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Articolo 4 della Legge 29 luglio 1949, n. 717
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Legge 29 luglio 1949, n. 717
Articolo 4 della Legge 29 luglio 1949, n. 717
Versione
29 ottobre 1949
Art. 4.
E' abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839 .
Entrata in vigore il 29 ottobre 1949
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