposta in appello in misura maggiorata rispetto al primo grado), l'appello va rigettato.
In base al criterio della soccombenza, la va condannata a pagare alla Parte_1 [...] le spese di difesa sostenute nel presente grado, liquidate come da dispositivo. Controparte_1
L'appellante dovrà anche versare, ricorrendo i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater TUSG,
l'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.2559/2023 emessa dal Tribunale di Foggia il Parte_1
18.10.23, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere a in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.500,00, oltre
R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento, a carico dell'appellante , dell'ulteriore Parte_3 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 5.3.25
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo