CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 708/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cefalù nella via G. C.F._1
Prestisimone 4 presso lo studio dell'avv. Giovanni Rigatuso (C.F.
) che lo rappresenta e difende, unitamente C.F._2
all'avv.to Giuseppe Matassa (C.F. ) per mandato C.F._3
in atti
– parte appellante –
CONTRO
(P.iva ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cefalù Corso Ruggero n. 139 presso lo studio dell'avv.to Maria Grazia Cristina (C.F.
) che lo rappresenta e difende per mandato in C.F._4
atti
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata –
come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Con atto di citazione del 05.04.2018, convenne Parte_1
in giudizio il per ottenerne la condanna al risarci- Controparte_2
mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito al si- nistro - verificatosi in data 24.08.2017 intorno alle 11.15 circa, in cor- rispondenza della strada provinciale 54BIS direzione Cefalù a causa delle condizioni dissestate dell'asfalto - quantificati in €. 103.282,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
2. Il , costituitosi, chiese il rigetto della domanda Controparte_2
risarcitoria di parte attrice per insussistenza di responsabilità a se ascrivibile ovvero, in subordine dichiararsi il concorso di colpa dell'attore.
3. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 1118/2023 emessa in data 18.10.2023, accolse parzialmente la domanda di risar- cimento del danno proposta da e condannò il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere CP_2
all'attore la complessiva somma di euro 19.402,82, oltre interessi di legge, riconoscendo un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella misura del 50%, e compensò nella misura della
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
metà le spese del giudizio nei rapporti tra le parti, condannando il
[...]
, al pagamento in favore di della restan- Parte_2 Parte_1
te metà, liquidata in € 2.113,50 per compenso professionale, euro
379,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, oltre le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, posti integral- mente a carico di parte convenuta.
4. Avverso la predetta sentenza proponeva appel- Parte_1
lo; si costituiva nel giudizio il resistendo al gravame. Controparte_2
5. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ri- tenuta matura per la decisione, in data 19.07.2025 la causa è stata rin- viata per l'udienza dell'1.10.2025 innanzi al collegio per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e per la decisione, con assegna- zione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive. All'udienza tenuta in data 1 ottobre 2025, all'esito del- la discussione orale la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
6. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 cod. civ. e censura la sen- tenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la corresponsabili- tà dell'appellante nella causazione del sinistro nella percentuale del
50%, ai sensi dell'art. 1227 c.c., sulla base di circostanze mai emerse dalle dichiarazioni dei testi, non tenendo, peraltro conto, che nel giudi- zio di primo grado, il convenuto, non ha contestato l'an né ha CP_2
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
dedotto e provato alcunché seppur gravato del relativo onere della prova.
7. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della compensazione delle spese del giudizio nella misura del 50%, disposta in spregio alle regole della soccombenza.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Tanto premesso, giova innanzi tutto esaminare l'eccezione sol- levata da parte appellata, che invoca una declaratoria di inammissibili- tà dell'avverso appello sul presupposto dell'inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
9. L'eccezione è infondata.
10. Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che oc- corra l'utiliz-zo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alter-nativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con-to della permanente natura di “revisio prioris in- stantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità ri-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
spetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
11. Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiara- mente individuate le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale in- vestite da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le ar- gomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dis- senso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente deci- sio-ne" (Cass. n. 2143/15).
12. Nel merito l'appello va rigettato.
13. L'appellante lamenta l'erronea ricostruzione delle risultanze istruttorie, che ha portato il giudice di prime cure a dichiarare la cor- responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro nella percen- tuale del 50%, quindi la riduzione del 50% del risarcimento dovuto e la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, valutando erroneamente le risultanze dell'esame testimoniale di Testimone_1
[.
, il quale avrebbe dichiarato di conoscere quel tratto di strada per il fatto di percorrerlo giornalmente, e non che tale circostanza fosse sta- ta espressa con riferimento a Censura, inoltre, Parte_1
l'ulteriore affermazione del giudice di prime cure secondo cui, sebbene non segnalata, la difformità del manto stradale poteva essere evitata con l'uso della ordinaria diligenza, vista la sua collocazione sul margine della carreggiata, tenuto altresì conto dell'orario e della giornata in cui avvenne il sinistro (ore 11 circa del 24 agosto) alla presenza di una luminosità sufficiente ad evitare pericoli.
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
14. Giova premettere che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dal richiamato art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo in- trinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arre- care a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussi- stenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, no- zione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fat- tuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore ille- gittimo;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del prin- cipio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stessa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comunque, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può ri- tenersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da inte- grare il c.d. caso fortuito. In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e in- governabile da recidere il nesso eziologico che si era accertato avvin- cere la res con il danno.
15. In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene cau- sa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il de- dotto danno.
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
16. In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giu- risprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dun-que tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- mis-siva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] rego- le sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as-sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave-re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle cir- co-stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo oc- culto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemen- te, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c.
è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto ri- guardo alle circo-stanze concrete del fatto, la presunzione di respon- sabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non supe- rabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini, Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n.
11802).
17. Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese esposte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si pre- suma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di avere osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in colpa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab-norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in radice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. Sul tema, la giurisprudenza ha insegnato che “[…] la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa […] deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al princi-
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
pio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situa- zione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata at- traverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più in- cidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento impru- dente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"
(cfr., negli esposti termini, Cass. Sez. Un., ordinanza n. 20943 del
30.06.2022).
18. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227
c.c. su eccezione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla condotta medesima.
19. Nel caso oggetto di giudizio, è indubbio che il Controparte_2
abbia inadempiuto gli obblighi di custodia su di sé gravanti.
20. L'ente appellato, infatti, ha omesso sia la manutenzione del trat- to stradale interessato, particolarmente dissestato, sia l'apposizione di idonea segnaletica, ivi collocata solo successivamente al sinistro.
21. Il dissesto del manto stradale e la mancata apposizione di op- portuna segnaletica rappresentano di per sé la prova della cattiva ma- nutenzione del bene custodito, con conseguente imputazione al CP_3
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
ne di Cefalù della responsabilità ex art. 2051 c.c.
22. Ciò premesso, il giudice ha ritenuto che la condotta dell'appellante abbia concorso a cagionare l'evento di danno ex art. 1227 c.c., stante un profilo di negligenza ravvisabile nel non aver usato l'ordinaria diligenza, in forza di un principio di autoresponsabilità im- posto a ciascun utente della strada valorizzando, l'oggettiva condizione di dissesto del manto stradale, estesa e posizionata ai margini della carreggiata, l'orario in cui è avvenuto il sinistro (alle ore 11 circa del mese di agosto), la conoscenza dei luoghi dell'attore, abitante in una zona vicina al luogo del sinistro come, peraltro, confermato dallo stes- so nelle note conclusive depositate in data 5.10.2023. Pt_1
23. In tema di corresponsabilità del danneggiato per il danno oc- corso durante la circolazione stradale, l'art. 1227 cod. civ. prevede che
“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il ri- sarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risar- cimento. L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scru- tinio di tipo comparato delle condotte colpose e dell'entità delle conse- guenze derivate da quella ascrivibile al creditore. Tale disposizione im- pone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offen- sore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimen- to all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contri- buto causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. Tale valutazio-
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
ne va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alterna- tiva corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite. (v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23804; Corte di cassazione, Ordinanza n.
5594 del 03 Marzo 2025).
24. L'art. 1227 cod. civ. esige, quindi, da parte del giudice lo svolgi- mento di uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto, per colpa dovendosi intendere – secondo la giurisprudenza consolidata – un “comportamento oggetti- vamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme po- sitive e/o dettata dalla comune prudenza”.
25. Nella specie, il giudice di prime cure ha correttamente motivato il percorso logico-giuridico seguito che va confermato.
26. Difatti, emerge dalla fotografie prodotte e dalle complessive di- chiarazioni dei testi e l'esistenza di un avvallamen- Tes_1 Tes_2
to particolarmente esteso, presente nel manto stradale seppur posi- zionato al margine della carreggiata, e la conferma della conoscenza dei luoghi da parte del desunta dalle stesse affermazioni conte- Pt_1
nute nella note conclusiva, parimenti richiamata dal primo giudice “La copiosa produzione fotografica ha anche provato che l' insidia era del tutto non visibile e non segnalata e quindi la stessa non poteva essere mai né conosciuta né evitata dal signor , con la conse- Parte_1
guenza che nulla può essere addebitato allo stesso nonostante abbia percorso più volte quel tratto di strada” (nota conclusiva depositata te-
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
lematicamente nel giudizio di primo grado in data 5.10.2023).
27. Inoltre, come correttamente valorizzato dal primo giudice, il si- nistro si è verificato alle ore 11,15 circa del 24 agosto 2017, quindi nel- le ore mattutine di una giornata estiva, con piena luminosità che avrebbe consentito al conducente del motociclo, qualora avesse usato una maggiore prudenza ed avvedutezza nel percorrere il tratto della strada provinciale 54BIS – direzione Cefalù, di elidere in parte le con- seguenze del sinistro.
28. Il primo motivo di appello è pertanto, rigettato con conferma, sul punto della sentenza impugnata, immune da errori e vizi.
29. Il secondo motivo di appello si duole della compensazione par- ziale delle spese di lite che non tiene conto dei criteri della soccom- benza.
30. Anche il secondo motivo di gravame è da rigettare
31. Difatti, seppur parzialmente soccombente l'avere riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. ed aven- dolo motivato come incidente sulla dinamica del sinistro, in accogli- mento di una difesa della controparte, rende la domanda proposta solo in parte accolta e, pertanto, assume riflessi sulla regolamentazione del- le spese di lite, che correttamente sono state compensate nella stessa misura.
32. Ed invero, va condiviso il principio per il quale: “Il riconosci- mento del concorso del fatto colposo del creditore (attore) ai fini della diminuzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c., in tanto assu- me necessariamente rilievo ai fini della distribuzione delle spese proces-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
suali in relazione all'apprezzamento della soccombenza, in quanto il
"thema decidendum" sia stato specificamente costituito dalla determi- nazione dell'apporto causale del fatto del creditore che in ipotesi lo ab- bia totalmente negato, e non anche quando, avendo il convenuto negato la propria responsabilità, il giudice si limiti a liquidare il danno in misu- ra inferiore a quella domandata dall'attore, peraltro con intenti solo in- dicativi” (Cassazione civile sez. III, 14/06/2005, n.12750).
33. L'appello, pertanto, è integralmente rigettato.
34. In ossequio al principio della soccombenza, l'appellante va con- dannato al rimborso delle spese di lite che si liquidano come in dispo- sitivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M.
147/2022.
35. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, co- sì come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di par-te appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1118/2023 emessa dal Tri- Controparte_2
bunale di Termini Imerese il 18.10.2023; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi 3560,00 oltre spe- se generali, cpa ed iva come per legge;
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del- la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di par- te appellante, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello
di Palermo in data 1 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Angelo Piraino
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 708/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cefalù nella via G. C.F._1
Prestisimone 4 presso lo studio dell'avv. Giovanni Rigatuso (C.F.
) che lo rappresenta e difende, unitamente C.F._2
all'avv.to Giuseppe Matassa (C.F. ) per mandato C.F._3
in atti
– parte appellante –
CONTRO
(P.iva ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cefalù Corso Ruggero n. 139 presso lo studio dell'avv.to Maria Grazia Cristina (C.F.
) che lo rappresenta e difende per mandato in C.F._4
atti
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata –
come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Con atto di citazione del 05.04.2018, convenne Parte_1
in giudizio il per ottenerne la condanna al risarci- Controparte_2
mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito al si- nistro - verificatosi in data 24.08.2017 intorno alle 11.15 circa, in cor- rispondenza della strada provinciale 54BIS direzione Cefalù a causa delle condizioni dissestate dell'asfalto - quantificati in €. 103.282,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
2. Il , costituitosi, chiese il rigetto della domanda Controparte_2
risarcitoria di parte attrice per insussistenza di responsabilità a se ascrivibile ovvero, in subordine dichiararsi il concorso di colpa dell'attore.
3. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 1118/2023 emessa in data 18.10.2023, accolse parzialmente la domanda di risar- cimento del danno proposta da e condannò il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere CP_2
all'attore la complessiva somma di euro 19.402,82, oltre interessi di legge, riconoscendo un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella misura del 50%, e compensò nella misura della
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
metà le spese del giudizio nei rapporti tra le parti, condannando il
[...]
, al pagamento in favore di della restan- Parte_2 Parte_1
te metà, liquidata in € 2.113,50 per compenso professionale, euro
379,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, oltre le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, posti integral- mente a carico di parte convenuta.
4. Avverso la predetta sentenza proponeva appel- Parte_1
lo; si costituiva nel giudizio il resistendo al gravame. Controparte_2
5. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ri- tenuta matura per la decisione, in data 19.07.2025 la causa è stata rin- viata per l'udienza dell'1.10.2025 innanzi al collegio per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e per la decisione, con assegna- zione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive. All'udienza tenuta in data 1 ottobre 2025, all'esito del- la discussione orale la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
6. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 cod. civ. e censura la sen- tenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la corresponsabili- tà dell'appellante nella causazione del sinistro nella percentuale del
50%, ai sensi dell'art. 1227 c.c., sulla base di circostanze mai emerse dalle dichiarazioni dei testi, non tenendo, peraltro conto, che nel giudi- zio di primo grado, il convenuto, non ha contestato l'an né ha CP_2
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
dedotto e provato alcunché seppur gravato del relativo onere della prova.
7. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della compensazione delle spese del giudizio nella misura del 50%, disposta in spregio alle regole della soccombenza.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Tanto premesso, giova innanzi tutto esaminare l'eccezione sol- levata da parte appellata, che invoca una declaratoria di inammissibili- tà dell'avverso appello sul presupposto dell'inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
9. L'eccezione è infondata.
10. Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che oc- corra l'utiliz-zo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alter-nativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con-to della permanente natura di “revisio prioris in- stantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità ri-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
spetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
11. Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiara- mente individuate le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale in- vestite da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le ar- gomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dis- senso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente deci- sio-ne" (Cass. n. 2143/15).
12. Nel merito l'appello va rigettato.
13. L'appellante lamenta l'erronea ricostruzione delle risultanze istruttorie, che ha portato il giudice di prime cure a dichiarare la cor- responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro nella percen- tuale del 50%, quindi la riduzione del 50% del risarcimento dovuto e la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, valutando erroneamente le risultanze dell'esame testimoniale di Testimone_1
[.
, il quale avrebbe dichiarato di conoscere quel tratto di strada per il fatto di percorrerlo giornalmente, e non che tale circostanza fosse sta- ta espressa con riferimento a Censura, inoltre, Parte_1
l'ulteriore affermazione del giudice di prime cure secondo cui, sebbene non segnalata, la difformità del manto stradale poteva essere evitata con l'uso della ordinaria diligenza, vista la sua collocazione sul margine della carreggiata, tenuto altresì conto dell'orario e della giornata in cui avvenne il sinistro (ore 11 circa del 24 agosto) alla presenza di una luminosità sufficiente ad evitare pericoli.
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
14. Giova premettere che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dal richiamato art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo in- trinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arre- care a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussi- stenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, no- zione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fat- tuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore ille- gittimo;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del prin- cipio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stessa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comunque, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può ri- tenersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da inte- grare il c.d. caso fortuito. In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e in- governabile da recidere il nesso eziologico che si era accertato avvin- cere la res con il danno.
15. In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene cau- sa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il de- dotto danno.
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
16. In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giu- risprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dun-que tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- mis-siva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] rego- le sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as-sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave-re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle cir- co-stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo oc- culto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemen- te, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c.
è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto ri- guardo alle circo-stanze concrete del fatto, la presunzione di respon- sabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non supe- rabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini, Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n.
11802).
17. Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese esposte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si pre- suma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di avere osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in colpa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab-norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in radice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. Sul tema, la giurisprudenza ha insegnato che “[…] la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa […] deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al princi-
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
pio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situa- zione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata at- traverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più in- cidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento impru- dente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"
(cfr., negli esposti termini, Cass. Sez. Un., ordinanza n. 20943 del
30.06.2022).
18. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227
c.c. su eccezione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla condotta medesima.
19. Nel caso oggetto di giudizio, è indubbio che il Controparte_2
abbia inadempiuto gli obblighi di custodia su di sé gravanti.
20. L'ente appellato, infatti, ha omesso sia la manutenzione del trat- to stradale interessato, particolarmente dissestato, sia l'apposizione di idonea segnaletica, ivi collocata solo successivamente al sinistro.
21. Il dissesto del manto stradale e la mancata apposizione di op- portuna segnaletica rappresentano di per sé la prova della cattiva ma- nutenzione del bene custodito, con conseguente imputazione al CP_3
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
ne di Cefalù della responsabilità ex art. 2051 c.c.
22. Ciò premesso, il giudice ha ritenuto che la condotta dell'appellante abbia concorso a cagionare l'evento di danno ex art. 1227 c.c., stante un profilo di negligenza ravvisabile nel non aver usato l'ordinaria diligenza, in forza di un principio di autoresponsabilità im- posto a ciascun utente della strada valorizzando, l'oggettiva condizione di dissesto del manto stradale, estesa e posizionata ai margini della carreggiata, l'orario in cui è avvenuto il sinistro (alle ore 11 circa del mese di agosto), la conoscenza dei luoghi dell'attore, abitante in una zona vicina al luogo del sinistro come, peraltro, confermato dallo stes- so nelle note conclusive depositate in data 5.10.2023. Pt_1
23. In tema di corresponsabilità del danneggiato per il danno oc- corso durante la circolazione stradale, l'art. 1227 cod. civ. prevede che
“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il ri- sarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risar- cimento. L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scru- tinio di tipo comparato delle condotte colpose e dell'entità delle conse- guenze derivate da quella ascrivibile al creditore. Tale disposizione im- pone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offen- sore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimen- to all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contri- buto causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. Tale valutazio-
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
ne va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alterna- tiva corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite. (v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23804; Corte di cassazione, Ordinanza n.
5594 del 03 Marzo 2025).
24. L'art. 1227 cod. civ. esige, quindi, da parte del giudice lo svolgi- mento di uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto, per colpa dovendosi intendere – secondo la giurisprudenza consolidata – un “comportamento oggetti- vamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme po- sitive e/o dettata dalla comune prudenza”.
25. Nella specie, il giudice di prime cure ha correttamente motivato il percorso logico-giuridico seguito che va confermato.
26. Difatti, emerge dalla fotografie prodotte e dalle complessive di- chiarazioni dei testi e l'esistenza di un avvallamen- Tes_1 Tes_2
to particolarmente esteso, presente nel manto stradale seppur posi- zionato al margine della carreggiata, e la conferma della conoscenza dei luoghi da parte del desunta dalle stesse affermazioni conte- Pt_1
nute nella note conclusiva, parimenti richiamata dal primo giudice “La copiosa produzione fotografica ha anche provato che l' insidia era del tutto non visibile e non segnalata e quindi la stessa non poteva essere mai né conosciuta né evitata dal signor , con la conse- Parte_1
guenza che nulla può essere addebitato allo stesso nonostante abbia percorso più volte quel tratto di strada” (nota conclusiva depositata te-
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
lematicamente nel giudizio di primo grado in data 5.10.2023).
27. Inoltre, come correttamente valorizzato dal primo giudice, il si- nistro si è verificato alle ore 11,15 circa del 24 agosto 2017, quindi nel- le ore mattutine di una giornata estiva, con piena luminosità che avrebbe consentito al conducente del motociclo, qualora avesse usato una maggiore prudenza ed avvedutezza nel percorrere il tratto della strada provinciale 54BIS – direzione Cefalù, di elidere in parte le con- seguenze del sinistro.
28. Il primo motivo di appello è pertanto, rigettato con conferma, sul punto della sentenza impugnata, immune da errori e vizi.
29. Il secondo motivo di appello si duole della compensazione par- ziale delle spese di lite che non tiene conto dei criteri della soccom- benza.
30. Anche il secondo motivo di gravame è da rigettare
31. Difatti, seppur parzialmente soccombente l'avere riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. ed aven- dolo motivato come incidente sulla dinamica del sinistro, in accogli- mento di una difesa della controparte, rende la domanda proposta solo in parte accolta e, pertanto, assume riflessi sulla regolamentazione del- le spese di lite, che correttamente sono state compensate nella stessa misura.
32. Ed invero, va condiviso il principio per il quale: “Il riconosci- mento del concorso del fatto colposo del creditore (attore) ai fini della diminuzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c., in tanto assu- me necessariamente rilievo ai fini della distribuzione delle spese proces-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
suali in relazione all'apprezzamento della soccombenza, in quanto il
"thema decidendum" sia stato specificamente costituito dalla determi- nazione dell'apporto causale del fatto del creditore che in ipotesi lo ab- bia totalmente negato, e non anche quando, avendo il convenuto negato la propria responsabilità, il giudice si limiti a liquidare il danno in misu- ra inferiore a quella domandata dall'attore, peraltro con intenti solo in- dicativi” (Cassazione civile sez. III, 14/06/2005, n.12750).
33. L'appello, pertanto, è integralmente rigettato.
34. In ossequio al principio della soccombenza, l'appellante va con- dannato al rimborso delle spese di lite che si liquidano come in dispo- sitivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M.
147/2022.
35. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, co- sì come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di par-te appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1118/2023 emessa dal Tri- Controparte_2
bunale di Termini Imerese il 18.10.2023; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi 3560,00 oltre spe- se generali, cpa ed iva come per legge;
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 708/2024
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del- la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di par- te appellante, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello
di Palermo in data 1 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Angelo Piraino
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile