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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9732/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9732/2018 promossa da:
, C.F. , rapp. e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Coppoletta,
ATTORE
contro
, P.I. , IN Controparte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL RAPP. LEGALE P.T., RAPP. E DIFESA DALL'AVV. GIUSEPPE
PLATANIA
CONVENUTO
E contro
C.F. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Perez CONVENUTO
E contro
C.F. Controparte_3
rapp. e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_3
Catania;
CONVENUTO
E contro
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Controparte_4
, Via Prefettura n.14, C.F. , e , in CP_2 P.IVA_4 Controparte_5
persona del Prefetto pro tempore, con sede in , Piazza Archimede n. CP_3
15, C.F. P.IVA_5
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 cpc ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l (già , il CP_1 Controparte_6 CP_2
, l
[...] Controparte_7
, per chiedere l'annullamento di tutti gli estratti di ruolo relativi a
[...]
cartelle mai notificate quali: n. 29320060138262478 anno 2002 € 324,11
(sanzione amministrativa); n. 29320010090746649 anno 1999 € 591,87
(recupero spese di giustizia); n. 29320050013173152 anno 2003 € 3378,54
(sanzione amministrativa); n. 29320070066403381 anno 2003 € 1818,29
(sanzione amministrativa); n. 29320100052769328 anno 2009 € 8180,56
(sanzione amministrativa); n. 29320130023478115 anno 2010 € 2731,93 (sanzioni amministrative); n. 29320130001045404 anno 2009 € 10310,01
(sanzione amministrativa); n. 29320060110913913 anno 2005 € 324,82
(sanzione amministrativa); n. 29320060040973663 anno 2005 € 1670,90
(sanzione amministrativa); n. 29320040022919165 anno 2002 € 179,40
(sanzione amministrativa); n. 29320000064119857 anno 1996 €
379,29(sanzione amministrativa).
L'odierno attore proponeva opposizione avverso gli estratti di ruolo delle suindicate cartelle di pagamento sostenendo che queste non fossero mai state notificate.
Sosteneva, ancora, l'attore che gli estratti di ruolo fossero nulli per omessa motivazione degli stessi non permettendo di individuare l'esatta pretesa azionata dall'ente creditore nonché per mancata sottoscrizione degli stessi da parte degli enti impositori.
Si costituivano l il e l di CP_1 Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_3
L'attore chiedeva, inoltre, doversi applicare per tutti gli estratti di ruolo di valore fino a € 1.000,00 il Decreto fiscale convertito in legge nel Dicembre
2018 che prevede lo stralcio automatico delle cartelle con importo inferiore ai
1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
L si opponeva a tale richiesta sostenendo che nessuna delle cartelle CP_1
oggetto di impugnazione rientrasse nel beneficio di legge, in quanto le cartelle portanti un importo inferiore al limite di € 1.000,00 ed iscritte nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010 si riferiscono a somme inerenti a multe e ammende conseguenti a provvedimenti penali, che, per espressa disposizione normativa, sono escluse dallo stralcio di cui all'art. 4 del decreto fiscale n.
119/2018, convertito in L. 136/18.
In corso di causa, l dichiarava di aver annullato tutte le cartelle (per le CP_1
quali è cessata la materia del contendere) ad eccezione della n.
29320010090746649, la quale si riferisce a somme inerenti a multe e ammende conseguenti a provvedimenti penali, che, per espressa disposizione normativa, è esclusa dallo stralcio di cui all'art. 4 del decreto fiscale n.
119/2018, convertito in L. 136/18, e la n. 29320130023478115, in quanto superiore per valore ad € 1.000.
Inoltre, l di chiedeva doversi dichiarare Controparte_1 CP_3
inammissibile il ricorso incoato in quanto l'art. 3 bis, co. 1, introdotto con la legge di conversione n. 215 del 17/12/2021 del D.L.146/2021, sancisce la non impugnabilità del ruolo, sostenendo che la suddetta disposizione normativa si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrate in vigore della stessa.
§§§
Il gravame è inammissibile.
Ed infatti, nelle more del procedimento, con l'art.
3-bis DL. n. 146/21, cd.
Fisco-Lavoro, inserito in sede di conversione dalla L n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 ( Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), è stato inserito il comma 4-bis, con cui è stata introdotta la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non a specifiche condizioni: “Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce
in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio
per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto
previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute
dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
La disposizione, introdotta al fine di contrastare la proliferazione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli estratti di ruolo, è
immediatamente efficace anche sui processi in corso, sì come affermato dalla
Corte di Legittimità : “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17
dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte
del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della
norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo
con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l.
n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando
specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il
bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione
dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una
diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della
decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della
sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico
interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il
tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al
processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di
documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima
dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora
occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.” (Cfr Cass. SS. UU.
n. 26283/2022).
Le spese del presente giudizio vanno compensate ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale
sent. n. 77/2018 del 19.04.2018.
Invero, alla stregua di tale ultimo arresto, facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite, le ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti, ossia ogni qual volta il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite, non sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 della Convenzione …. In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9732/2018 promossa da:
, C.F. , rapp. e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Coppoletta,
ATTORE
contro
, P.I. , IN Controparte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL RAPP. LEGALE P.T., RAPP. E DIFESA DALL'AVV. GIUSEPPE
PLATANIA
CONVENUTO
E contro
C.F. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Perez CONVENUTO
E contro
C.F. Controparte_3
rapp. e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_3
Catania;
CONVENUTO
E contro
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Controparte_4
, Via Prefettura n.14, C.F. , e , in CP_2 P.IVA_4 Controparte_5
persona del Prefetto pro tempore, con sede in , Piazza Archimede n. CP_3
15, C.F. P.IVA_5
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 cpc ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l (già , il CP_1 Controparte_6 CP_2
, l
[...] Controparte_7
, per chiedere l'annullamento di tutti gli estratti di ruolo relativi a
[...]
cartelle mai notificate quali: n. 29320060138262478 anno 2002 € 324,11
(sanzione amministrativa); n. 29320010090746649 anno 1999 € 591,87
(recupero spese di giustizia); n. 29320050013173152 anno 2003 € 3378,54
(sanzione amministrativa); n. 29320070066403381 anno 2003 € 1818,29
(sanzione amministrativa); n. 29320100052769328 anno 2009 € 8180,56
(sanzione amministrativa); n. 29320130023478115 anno 2010 € 2731,93 (sanzioni amministrative); n. 29320130001045404 anno 2009 € 10310,01
(sanzione amministrativa); n. 29320060110913913 anno 2005 € 324,82
(sanzione amministrativa); n. 29320060040973663 anno 2005 € 1670,90
(sanzione amministrativa); n. 29320040022919165 anno 2002 € 179,40
(sanzione amministrativa); n. 29320000064119857 anno 1996 €
379,29(sanzione amministrativa).
L'odierno attore proponeva opposizione avverso gli estratti di ruolo delle suindicate cartelle di pagamento sostenendo che queste non fossero mai state notificate.
Sosteneva, ancora, l'attore che gli estratti di ruolo fossero nulli per omessa motivazione degli stessi non permettendo di individuare l'esatta pretesa azionata dall'ente creditore nonché per mancata sottoscrizione degli stessi da parte degli enti impositori.
Si costituivano l il e l di CP_1 Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_3
L'attore chiedeva, inoltre, doversi applicare per tutti gli estratti di ruolo di valore fino a € 1.000,00 il Decreto fiscale convertito in legge nel Dicembre
2018 che prevede lo stralcio automatico delle cartelle con importo inferiore ai
1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
L si opponeva a tale richiesta sostenendo che nessuna delle cartelle CP_1
oggetto di impugnazione rientrasse nel beneficio di legge, in quanto le cartelle portanti un importo inferiore al limite di € 1.000,00 ed iscritte nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010 si riferiscono a somme inerenti a multe e ammende conseguenti a provvedimenti penali, che, per espressa disposizione normativa, sono escluse dallo stralcio di cui all'art. 4 del decreto fiscale n.
119/2018, convertito in L. 136/18.
In corso di causa, l dichiarava di aver annullato tutte le cartelle (per le CP_1
quali è cessata la materia del contendere) ad eccezione della n.
29320010090746649, la quale si riferisce a somme inerenti a multe e ammende conseguenti a provvedimenti penali, che, per espressa disposizione normativa, è esclusa dallo stralcio di cui all'art. 4 del decreto fiscale n.
119/2018, convertito in L. 136/18, e la n. 29320130023478115, in quanto superiore per valore ad € 1.000.
Inoltre, l di chiedeva doversi dichiarare Controparte_1 CP_3
inammissibile il ricorso incoato in quanto l'art. 3 bis, co. 1, introdotto con la legge di conversione n. 215 del 17/12/2021 del D.L.146/2021, sancisce la non impugnabilità del ruolo, sostenendo che la suddetta disposizione normativa si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrate in vigore della stessa.
§§§
Il gravame è inammissibile.
Ed infatti, nelle more del procedimento, con l'art.
3-bis DL. n. 146/21, cd.
Fisco-Lavoro, inserito in sede di conversione dalla L n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 ( Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), è stato inserito il comma 4-bis, con cui è stata introdotta la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non a specifiche condizioni: “Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce
in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio
per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto
previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute
dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
La disposizione, introdotta al fine di contrastare la proliferazione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli estratti di ruolo, è
immediatamente efficace anche sui processi in corso, sì come affermato dalla
Corte di Legittimità : “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17
dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte
del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della
norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo
con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l.
n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando
specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il
bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione
dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una
diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della
decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della
sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico
interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il
tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al
processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di
documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima
dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora
occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.” (Cfr Cass. SS. UU.
n. 26283/2022).
Le spese del presente giudizio vanno compensate ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale
sent. n. 77/2018 del 19.04.2018.
Invero, alla stregua di tale ultimo arresto, facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite, le ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti, ossia ogni qual volta il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite, non sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 della Convenzione …. In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art.