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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario dott. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa iscritta al N. R. G. 6737 dell'anno 2023
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Di Benedetto e Francesco Di Benedetto, e presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliato Amalfi, alla Via Cardinale Martino del Giudice n.38, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
( ) in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Cisale, e presso la stessa elettivamente domiciliato in
Pontecagnano Faiano, alla Via Padre Gentile n.30, in virtù di procura come in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 874/2023 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 08/4/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.460,00 a titolo di saldo dei canoni concessori anno 2020, per la gestione della “spiaggia di levante-S2” del Comune
1 di A sostegno dell'opposizione ha preliminarmente eccepito la incompetenza per valore CP_1 dell'adito Tribunale essendo competente il Giudice di Pace, atteso il valore della controversia rientrante nel disposto del novellato art. 7 del c.p.c. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, ed ha concluso per l'accoglimento della proposta opposizione vinte le spese di lite.
Si costituiva con comparsa del 15/11/2023 il impugnando e contestando Controparte_2 tutto l'avverso dedotto. In particolare, ribadiva la competenza ratione materiae dell'adito Tribunale, confermava la pretesa creditoria, contestando tutte le avverse eccezioni, ed insistendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Sulla eccezione di incompetenza per valore si invitavano le parti a concludere con termine per note illustrative;
indi la causa veniva trattenuta per la decisione.
L'eccezione di incompetenza per valore va disattesa.
Ricordato come le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del g.o. sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della p.a. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cassazione civile sez. un. 12 gennaio 2007
n. 411).
Dall'applicazione di tali principi al caso in esame ne discende che, considerato il petitum e la causa petendi della domanda principale spiegata dalla parte opposta, devono ritenersi attratte alla giurisdizione del g.o. le istanze nelle quali non venga lamentato l'esercizio dei poteri funzionali della pubblica amministrazione ovvero l'illegittimità del provvedimento emesso, ma in cui si chiede il solo pagamento del canone di concessione già determinato.
Nella fattispecie in esame, inoltre, deve farsi corretta applicazione del principio di diritto, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “Esula dalla competenza del Giudice di Pace l'opposizione ad ingiunzione fiscale emessa dal per il pagamento dell'indennità per Controparte_3
l'occupazione abusiva di suolo demaniale, ancorché la somma pretesa rientri nei limiti della competenza per valore del giudice adito, atteso che la riserva contenuta nell' art. 7 c.p.c. (nel testo novellato prima dal D. lgs 149/2022 e, poi, D. Lgs 31/10/2024 n. 164) attribuisce alla competenza per valore del Giudice di Pace valenza solo residuale, essendo essa destinata ad operare solo in
2 difetto di attribuzione della competenza per materia o funzionale ad altro giudice, con la conseguenza che, ove si tratti di controversie immobiliari (come nella specie, tali essendo tutte le controversie in cui vengano dedotte in giudizio pretese afferenti tanto a diritti reali quanto a diritti di credito che abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico riguardante un bene immobile- come è una spiaggia), il valore della causa non assume rilevanza, trattandosi di controversia demandata alla competenza del tribunale ratione materiae. (Cass. civ. 03/03/2004 n. 4304)
Peraltro, va anche rilevato che l'art. 7 c.p.c. parla espressamente di competenza “per le cause relativi a beni mobili”, e tale non è la fattispecie in esame.
Quindi, va pronunciata sentenza non definitiva con la quale viene riconosciuta la competenza ratione materiae di questo Tribunale di Salerno, ed occorre provvedere con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. il giudice provvede alla regolamentazione delle spese processuali con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, nel caso in cui il giudice pronuncia una sentenza non definitiva, con la quale non definisce il giudizio, ma risolve una questione pregiudiziale, impartendo provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, la liquidazione delle spese va riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno -seconda sezione civile-, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_2
del Sindaco legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, non definitivamente pronunziando:
- dichiara la propria competenza ratione materiae a decidere la presente controversia;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Così deciso in Salerno, lì 18/6/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario dott. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa iscritta al N. R. G. 6737 dell'anno 2023
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Di Benedetto e Francesco Di Benedetto, e presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliato Amalfi, alla Via Cardinale Martino del Giudice n.38, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
( ) in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Cisale, e presso la stessa elettivamente domiciliato in
Pontecagnano Faiano, alla Via Padre Gentile n.30, in virtù di procura come in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 874/2023 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 08/4/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.460,00 a titolo di saldo dei canoni concessori anno 2020, per la gestione della “spiaggia di levante-S2” del Comune
1 di A sostegno dell'opposizione ha preliminarmente eccepito la incompetenza per valore CP_1 dell'adito Tribunale essendo competente il Giudice di Pace, atteso il valore della controversia rientrante nel disposto del novellato art. 7 del c.p.c. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, ed ha concluso per l'accoglimento della proposta opposizione vinte le spese di lite.
Si costituiva con comparsa del 15/11/2023 il impugnando e contestando Controparte_2 tutto l'avverso dedotto. In particolare, ribadiva la competenza ratione materiae dell'adito Tribunale, confermava la pretesa creditoria, contestando tutte le avverse eccezioni, ed insistendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Sulla eccezione di incompetenza per valore si invitavano le parti a concludere con termine per note illustrative;
indi la causa veniva trattenuta per la decisione.
L'eccezione di incompetenza per valore va disattesa.
Ricordato come le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del g.o. sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della p.a. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cassazione civile sez. un. 12 gennaio 2007
n. 411).
Dall'applicazione di tali principi al caso in esame ne discende che, considerato il petitum e la causa petendi della domanda principale spiegata dalla parte opposta, devono ritenersi attratte alla giurisdizione del g.o. le istanze nelle quali non venga lamentato l'esercizio dei poteri funzionali della pubblica amministrazione ovvero l'illegittimità del provvedimento emesso, ma in cui si chiede il solo pagamento del canone di concessione già determinato.
Nella fattispecie in esame, inoltre, deve farsi corretta applicazione del principio di diritto, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “Esula dalla competenza del Giudice di Pace l'opposizione ad ingiunzione fiscale emessa dal per il pagamento dell'indennità per Controparte_3
l'occupazione abusiva di suolo demaniale, ancorché la somma pretesa rientri nei limiti della competenza per valore del giudice adito, atteso che la riserva contenuta nell' art. 7 c.p.c. (nel testo novellato prima dal D. lgs 149/2022 e, poi, D. Lgs 31/10/2024 n. 164) attribuisce alla competenza per valore del Giudice di Pace valenza solo residuale, essendo essa destinata ad operare solo in
2 difetto di attribuzione della competenza per materia o funzionale ad altro giudice, con la conseguenza che, ove si tratti di controversie immobiliari (come nella specie, tali essendo tutte le controversie in cui vengano dedotte in giudizio pretese afferenti tanto a diritti reali quanto a diritti di credito che abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico riguardante un bene immobile- come è una spiaggia), il valore della causa non assume rilevanza, trattandosi di controversia demandata alla competenza del tribunale ratione materiae. (Cass. civ. 03/03/2004 n. 4304)
Peraltro, va anche rilevato che l'art. 7 c.p.c. parla espressamente di competenza “per le cause relativi a beni mobili”, e tale non è la fattispecie in esame.
Quindi, va pronunciata sentenza non definitiva con la quale viene riconosciuta la competenza ratione materiae di questo Tribunale di Salerno, ed occorre provvedere con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. il giudice provvede alla regolamentazione delle spese processuali con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, nel caso in cui il giudice pronuncia una sentenza non definitiva, con la quale non definisce il giudizio, ma risolve una questione pregiudiziale, impartendo provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, la liquidazione delle spese va riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno -seconda sezione civile-, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_2
del Sindaco legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, non definitivamente pronunziando:
- dichiara la propria competenza ratione materiae a decidere la presente controversia;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Così deciso in Salerno, lì 18/6/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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