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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499 / 2025
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2025 promossa da:
e rappresentati e difesi congiuntamente dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Simona Ricci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29
CONCLUSIONI
Le Parti ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. n. 745/2019 emessa dal Tribunale di Prato ad esito del procedimento rubricato 2517/2019.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Prato il 20.07.1991 poi trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Prato al n. 289, Serie A, Parte II;
2) che in data 16.10.2019 il Tribunale di Prato ha emesso sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) che la figlia Per_1
nata a [...] il [...] è divenuta economicamente autosufficiente e pertanto le parti hanno chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia per il venir meno dei presupposti che ho hanno giustificato. Sull'accordo raggiunto in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia – il Tribunale ritiene che le modifiche concordate dalle parti sul punto siano Per_1 suscettibili di accoglimento, dal momento che le stesse non sono pregiudizievoli né per l'interesse della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, né per Per_1
quello degli ex coniugi.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n. 745/2019 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone in conformità a quanto concordato dalle parti:
- Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di in favore della Parte_1 figlia Per_1
- Dispone la revoca dell'obbligo di contribuzione nella misura del 50% per ciascun genitore alle spese di carattere straordinario;
- Dispone che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 14.05.2025 su relazione della Dott.ssa Lucia Schiaretti. Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2025 promossa da:
e rappresentati e difesi congiuntamente dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Simona Ricci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29
CONCLUSIONI
Le Parti ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. n. 745/2019 emessa dal Tribunale di Prato ad esito del procedimento rubricato 2517/2019.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Prato il 20.07.1991 poi trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Prato al n. 289, Serie A, Parte II;
2) che in data 16.10.2019 il Tribunale di Prato ha emesso sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) che la figlia Per_1
nata a [...] il [...] è divenuta economicamente autosufficiente e pertanto le parti hanno chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia per il venir meno dei presupposti che ho hanno giustificato. Sull'accordo raggiunto in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia – il Tribunale ritiene che le modifiche concordate dalle parti sul punto siano Per_1 suscettibili di accoglimento, dal momento che le stesse non sono pregiudizievoli né per l'interesse della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, né per Per_1
quello degli ex coniugi.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n. 745/2019 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone in conformità a quanto concordato dalle parti:
- Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di in favore della Parte_1 figlia Per_1
- Dispone la revoca dell'obbligo di contribuzione nella misura del 50% per ciascun genitore alle spese di carattere straordinario;
- Dispone che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 14.05.2025 su relazione della Dott.ssa Lucia Schiaretti. Il Presidente dott. Lucia Schiaretti