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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ES Presidente
Dr. OR TT Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 24 giugno 2024,
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
LA LL, CE FA e AU ER, giusta mandato allegato al presente atto PEC – Email_1
appellante contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, via Ciro il grande 12, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa Croce CP_1
929, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, Persona_1 rep. 37590, racc. 7131, PEC: t Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Venezia n. 28/2024 d.d.
23.01.2024, non notificata.-
1 In punto: rimborso contributi indebitamente versati 2009/2020 – Gestione INPS
Commercianti.-
CONCLUSIONI:
TREVISAN:
IN VIA PRINCIPALE: - in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Venezia – Sezione Lavoro n. 28/2024, accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa l'imprescrittibilità dell'azione di ripetizione degli indebiti contributi versati nella Gestione Commercianti ex art. 12, comma 1, L. n. 613/1966 e, per l'effetto, CP_1 condannare l' alla restituzione di quanto indebitamente versato nella medesima CP_1 gestione dalla sig.ra nel periodo compreso da gennaio 2009 a dicembre 2012 Pt_1
a titolo di contributi previdenziali per un ammontare complessivo di € 10.286,82 oltre interessi, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
IN VIA
SUBORDINATA: - in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia
– Sezione Lavoro n. 28/2024, accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da nella memoria di costituzione di primo grado e, per CP_1
l'effetto, condannare l'Istituto appellato alla restituzione di quanto indebitamente versato nella Gestione Commercianti dalla sig.ra nel periodo compreso da Pt_1 gennaio 2009 a dicembre 2012 a titolo di contributi previdenziali per un ammontare complessivo di € 10.286,82 oltre interessi, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
IN OGNI CASO: - in parziale riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro n. 28/2024 condannare l' alla rifusione delle CP_1 spese del primo grado di giudizio in misura superiore al 50%; - condannare l' CP_1 all'integrale rifusione delle spese, competenze e onorari del presente grado di appello;
CP_1
piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, respingere il ricorso in quanto infondato, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite e oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 33 (cfr. SS.UU. 06.02.2023,
n.3592; Cass. 30332/2022), in luogo della CNPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Venezia in data 07.03.2023 Parte_1
conveniva in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_1
“in via principale di merito: accertare e dichiarare che la sig.ra , in Parte_1
2 mancanza dei requisiti di legge, ha indebitamente versato contributi previdenziali alla gestione Commercianti per il periodo che va da gennaio 2009 a febbraio CP_1
2020 per un ammontare pari ad € 38.081,43 e, conseguentemente, condannare l' a restituire alla ricorrente tali contributi indebitamente versati per un CP_1 ammontare pari ad € 38.081,42, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso con maggiorazione di interessi e rivalutazioni nella misura indicata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 417/1998; in ogni caso: condannarsi l' all'integrale rifusione delle spese di causa, maggiorate di CP_1 rimborso forfettario”.
Tanto premesso lamentava la ricorrente l'illegittima iscrizione alla Gestione INPS
Commercianti a decorrere dall'anno 2009 che aveva, pertanto, comportato l'indebito versamento della somma complessiva di € 38.081,43 a titolo di contributi previdenziali dei quali chiedeva la ripetizione.
Con memoria difensiva dell'11.05.2023 si costituiva in giudizio l' dando CP_1 espressamente atto dell'erronea iscrizione e comunicando la effettiva cancellazione della stessa da tale gestione mentre “quanto al richiesto rimborso della contribuzione versata eccepisce la prescrizione di parte dell'importo richiesto;
il rimborso della contribuzione versata, sussistendone i presupposti, conseguirà nei limiti del credito non estinto per intervenuta prescrizione”.
Nel corso della causa in data 14.12.2023 l' provvedeva a versare alla ricorrente la CP_1 somma di € 28.185,38 dando atto che “l'importo rimborsato è pari ad € 26.873,00 oltre interessi legali calcolati dalla data della domanda 27.10.2022 sino alla liquidazione, per complessivi € 28.185,38” nonché specificando come “si tratta del rimborso integrale delle rate versate dal 2013 al 2019 mentre per l'anno 2012 solo le rate versate il 07.02.2013 e il 13.11.2012 essendo la domanda di rimborso del
27.12.2022; l' ha quindi provveduto a rifondere integralmente l'indebito, nei CP_1 limiti della prescrizione estintiva decennale decorrente dalla domanda, con relativi interessi”.
Il giudice lagunare all'esito così provvedeva:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto agli anni e agli importi restituiti dall riportati ai punti 4 e 5 della motivazione e rigetta la CP_1 restante parte della domanda in accoglimento della eccezione di prescrizione;
2) condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida, per tale CP_1 parte, in € 1.900,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del
3 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 43,00); compensa la restante parte”.
In parte motiva così argomentava:
“10. La tesi è infondata. Ed invero la previsione che i contributi indebitamente versati debbano essere restituiti non preclude che tale disposizione debba essere letta alla luce dell'ordinamento complessivo e quindi anche dell'art. 2934 c.c. a mente del quale «ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge» (co. 1) e «non sono soggetti a prescrizione i diritto indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge» (co. 2), ove nessuna di tali ipotesi ricorre. 11. Piuttosto, non solo è pacifico in giurisprudenza in via generale che alla ripetizione dei contributi versati dal datore di lavoro si applichi la prescrizione decennale e per la parte a carico del lavoratore quella cinquennale
(Cass. 7043/2010, 21220/2004, 8175/2001, 9470/2001), ma la stessa sentenza della Corte Costituzionale 417/1998 offre elementi per ritenere che non vi sia alcuna deroga in questo senso. 12. Si legge infatti «In riferimento all'art. 3 della
Costituzione, entrambi i rimettenti sollevano la questione di legittimità costituzionale in relazione a più di un tertium comparationis. Viene prospettata innanzi tutto la violazione del principio di eguaglianza in relazione alla disciplina dell'indebito oggettivo contenuta nell'art. 2033 del codice civile "che i giudici a quibus considerano il tertium comparationis prioritario" assumendosi ingiustificata l'esclusione degli interessi legali decorrenti dal momento della domanda amministrativa nell'ipotesi di tardiva restituzione, da parte dell' , di contributi CP_1 previdenziali indebitamente versati da artigiani iscritti alla relativa gestione dell'Istituto. La questione, nei limiti di seguito precisati, è fondata. Per scrutinarne il merito è tuttavia necessario scinderne due differenti profili. Occorre verificare, in primo luogo, se debba ritenersi costituzionalmente dovuta l'estensione dell'obbligo di corrispondere gli interessi legali;
in secondo luogo, se debba ritenersi imposta dalla Costituzione l'estensione, all'ipotesi di cui si tratta, della disciplina della decorrenza degli interessi contenuta nell'art. 2033 cod. civ. Quanto al primo profilo, il vulnus recato al principio di eguaglianza dalla disciplina impugnata deriva non già dalla esclusione degli interessi legali, bensì dalla esclusione totale di interessi, che la disciplina impugnata non riconosce neppure in una misura ridotta.
Legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe decidere di quantificare gli stessi in una diversa, purché non simbolica, misura, 4 tenendo conto anche, eventualmente, delle molteplici e differenti possibili cause di indebito contributivo. Una volta stabilito, coerentemente con l'art. 3 della
Costituzione, il principio che impone il riconoscimento all'assicurato, in una misura non simbolica da determinarsi discrezionalmente ad opera del legislatore, degli interessi sulla contribuzione indebitamente pagata alla gestione, si presenta il problema della decorrenza degli stessi. Anche sotto questo secondo profilo, la
Costituzione non richiede una meccanica estensione dei principi di cui all'art. 2033 cod. civ., che non assurgono al rango di principi costituzionali. Il legislatore può anzi scegliere tra una pluralità di soluzioni, tutte idonee a ristabilire la conformità alla
Costituzione della disciplina dell'indebito contributivo degli artigiani iscritti nella gestione speciale dell' per i lavoratori autonomi. Non essendo desumibile dai CP_1 parametri invocati una soluzione univoca né in ordine alla quantificazione degli interessi, né in ordine alla loro decorrenza, questa Corte deve limitarsi a dichiarare la disciplina impugnata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la liquidazione di alcuna somma a titolo di interessi. La individuazione dei criteri di quantificazione di tale somma è tuttavia rimessa al necessario intervento del legislatore, al quale spetta il compito di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di ragionevole armonizzazione della disciplina impugnata con i principi generali in tema di indebito oggettivo "derogabili entro i limiti precisati" e l'esigenza di tener conto delle particolarità della materia dell'indebito contributivo dei lavoratori autonomi assicurati presso l' . Spetta al legislatore valutare l'opportunità di CP_1 diversificare la disciplina in relazione alla molteplicità delle possibili cause di indebito contributivo. Così come allo stesso compete di disciplinare il termine di decorrenza necessario a consentire all'Istituto l'attività di verifica e di controllo dei presupposti della restituzione. Gli interessi da corrispondere sulla somma indebitamente pagata dall'assicurato dovranno pertanto maturare dalla scadenza di un congruo termine, decorrente dalla presentazione della domanda di restituzione, idoneo a consentire all' l'accertamento del carattere indebito dei contributi chiesti in restituzione, CP_1 nonché l'assenza del dolo, a norma delle stesse disposizioni censurate. Rimangono assorbiti gli ulteriori profili prospettati dalle ordinanze in epigrafe. 5. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei medesimi termini e limiti sopra precisati, deve estendersi, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, anche all'art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei 5 coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, ed al primo comma di quest'ultimo articolo, concernente gli esercenti attività commerciali. Tra le due disposizioni da ultimo menzionate "alle quali deve estendersi in via conseguenziale la dichiarazione di incostituzionalità" e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 463 del 1959, impugnato nel presente giudizio nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 613 del 1966, vi è infatti "in virtù della equiparazione disposta dallo stesso art. 12" piena coincidenza testuale, ed i medesimi motivi che impongono di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 463 del 1959, come sostituito dal predetto art. 12, sussistono anche con riferimento alla restituzione dei contributi indebitamente versati da coltivatori diretti ed esercenti attività commerciali». 13.
Dunque se il tertium comparationis deve essere l'art. 2033 c.c. non vi è dubbio che anche l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati alla Gestione commercianti sia soggetta al termine di prescrizione decennale. 14. La circostanza che la norma di cui all'art. 12 cit. preveda che i contributi in parola indebitamente versati in qualsiasi tempo non siano computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse, non può essere interpretata nel senso che per tali contributi indebitamente versati non operi la prescrizione. In tal caso non si prevede nulla di diverso da quanto accade ogni volta che opera la prescrizione: il creditore perde il proprio diritto che si consolida in capo al debitore. 15. Peraltro, in materia previdenziale la previsione si giustifica anche con il principio di solidarietà di cui all'art. 2 e 38 Costituzione ed il sistema di finanziamento a ripartizione che contraddistingue il sistema previdenziale italiano per cui i lavoratori pagando i contributi durante la loro vita lavorativa acquisiscono il diritto a conseguire la pensione nel momento in cui cesseranno di lavorare sicché i contributi versati in un determinato anno vengano utilizzati per erogare i trattamenti pensionistici dello stesso anno. 16. Cass. 25488/2007 ha avuto poi modo di affermare che «La L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 7, ultimo comma, (concernente la estensione dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari), come sostituito dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 12 (riguardante la estensione della detta assicurazione agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e il coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), prescrive che "i contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni 6 e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa" (sulla spettanza, peraltro, degli interessi "dalla scadenza di un congruo termine", v. C. Cost. n. 417 del 1998). L'espresso riferimento al versamento "in qualsiasi tempo" (così come la originaria esplicita previsione "anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dal
D.P.R. 26 aprile 1957, n.818, art. 8"), indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere, nella specie, la applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati "per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato", di cui al D.P.R. n. 818 citato, art.
8. Ciò in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (ed ai lavoratori autonomi) i quali, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione i.v.s. e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell'obbligo contributivo (e dell'eventuale diritto alla restituzione dei contributi). Tale differenza sostanziale, peraltro, giustifica all'evidenza il differente trattamento normativo in materia di indebito contributivo, per cui manifestamente infondata appare la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.». 17. Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia limitatamente agli anni e all'importo riconosciuti dall' e sopra riportati, e CP_1 rigettare la domanda per la restante parte. 18. Alla ricorrente devono peraltro essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo, alla luce di quanto già statuito da Corte Costituzione 417/1998 e Cass. Sez. L, Sentenza
n. 8474 del 28/05/2003----“
6. Quanto alla prescrizione deve in primo luogo rigettarsi la eccezione di inammissibilità per genericità sollevata da parte ricorrente dovendosi condividere la costante e prevalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte ( vd. ex plurimis Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021; Cass. n. 15631 del 27/7/2016).
7. Ne rileva l'asserita mancata contestazione dei conteggi, posto
7 che chiaramente l' ha sollevato, seppur sinteticamente, l'eccezione di CP_1 prescrizione […]
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura del 50% quali la soccombenza reciproca …per la restante parte vengono poste a carico dell' e vengono liquidate come in dispositivo…” CP_1
2. Impugna la sentenza svolgendo tre (3) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo ribadisce che in limine litis l' non aveva formulato alcuna CP_1 eccezione di prescrizione non essendo a tale scopo sufficiente l'allegazione “si eccepisce la prescrizione di parte dell'importo richiesto;
il rimborso della contribuzione versata, sussistendone i presupposti, conseguirà i limiti del credito non estinto per intervenuta prescrizione”.
2.2. Con il secondo motivo si duole del capo della sentenza che ha applicato alla fattispecie l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. in violazione della norma speciale di cui all'art. 12 comma 1° della l. n. 613/1966 secondo la quale “I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa”.
Richiama a sostegno della propria tesi conforme giurisprudenza di merito, fra cui la sentenza an. 686/2023 del Tribunale di Venezia (emessa dal medesimo giudice di questo procedimento) nonché i messaggi dell' n. 89869/2012 e 15279/2012. CP_1
Critica la conferenza rispetto alla fattispecie della sentenza della Corte Costituzionale n.
417/1998 - citata dal giudice a quo - siccome si era pronunciata esclusivamente in merito alla violazione del principio di uguaglianza derivante dall'esclusione del computo degli interessi legali nei casi di tardiva restituzione delle somme contributive indebitamente versate, laddove nessun riferimento era invece era svolto in merito all'espressa imprescrittibilità della azione di ripetizione dell'indebito.
Richiama il testo del comma 2° dell'art. 2946 c.c. nella parte in cui prevede espressamente la non assoggettabilità a prescrizione dei “diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
2.3. Con il terzo motivo, svolto in via subordinata, impugna autonomamente il capo relativo alle spese, laddove non essendo stata formulata domanda alcuna da parte dell' CP_1 non poteva sussistere soccombenza reciproca.
In via gradata domanda la parziale riforma sul punto della sentenza tenendo quanto meno conto che la domanda è stata accolta per un valore pari a 2/3 del richiesto.
8 3. Radicatosi il contradditorio l' difende la sentenza concludendo per il rigetto del CP_1 gravame.
3.1. Sul primo motivo replica che l'eccezione di prescrizione è stata comunque articolata nella memoria di costituzione di primo grado, mentre la giurisprudenza non richiede la perfetta indicazione della norma invocata e dunque del genere di regime prescrizionale applicabile.
3.2. Sul secondo motivo evidenzia come la disposizione di cui all'art. 12 comma 1° della l.
n. 613/1966 deve essere letta con riferimento all'addentellato “versati in qualsiasi tempo” nel senso che il legislatore non ha introdotto il diritto all'imprescrittibilità della ripetizione dei contributi ma ha invece inteso escludere l'applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati.
Richiama a sostegno della propria tesi giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25488/2007) e di merito nonché circolari interne dell' . CP_1
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 9 ottobre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. La questione relativa all'eccezione di prescrizione è stata ritualmente introdotta dall'Istituto in limine litis, laddove la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 24918/2018) ritiene che la relativa eccezione non abbisogna di formule sacramentali e nemmeno della precisa indicazione delle norme di riferimento in ossequio ai principi iura novit curia e da mihi facto dabo tibi ius.
Osserva inoltre la Corte che in difetto di indicazione normativa più precisa, il riferimento si doveva intendere e si riferisce proprio al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
Tanto premesso non sussisteva allora nemmeno alcun onere a carico dell' CP_1 di contestare i conteggi siccome nella controversia non si fa questione relativamente ai versamenti eseguiti ma solo in ordine all'estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione di parte di questi.
7. Nel merito la sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione.
8. Il principio di irricevibilità dei contributi prescritti - che ha carattere immanente nell'ordinamento previdenziale - comporta che l'ente previdenziale non può
9 ricevere il versamento dei contributi prescritti, che sono inutilizzabili e devono essere restituiti (cfr. Cass. n. 13820/2023).
Il pagamento della contribuzione prescritta integra un indebito, la cui restituzione, in materia, è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c., ma anche a specifiche regole di settore, diverse a seconda che si tratti di contribuzione da lavoro subordinato o da lavoro autonomo.
9. In riferimento ai contributi da lavoro dipendente, l'art. 8 del d.p.r. n. 818/1957, dispone che “rimangono (…) acquisiti alle gestioni (…) i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato”.
10. La regola del consolidamento, decorso il quinquennio, della contribuzione indebitamente versata non trova applicazione al di fuori del lavoro subordinato,
e questo non solo perché sarebbe illogico prevedere una forma di tutela in favore del soggetto inadempiente agli obblighi contributivi, ma anche perché per le altre gestioni sono espressamente previste diverse regole speciali (cfr. Cass. n.
25488/2007).
11. In particolare, l'art. 12 della l. n. 613/1966, di coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, e quindi afferente alle gestioni dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti – disposizione che rileva nella fattispecie - prevede che “i contributi della presente legge indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi (n.d.r. dichiarato incostituzionale in parte qua da Corte Cost. n. 417/1998), all'assicurato o ai suoi aventi causa”.
La norma introduce dunque, per i lavoratori autonomi, la regola della irrilevanza ai fini pensionistici di qualsiasi contributo previdenziale indebitamente versato
“in qualsiasi tempo”.
La medesima distingue dunque rispetto alla previsione stabilita per l'AGO laddove invece i contributi versati rimangono definitivamente acquisiti alla gestione decorso il termine di cinque (5 anni) come anche rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità indicata dalle parti e dal giudicante (Cass. n.
24488/2007 cit.)
10 La disposizione prevede, ulteriormente, che tali contributi sono “restituiti” all'assicurato “salvo il caso di dolo”.
12. La norma allora non introduce alcuna eccezione alle ordinarie regole sulla prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. dovendosi - come ritenuto dall'Istituto - applicare le ordinarie regole sulla ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c..
12.1. In altri termini la specificazione “in qualsiasi tempo” si riferisce al divieto di c.d. sanatoria e non anche all'imprescrittibilità del diritto alla restituzione.
La deroga, dunque, riguarda la computabilità dei contributi indebitamente versati ai fini della maturazione del diritto alla pensione e della misura del relativo trattamento e non il regime della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito: la locuzione “indebitamente versati in qualsiasi tempo” di cui all'art. 12 della l. n. 613/1966 si contrappone alla locuzione “per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato” di cui al citato art. 8 del d.p.r. n. 818/1957.
12.2. Non a caso, l'art. 12 della l. n. 613/1966 prevede la non computabilità dei contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo, non già la loro recuperabilità in qualsiasi tempo.
Dunque, la locuzione “in qualsiasi tempo” si riferisce al versamento non già alla richiesta di restituzione (cfr. Cass. 64/2009 pag. 5).
12.3. Se avesse voluto introdurre una deroga alla regola generale di cui all'art. 2946
c.c., il legislatore avrebbe dovuto, invece, affermare che i contributi indebitamente versati non sono computabili agli effetti della maturazione del diritto alla pensione e della misura del relativo trattamento e sono restituiti in qualsiasi tempo all'assicurato o ai suoi aventi causa.
12.4. Osserva, infine, la Corte che va esclusa la ricorrenza di “diritti indisponibili” e, dunque, sottratti alla prescrizione ex lege come previsto dall'art. 2946 c.c., laddove la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3477/2015) ha condivisibilmente evidenziato come “in materia di diritto al rimborso di contributi versati indebitamente, la rinuncia ad avvalersi della prescrizione da parte della P.A. non è preclusa dai principi generali di contabilità pubblica e, in assenza di una previsione normativa che, nella materia specifica, la qualifichi indisponibile, è assoggettata all'ordinario regime civilistico.”
11 13. In definitiva non vi sono elementi per ritenere che il legislatore abbia voluto considerare imprescrittibile il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati alla Gestione Commercianti, ragion per cui tale diritto deve ritenersi soggetto all'ordinaria prescrizione decennale applicabile a tutte le richieste finalizzate, ai sensi dell'art. 2033 C.C., al recupero di pagamenti non dovuti, con decorrenza dalla data del pagamento.
14. Infondato è anche il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di lite di primo grado.
La riduzione in sentenza del petitum in uno con la ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni” rappresentati dai contrasti nella giurisprudenza di merito e dall'assenza di specifici precedenti nella giurisprudenza di legittimità legittimavano la compensazione della metà delle spese di lite operata nell'impugnata decisione.
15. Le spese del presente grado sono integralmente compensate fra le parti, tenuto pur sempre conto dei contrasti nella giurisprudenza di merito e dall'assenza di specifici precedenti nella giurisprudenza di legittimità, emergenze che integrano, appunto, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018), giustificano la disapplicazione del principio di soccombenza.
16. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
12 Venezia, 09.10.2025
Il Consigliere estensore
TT OR
Il Presidente
ES LU
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ES Presidente
Dr. OR TT Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 24 giugno 2024,
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
LA LL, CE FA e AU ER, giusta mandato allegato al presente atto PEC – Email_1
appellante contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, via Ciro il grande 12, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa Croce CP_1
929, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, Persona_1 rep. 37590, racc. 7131, PEC: t Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Venezia n. 28/2024 d.d.
23.01.2024, non notificata.-
1 In punto: rimborso contributi indebitamente versati 2009/2020 – Gestione INPS
Commercianti.-
CONCLUSIONI:
TREVISAN:
IN VIA PRINCIPALE: - in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Venezia – Sezione Lavoro n. 28/2024, accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa l'imprescrittibilità dell'azione di ripetizione degli indebiti contributi versati nella Gestione Commercianti ex art. 12, comma 1, L. n. 613/1966 e, per l'effetto, CP_1 condannare l' alla restituzione di quanto indebitamente versato nella medesima CP_1 gestione dalla sig.ra nel periodo compreso da gennaio 2009 a dicembre 2012 Pt_1
a titolo di contributi previdenziali per un ammontare complessivo di € 10.286,82 oltre interessi, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
IN VIA
SUBORDINATA: - in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia
– Sezione Lavoro n. 28/2024, accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da nella memoria di costituzione di primo grado e, per CP_1
l'effetto, condannare l'Istituto appellato alla restituzione di quanto indebitamente versato nella Gestione Commercianti dalla sig.ra nel periodo compreso da Pt_1 gennaio 2009 a dicembre 2012 a titolo di contributi previdenziali per un ammontare complessivo di € 10.286,82 oltre interessi, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
IN OGNI CASO: - in parziale riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro n. 28/2024 condannare l' alla rifusione delle CP_1 spese del primo grado di giudizio in misura superiore al 50%; - condannare l' CP_1 all'integrale rifusione delle spese, competenze e onorari del presente grado di appello;
CP_1
piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, respingere il ricorso in quanto infondato, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite e oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 33 (cfr. SS.UU. 06.02.2023,
n.3592; Cass. 30332/2022), in luogo della CNPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Venezia in data 07.03.2023 Parte_1
conveniva in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_1
“in via principale di merito: accertare e dichiarare che la sig.ra , in Parte_1
2 mancanza dei requisiti di legge, ha indebitamente versato contributi previdenziali alla gestione Commercianti per il periodo che va da gennaio 2009 a febbraio CP_1
2020 per un ammontare pari ad € 38.081,43 e, conseguentemente, condannare l' a restituire alla ricorrente tali contributi indebitamente versati per un CP_1 ammontare pari ad € 38.081,42, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso con maggiorazione di interessi e rivalutazioni nella misura indicata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 417/1998; in ogni caso: condannarsi l' all'integrale rifusione delle spese di causa, maggiorate di CP_1 rimborso forfettario”.
Tanto premesso lamentava la ricorrente l'illegittima iscrizione alla Gestione INPS
Commercianti a decorrere dall'anno 2009 che aveva, pertanto, comportato l'indebito versamento della somma complessiva di € 38.081,43 a titolo di contributi previdenziali dei quali chiedeva la ripetizione.
Con memoria difensiva dell'11.05.2023 si costituiva in giudizio l' dando CP_1 espressamente atto dell'erronea iscrizione e comunicando la effettiva cancellazione della stessa da tale gestione mentre “quanto al richiesto rimborso della contribuzione versata eccepisce la prescrizione di parte dell'importo richiesto;
il rimborso della contribuzione versata, sussistendone i presupposti, conseguirà nei limiti del credito non estinto per intervenuta prescrizione”.
Nel corso della causa in data 14.12.2023 l' provvedeva a versare alla ricorrente la CP_1 somma di € 28.185,38 dando atto che “l'importo rimborsato è pari ad € 26.873,00 oltre interessi legali calcolati dalla data della domanda 27.10.2022 sino alla liquidazione, per complessivi € 28.185,38” nonché specificando come “si tratta del rimborso integrale delle rate versate dal 2013 al 2019 mentre per l'anno 2012 solo le rate versate il 07.02.2013 e il 13.11.2012 essendo la domanda di rimborso del
27.12.2022; l' ha quindi provveduto a rifondere integralmente l'indebito, nei CP_1 limiti della prescrizione estintiva decennale decorrente dalla domanda, con relativi interessi”.
Il giudice lagunare all'esito così provvedeva:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto agli anni e agli importi restituiti dall riportati ai punti 4 e 5 della motivazione e rigetta la CP_1 restante parte della domanda in accoglimento della eccezione di prescrizione;
2) condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida, per tale CP_1 parte, in € 1.900,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del
3 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 43,00); compensa la restante parte”.
In parte motiva così argomentava:
“10. La tesi è infondata. Ed invero la previsione che i contributi indebitamente versati debbano essere restituiti non preclude che tale disposizione debba essere letta alla luce dell'ordinamento complessivo e quindi anche dell'art. 2934 c.c. a mente del quale «ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge» (co. 1) e «non sono soggetti a prescrizione i diritto indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge» (co. 2), ove nessuna di tali ipotesi ricorre. 11. Piuttosto, non solo è pacifico in giurisprudenza in via generale che alla ripetizione dei contributi versati dal datore di lavoro si applichi la prescrizione decennale e per la parte a carico del lavoratore quella cinquennale
(Cass. 7043/2010, 21220/2004, 8175/2001, 9470/2001), ma la stessa sentenza della Corte Costituzionale 417/1998 offre elementi per ritenere che non vi sia alcuna deroga in questo senso. 12. Si legge infatti «In riferimento all'art. 3 della
Costituzione, entrambi i rimettenti sollevano la questione di legittimità costituzionale in relazione a più di un tertium comparationis. Viene prospettata innanzi tutto la violazione del principio di eguaglianza in relazione alla disciplina dell'indebito oggettivo contenuta nell'art. 2033 del codice civile "che i giudici a quibus considerano il tertium comparationis prioritario" assumendosi ingiustificata l'esclusione degli interessi legali decorrenti dal momento della domanda amministrativa nell'ipotesi di tardiva restituzione, da parte dell' , di contributi CP_1 previdenziali indebitamente versati da artigiani iscritti alla relativa gestione dell'Istituto. La questione, nei limiti di seguito precisati, è fondata. Per scrutinarne il merito è tuttavia necessario scinderne due differenti profili. Occorre verificare, in primo luogo, se debba ritenersi costituzionalmente dovuta l'estensione dell'obbligo di corrispondere gli interessi legali;
in secondo luogo, se debba ritenersi imposta dalla Costituzione l'estensione, all'ipotesi di cui si tratta, della disciplina della decorrenza degli interessi contenuta nell'art. 2033 cod. civ. Quanto al primo profilo, il vulnus recato al principio di eguaglianza dalla disciplina impugnata deriva non già dalla esclusione degli interessi legali, bensì dalla esclusione totale di interessi, che la disciplina impugnata non riconosce neppure in una misura ridotta.
Legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe decidere di quantificare gli stessi in una diversa, purché non simbolica, misura, 4 tenendo conto anche, eventualmente, delle molteplici e differenti possibili cause di indebito contributivo. Una volta stabilito, coerentemente con l'art. 3 della
Costituzione, il principio che impone il riconoscimento all'assicurato, in una misura non simbolica da determinarsi discrezionalmente ad opera del legislatore, degli interessi sulla contribuzione indebitamente pagata alla gestione, si presenta il problema della decorrenza degli stessi. Anche sotto questo secondo profilo, la
Costituzione non richiede una meccanica estensione dei principi di cui all'art. 2033 cod. civ., che non assurgono al rango di principi costituzionali. Il legislatore può anzi scegliere tra una pluralità di soluzioni, tutte idonee a ristabilire la conformità alla
Costituzione della disciplina dell'indebito contributivo degli artigiani iscritti nella gestione speciale dell' per i lavoratori autonomi. Non essendo desumibile dai CP_1 parametri invocati una soluzione univoca né in ordine alla quantificazione degli interessi, né in ordine alla loro decorrenza, questa Corte deve limitarsi a dichiarare la disciplina impugnata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la liquidazione di alcuna somma a titolo di interessi. La individuazione dei criteri di quantificazione di tale somma è tuttavia rimessa al necessario intervento del legislatore, al quale spetta il compito di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di ragionevole armonizzazione della disciplina impugnata con i principi generali in tema di indebito oggettivo "derogabili entro i limiti precisati" e l'esigenza di tener conto delle particolarità della materia dell'indebito contributivo dei lavoratori autonomi assicurati presso l' . Spetta al legislatore valutare l'opportunità di CP_1 diversificare la disciplina in relazione alla molteplicità delle possibili cause di indebito contributivo. Così come allo stesso compete di disciplinare il termine di decorrenza necessario a consentire all'Istituto l'attività di verifica e di controllo dei presupposti della restituzione. Gli interessi da corrispondere sulla somma indebitamente pagata dall'assicurato dovranno pertanto maturare dalla scadenza di un congruo termine, decorrente dalla presentazione della domanda di restituzione, idoneo a consentire all' l'accertamento del carattere indebito dei contributi chiesti in restituzione, CP_1 nonché l'assenza del dolo, a norma delle stesse disposizioni censurate. Rimangono assorbiti gli ulteriori profili prospettati dalle ordinanze in epigrafe. 5. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei medesimi termini e limiti sopra precisati, deve estendersi, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, anche all'art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei 5 coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, ed al primo comma di quest'ultimo articolo, concernente gli esercenti attività commerciali. Tra le due disposizioni da ultimo menzionate "alle quali deve estendersi in via conseguenziale la dichiarazione di incostituzionalità" e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 463 del 1959, impugnato nel presente giudizio nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 613 del 1966, vi è infatti "in virtù della equiparazione disposta dallo stesso art. 12" piena coincidenza testuale, ed i medesimi motivi che impongono di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 463 del 1959, come sostituito dal predetto art. 12, sussistono anche con riferimento alla restituzione dei contributi indebitamente versati da coltivatori diretti ed esercenti attività commerciali». 13.
Dunque se il tertium comparationis deve essere l'art. 2033 c.c. non vi è dubbio che anche l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati alla Gestione commercianti sia soggetta al termine di prescrizione decennale. 14. La circostanza che la norma di cui all'art. 12 cit. preveda che i contributi in parola indebitamente versati in qualsiasi tempo non siano computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse, non può essere interpretata nel senso che per tali contributi indebitamente versati non operi la prescrizione. In tal caso non si prevede nulla di diverso da quanto accade ogni volta che opera la prescrizione: il creditore perde il proprio diritto che si consolida in capo al debitore. 15. Peraltro, in materia previdenziale la previsione si giustifica anche con il principio di solidarietà di cui all'art. 2 e 38 Costituzione ed il sistema di finanziamento a ripartizione che contraddistingue il sistema previdenziale italiano per cui i lavoratori pagando i contributi durante la loro vita lavorativa acquisiscono il diritto a conseguire la pensione nel momento in cui cesseranno di lavorare sicché i contributi versati in un determinato anno vengano utilizzati per erogare i trattamenti pensionistici dello stesso anno. 16. Cass. 25488/2007 ha avuto poi modo di affermare che «La L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 7, ultimo comma, (concernente la estensione dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari), come sostituito dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 12 (riguardante la estensione della detta assicurazione agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e il coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), prescrive che "i contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni 6 e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa" (sulla spettanza, peraltro, degli interessi "dalla scadenza di un congruo termine", v. C. Cost. n. 417 del 1998). L'espresso riferimento al versamento "in qualsiasi tempo" (così come la originaria esplicita previsione "anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dal
D.P.R. 26 aprile 1957, n.818, art. 8"), indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere, nella specie, la applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati "per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato", di cui al D.P.R. n. 818 citato, art.
8. Ciò in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (ed ai lavoratori autonomi) i quali, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione i.v.s. e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell'obbligo contributivo (e dell'eventuale diritto alla restituzione dei contributi). Tale differenza sostanziale, peraltro, giustifica all'evidenza il differente trattamento normativo in materia di indebito contributivo, per cui manifestamente infondata appare la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.». 17. Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia limitatamente agli anni e all'importo riconosciuti dall' e sopra riportati, e CP_1 rigettare la domanda per la restante parte. 18. Alla ricorrente devono peraltro essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo, alla luce di quanto già statuito da Corte Costituzione 417/1998 e Cass. Sez. L, Sentenza
n. 8474 del 28/05/2003----“
6. Quanto alla prescrizione deve in primo luogo rigettarsi la eccezione di inammissibilità per genericità sollevata da parte ricorrente dovendosi condividere la costante e prevalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte ( vd. ex plurimis Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021; Cass. n. 15631 del 27/7/2016).
7. Ne rileva l'asserita mancata contestazione dei conteggi, posto
7 che chiaramente l' ha sollevato, seppur sinteticamente, l'eccezione di CP_1 prescrizione […]
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura del 50% quali la soccombenza reciproca …per la restante parte vengono poste a carico dell' e vengono liquidate come in dispositivo…” CP_1
2. Impugna la sentenza svolgendo tre (3) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo ribadisce che in limine litis l' non aveva formulato alcuna CP_1 eccezione di prescrizione non essendo a tale scopo sufficiente l'allegazione “si eccepisce la prescrizione di parte dell'importo richiesto;
il rimborso della contribuzione versata, sussistendone i presupposti, conseguirà i limiti del credito non estinto per intervenuta prescrizione”.
2.2. Con il secondo motivo si duole del capo della sentenza che ha applicato alla fattispecie l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. in violazione della norma speciale di cui all'art. 12 comma 1° della l. n. 613/1966 secondo la quale “I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa”.
Richiama a sostegno della propria tesi conforme giurisprudenza di merito, fra cui la sentenza an. 686/2023 del Tribunale di Venezia (emessa dal medesimo giudice di questo procedimento) nonché i messaggi dell' n. 89869/2012 e 15279/2012. CP_1
Critica la conferenza rispetto alla fattispecie della sentenza della Corte Costituzionale n.
417/1998 - citata dal giudice a quo - siccome si era pronunciata esclusivamente in merito alla violazione del principio di uguaglianza derivante dall'esclusione del computo degli interessi legali nei casi di tardiva restituzione delle somme contributive indebitamente versate, laddove nessun riferimento era invece era svolto in merito all'espressa imprescrittibilità della azione di ripetizione dell'indebito.
Richiama il testo del comma 2° dell'art. 2946 c.c. nella parte in cui prevede espressamente la non assoggettabilità a prescrizione dei “diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
2.3. Con il terzo motivo, svolto in via subordinata, impugna autonomamente il capo relativo alle spese, laddove non essendo stata formulata domanda alcuna da parte dell' CP_1 non poteva sussistere soccombenza reciproca.
In via gradata domanda la parziale riforma sul punto della sentenza tenendo quanto meno conto che la domanda è stata accolta per un valore pari a 2/3 del richiesto.
8 3. Radicatosi il contradditorio l' difende la sentenza concludendo per il rigetto del CP_1 gravame.
3.1. Sul primo motivo replica che l'eccezione di prescrizione è stata comunque articolata nella memoria di costituzione di primo grado, mentre la giurisprudenza non richiede la perfetta indicazione della norma invocata e dunque del genere di regime prescrizionale applicabile.
3.2. Sul secondo motivo evidenzia come la disposizione di cui all'art. 12 comma 1° della l.
n. 613/1966 deve essere letta con riferimento all'addentellato “versati in qualsiasi tempo” nel senso che il legislatore non ha introdotto il diritto all'imprescrittibilità della ripetizione dei contributi ma ha invece inteso escludere l'applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati.
Richiama a sostegno della propria tesi giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25488/2007) e di merito nonché circolari interne dell' . CP_1
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 9 ottobre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. La questione relativa all'eccezione di prescrizione è stata ritualmente introdotta dall'Istituto in limine litis, laddove la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 24918/2018) ritiene che la relativa eccezione non abbisogna di formule sacramentali e nemmeno della precisa indicazione delle norme di riferimento in ossequio ai principi iura novit curia e da mihi facto dabo tibi ius.
Osserva inoltre la Corte che in difetto di indicazione normativa più precisa, il riferimento si doveva intendere e si riferisce proprio al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
Tanto premesso non sussisteva allora nemmeno alcun onere a carico dell' CP_1 di contestare i conteggi siccome nella controversia non si fa questione relativamente ai versamenti eseguiti ma solo in ordine all'estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione di parte di questi.
7. Nel merito la sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione.
8. Il principio di irricevibilità dei contributi prescritti - che ha carattere immanente nell'ordinamento previdenziale - comporta che l'ente previdenziale non può
9 ricevere il versamento dei contributi prescritti, che sono inutilizzabili e devono essere restituiti (cfr. Cass. n. 13820/2023).
Il pagamento della contribuzione prescritta integra un indebito, la cui restituzione, in materia, è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c., ma anche a specifiche regole di settore, diverse a seconda che si tratti di contribuzione da lavoro subordinato o da lavoro autonomo.
9. In riferimento ai contributi da lavoro dipendente, l'art. 8 del d.p.r. n. 818/1957, dispone che “rimangono (…) acquisiti alle gestioni (…) i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato”.
10. La regola del consolidamento, decorso il quinquennio, della contribuzione indebitamente versata non trova applicazione al di fuori del lavoro subordinato,
e questo non solo perché sarebbe illogico prevedere una forma di tutela in favore del soggetto inadempiente agli obblighi contributivi, ma anche perché per le altre gestioni sono espressamente previste diverse regole speciali (cfr. Cass. n.
25488/2007).
11. In particolare, l'art. 12 della l. n. 613/1966, di coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, e quindi afferente alle gestioni dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti – disposizione che rileva nella fattispecie - prevede che “i contributi della presente legge indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi (n.d.r. dichiarato incostituzionale in parte qua da Corte Cost. n. 417/1998), all'assicurato o ai suoi aventi causa”.
La norma introduce dunque, per i lavoratori autonomi, la regola della irrilevanza ai fini pensionistici di qualsiasi contributo previdenziale indebitamente versato
“in qualsiasi tempo”.
La medesima distingue dunque rispetto alla previsione stabilita per l'AGO laddove invece i contributi versati rimangono definitivamente acquisiti alla gestione decorso il termine di cinque (5 anni) come anche rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità indicata dalle parti e dal giudicante (Cass. n.
24488/2007 cit.)
10 La disposizione prevede, ulteriormente, che tali contributi sono “restituiti” all'assicurato “salvo il caso di dolo”.
12. La norma allora non introduce alcuna eccezione alle ordinarie regole sulla prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. dovendosi - come ritenuto dall'Istituto - applicare le ordinarie regole sulla ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c..
12.1. In altri termini la specificazione “in qualsiasi tempo” si riferisce al divieto di c.d. sanatoria e non anche all'imprescrittibilità del diritto alla restituzione.
La deroga, dunque, riguarda la computabilità dei contributi indebitamente versati ai fini della maturazione del diritto alla pensione e della misura del relativo trattamento e non il regime della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito: la locuzione “indebitamente versati in qualsiasi tempo” di cui all'art. 12 della l. n. 613/1966 si contrappone alla locuzione “per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato” di cui al citato art. 8 del d.p.r. n. 818/1957.
12.2. Non a caso, l'art. 12 della l. n. 613/1966 prevede la non computabilità dei contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo, non già la loro recuperabilità in qualsiasi tempo.
Dunque, la locuzione “in qualsiasi tempo” si riferisce al versamento non già alla richiesta di restituzione (cfr. Cass. 64/2009 pag. 5).
12.3. Se avesse voluto introdurre una deroga alla regola generale di cui all'art. 2946
c.c., il legislatore avrebbe dovuto, invece, affermare che i contributi indebitamente versati non sono computabili agli effetti della maturazione del diritto alla pensione e della misura del relativo trattamento e sono restituiti in qualsiasi tempo all'assicurato o ai suoi aventi causa.
12.4. Osserva, infine, la Corte che va esclusa la ricorrenza di “diritti indisponibili” e, dunque, sottratti alla prescrizione ex lege come previsto dall'art. 2946 c.c., laddove la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3477/2015) ha condivisibilmente evidenziato come “in materia di diritto al rimborso di contributi versati indebitamente, la rinuncia ad avvalersi della prescrizione da parte della P.A. non è preclusa dai principi generali di contabilità pubblica e, in assenza di una previsione normativa che, nella materia specifica, la qualifichi indisponibile, è assoggettata all'ordinario regime civilistico.”
11 13. In definitiva non vi sono elementi per ritenere che il legislatore abbia voluto considerare imprescrittibile il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati alla Gestione Commercianti, ragion per cui tale diritto deve ritenersi soggetto all'ordinaria prescrizione decennale applicabile a tutte le richieste finalizzate, ai sensi dell'art. 2033 C.C., al recupero di pagamenti non dovuti, con decorrenza dalla data del pagamento.
14. Infondato è anche il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di lite di primo grado.
La riduzione in sentenza del petitum in uno con la ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni” rappresentati dai contrasti nella giurisprudenza di merito e dall'assenza di specifici precedenti nella giurisprudenza di legittimità legittimavano la compensazione della metà delle spese di lite operata nell'impugnata decisione.
15. Le spese del presente grado sono integralmente compensate fra le parti, tenuto pur sempre conto dei contrasti nella giurisprudenza di merito e dall'assenza di specifici precedenti nella giurisprudenza di legittimità, emergenze che integrano, appunto, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018), giustificano la disapplicazione del principio di soccombenza.
16. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
12 Venezia, 09.10.2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
ES LU
13