TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12723 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RG 14791/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14791 del registro generale degli affaricivili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CRISTANTE CARLO, giusta delega in atti
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MALAVASI MANUELA, GIUSTA DELEGA IN ATTI
- RESISTENTE -
Oggetto: Accisa.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.
Con atto ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la natura di indebito di tutte le somme corrisposte da a Parte_1 Controparte_1 nel 2010-2011 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto e conseguentemente condannare la resistente a restituire all'odierna ricorrente l'importo di € 17.533,94 ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (23.03.2020) fino alla domanda giudiziale e agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. – come novellato nel2014 – dalla data della domanda giudiziale al saldo.”
Il ricorrente deduce di aver intrattenuto con un rapporto di Controparte_1
somministrazione di energia elettrica dal 2010 al 2011; di aver versato a
[...]
a titolo di addizionale provinciale sull'accisa dell'energia CP_1 elettrica, la somma complessiva di € 17.533,94 come risulta dalle fatture allegate al proprio fascicolo di parte, di aver richiesto a la Controparte_1 restituzione dell'importo di cui sopra, indebitamente versato con lettera di diffida e messa in mora del 23 marzo 2020 (doc.15), consegnata a mezzo PEC.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione:
- nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da Controparte in quanto in parte prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, ridurre nel quantum la pretesa di Controparte per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge.” eccependo, altresì,
l'eccezione di prescrizione della fattura n. 2105473765 del 24 febbraio 2010, con scadenza al 11 marzo 2010.
La causa istruita documentalmente ha subito molti rinvii in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, tentata la conciliazione, la causa era rinviata al 15 maggio 2025 con concessione di termini per deposito di conclusionali e repliche al 8 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e la documentazione depositata.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va accolta la eccezione di prescrizione del diritto relativamente alla sola fattura n. 2105473765 del 24 febbraio 2010, con scadenza al 11 marzo
2010, dell'importo di € 1.099,68, poiché con lettera consegnata a mezzo pec del
23 marzo 2020 (doc.15), il ricorrente ha interrotto il decorso della prescrizione.
Poichè in aggiunta a quanto stabilito dalla Corte Suprema, Ordinanza del
11/09/2024 n. 24373 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5, il Supremo collegio ha determinato: il rapporto tributario in materia di accise coinvolge il fornitore del bene sottoposto all'imposta e lo Stato, di conseguenza è sempre il fornitore che si considera titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria, ma il rapporto tra fornitore e consumatore, invece, ha natura contrattuale e si pone su un piano diverso rispetto a quello tributario in quanto sussiste un rapporto caratterizzato da un vincolo di natura privatistica.
Ne discende, da quanto sopra, che il termine di prescrizione è quello previsto dall'art. 2946.c.c. cioè della prescrizione ordinaria decennale.
Invero, l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta con l'articolo
6, commi 1 e 2 del d.l. 511 del 1988, come convertito e modificato, disponendo il successivo comma 5 che “le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt” così facendo ritenere che, il soggetto obbligato a versare l'addizionale in favore dell'Erario, fosse il fornitore di energia elettrica, che avrebbe eseguito il prelievo sull'utente finale e tale è stata l'interpretazione corrente.
Data per nota la questione della compatibilità, o meno, fra il diritto europeo e la normativa nazionale sulle addizionali in materia di energia elettrica, in questa sede
è sufficiente rilevare che l'oggetto specifico di contrasto è costituito dall'individuazione, o meno, nel fornitore di energia elettrica del soggetto tenuto a rimborsare l'utente finale inciso dal tributo in causa, accertatane la non conformità con il diritto europeo.
La questione, particolarmente complessa, non è stata risolta neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 aprile 2024, nella causa C
316/22.
La sentenza 43 della Corte Costituzionale, depositata il 15 aprile 2025 – espungendo dall'ordinamento l'articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 511 del
1988, convertito, con modificazioni, nella legge 20 del 1989, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 26 del 2007 – ha, però, definito la questione privando, ex tunc, l'agire del fornitore di energia elettrica di qualsivoglia legittimazione.
Venuta meno la norma istitutiva del tributo, il prelievo operato dal fornitore di energia elettrica a carico del consumatore deve essere valutato in termini di indebito oggettivo.
Il prelievo in questione risulta ormai privo di qualsivoglia titolo giuridico e le relative somme devono essere restituite dal fornitore di energia elettrica al consumatore finale che agisca ai sensi dell'articolo 2033 cc, salva la maturata ed eccepita prescrizione.
Trattandosi di indebito oggettivo, secondo i Supremi Giudici l'azione del Contr consumatore nei confronti di non può essere assoggettata al termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2 del Testo Unico delle Accise, bensì alla prescrizione ordinaria decennale propria dell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., che attribuisce al consumatore finale una tutela più ampia, con ampia soddisfazione del principio unionale di effettività. (Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 e ordinanza n. 24203 del
9 settembre 2024)
Conclusivamente la domanda attorea di ripetizione di indebito deve essere accolta con la condanna della all'immediato pagamento in favore Controparte_1 di , della somma di € 16.434,26 oltre interessi legali codicistici Parte_1
dalla domanda al soddisfo effettivo.
I vivaci contrasti interpretativi sulla questione controversa, che hanno reso necessari gli interventi della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale, integrano le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” considerate dalla Corte
Costituzionale, nella sentenza 77 del 19 aprile 2018, ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P Q M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di ., in persona del legale rappresentante, Parte_1
e condanna in persona del legale rappresentante, a Controparte_1
pagare immediatamente in favore di , in persona del legale Parte_1 rappresentante, € 16.434,26 oltre interessi come specificati in parte motiva;
2) Compensa integralmente le spese processuali fra tutte le parti.
Ordinanza emessa il giorno 17 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14791 del registro generale degli affaricivili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CRISTANTE CARLO, giusta delega in atti
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MALAVASI MANUELA, GIUSTA DELEGA IN ATTI
- RESISTENTE -
Oggetto: Accisa.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.
Con atto ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la natura di indebito di tutte le somme corrisposte da a Parte_1 Controparte_1 nel 2010-2011 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto e conseguentemente condannare la resistente a restituire all'odierna ricorrente l'importo di € 17.533,94 ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (23.03.2020) fino alla domanda giudiziale e agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. – come novellato nel2014 – dalla data della domanda giudiziale al saldo.”
Il ricorrente deduce di aver intrattenuto con un rapporto di Controparte_1
somministrazione di energia elettrica dal 2010 al 2011; di aver versato a
[...]
a titolo di addizionale provinciale sull'accisa dell'energia CP_1 elettrica, la somma complessiva di € 17.533,94 come risulta dalle fatture allegate al proprio fascicolo di parte, di aver richiesto a la Controparte_1 restituzione dell'importo di cui sopra, indebitamente versato con lettera di diffida e messa in mora del 23 marzo 2020 (doc.15), consegnata a mezzo PEC.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione:
- nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da Controparte in quanto in parte prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, ridurre nel quantum la pretesa di Controparte per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge.” eccependo, altresì,
l'eccezione di prescrizione della fattura n. 2105473765 del 24 febbraio 2010, con scadenza al 11 marzo 2010.
La causa istruita documentalmente ha subito molti rinvii in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, tentata la conciliazione, la causa era rinviata al 15 maggio 2025 con concessione di termini per deposito di conclusionali e repliche al 8 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e la documentazione depositata.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va accolta la eccezione di prescrizione del diritto relativamente alla sola fattura n. 2105473765 del 24 febbraio 2010, con scadenza al 11 marzo
2010, dell'importo di € 1.099,68, poiché con lettera consegnata a mezzo pec del
23 marzo 2020 (doc.15), il ricorrente ha interrotto il decorso della prescrizione.
Poichè in aggiunta a quanto stabilito dalla Corte Suprema, Ordinanza del
11/09/2024 n. 24373 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5, il Supremo collegio ha determinato: il rapporto tributario in materia di accise coinvolge il fornitore del bene sottoposto all'imposta e lo Stato, di conseguenza è sempre il fornitore che si considera titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria, ma il rapporto tra fornitore e consumatore, invece, ha natura contrattuale e si pone su un piano diverso rispetto a quello tributario in quanto sussiste un rapporto caratterizzato da un vincolo di natura privatistica.
Ne discende, da quanto sopra, che il termine di prescrizione è quello previsto dall'art. 2946.c.c. cioè della prescrizione ordinaria decennale.
Invero, l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta con l'articolo
6, commi 1 e 2 del d.l. 511 del 1988, come convertito e modificato, disponendo il successivo comma 5 che “le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt” così facendo ritenere che, il soggetto obbligato a versare l'addizionale in favore dell'Erario, fosse il fornitore di energia elettrica, che avrebbe eseguito il prelievo sull'utente finale e tale è stata l'interpretazione corrente.
Data per nota la questione della compatibilità, o meno, fra il diritto europeo e la normativa nazionale sulle addizionali in materia di energia elettrica, in questa sede
è sufficiente rilevare che l'oggetto specifico di contrasto è costituito dall'individuazione, o meno, nel fornitore di energia elettrica del soggetto tenuto a rimborsare l'utente finale inciso dal tributo in causa, accertatane la non conformità con il diritto europeo.
La questione, particolarmente complessa, non è stata risolta neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 aprile 2024, nella causa C
316/22.
La sentenza 43 della Corte Costituzionale, depositata il 15 aprile 2025 – espungendo dall'ordinamento l'articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 511 del
1988, convertito, con modificazioni, nella legge 20 del 1989, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 26 del 2007 – ha, però, definito la questione privando, ex tunc, l'agire del fornitore di energia elettrica di qualsivoglia legittimazione.
Venuta meno la norma istitutiva del tributo, il prelievo operato dal fornitore di energia elettrica a carico del consumatore deve essere valutato in termini di indebito oggettivo.
Il prelievo in questione risulta ormai privo di qualsivoglia titolo giuridico e le relative somme devono essere restituite dal fornitore di energia elettrica al consumatore finale che agisca ai sensi dell'articolo 2033 cc, salva la maturata ed eccepita prescrizione.
Trattandosi di indebito oggettivo, secondo i Supremi Giudici l'azione del Contr consumatore nei confronti di non può essere assoggettata al termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2 del Testo Unico delle Accise, bensì alla prescrizione ordinaria decennale propria dell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., che attribuisce al consumatore finale una tutela più ampia, con ampia soddisfazione del principio unionale di effettività. (Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 e ordinanza n. 24203 del
9 settembre 2024)
Conclusivamente la domanda attorea di ripetizione di indebito deve essere accolta con la condanna della all'immediato pagamento in favore Controparte_1 di , della somma di € 16.434,26 oltre interessi legali codicistici Parte_1
dalla domanda al soddisfo effettivo.
I vivaci contrasti interpretativi sulla questione controversa, che hanno reso necessari gli interventi della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale, integrano le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” considerate dalla Corte
Costituzionale, nella sentenza 77 del 19 aprile 2018, ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P Q M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di ., in persona del legale rappresentante, Parte_1
e condanna in persona del legale rappresentante, a Controparte_1
pagare immediatamente in favore di , in persona del legale Parte_1 rappresentante, € 16.434,26 oltre interessi come specificati in parte motiva;
2) Compensa integralmente le spese processuali fra tutte le parti.
Ordinanza emessa il giorno 17 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo