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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, Prima Sezione Civile, in persona della Giudice Onoraria di Pace Anna Ruotolo, in data 25 maggio/18 giugno 2021 e contraddistinta dal n. 2110/2021, iscritto al n. 207/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del
14 gennaio 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , con sede in , alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo direttore generale pro tempore, dr.
[...]
e rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Sarro (codice fiscale CP_1
) - appellante - C.F._1
E la (codice fiscale Controparte_2
), con sede legale in Orta di Atella (CE), alla Via Tenente Del Prete n. 3, costituitasi P.IVA_2 in persona di , dichiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresen- CP_2 tata e difesa dagli avv.ti Leonardo Cocco (codice fiscale ) e Salvatore So- C.F._2 rice (codice fiscale ) - appellata - C.F._3
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso presentato il 2 febbraio 2018 al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, la (in prosieguo, per Controparte_2 maggior comodità, anche solo ), titolare di una struttura sanitaria privata accreditata CP_2 provvisoriamente ai fini dell'erogazione di analisi cliniche in favore degli assistiti dal Servizio
N. 207/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 CP_3 Controparte_2 di Controparte_2 REPUBBLICA Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
, chiedeva al Tribunale di ingiungere all' Parte_3 Parte_1
(in prosieguo anche solo di pagarle il complessivo importo di 34.282,04 €, «oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo», a saldo del corrispettivo delle suddette prestazioni sani- tarie erogate nell'anno 2012.
I.1.2. Il Tribunale sammaritano, con il decreto ingiuntivo emesso col n. 551/2018, depo- sitato il 13 febbraio 2018 e notificato dalla il 14 marzo 2018, ordinava alla Parte_4
seconda di pagare alla prima la suddetta somma, «oltre interessi ex art. 5 D.l.gs. 231/02 dalle scadenze di legge fino al soddisfo”, nonché le spese della procedura monitoria, che distraeva in favore del difensore dell'istante.
I.1.3. L' pponeva al decreto ingiuntivo con una citazione notificata alla
contro
- Pt_5
parte il 20 aprile 2018, sostenendo, per quel che qui ancora rileva, che la somma pretesa dalla controparte non era dovuta giacché corrispondeva a quella del cd. sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296/2006, nonché dal contratto dalla stessa società stipulato per l'anno 2012.
I.1.4. La società opposta, costituendosi in giudizio il 13 luglio 2018, ribatteva, sempre per quel che ancora rileva, che il predetto sconto non era nella specie applicabile poiché la norma che lo aveva previsto valeva solo per il triennio 2007-2009 e nessuna clausola del con- tratto da essa stipulato con l' per l'anno 2012 lo prevedeva espressamente o comunque validamente.
I.1.5. Con la sentenza oggetto dell'appello in esame, pubblicata il 18 giugno 2021, il Tri- bunale rigettava l'opposizione dell' affermando che lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 valeva esclusivamente per il triennio 2007 – 2009
e non poteva nemmeno considerarsi “contrattualizzato”.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 17 gennaio 2022, l' ppellava Pt_5
quindi a questa Corte sulla base di tre motivi, con i quali, in sintesi, sosteneva che il Giudice di prime cure aveva errato:
1) nel non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministra- tivo;
2) nell'escludere l'applicabilità nella specie del predetto sconto tariffario, sebbene que- sto fosse stato previsto dal contratto da essa stipulato con la controparte in conformità con il
N. 207/2022 r.g.aa.cc. Pag. 2 di 7 Controparte_4 di Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
decreto n. 67 del 22 giugno 2012 del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario regionale e di una norma nazionale ancora vigente in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solo nel corso dell'anno 2013, e la sua mancata applicazione de- terminasse il superamento del cd. tetto di spesa delle prestazioni sanitarie della branca di rife- rimento pure previsto dal predetto contratto;
3) nel riconoscere alla il diritto alla percezione degli interessi moratori pre- CP_2
visti dal d.lgs. n. 231/2002 sebbene le previsioni di tale testo normativo non fossero applicabili ai rapporti intercorrenti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private ac- creditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sani- tario Nazionale e comunque l'art. 3 del predetto decreto legislativo escludeva che tali interessi fossero dovuti nel caso in cui il mancato pagamento del corrispettivo di una transazione com- merciale non fosse imputabile al debitore, come nella specie, avendo essa rispettato «precise clausole negoziali, approvate anche dalla controparte e comunque predeterminate dalla
[...]
». CP_5
Chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza appellata, la sua opposizione al suin- dicato decreto ingiuntivo fosse accolta o, in subordine, che fosse disposta una consulenza tec- nica d'ufficio contabile «per l'accertamento del superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per l'anno 2012».
I.2.2. La società appellata, costituendosi in giudizio il 3 maggio 2022, resisteva all'av- versa impugnazione chiedendo il suo rigetto e la condanna della controparte a rifonderle le spese del processo d'appello.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1.1. Il primo motivo dell'appello in esame è palesemente infondato.
Come innumerevoli volte affermato da questa Corte in casi analoghi in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale v., ad es., Cass., SS.UU.,
30963/2022, 23744/2020 e 28053/2018), rientrano infatti nella sfera della giurisdizione ordi- naria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, sia pur solo
N. 207/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 CP_3 Controparte_2 di & C. CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal
[...]
(sostanzialmente assimilabile al concessionario di un servizio pub- Controparte_6
blico) al pagamento da parte di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto dell'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattualmente stabiliti.
II.1.2. Anche il secondo motivo dell'appello in esame è infondato.
In continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla questione, deve infatti escludersi che con il contratto stipulato per l'anno 2012 le parti intendessero estendere patti- ziamente a tale anno il cd. sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n.
296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009 (cfr. Cass.
10582/2018, 27007/2021, da ultimo anche ord. n. 22742/2024).
I primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», di detto contratto prevedono infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di patologia clinica, fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non intendessero estendere convenzionalmente il cd. sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dal nell'anno 2012 agli assistiti dal Servizio Controparte_7
Sanitario Nazionale, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla
N. 207/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 CP_3 Controparte_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
base delle tariffe regionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla suddetta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo evidente- mente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendo ormai acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e che non v'erano altri
«sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilissero che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della patologia clinica erogate dall'odierno appel- lante nel 2012 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
Del tutto generica e indimostrata è poi l'affermazione dell' che l'importo oggetto della pretesa creditoria della società appellata nella specie in questione eccede il cd. tetto di spesa della branca nella quale rientravano le prestazioni sanitarie di cui detto importo costitui- sce parte del corrispettivo;
ed è evidente che la dimostrazione del superamento di detto limite, il cui onere incombeva sulla stessa (cfr. Cass. 29474/2024, 10182/2021 e 3403/2018), non può essere affidata alla consulenza tecnica d'ufficio contabile da quest'ultima richiesta
II.1.3. Anche il terzo motivo dell'appello in esame è infondato, sotto entrambi i profili in cui è articolato.
Secondo l'appellante, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 non sarebbero nella specie dovuti poiché non relativi al corrispettivo delle “transazioni commerciali” cui
N. 207/2022 r.g.aa.cc. Pag. 5 di 7 CP_4 Controparte_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
soltanto è applicabile il suddetto decreto legislativo e, ove si ritenessero invece riferibili a sif- fatte transazioni, poiché il mancato pagamento dell'importo eventualmente dovuto a titolo di corrispettivo non è ad essa imputabile.
Senonché, in proposito va osservato innanzitutto che – come ormai innumerevoli volte affermato da questa Corte già da prima che l'orientamento fosse confermato dalla Corte di
Cassazione (per la cui giurisprudenza v., ad es., Cass. 29472/2024, 17665/2019 e 20391/2016)
– la speciale disciplina degli interessi moratori contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 si applica al mancato pagamento del prezzo di “transazioni commerciali” (cioè di «contratti, comunque de- nominati, […] che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la presta- zione di servizi, contro il pagamento di un prezzo»: cfr. art. 2, co.1, lett. a) d.lgs. cit.), anche se concluse tra imprese e pubbliche amministrazioni, nel cui novero vanno ricompresi anche gli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie locali ed i soggetti titolari di strutture sanitarie pri- vate accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale per conto ed a carico di quest'ultimo.
Evidente è poi, per quanto s'è detto in precedenza, che il mancato pagamento alla so- cietà appellata del suindicato importo di 34.282,04 € è dipeso dall'erroneo convincimento dell' appellante dell'applicabilità nella specie del suddetto sconto tariffario, e dunque cer- tamente non dall'«impossibilità della prestazione derivante da causa […] non imputabile» alla debitrice, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 231 2002, per esclu- dere il diritto della creditrice alla corresponsione degli interessi in questione.
II.1.4. L'appello in esame va pertanto rigettato.
II.2.1. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla con- troparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando le risultanze pro- cessuali ai parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
(come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147), a partire da quello del valore della controversia (compreso tra 26.001,01 e € 52.000,00 €), anche se escludendo il compenso per la fase della trattazione e/o istruzione (che infatti, secondo Cass.
10206/2021, non è dovuto allorché, come nel caso di specie, le parti, in occasione della prima udienza del processo di secondo grado, si siano limitate a riportarsi ai propri scritti difensivi ed a chiedere un rinvio ad altra udienza per la precisazione delle loro conclusioni).
N. 207/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 7 CP_3 Controparte_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2.2. Tali spese vanno poi distratte in favore dei due difensori della società appellata, che ne hanno fatto richiesta, e, in mancanza di loro diverse indicazioni, tra loro ripartite per quote eguali.
II.3. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2110/2021, pubblicata il 18 giugno 2021, proposto dall' Parte_1
contro la
[...] Controparte_2
il 17 gennaio 2022:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte anche le spese del processo d'ap- pello, che liquida nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per i compensi e
750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore degli avv.ti Leonardo Cocco e Salvatore Sorice per la quota del 50% ciascuno;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 207/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 7 CP_3 Controparte_2 di Controparte_2
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, Prima Sezione Civile, in persona della Giudice Onoraria di Pace Anna Ruotolo, in data 25 maggio/18 giugno 2021 e contraddistinta dal n. 2110/2021, iscritto al n. 207/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del
14 gennaio 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , con sede in , alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo direttore generale pro tempore, dr.
[...]
e rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Sarro (codice fiscale CP_1
) - appellante - C.F._1
E la (codice fiscale Controparte_2
), con sede legale in Orta di Atella (CE), alla Via Tenente Del Prete n. 3, costituitasi P.IVA_2 in persona di , dichiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresen- CP_2 tata e difesa dagli avv.ti Leonardo Cocco (codice fiscale ) e Salvatore So- C.F._2 rice (codice fiscale ) - appellata - C.F._3
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso presentato il 2 febbraio 2018 al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, la (in prosieguo, per Controparte_2 maggior comodità, anche solo ), titolare di una struttura sanitaria privata accreditata CP_2 provvisoriamente ai fini dell'erogazione di analisi cliniche in favore degli assistiti dal Servizio
N. 207/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 CP_3 Controparte_2 di Controparte_2 REPUBBLICA Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
, chiedeva al Tribunale di ingiungere all' Parte_3 Parte_1
(in prosieguo anche solo di pagarle il complessivo importo di 34.282,04 €, «oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo», a saldo del corrispettivo delle suddette prestazioni sani- tarie erogate nell'anno 2012.
I.1.2. Il Tribunale sammaritano, con il decreto ingiuntivo emesso col n. 551/2018, depo- sitato il 13 febbraio 2018 e notificato dalla il 14 marzo 2018, ordinava alla Parte_4
seconda di pagare alla prima la suddetta somma, «oltre interessi ex art. 5 D.l.gs. 231/02 dalle scadenze di legge fino al soddisfo”, nonché le spese della procedura monitoria, che distraeva in favore del difensore dell'istante.
I.1.3. L' pponeva al decreto ingiuntivo con una citazione notificata alla
contro
- Pt_5
parte il 20 aprile 2018, sostenendo, per quel che qui ancora rileva, che la somma pretesa dalla controparte non era dovuta giacché corrispondeva a quella del cd. sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296/2006, nonché dal contratto dalla stessa società stipulato per l'anno 2012.
I.1.4. La società opposta, costituendosi in giudizio il 13 luglio 2018, ribatteva, sempre per quel che ancora rileva, che il predetto sconto non era nella specie applicabile poiché la norma che lo aveva previsto valeva solo per il triennio 2007-2009 e nessuna clausola del con- tratto da essa stipulato con l' per l'anno 2012 lo prevedeva espressamente o comunque validamente.
I.1.5. Con la sentenza oggetto dell'appello in esame, pubblicata il 18 giugno 2021, il Tri- bunale rigettava l'opposizione dell' affermando che lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 valeva esclusivamente per il triennio 2007 – 2009
e non poteva nemmeno considerarsi “contrattualizzato”.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 17 gennaio 2022, l' ppellava Pt_5
quindi a questa Corte sulla base di tre motivi, con i quali, in sintesi, sosteneva che il Giudice di prime cure aveva errato:
1) nel non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministra- tivo;
2) nell'escludere l'applicabilità nella specie del predetto sconto tariffario, sebbene que- sto fosse stato previsto dal contratto da essa stipulato con la controparte in conformità con il
N. 207/2022 r.g.aa.cc. Pag. 2 di 7 Controparte_4 di Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
decreto n. 67 del 22 giugno 2012 del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario regionale e di una norma nazionale ancora vigente in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solo nel corso dell'anno 2013, e la sua mancata applicazione de- terminasse il superamento del cd. tetto di spesa delle prestazioni sanitarie della branca di rife- rimento pure previsto dal predetto contratto;
3) nel riconoscere alla il diritto alla percezione degli interessi moratori pre- CP_2
visti dal d.lgs. n. 231/2002 sebbene le previsioni di tale testo normativo non fossero applicabili ai rapporti intercorrenti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private ac- creditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sani- tario Nazionale e comunque l'art. 3 del predetto decreto legislativo escludeva che tali interessi fossero dovuti nel caso in cui il mancato pagamento del corrispettivo di una transazione com- merciale non fosse imputabile al debitore, come nella specie, avendo essa rispettato «precise clausole negoziali, approvate anche dalla controparte e comunque predeterminate dalla
[...]
». CP_5
Chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza appellata, la sua opposizione al suin- dicato decreto ingiuntivo fosse accolta o, in subordine, che fosse disposta una consulenza tec- nica d'ufficio contabile «per l'accertamento del superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per l'anno 2012».
I.2.2. La società appellata, costituendosi in giudizio il 3 maggio 2022, resisteva all'av- versa impugnazione chiedendo il suo rigetto e la condanna della controparte a rifonderle le spese del processo d'appello.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1.1. Il primo motivo dell'appello in esame è palesemente infondato.
Come innumerevoli volte affermato da questa Corte in casi analoghi in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale v., ad es., Cass., SS.UU.,
30963/2022, 23744/2020 e 28053/2018), rientrano infatti nella sfera della giurisdizione ordi- naria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, sia pur solo
N. 207/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 CP_3 Controparte_2 di & C. CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal
[...]
(sostanzialmente assimilabile al concessionario di un servizio pub- Controparte_6
blico) al pagamento da parte di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto dell'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattualmente stabiliti.
II.1.2. Anche il secondo motivo dell'appello in esame è infondato.
In continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla questione, deve infatti escludersi che con il contratto stipulato per l'anno 2012 le parti intendessero estendere patti- ziamente a tale anno il cd. sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n.
296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009 (cfr. Cass.
10582/2018, 27007/2021, da ultimo anche ord. n. 22742/2024).
I primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», di detto contratto prevedono infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di patologia clinica, fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non intendessero estendere convenzionalmente il cd. sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dal nell'anno 2012 agli assistiti dal Servizio Controparte_7
Sanitario Nazionale, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla
N. 207/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 CP_3 Controparte_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
base delle tariffe regionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla suddetta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo evidente- mente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendo ormai acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e che non v'erano altri
«sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilissero che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della patologia clinica erogate dall'odierno appel- lante nel 2012 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
Del tutto generica e indimostrata è poi l'affermazione dell' che l'importo oggetto della pretesa creditoria della società appellata nella specie in questione eccede il cd. tetto di spesa della branca nella quale rientravano le prestazioni sanitarie di cui detto importo costitui- sce parte del corrispettivo;
ed è evidente che la dimostrazione del superamento di detto limite, il cui onere incombeva sulla stessa (cfr. Cass. 29474/2024, 10182/2021 e 3403/2018), non può essere affidata alla consulenza tecnica d'ufficio contabile da quest'ultima richiesta
II.1.3. Anche il terzo motivo dell'appello in esame è infondato, sotto entrambi i profili in cui è articolato.
Secondo l'appellante, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 non sarebbero nella specie dovuti poiché non relativi al corrispettivo delle “transazioni commerciali” cui
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soltanto è applicabile il suddetto decreto legislativo e, ove si ritenessero invece riferibili a sif- fatte transazioni, poiché il mancato pagamento dell'importo eventualmente dovuto a titolo di corrispettivo non è ad essa imputabile.
Senonché, in proposito va osservato innanzitutto che – come ormai innumerevoli volte affermato da questa Corte già da prima che l'orientamento fosse confermato dalla Corte di
Cassazione (per la cui giurisprudenza v., ad es., Cass. 29472/2024, 17665/2019 e 20391/2016)
– la speciale disciplina degli interessi moratori contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 si applica al mancato pagamento del prezzo di “transazioni commerciali” (cioè di «contratti, comunque de- nominati, […] che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la presta- zione di servizi, contro il pagamento di un prezzo»: cfr. art. 2, co.1, lett. a) d.lgs. cit.), anche se concluse tra imprese e pubbliche amministrazioni, nel cui novero vanno ricompresi anche gli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie locali ed i soggetti titolari di strutture sanitarie pri- vate accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale per conto ed a carico di quest'ultimo.
Evidente è poi, per quanto s'è detto in precedenza, che il mancato pagamento alla so- cietà appellata del suindicato importo di 34.282,04 € è dipeso dall'erroneo convincimento dell' appellante dell'applicabilità nella specie del suddetto sconto tariffario, e dunque cer- tamente non dall'«impossibilità della prestazione derivante da causa […] non imputabile» alla debitrice, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 231 2002, per esclu- dere il diritto della creditrice alla corresponsione degli interessi in questione.
II.1.4. L'appello in esame va pertanto rigettato.
II.2.1. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla con- troparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando le risultanze pro- cessuali ai parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
(come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147), a partire da quello del valore della controversia (compreso tra 26.001,01 e € 52.000,00 €), anche se escludendo il compenso per la fase della trattazione e/o istruzione (che infatti, secondo Cass.
10206/2021, non è dovuto allorché, come nel caso di specie, le parti, in occasione della prima udienza del processo di secondo grado, si siano limitate a riportarsi ai propri scritti difensivi ed a chiedere un rinvio ad altra udienza per la precisazione delle loro conclusioni).
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II.2.2. Tali spese vanno poi distratte in favore dei due difensori della società appellata, che ne hanno fatto richiesta, e, in mancanza di loro diverse indicazioni, tra loro ripartite per quote eguali.
II.3. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2110/2021, pubblicata il 18 giugno 2021, proposto dall' Parte_1
contro la
[...] Controparte_2
il 17 gennaio 2022:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte anche le spese del processo d'ap- pello, che liquida nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per i compensi e
750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore degli avv.ti Leonardo Cocco e Salvatore Sorice per la quota del 50% ciascuno;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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