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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/11/2024, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 2052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Luigi Porro Parte_1
Lambertenghi, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Gregori, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1
Tommaso Gulli, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Susanna Mazzà, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Perù, in data 19.07.2002, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Nerola (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1,
Anno 2021), sono genitori di (nata in data [...]) e Persona_1 [...]
(nata in data [...]). Per_2
2
All'udienza del 05.11.2024, le parti hanno rappresentato le seguenti condizioni congiunte, chiedendo:
- Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa;
- Collocamento prevalente della figlia minore presso la madre Persona_2 nell'abitazione di Nerola, Via Stanislao Aureli, n. 19, piano secondo;
- Assegnazione alla madre dell'abitazione di Nerola, Via Stanislao Aureli, n. 19, piano secondo (Sub. 13) e assegnazione al padre dell'abitazione di Nerola, Via
Stanislao Aureli, n. 19, piano mansarda (Sub. 14);
- Determinazione del regime di frequentazione della figlia minore con il padre secondo le esigenze e la volontà manifestata dalla figlia, ormai prossima alla maggiore età;
- Contributo del padre al mantenimento delle figlie nell'importo mensile complessivo di Euro 250,00 (Euro 125,00 per ogni figlia), oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal momento della domanda;
- Sostenimento in via esclusiva da parte del padre delle spese sostenute nell'interesse delle figlie in relazione alle spese universitarie o equipollenti, spese scolastiche del liceo superiore, acquisto di libri di testo, abbonamento ai mezzi di trasporto, manutenzione relativa alla casa coniugale, di Nerola, Via
Stanislao Aureli, n. 19, piano secondo;
- Ulteriori e diverse spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra le parti;
- Impegno di entrambe le parti di dividere le utenze domestiche, con pratiche da effettuarsi entro tre mesi dalla data odierna, e divisione delle spese relative alle utenze fino a detta divisione;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 06.05.2022, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con Decreto di Omologa del Tribunale di Tivoli del 21.10.2022. 3
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come testualmente riportate, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , in Perù, in data Parte_1 Controparte_1
19.07.2002;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nerola di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2021);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 2052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Luigi Porro Parte_1
Lambertenghi, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Gregori, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1
Tommaso Gulli, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Susanna Mazzà, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Perù, in data 19.07.2002, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Nerola (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1,
Anno 2021), sono genitori di (nata in data [...]) e Persona_1 [...]
(nata in data [...]). Per_2
2
All'udienza del 05.11.2024, le parti hanno rappresentato le seguenti condizioni congiunte, chiedendo:
- Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa;
- Collocamento prevalente della figlia minore presso la madre Persona_2 nell'abitazione di Nerola, Via Stanislao Aureli, n. 19, piano secondo;
- Assegnazione alla madre dell'abitazione di Nerola, Via Stanislao Aureli, n. 19, piano secondo (Sub. 13) e assegnazione al padre dell'abitazione di Nerola, Via
Stanislao Aureli, n. 19, piano mansarda (Sub. 14);
- Determinazione del regime di frequentazione della figlia minore con il padre secondo le esigenze e la volontà manifestata dalla figlia, ormai prossima alla maggiore età;
- Contributo del padre al mantenimento delle figlie nell'importo mensile complessivo di Euro 250,00 (Euro 125,00 per ogni figlia), oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal momento della domanda;
- Sostenimento in via esclusiva da parte del padre delle spese sostenute nell'interesse delle figlie in relazione alle spese universitarie o equipollenti, spese scolastiche del liceo superiore, acquisto di libri di testo, abbonamento ai mezzi di trasporto, manutenzione relativa alla casa coniugale, di Nerola, Via
Stanislao Aureli, n. 19, piano secondo;
- Ulteriori e diverse spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra le parti;
- Impegno di entrambe le parti di dividere le utenze domestiche, con pratiche da effettuarsi entro tre mesi dalla data odierna, e divisione delle spese relative alle utenze fino a detta divisione;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 06.05.2022, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con Decreto di Omologa del Tribunale di Tivoli del 21.10.2022. 3
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come testualmente riportate, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , in Perù, in data Parte_1 Controparte_1
19.07.2002;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nerola di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2021);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai