Sentenza 11 giugno 2021
Improcedibile
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2025REG.PROV.COLL.
N. 04647/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4647 del 2021, proposto da RI Di Francia, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1016/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per la parte appellata l’Avv. Federico Cappella; viste, altresì, le conclusioni di parte appellante come in atti;
Considerato che in data 5 novembre 2024 l’appellante ha depositato una istanza di passaggio in decisione, nella quale ha ribadito la sopravvenuta carenza d’interesse, già dichiarata con atto depositato il 23 ottobre 2024, derivante “dalla circostanza che il ricorrente ha manifestato la volontà di riqualificare l’intervento oggetto di contestazione”.;
Ritenuto che sulla base della valutazione operata dalla parte, e della relativa dichiarazione resa in giudizio (ed indipendentemente dalle ragioni della stessa), al Collegio non rimane che dichiarare il ricorso in appello improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.;
Ritenuto altresì che sussistono giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO