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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3285/2024 R.G., avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare
TRA
(nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'avvocato Giovanni Tucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scafati, alla Via Antonio De Curtis - Totò - n. 18
ATTRICE
E
(C.F. , con sede in Poggiomarino (NA), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Manzoni, n.n. 100/106, in persona del legale rappresentante p.t. dott. , Controparte_2
rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avvocato Gaetano Francavilla, presso il cui studio in Pagani, alla Via Bartolomeo Mangino n.
60, è elettivamente domiciliato CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 7 maggio 2025 cui, per brevità, si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Con atto di citazione inizialmente iscritto presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata, e poi riassunto innanzi a codesto Tribunale a seguito di dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace,
premetteva che con verbale di assemblea dell'8 aprile 2019, i condomini del Parte_1
1 ” al punto 1) all'o.d.g. revocavano l'incarico per la redazione delle tabelle Controparte_1
millesimali al tecnico precedentemente incaricato (geom. ) e nominavano come nuovo tecnico CP_3
l'ing. ponendo come condizione che l'incarico venisse accettato per l'importo di Controparte_4
euro 1.000,00 oltre iva e cassa. Al punto 2) dell'o.d.g. i condomini, inoltre, conferivano al medesimo professionista altresì, incarico di verificare la conformità urbanistica del fabbricato ponendo CP_4
come condizione che l'incarico venisse accettato per l'importo di euro 1.800,00 oltre iva e cassa,
facendo seguito all'offerta formulata in data 26 marzo 2019 dal medesimo ing. di Controparte_4
concerto con l'architetto CP_5
Ancora, aggiungeva l'istante, il 9 aprile 2019 l'amministratore del Condominio contattava formalmente l'ing. per informarlo formalmente del conferimento degli incarichi, se accettati CP_4
nella misura economica concordata, ricevendo successiva accettazione dal tecnico circa importi e modalità di svolgimento.
All'uopo l'ing. precisava che, se all'esito dei rilievi sul fabbricato fossero stati riscontrati CP_4
abusi edilizi, sarebbe stato necessario sanare tali abusi prima di procedere alla redazione delle tabelle millesimali, ritenendo la regolarità urbanistica presupposto essenziale delle successive attività.
Comunicata la circostanza ai condomini, due di essi, ed , Controparte_6 Controparte_7
chiedevano che venisse convocata una nuova assemblea condominiale, poiché la proposta formulata dall'ing. non risultava “coerente con le richieste formulate al professionista in assemblea.” CP_4
All'esito della riunione del 7 maggio 2019, l'assemblea a maggioranza, ma ad esclusione dell'attrice,
invitava l'amministratore a convocare una nuova assemblea finalizzata all'annullamento della delibera dell'8 aprile 2019 e conseguentemente alla revoca dell'ing. ed al conferimento CP_4
dell'incarico di redazione delle tabelle millesimali ad altro professionista.
che alla convocata assemblea del 5 giugno 2019, cui la stessa non Controparte_8
partecipava, i condomini presenti, 3 su un totale di 4, annullavano la delibera dell'8 aprile 2019 e revocavano l'incarico all'ing. conferendo incarico all'arch. per la sola CP_4 Persona_1
redazione delle tabelle millesimali per la somma di euro 3.000,00, compresi oneri fiscali.
2 Il tecnico specificava nella sua offerta che le tabelle millesimali sarebbero state redatte secondo Per_1
il metodo volumetrico, in base alla reale ed attuale consistenza delle unità immobiliari, tenendo in considerazione l'edificio alla data dei sopralluoghi, senza alcuna verifica sulla liceità dell'esistente né consegna di alcuna planimetria.
L'istante avverso la delibera del 5 giugno 2019 proponeva domanda di Parte_2
mediazione, la quale però si chiudeva con esito negativo.
Persistendo, quindi, interesse alla dichiarazione di nullità o annullabilità di detta delibera, come da difese esposte nell'atto di citazione, adiva l'Autorità Giudiziaria citando il Parte_1
sito in Poggiomarino (NA) alla via Alessandro Manzoni, n.n. 100/106, in Controparte_1
persona dell'amministratore p.t. e rassegnando quali conclusioni: preliminarmente, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 5 giugno 2019 relativamente ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno;
nel merito, accertare e dichiarare nulla o, in subordine, annullabile la delibera dell'assemblea del 5.6.2019 adottata dal ” relativamente ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno;
Controparte_1
condannare il convenuto al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
In data 30 settembre 2024 si costituiva in giudizio il , il quale spiegava che sin Controparte_1
dalla costituzione del si era manifestata l'intenzione di redigere le relative tabelle CP_1
millesimali, sempre osteggiata dalla condomina Giunti al concorde punto di Parte_1
conferire incarico all'ing. il aveva successivamente reputato di revocare detto CP_4 CP_1
incarico per conferirlo ad altro professionista, onde evitare le lungaggini dovute alle indagini sulla regolarità edilizia annunciate dal tecnico CP_4
Precisava, inoltre, che l'Assemblea condominiale avesse facoltà di prendere ogni decisione in merito ai beni comuni, non essendo necessario uno specifico presupposto di sussistente nullità o annullabilità
per rivedere, modificare o annullare una precedente determinazione. L'ammissibilità della revoca di una delibera regolare, secondo il convenuto, risultava insita nei poteri decisionali CP_1
dell'Assemblea.
3 In merito al conferimento dell'incarico all'arch. , il eccepiva che trattavasi di Per_1 CP_1
scelta del consesso non suscettibile di controllo di legittimità, aggiungendo, inoltre, che la mancata indagine sulla regolarità urbanistica, non incideva sull'attività di redazione delle tabelle millesimali,
che possono essere rettificate nell'ipotesi di sopravvenuti abusi edilizi.
Il convenuto, inoltre, si opponeva alla richiesta di sospensiva per mancanza del fumus boni iuris e del periculum.
Ciò dedotto, il rassegnava quali conclusioni: rigettare la domanda di Controparte_1
sospensiva; nel merito, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché
illegittima ed infondata in fatto ed in diritto;
condannare l'attrice al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, tenendo conto della temerarietà della domanda, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con attribuzione all'avv. Gaetano Francavilla, dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, le parti esponevano le rispettive domande, pretese e conclusioni nelle comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c., I comma, a seguito delle quali, all'esito dell'udienza del 7
maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Prima di passare all'esame del merito della controversia, è bene stabilire quali sono le delibere nulle e quali quelle annullabili.
In questo senso, di significativo rilievo è stata la traccia fornita dalla Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 4806 del 7 marzo 2005, la quale ha stabilito che sono nulle le delibere affette da un vizio sostanziale e che sono annullabili quelle affette da un vizio formale.
In particolare, sono da ritenersi nulle quelle prive dei requisiti essenziali, in quanto non regolarmente costituite o prese con maggioranze inesistenti o apparenti o con oggetto impossibile ed illecito o sottratto alla competenza dell'assemblea, o che ledono i diritti di ciascun condomino sulle cose comuni, aventi ad oggetto materia sottratta alla competenza dell'assemblea o contenenti delibera di ripartizione delle spese con criteri diversi da quelli legali.
Sono invece annullabili, le delibere prese in violazione di prescrizioni legali attinenti al procedimento di convocazione ed informazione dell'assemblea o prese in seguito ad un procedimento viziato quanto
4 alla sua formazione o per eccesso di potere, perché invadono la sfera di competenza dell'amministratore.
Nel caso che ci occupa, sulla base della definizione richiamata dalla Corte di Cassazione di cui innanzi, tra l'altro più volte confermata e rafforzata, la delibera del 5 giugno 2019 appare regolare sotto ogni aspetto.
Infatti, dall'esame della stessa, non si rilevano motivi di nullità o di annullabilità, atteso che la detta delibera possiede tutti i requisiti previsti dalla legge.
In particolare, è stata approvata con il quorum previsto, a seguito di regolare convocazione e costituzione, non ha violato norme di legge, né prescrizioni legali attinenti al procedimento di convocazione.
Ebbene, precisata la sussistenza dei requisiti richiesti al consesso condominiale impugnato, va chiarito come le rimostranze che ha mosso alla delibera del 5 giugno 2019, Parte_1
specificatamente al punto 1) dell'o.d.g., attengano sostanzialmente all'incidenza che la stessa ha avuto sulla precedente delibera dell'8 aprile 2019, con la quale veniva conferito incarico di rilievo del fabbricato e di redazione delle tabelle millesimali all'ing. CP_4
In particolare, sul tema va richiamato come, fermi motivi di nullità ed annullabilità sopra elencati, è
piena facoltà del inteso come Assemblea dei condomini, intervenire su una precedente CP_1
delibera approvata, compromettendone l'efficacia e “sostituendola” con una evidentemente successiva e di contenuto diverso.
Strumenti tramite i quali si manifesta tale legittima facoltà del Condominio possono essere la revoca e la sostituzione. Con la prima si delibera l'inefficacia di una delibera già approvata, cui segue la sostituzione con la quale si introduce una nuova delibera che prende il posto della precedente.
Presupposto necessario non è, meramente, quello che si sussume in un vizio della delibera antecedente, potendo invece l'Assembla “annullare” la delibera e sostituirla con quella successiva anche solo sulla base di sopravvenute circostanze che inducono il a cambiare CP_1
5 orientamento su una data questione analizzata nella delibera e, conseguentemente, a mutarne il contenuto.
Sul tema, incidenza significativa la detiene la sentenza n. 8231 del 6 aprile 2009 della Corte di
Cassazione nella quale la stessa ha confermato che “L'assemblea, con una deliberazione successiva,
può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente
approvato nel corso della stessa seconda adunanza” e che “I quorum deliberativi necessari per la
sostituzione della delibera condominiale sono gli stessi richiesti dalla legge per approvare
validamente la delibera originaria”.
Principio nuovamente consolidato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 8515 del 6 aprile 2018,
secondo cui si ha sostituzione della delibera condominiale nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati nell'assemblea precedente.
Dunque, il nell'assemblea del 5 giugno 2019 ha esercitato un diritto pienamente CP_1
riconosciuto dall'ordinamento errando unicamente nel definire formalmente come “annullamento”
l'intervento posto in essere sulla delibera dell'8 aprile 2019.
Mera svista letterale, inidonea ad invalidare la consentita disamina e la successiva manifestazione di volontà, con le quali l'Assemblea dei Condomini ha “cambiato idea” tornando sui propri passi.
La questione è stata ulteriormente chiarita ed avallata dalla pronuncia del Tribunale di Bergamo n.
409 del 20.2.2020, secondo cui “L'intervento dell'autorità giudiziaria è obbligatorio nei casi previsti
dall'art. 1137 c.c. e dall'art. 1105 c.c., ma è assolutamente pacifico che l'assemblea conservi sempre
in capo a sé la facoltà di revocare, con una deliberazione successiva, una propria deliberazione
precedente”. Non solo, nella medesima sentenza, si ricorda che “Nessuna norma impone che la
deliberazione di revoca venga approvata con la stessa maggioranza di quella revocata, tanto è vero
che è possibile revocare a maggioranza una precedente deliberazione approvata all'unanimità”.
Dunque, anche nel caso in cui nella deliberazione originaria si fosse raggiunta una maggioranza superiore rispetto alla seconda, quest'ultima sarebbe ugualmente efficace nel sostituire la prima,
proprio in quanto successiva.
6 Il riconoscimento della facoltà del di mutare orientamento su una questione decisa CP_1
tramite deliberazione assembleare era in tempi non sospetti già stato sdoganato dalla Corte di
Cassazione nel 1976, sentenza n. 1281, laddove si chiariva che “In materia di condominio le
deliberazioni assembleari non sono di regola mai irrevocabili e possono, perciò, essere modificate o
revocate da una valida deliberazione successiva. Le nuove deliberazioni, infatti, purché approvate
nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie
per tutti i condomini”.
Collimando sulle medesime conclusioni, quindi, dottrina e giurisprudenza riconoscono all'assemblea condominiale il potere di revocare una delibera assembleare sia quando viziata sia quando regolare.
Qualora le tabelle millesimali, la cui redazione è stata affidata al nuovo tecnico con la delibera del 5
giugno 2019, dovessero risultare imprecise, carenti o richiedenti ulteriori indagini, potranno essere impugnate con gli appositi strumenti riconosciuti dall'ordinamento.
Pertanto, la domanda di deve essere rigettata perché infondata. Parte_1
In merito alla domanda di condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c. come formulata dal convenuto la stessa va disattesa. CP_1
Difatti, il fondamento dell'art. 96 c.p.c. va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui “affinché
parte attrice sia condannabile per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. è necessario che emerga, in
tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza
della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di
tale consapevolezza. In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi
giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la
consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (cfr.
Corte appello Napoli sez. VIII, n. 679 del 13.2.2020).
7 Nella specie, non vi è prova di tali presupposti;
inoltre, la parte convenuta non ha allegato alcun elemento in grado di supportare la relativa domanda, apparendo essa irrimediabilmente generica.
Quindi, nessuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ciò detto, le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice;
esse si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022,
secondo i medi tariffari, detratti del compenso per la fase istruttoria non celebrata, tenendo conto della vicenda nel suo complesso e dell'evoluzione processuale.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3285/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda di e, per l'effetto, Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del Parte_1
(C.F. ), con sede in Poggiomarino (NA), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Manzoni, n.n. 100/106, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, se dovute,
come per legge, e con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano Francavilla, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 23 maggio 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3285/2024 R.G., avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare
TRA
(nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'avvocato Giovanni Tucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scafati, alla Via Antonio De Curtis - Totò - n. 18
ATTRICE
E
(C.F. , con sede in Poggiomarino (NA), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Manzoni, n.n. 100/106, in persona del legale rappresentante p.t. dott. , Controparte_2
rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avvocato Gaetano Francavilla, presso il cui studio in Pagani, alla Via Bartolomeo Mangino n.
60, è elettivamente domiciliato CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 7 maggio 2025 cui, per brevità, si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Con atto di citazione inizialmente iscritto presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata, e poi riassunto innanzi a codesto Tribunale a seguito di dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace,
premetteva che con verbale di assemblea dell'8 aprile 2019, i condomini del Parte_1
1 ” al punto 1) all'o.d.g. revocavano l'incarico per la redazione delle tabelle Controparte_1
millesimali al tecnico precedentemente incaricato (geom. ) e nominavano come nuovo tecnico CP_3
l'ing. ponendo come condizione che l'incarico venisse accettato per l'importo di Controparte_4
euro 1.000,00 oltre iva e cassa. Al punto 2) dell'o.d.g. i condomini, inoltre, conferivano al medesimo professionista altresì, incarico di verificare la conformità urbanistica del fabbricato ponendo CP_4
come condizione che l'incarico venisse accettato per l'importo di euro 1.800,00 oltre iva e cassa,
facendo seguito all'offerta formulata in data 26 marzo 2019 dal medesimo ing. di Controparte_4
concerto con l'architetto CP_5
Ancora, aggiungeva l'istante, il 9 aprile 2019 l'amministratore del Condominio contattava formalmente l'ing. per informarlo formalmente del conferimento degli incarichi, se accettati CP_4
nella misura economica concordata, ricevendo successiva accettazione dal tecnico circa importi e modalità di svolgimento.
All'uopo l'ing. precisava che, se all'esito dei rilievi sul fabbricato fossero stati riscontrati CP_4
abusi edilizi, sarebbe stato necessario sanare tali abusi prima di procedere alla redazione delle tabelle millesimali, ritenendo la regolarità urbanistica presupposto essenziale delle successive attività.
Comunicata la circostanza ai condomini, due di essi, ed , Controparte_6 Controparte_7
chiedevano che venisse convocata una nuova assemblea condominiale, poiché la proposta formulata dall'ing. non risultava “coerente con le richieste formulate al professionista in assemblea.” CP_4
All'esito della riunione del 7 maggio 2019, l'assemblea a maggioranza, ma ad esclusione dell'attrice,
invitava l'amministratore a convocare una nuova assemblea finalizzata all'annullamento della delibera dell'8 aprile 2019 e conseguentemente alla revoca dell'ing. ed al conferimento CP_4
dell'incarico di redazione delle tabelle millesimali ad altro professionista.
che alla convocata assemblea del 5 giugno 2019, cui la stessa non Controparte_8
partecipava, i condomini presenti, 3 su un totale di 4, annullavano la delibera dell'8 aprile 2019 e revocavano l'incarico all'ing. conferendo incarico all'arch. per la sola CP_4 Persona_1
redazione delle tabelle millesimali per la somma di euro 3.000,00, compresi oneri fiscali.
2 Il tecnico specificava nella sua offerta che le tabelle millesimali sarebbero state redatte secondo Per_1
il metodo volumetrico, in base alla reale ed attuale consistenza delle unità immobiliari, tenendo in considerazione l'edificio alla data dei sopralluoghi, senza alcuna verifica sulla liceità dell'esistente né consegna di alcuna planimetria.
L'istante avverso la delibera del 5 giugno 2019 proponeva domanda di Parte_2
mediazione, la quale però si chiudeva con esito negativo.
Persistendo, quindi, interesse alla dichiarazione di nullità o annullabilità di detta delibera, come da difese esposte nell'atto di citazione, adiva l'Autorità Giudiziaria citando il Parte_1
sito in Poggiomarino (NA) alla via Alessandro Manzoni, n.n. 100/106, in Controparte_1
persona dell'amministratore p.t. e rassegnando quali conclusioni: preliminarmente, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 5 giugno 2019 relativamente ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno;
nel merito, accertare e dichiarare nulla o, in subordine, annullabile la delibera dell'assemblea del 5.6.2019 adottata dal ” relativamente ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno;
Controparte_1
condannare il convenuto al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
In data 30 settembre 2024 si costituiva in giudizio il , il quale spiegava che sin Controparte_1
dalla costituzione del si era manifestata l'intenzione di redigere le relative tabelle CP_1
millesimali, sempre osteggiata dalla condomina Giunti al concorde punto di Parte_1
conferire incarico all'ing. il aveva successivamente reputato di revocare detto CP_4 CP_1
incarico per conferirlo ad altro professionista, onde evitare le lungaggini dovute alle indagini sulla regolarità edilizia annunciate dal tecnico CP_4
Precisava, inoltre, che l'Assemblea condominiale avesse facoltà di prendere ogni decisione in merito ai beni comuni, non essendo necessario uno specifico presupposto di sussistente nullità o annullabilità
per rivedere, modificare o annullare una precedente determinazione. L'ammissibilità della revoca di una delibera regolare, secondo il convenuto, risultava insita nei poteri decisionali CP_1
dell'Assemblea.
3 In merito al conferimento dell'incarico all'arch. , il eccepiva che trattavasi di Per_1 CP_1
scelta del consesso non suscettibile di controllo di legittimità, aggiungendo, inoltre, che la mancata indagine sulla regolarità urbanistica, non incideva sull'attività di redazione delle tabelle millesimali,
che possono essere rettificate nell'ipotesi di sopravvenuti abusi edilizi.
Il convenuto, inoltre, si opponeva alla richiesta di sospensiva per mancanza del fumus boni iuris e del periculum.
Ciò dedotto, il rassegnava quali conclusioni: rigettare la domanda di Controparte_1
sospensiva; nel merito, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché
illegittima ed infondata in fatto ed in diritto;
condannare l'attrice al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, tenendo conto della temerarietà della domanda, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con attribuzione all'avv. Gaetano Francavilla, dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, le parti esponevano le rispettive domande, pretese e conclusioni nelle comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c., I comma, a seguito delle quali, all'esito dell'udienza del 7
maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Prima di passare all'esame del merito della controversia, è bene stabilire quali sono le delibere nulle e quali quelle annullabili.
In questo senso, di significativo rilievo è stata la traccia fornita dalla Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 4806 del 7 marzo 2005, la quale ha stabilito che sono nulle le delibere affette da un vizio sostanziale e che sono annullabili quelle affette da un vizio formale.
In particolare, sono da ritenersi nulle quelle prive dei requisiti essenziali, in quanto non regolarmente costituite o prese con maggioranze inesistenti o apparenti o con oggetto impossibile ed illecito o sottratto alla competenza dell'assemblea, o che ledono i diritti di ciascun condomino sulle cose comuni, aventi ad oggetto materia sottratta alla competenza dell'assemblea o contenenti delibera di ripartizione delle spese con criteri diversi da quelli legali.
Sono invece annullabili, le delibere prese in violazione di prescrizioni legali attinenti al procedimento di convocazione ed informazione dell'assemblea o prese in seguito ad un procedimento viziato quanto
4 alla sua formazione o per eccesso di potere, perché invadono la sfera di competenza dell'amministratore.
Nel caso che ci occupa, sulla base della definizione richiamata dalla Corte di Cassazione di cui innanzi, tra l'altro più volte confermata e rafforzata, la delibera del 5 giugno 2019 appare regolare sotto ogni aspetto.
Infatti, dall'esame della stessa, non si rilevano motivi di nullità o di annullabilità, atteso che la detta delibera possiede tutti i requisiti previsti dalla legge.
In particolare, è stata approvata con il quorum previsto, a seguito di regolare convocazione e costituzione, non ha violato norme di legge, né prescrizioni legali attinenti al procedimento di convocazione.
Ebbene, precisata la sussistenza dei requisiti richiesti al consesso condominiale impugnato, va chiarito come le rimostranze che ha mosso alla delibera del 5 giugno 2019, Parte_1
specificatamente al punto 1) dell'o.d.g., attengano sostanzialmente all'incidenza che la stessa ha avuto sulla precedente delibera dell'8 aprile 2019, con la quale veniva conferito incarico di rilievo del fabbricato e di redazione delle tabelle millesimali all'ing. CP_4
In particolare, sul tema va richiamato come, fermi motivi di nullità ed annullabilità sopra elencati, è
piena facoltà del inteso come Assemblea dei condomini, intervenire su una precedente CP_1
delibera approvata, compromettendone l'efficacia e “sostituendola” con una evidentemente successiva e di contenuto diverso.
Strumenti tramite i quali si manifesta tale legittima facoltà del Condominio possono essere la revoca e la sostituzione. Con la prima si delibera l'inefficacia di una delibera già approvata, cui segue la sostituzione con la quale si introduce una nuova delibera che prende il posto della precedente.
Presupposto necessario non è, meramente, quello che si sussume in un vizio della delibera antecedente, potendo invece l'Assembla “annullare” la delibera e sostituirla con quella successiva anche solo sulla base di sopravvenute circostanze che inducono il a cambiare CP_1
5 orientamento su una data questione analizzata nella delibera e, conseguentemente, a mutarne il contenuto.
Sul tema, incidenza significativa la detiene la sentenza n. 8231 del 6 aprile 2009 della Corte di
Cassazione nella quale la stessa ha confermato che “L'assemblea, con una deliberazione successiva,
può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente
approvato nel corso della stessa seconda adunanza” e che “I quorum deliberativi necessari per la
sostituzione della delibera condominiale sono gli stessi richiesti dalla legge per approvare
validamente la delibera originaria”.
Principio nuovamente consolidato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 8515 del 6 aprile 2018,
secondo cui si ha sostituzione della delibera condominiale nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati nell'assemblea precedente.
Dunque, il nell'assemblea del 5 giugno 2019 ha esercitato un diritto pienamente CP_1
riconosciuto dall'ordinamento errando unicamente nel definire formalmente come “annullamento”
l'intervento posto in essere sulla delibera dell'8 aprile 2019.
Mera svista letterale, inidonea ad invalidare la consentita disamina e la successiva manifestazione di volontà, con le quali l'Assemblea dei Condomini ha “cambiato idea” tornando sui propri passi.
La questione è stata ulteriormente chiarita ed avallata dalla pronuncia del Tribunale di Bergamo n.
409 del 20.2.2020, secondo cui “L'intervento dell'autorità giudiziaria è obbligatorio nei casi previsti
dall'art. 1137 c.c. e dall'art. 1105 c.c., ma è assolutamente pacifico che l'assemblea conservi sempre
in capo a sé la facoltà di revocare, con una deliberazione successiva, una propria deliberazione
precedente”. Non solo, nella medesima sentenza, si ricorda che “Nessuna norma impone che la
deliberazione di revoca venga approvata con la stessa maggioranza di quella revocata, tanto è vero
che è possibile revocare a maggioranza una precedente deliberazione approvata all'unanimità”.
Dunque, anche nel caso in cui nella deliberazione originaria si fosse raggiunta una maggioranza superiore rispetto alla seconda, quest'ultima sarebbe ugualmente efficace nel sostituire la prima,
proprio in quanto successiva.
6 Il riconoscimento della facoltà del di mutare orientamento su una questione decisa CP_1
tramite deliberazione assembleare era in tempi non sospetti già stato sdoganato dalla Corte di
Cassazione nel 1976, sentenza n. 1281, laddove si chiariva che “In materia di condominio le
deliberazioni assembleari non sono di regola mai irrevocabili e possono, perciò, essere modificate o
revocate da una valida deliberazione successiva. Le nuove deliberazioni, infatti, purché approvate
nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie
per tutti i condomini”.
Collimando sulle medesime conclusioni, quindi, dottrina e giurisprudenza riconoscono all'assemblea condominiale il potere di revocare una delibera assembleare sia quando viziata sia quando regolare.
Qualora le tabelle millesimali, la cui redazione è stata affidata al nuovo tecnico con la delibera del 5
giugno 2019, dovessero risultare imprecise, carenti o richiedenti ulteriori indagini, potranno essere impugnate con gli appositi strumenti riconosciuti dall'ordinamento.
Pertanto, la domanda di deve essere rigettata perché infondata. Parte_1
In merito alla domanda di condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c. come formulata dal convenuto la stessa va disattesa. CP_1
Difatti, il fondamento dell'art. 96 c.p.c. va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui “affinché
parte attrice sia condannabile per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. è necessario che emerga, in
tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza
della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di
tale consapevolezza. In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi
giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la
consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (cfr.
Corte appello Napoli sez. VIII, n. 679 del 13.2.2020).
7 Nella specie, non vi è prova di tali presupposti;
inoltre, la parte convenuta non ha allegato alcun elemento in grado di supportare la relativa domanda, apparendo essa irrimediabilmente generica.
Quindi, nessuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ciò detto, le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice;
esse si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022,
secondo i medi tariffari, detratti del compenso per la fase istruttoria non celebrata, tenendo conto della vicenda nel suo complesso e dell'evoluzione processuale.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3285/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda di e, per l'effetto, Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del Parte_1
(C.F. ), con sede in Poggiomarino (NA), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Manzoni, n.n. 100/106, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, se dovute,
come per legge, e con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano Francavilla, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 23 maggio 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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