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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
15/01/25, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n.
10005/2018 R.G.;
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Salerno, Parte_1 C.F._1 alla via Carmine n. 93, presso lo studio dell'avv. Andrea Lucibello, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, via G. Da Ravenna n. 1 presso lo studio dell'avv. Enrico Spirito, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
NONCHÈ
(c.f. ) - quale mandataria del “servicer” - Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) - di (c.f. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_2 in Bologna, alla via Galliera n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonio Formaro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato ad istanza di per il Controparte_1 pagamento della somma di € 123.626,44 sulla scorta del mutuo fondiario concluso in data
24/03/2005 per atto del notar , rep. n. 4432 – racc. n. 1151. Persona_1
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto di procedere esecutivamente in suo danno e, al riguardo, ha dedotto:
i. in primo luogo, la nullità del precetto per mancato perfezionamento della notificazione del titolo esecutivo e del precetto asseritamente eseguite presso indirizzo non corrispondente a quello di residenza anagrafica nè di domicilio eletto in sede di mutuo;
ii. in secondo luogo, l'inidoneità del mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. stante la natura condizionata dello stesso.
Si è costituta nel presente giudizio parte opposta, la Controparte_1 quale ha dedotto l'infondatezza delle avverse censure e chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è, altresì, costituita per atto di intervento spiegato ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la cessionaria del credito ex art. 58 T.U.B. per cui è causa, - e per essa la sub Controparte_4 servicer, - la quale, eccepita la propria carena di legittimazione in Controparte_2 ordine alle eventuali domande restitutorie e risarcitorie formulate dall'opponente, ha aderito alle difese dell'Istituto di Credito mutuante/cedente domandando - previa estromissione di quest'ultimo dal giudizio - il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
1.1. Instaurato il contraddittorio ed espletati gli incombenti di rito, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all' udienza del 15/01/25 e decisa come segue.
2. Anzitutto, giova precisare che: la doglianza sopra indicata sub i) integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c. attenendo essa alla regolarità formale del precetto mentre la doglianza sopra indicata alla lett. ii) integra un motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., concernendo la censura l'an stesso del diritto di procedere esecutivamente.
2.1. Orbene, principiando in senso logicamente preliminare dal motivo di opposizione all'esecuzione, deve ritenersi che la domanda sia infondata.
Si è visto come parte opponente abbia dedotto l'inesistenza del diritto delle controparti
(opposta ed intervenuta) di procedere esecutivamente in suo danno, postulando la natura essenzialmente “condizionata” del mutuo: al riguardo ha rilevato come la stipula del contratto di finanziamento, seguita dalla contestuale costituzione in pegno infruttifero delle somme erogate, non avrebbe in realtà determinato l'acquisizione da parte della parte mutuataria della disponibilità giuridica della somma mutuata e, conseguentemente, non documenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
(configurandosi il contratto, piuttosto, nei termini di una promessa di mutuo e/o mutuo condizionato ed essendo la dichiarazione di quietanza meramente fittizia).
Orbene, tale tesi non risulta condivisibile.
Invero, la quaestio iuris è se, nel caso di specie, l'erogazione della somma nei termini descritti possa concretamente tradursi nell'attribuzione di una vera e propria disponibilità giuridica del finanziamento in favore della parte mutuataria.
La risposta a tale quesito appare oggi più che mai positiva.
Invero, il contratto di mutuo azionato esecutivamente contiene un'espressa dichiarazione di quietanza rilasciata dalla stessa parte mutuataria (art. 2, punto 1. secondo periodo, del contratto di mutuo). Tale previsione appare sintomatica dell'attribuzione della disponibilità giuridica sulle somme in favore del mutuatario, atteso che la funzione della quietanza è proprio quella di attestare il conseguimento delle stesse ai fini dell'insorgere dell'obbligazione restitutoria.
Nel contempo, la dichiarazione di quietanza non è contraddetta dalla circostanza per cui le somme sarebbero state contestualmente riversate in favore dello stesso istituto di credito ed oggetto di costituzione in pegno irregolare infruttifero (art. 2, secondo periodo, del contratto di mutuo): a ben vedere, tale atto di disposizione configura un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio. In altri termini, ove si ponga mente al fatto che il mutuatario può costituire in pegno/deposito solo quelle somme delle quali abbia preventivamente conseguito l'astratta disponibilità, una previsione contrattuale quale quella richiamata non elide, bensì conferma quell'attribuzione di disponibilità che è il presupposto per la configurazione dell'obbligazione restitutoria a carico di parte mutuataria (nonché, del correlativo diritto di agire esecutivamente per il recupero del credito in favore di parte mutuante).
Ad ogni modo, per dissipare ogni dubbio, è sufficiente osservare come la Corte di
Cassazione, nella massima composizione, abbia di recente risolto ogni contrasto interpretativo, affermando espressamente il principio di diritto secondo il quale: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 06 marzo 2025, n. 5968).
2.3. Per quanto concerne, poi, la doglianza sopra indicata come secondo motivo di opposizione, osserva questo giudice come – a tacer di ogni rilievo nel merito – non sussista, in realtà, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'odierno opponente.
Invero, le nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto, se eccepite con l'opposizione, provocano la sanatoria dell'atto viziato per raggiungimento dello scopo quante volte la parte si limiti a dedurre l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass. Civ. s.n. 3967 del 2019).
In proposito mette conto rilevare che, per costante indirizzo pretorio, “la presenza di irregolarità formali può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa” (cfr. Cass. Civ. 25900 del
2016).
La conseguenza di ciò è che con l'opposizione agli atti esecutivi non possono farsi valere i vizi rispetto ai quali la parte non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia:
l'opponente non può, cioè, limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, bensì deve dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass. 12 febbraio 2019, n.
3967; Cass. 18 luglio 2018, n. 19105).
Nel caso di specie, l'allegazione di un siffatto interesse è del tutto mancata: l'opponente giammai ha dedotto quale pregiudizio avrebbe concretamente subito nel ricevere gli atti presso un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica.
Mancando allora una condizione dell'azione, la contestazione deve essere dichiarata inammissibile.
3. Circa il governo delle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M 55/14 per i giudizi di valore ricompreso nello scaglione da 52.001,00 a € 260.000,00 tenendo conto dell'attività difensiva svolta dalla per la fase di studio e introduttiva CP_1 Controparte_1
e dell'attività svolta, di contro dalla parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., in Controparte_4 qualità di cessionaria del credito – e per essa della - per la fase Controparte_5 istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
• DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c.
• CONDANNA parte opponente, al pagamento delle spese di lite Parte_1
che liquida in: € 2.090,00 oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a. come per legge, in favore di e in € 4.962,00, Controparte_1 oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a. come per legge, in favore di e per essa della mandataria Controparte_4 Controparte_2
20/05/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco