Articolo 1 della Legge 11 ottobre 1984, n. 662
Articolo 2
Versione
12 ottobre 1984
Art. 1.
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 29 dicembre 1983, n. 744 , sono introdotte, per l'anno finanziario 1984, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1984