CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 144/2024
R.G
Promosso da
con sede in Fabriano (An) località Parte_1
Valdicastro – Fraz. Poggio San LD ), in persona del Legale P.IVA_1
Rapp. p.t., Sig. e Parte_2 Parte_3 con sede in Fabriano (An) località Valdicastro – Fraz. Poggio San LD
), in persona del Legale Rapp. p.t., Sig. , P.IVA_2 Parte_4 rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Moroder e Marco Alessandrini
Appellanti
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. dott. con sede a Jesi (AN) in Viale Controparte_2
Trieste n. 24 (P.Iva: ) P.IVA_3
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1463/2023 pubblicata il 6.11.2023 Conclusioni:
per le appellanti
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,
……in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarato che non sussistono le condizioni dell'azione ex art. 2901 c.c., rigettare la domanda revocatoria proposta dal
[...]
con riferimento al contratto di “formale” cessione di ramo Controparte_1
d'azienda del 07.10.21.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza sopra indicata, dichiarava l'inefficacia nei confronti del dell'atto di cessione Controparte_3 di azienda intercorso tra le due appellanti (scrittura privata autenticata del
07.10.21 del Notaio di Senigallia con cui è stato ceduto Persona_1 dalla alla Parte_3 Parte_1 il ramo d'azienda relativo all'attività di produzione di energia elettrica.)
[...]
Avverso detta sentenza proponevano appello la società
[...]
e la affidato ai Parte_3 Parte_1 motivi sotto elencati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Nessuno si costituiva per l'appellato.
La Corte, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note conclusionali, tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo le appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistenti i presupposti per l'azione revocatoria, senza minimamente esaminare le difese di esse appellanti da cui emergeva chiaramente che non vi era stata alcuna diminuzione delle garanzie del credito ed alcun danno e che l'atto di cessione di azienda era stata posto in essere solo per ragioni formali e per consentire il passaggio delle convenzioni GSE in favore della che, già prima della scrittura privata di cui si chiede dichiararsi Parte_1
l'inefficacia, era proprietaria degli impianti fotovoltaici.
In altri termini, deducono che l'atto “formale” di cessione d'azienda non ha determinato la fuoriuscita dell'impianto fotovoltaico dal patrimonio della
[...]
poiché tale fuoriuscita si era già determinata con la risoluzione del Pt_3 contratto di compravendita con patto di riservato dominio tra e la CP_4 [...]
a seguito del quale l' ha posto in vendita competitiva tutto il Pt_3 CP_4 compendio immobiliare (compreso l'impianto fotovoltaico installato sugli immobili) che è stato acquistato dalla . Parte_1
Parte In relazione agli altri beni oggetto di cessione, deducono che l'utenza non
è un bene, trattandosi di un mero codice alfanumerico viene assegnato all'utenza elettrica e comunicato al cliente finale al momento dell'allacciamento, come tale, privo di valore e che i contratti stipulati per l'esercizio del ramo d'azienda, comprese le convenzioni stipulate con il GSE non hanno autonoma rilevanza, dal momento che i crediti verso GSE erano stati già ceduti alla , poi divenuta CP_5
e la titolarità della Convenzione GSE e la relativa tariffa incentivante CP_6 poteva essere trasferita solo al soggetto proprietario del bene immobile su cui l'impianto è installato, ovverosia la . Parte_1
Prima di esaminare nel merito le censure mosse va precisato che non sussiste l'eccepito vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo il primo giudice indicato gli elementi sui quali ha tratto il proprio convincimento, consentendo l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo.
Ciò posto, giova premettere che l'azione revocatoria si inquadra nell'ambito dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740
c.c. e, come tale, assolve ad una funzione squisitamente cautelare. Per il positivo esperimento della stessa, è necessario che il creditore alleghi e dimostri, sia pure secondo lo schema delle presunzioni, tre elementi: l'esistenza del diritto di credito che intende tutelare;
il c.d. eventus damni, cioè il pregiudizio che l'atto impugnato arreca alle proprie ragioni, che ben può declinarsi anche in termini di un incerto o più difficile soddisfacimento, in futuro, del credito e non, quindi, nella necessaria totale compromissione del patrimonio;
infine, qualora si tratti, come nel caso di specie, di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la c.d. scientia fraudis, intesa come la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto compiuto arreca alle ragioni creditorie.
Orbene, quanto al primo requisito, non è contestato che il Controparte_3 sia titolare di un credito derivante da vari pagherò
[...] cambiari agrari, non soddisfatto neppure all'esito della procedura immobiliare intrapresa.
Quanto all'eventus damni, deve ribadirsi che, in tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. (Cassazione civile sez. III, 18/04/2025, n.10298).
Orbene, risulta dalla documentazione in atti che oggetto di cessione è stato il ramo d'azienda, che comprendeva:
1) i contratti stipulati per l'esercizio del ramo d'azienda, comprese le convenzioni stipulate con il GSE i cui crediti erano ceduti alla Cassa di Risparmio di Fano;
2) l'utenza POD n. IT001E49490011;
3) i componenti dell'impianto fotovoltaico costituiti da pannelli, inverter, apparecchiature di misura, attrezzature, trasformatori, cavi elettrici, gruppi soccorritori e le strutture in alluminio, così come specificati nell'allegato A del contratto di cessione.
Sostengono le appellanti che detta cessione sia stato un atto “formale”, dal momento che gli unici beni di valore oggetto di cessione (impianto fotovoltaico) erano di fatto già di proprietà della Parte_1 Detta censura non coglie nel segno, dal momento che è pacifico che l'atto di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia ha privato la cedente degli unici beni ad essa riferibili, trasformandoli in un corrispettivo in denaro mai rintracciato nel patrimonio sociale: è evidente, allora, che, vi sia stata una modificazione quantitativa e qualitativa della garanzia patrimoniale, atteso che il denaro è un bene molto più facile da occultare rispetto ai beni oggetto di cessione.
Sono allora irrilevanti le deduzioni degli appellati per cui si tratterebbe solo di un atto formale avente ad oggetto beni di nessun valore, dal momento che una volta che il creditore ha provato la variazione patrimoniale, come nel caso di specie, è onere del debitore dimostrare che il proprio patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, prova assolutamente non fornita nel caso in esame (cfr Cass civ sez III n. 25451/25).
In altri termini, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
Ciò posto, è documentalmente provato che il credito del , pari Controparte_1 ad euro 25.575,00 per sorte capitale, sia sorto abbondantemente prima dell'atto di disposizione patrimoniale, tant'è che si fonda su cambiali insolute e protestate, tutte scadute nel periodo compreso tra il 30/09/2018 e il 30/04/2019 (v. doc. 1-
3), mentre il contratto di cessione del ramo d'azienda è stato sottoscritto in data
07/10/2021.
Quanto all'elemento soggettivo, è stato precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 16221/2019). Sul punto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la prova della
"participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata, anche, da presunzioni semplici.
Al riguardo, è documentato in atti che prima dell'atto di cessione del ramo d'azienda sono stati notificati alla molteplici atti, tra precetti e atti Parte_3 di pignoramento (v. doc. 1-2-3-5 allegati al fascicolo di primo grado di parte appellata), tutti giunti alla propria conoscenza come risulta dai vari avvisi di ricevimento, circostanza che dimostra che la debitrice avesse la piena consapevolezza di compiere un atto pregiudizievole nei confronti del CP_1
.
[...]
Agevolmente dimostrabile è poi anche l'elemento soggettivo in capo alla
[...]
se solo si consideri che la stessa è risultata parte, in qualità di terzo Parte_1 pignorato, nel procedimento esecutivo rubricato al n. R.G. 65/2020 Tribunale di
Ancona, tanto che, in data 06/09/2021, veniva raggiunta dalla notifica di un atto di precetto in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 13/01/2020 nell'ambito del sopra indicato pignoramento e rimasta del tutto ineseguita.
A ciò deve aggiungersi che dalle visure camerali (docc. 11 – 12 prodotte dall'appellata nel primo grado di giudizio) emerge come le due società abbiano di fatto la medesima sede legale, sita in Fabriano, Località Val di Castro, Frazione
Poggio San LD.
In definitiva, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi della domanda formulata ex art. 2901 c.c. dalla parte attrice e, quindi, deve dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto dispositivo di cui trattasi.
Ci si trova al cospetto, all'evidenza, di sola inefficacia e non anche di nullità come indicato erroneamente dal primo giudice nel solo dispositivo, che, pertanto, in tal senso, andrà riformato.
Gli appellanti censurano poi la sentenza di primo grado nella parte in cui le ha condannate alla refusione delle spese di lite: detta doglianza è infondata, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza a fonte del fatto che l'attore in primo grado è risultato essere totalmente vittorioso sulle domande proposte.
I limiti di accoglimento di accoglimento dell'appello (esclusivamente sull'erronea dichiarazione di nullità, peraltro mai richiesta dall'attore nel primo grado di giudizio) non incidono sulla soccombenza delle odierne appellanti in entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle spese di lite del presente grado, deve osservarsi che la condanna, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr da ultimo Cassazione civile sez. II,
04/06/2025, n.14972 e nello stesso senso Cass., Sez. 6-3, 19/06/2018, n.
16174; Cass., Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432; Cass., Sez. 1, 25/09/1997, n.
9419).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 144/2024, così provvede:
in parziale revoca della sentenza di primo grado dichiara inefficace ex art. 2901 cc nei confronti del l'atto di Controparte_7 cessione di ramo d'azienda del 07.10.21 intercorso tra la Controparte_8
e per scrittura privata autenticata dal notaio Parte_6 Parte_7 di Senigallia rep. N. 1384, racc. n. 948 Persona_1
conferma per il resto la sentenza impugnata
Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 144/2024
R.G
Promosso da
con sede in Fabriano (An) località Parte_1
Valdicastro – Fraz. Poggio San LD ), in persona del Legale P.IVA_1
Rapp. p.t., Sig. e Parte_2 Parte_3 con sede in Fabriano (An) località Valdicastro – Fraz. Poggio San LD
), in persona del Legale Rapp. p.t., Sig. , P.IVA_2 Parte_4 rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Moroder e Marco Alessandrini
Appellanti
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. dott. con sede a Jesi (AN) in Viale Controparte_2
Trieste n. 24 (P.Iva: ) P.IVA_3
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1463/2023 pubblicata il 6.11.2023 Conclusioni:
per le appellanti
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,
……in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarato che non sussistono le condizioni dell'azione ex art. 2901 c.c., rigettare la domanda revocatoria proposta dal
[...]
con riferimento al contratto di “formale” cessione di ramo Controparte_1
d'azienda del 07.10.21.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza sopra indicata, dichiarava l'inefficacia nei confronti del dell'atto di cessione Controparte_3 di azienda intercorso tra le due appellanti (scrittura privata autenticata del
07.10.21 del Notaio di Senigallia con cui è stato ceduto Persona_1 dalla alla Parte_3 Parte_1 il ramo d'azienda relativo all'attività di produzione di energia elettrica.)
[...]
Avverso detta sentenza proponevano appello la società
[...]
e la affidato ai Parte_3 Parte_1 motivi sotto elencati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Nessuno si costituiva per l'appellato.
La Corte, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note conclusionali, tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo le appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistenti i presupposti per l'azione revocatoria, senza minimamente esaminare le difese di esse appellanti da cui emergeva chiaramente che non vi era stata alcuna diminuzione delle garanzie del credito ed alcun danno e che l'atto di cessione di azienda era stata posto in essere solo per ragioni formali e per consentire il passaggio delle convenzioni GSE in favore della che, già prima della scrittura privata di cui si chiede dichiararsi Parte_1
l'inefficacia, era proprietaria degli impianti fotovoltaici.
In altri termini, deducono che l'atto “formale” di cessione d'azienda non ha determinato la fuoriuscita dell'impianto fotovoltaico dal patrimonio della
[...]
poiché tale fuoriuscita si era già determinata con la risoluzione del Pt_3 contratto di compravendita con patto di riservato dominio tra e la CP_4 [...]
a seguito del quale l' ha posto in vendita competitiva tutto il Pt_3 CP_4 compendio immobiliare (compreso l'impianto fotovoltaico installato sugli immobili) che è stato acquistato dalla . Parte_1
Parte In relazione agli altri beni oggetto di cessione, deducono che l'utenza non
è un bene, trattandosi di un mero codice alfanumerico viene assegnato all'utenza elettrica e comunicato al cliente finale al momento dell'allacciamento, come tale, privo di valore e che i contratti stipulati per l'esercizio del ramo d'azienda, comprese le convenzioni stipulate con il GSE non hanno autonoma rilevanza, dal momento che i crediti verso GSE erano stati già ceduti alla , poi divenuta CP_5
e la titolarità della Convenzione GSE e la relativa tariffa incentivante CP_6 poteva essere trasferita solo al soggetto proprietario del bene immobile su cui l'impianto è installato, ovverosia la . Parte_1
Prima di esaminare nel merito le censure mosse va precisato che non sussiste l'eccepito vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo il primo giudice indicato gli elementi sui quali ha tratto il proprio convincimento, consentendo l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo.
Ciò posto, giova premettere che l'azione revocatoria si inquadra nell'ambito dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740
c.c. e, come tale, assolve ad una funzione squisitamente cautelare. Per il positivo esperimento della stessa, è necessario che il creditore alleghi e dimostri, sia pure secondo lo schema delle presunzioni, tre elementi: l'esistenza del diritto di credito che intende tutelare;
il c.d. eventus damni, cioè il pregiudizio che l'atto impugnato arreca alle proprie ragioni, che ben può declinarsi anche in termini di un incerto o più difficile soddisfacimento, in futuro, del credito e non, quindi, nella necessaria totale compromissione del patrimonio;
infine, qualora si tratti, come nel caso di specie, di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la c.d. scientia fraudis, intesa come la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto compiuto arreca alle ragioni creditorie.
Orbene, quanto al primo requisito, non è contestato che il Controparte_3 sia titolare di un credito derivante da vari pagherò
[...] cambiari agrari, non soddisfatto neppure all'esito della procedura immobiliare intrapresa.
Quanto all'eventus damni, deve ribadirsi che, in tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. (Cassazione civile sez. III, 18/04/2025, n.10298).
Orbene, risulta dalla documentazione in atti che oggetto di cessione è stato il ramo d'azienda, che comprendeva:
1) i contratti stipulati per l'esercizio del ramo d'azienda, comprese le convenzioni stipulate con il GSE i cui crediti erano ceduti alla Cassa di Risparmio di Fano;
2) l'utenza POD n. IT001E49490011;
3) i componenti dell'impianto fotovoltaico costituiti da pannelli, inverter, apparecchiature di misura, attrezzature, trasformatori, cavi elettrici, gruppi soccorritori e le strutture in alluminio, così come specificati nell'allegato A del contratto di cessione.
Sostengono le appellanti che detta cessione sia stato un atto “formale”, dal momento che gli unici beni di valore oggetto di cessione (impianto fotovoltaico) erano di fatto già di proprietà della Parte_1 Detta censura non coglie nel segno, dal momento che è pacifico che l'atto di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia ha privato la cedente degli unici beni ad essa riferibili, trasformandoli in un corrispettivo in denaro mai rintracciato nel patrimonio sociale: è evidente, allora, che, vi sia stata una modificazione quantitativa e qualitativa della garanzia patrimoniale, atteso che il denaro è un bene molto più facile da occultare rispetto ai beni oggetto di cessione.
Sono allora irrilevanti le deduzioni degli appellati per cui si tratterebbe solo di un atto formale avente ad oggetto beni di nessun valore, dal momento che una volta che il creditore ha provato la variazione patrimoniale, come nel caso di specie, è onere del debitore dimostrare che il proprio patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, prova assolutamente non fornita nel caso in esame (cfr Cass civ sez III n. 25451/25).
In altri termini, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
Ciò posto, è documentalmente provato che il credito del , pari Controparte_1 ad euro 25.575,00 per sorte capitale, sia sorto abbondantemente prima dell'atto di disposizione patrimoniale, tant'è che si fonda su cambiali insolute e protestate, tutte scadute nel periodo compreso tra il 30/09/2018 e il 30/04/2019 (v. doc. 1-
3), mentre il contratto di cessione del ramo d'azienda è stato sottoscritto in data
07/10/2021.
Quanto all'elemento soggettivo, è stato precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 16221/2019). Sul punto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la prova della
"participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata, anche, da presunzioni semplici.
Al riguardo, è documentato in atti che prima dell'atto di cessione del ramo d'azienda sono stati notificati alla molteplici atti, tra precetti e atti Parte_3 di pignoramento (v. doc. 1-2-3-5 allegati al fascicolo di primo grado di parte appellata), tutti giunti alla propria conoscenza come risulta dai vari avvisi di ricevimento, circostanza che dimostra che la debitrice avesse la piena consapevolezza di compiere un atto pregiudizievole nei confronti del CP_1
.
[...]
Agevolmente dimostrabile è poi anche l'elemento soggettivo in capo alla
[...]
se solo si consideri che la stessa è risultata parte, in qualità di terzo Parte_1 pignorato, nel procedimento esecutivo rubricato al n. R.G. 65/2020 Tribunale di
Ancona, tanto che, in data 06/09/2021, veniva raggiunta dalla notifica di un atto di precetto in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 13/01/2020 nell'ambito del sopra indicato pignoramento e rimasta del tutto ineseguita.
A ciò deve aggiungersi che dalle visure camerali (docc. 11 – 12 prodotte dall'appellata nel primo grado di giudizio) emerge come le due società abbiano di fatto la medesima sede legale, sita in Fabriano, Località Val di Castro, Frazione
Poggio San LD.
In definitiva, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi della domanda formulata ex art. 2901 c.c. dalla parte attrice e, quindi, deve dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto dispositivo di cui trattasi.
Ci si trova al cospetto, all'evidenza, di sola inefficacia e non anche di nullità come indicato erroneamente dal primo giudice nel solo dispositivo, che, pertanto, in tal senso, andrà riformato.
Gli appellanti censurano poi la sentenza di primo grado nella parte in cui le ha condannate alla refusione delle spese di lite: detta doglianza è infondata, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza a fonte del fatto che l'attore in primo grado è risultato essere totalmente vittorioso sulle domande proposte.
I limiti di accoglimento di accoglimento dell'appello (esclusivamente sull'erronea dichiarazione di nullità, peraltro mai richiesta dall'attore nel primo grado di giudizio) non incidono sulla soccombenza delle odierne appellanti in entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle spese di lite del presente grado, deve osservarsi che la condanna, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr da ultimo Cassazione civile sez. II,
04/06/2025, n.14972 e nello stesso senso Cass., Sez. 6-3, 19/06/2018, n.
16174; Cass., Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432; Cass., Sez. 1, 25/09/1997, n.
9419).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 144/2024, così provvede:
in parziale revoca della sentenza di primo grado dichiara inefficace ex art. 2901 cc nei confronti del l'atto di Controparte_7 cessione di ramo d'azienda del 07.10.21 intercorso tra la Controparte_8
e per scrittura privata autenticata dal notaio Parte_6 Parte_7 di Senigallia rep. N. 1384, racc. n. 948 Persona_1
conferma per il resto la sentenza impugnata
Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico