Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2025/2023 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante (p. iva Parte_1
con sede in Rimini, rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_1
Rossella Micci e Fabrizio Soro per mandato e domiciliata come in atti -
appellante -
contro con sede in Zevio (C.F. e P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avvocati Umberto Tosano e Luca Milan per mandato e domiciliata come in atti - appellata -
o 0 o
appello contro sentenza del Tribunale di Verona
o 0 o
1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 981/2023, resa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile terza, in persona del Giudice Unico
Dott. Francesco Fontana, nel procedimento R.G. n. 2380/2022 il 20.05.2023,
depositata in cancelleria il 22.05.2023 e mai notificata, condannare l'appellata a pagare all'appellante la somma di euro 18.848,48, oltre interessi moratori come da decreto, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
e condannare inoltre l'appellata a restituire all'appellante la somma di euro
5.068,45, versata a titolo di pagamento provvisorio delle spese di causa liquidate in primo grado, in forza dell'esecutività provvisoria della sentenza impugnata”.
Conclusioni per l'appellata
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Rigettarsi
l'avversario appello e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 981/2023 del
22.05.2023 del Tribunale di Verona;
2) Rigettarsi ogni altra domanda avversaria;
3) con vittoria di spese e competenze di causa, onorari, rimborso forfettario al 15%, CPA 4% ed IVA 22% se dovuta
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con citazione notificata il 13 novembre 2023 Parte_1
evocava avanti la Corte d'Appello di Venezia Controparte_1
impugnando la sentenza n. 981/2023 del Tribunale di Verona (pubblicata il
22 maggio 2023, non notificata) che nel giudizio riassunto per declaratoria di incompetenza territoriale del tribunale di Rimini, aveva rigettato la domanda
(fondata su decreto ingiuntivo di €. 17.848,48 su fattura nr. 74/2020 per la
2 spedizione di tre container dal porto di New Orleans alla sede) per “difetto di legittimazione” di condannata alle spese. Censurava la Controparte_1
pronuncia rilevando, con i primi due motivi, che il contratto di spedizione era stato stipulato dalla come da documentazione affatto CP_1
considerata dal primo giudice. Con il terzo motivo si doleva dell'addebito delle spese.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione.
La causa veniva rimessa alla decisione con modalità telematiche non in presenza all'esito dell'udienza del 14 aprile 2025, con l'assegnazione, a ritroso, dei termini ordinari e perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- L'appello è fondato e va accolto. La sentenza del Tribunale di Verona va riformata. Segue l'accoglimento della domanda di e la Parte_1
restituzione. Le spese dei due gradi di giudizio, secondo i valori del D.M.
55/2014 e successive integrazioni, vanno addebitate all'appellata.
3.1.- Il Tribunale, rigettò la domanda spiegata contro per Controparte_1
il pagamento di €. 17.848,48 regolando le spese ed osservando che:
-) la fattura era stata emessa contro ma il contratto era Controparte_1
stato stipulato da Go&Go Stand di Controparte_3
-) il contratto di affitto d'azienda tra Controparte_4
e era stato stipulato il 31 gennaio 2020 sicché
[...] Controparte_1
l'anteriorità di tale contratto – che avrebbe dovuto individuare la come CP_1
effettiva destinataria della pretesa creditoria – rispetto la stipula del contratto di spedizione era tale da escludere l'applicabilità dell'art. 2558 Cod. Civ.;
3 -) la domanda avrebbe dovuto esser proposta contro il soggetto giuridico che
– pur successivamente alla stipulazione del contratto di affitto – aveva inteso obbligarsi con il contratto di trasporto per cui è causa.
3.2.- I primi due motivi di censura, connessi, sono fondati ed il loro accoglimento importa la riforma della sentenza anche per le spese.
4.1.- Con contratto del 16 gennaio 2020 CP_1 Controparte_4
aveva incaricato per il trasporto di
[...] Pt_1 Parte_1
merci per la fiera di New Orleans (dal 20 al 23 aprile 2020) ma a causa dell'epidemia da Covid 19 l'evento fieristico era stato annullato.
A questo punto aveva inviato a la richiesta Controparte_1 Parte_1
di fare rientrare i containers dagli Stati Uniti e Smart Fari ON aveva inviato a la propria quotazione dei prezzi per il rientro. Dalla CP_1
lettera del 25 marzo 2020 di a firma del legale Controparte_1
rappresentante risulta l'incarico da parte della allo Controparte_2 CP_1
spedizioniere di inviare le merci in Italia “abbiamo dato Pt_1 Parte_1
mandato al nostro spedizioniere di fare rientrare in Pt_1 Parte_1
Italia il ns materiale ….. prima che fosse importato negli USA”. Il contratto risulta pattuito dopo l'iscrizione dell'affitto di azienda nel registro della
CCIAA di Verona tra e Controparte_4 CP_1
Il 30 aprile 2020 ha emesso la fattura n. 74 nei confronti di
[...] Parte_1
per la spedizione di rientro. Sussiste chiaro rapporto tra il CP_1
contratto la fattura 74/2020 per le considerazioni di cui sotto ed in assenza di diverso rapporto negoziale tra le parti. Il 4 maggio 2020 ha inviato Parte_1
a il piano dei pagamenti per il rientro dei containers Controparte_1
dagli Stati Uniti e tale pieno è stato accettato dalla committente
[...]
[...] con nota del 8 maggio 2020; i container con le merci di CP_5 CP_1
sono stati infine riconsegnati presso la sede.
[...]
4.2.- La fattura n. 74/2020 inviata da a Parte_1 CP_1
risulta accettata (nota del 4 maggio e nota conforme del 8 maggio 2020)
[...]
e questo importa logicamente la sua registrazione;
oltretutto da questo segue la rilevanza probatoria della fattura, a dimostrazione del rapporto (Cass.
sentenza n. 14399 del 2024) ma pure la presunzione di annotazione nelle scritture contabili con la conseguente rilevanza ai fini della prova del contratto (Cass. sentenza n. 3581 del 2024).
4.3.- Provato il contratto di spedizione e allegato l'inadempimento sarebbe spettato a dimostrare i fatti estintivi (Cass. S.U. n. 13533 Controparte_1
del 30 ottobre 2001). Tale dimostrazione non risulta offerta.
5.1.- Innanzi tutto non vale rilievo, contro la domanda, l'affitto di azienda da a per tre ragioni: Controparte_4 Controparte_1
innanzi tutto in quanto il contratto di spedizione per il rientro risulta stipulato tra e;
in secondo luogo in quanto Controparte_1 Parte_1
l'affitto di azienda è anteriore rispetto la stipula del contratto di spedizione datato a marzo 2020 (comunicazione dell'affitto in data 28 febbraio 2020
relativa all'iscrizione nei registri della CCIAA il 30 gennaio 2020).
5.1.2.- In terzo luogo perché, anche ad ammettere che il contratto di spedizione (a tutto concedere e contrariamente a quanto sopra) fosse riferibile al precedente contratto di invio delle merci a New Orleans, l'affitto di azienda avrebbe comunque dovuto sempre importare il subentro dell'affittuaria nel precedente contratto. Controparte_1
5 Infatti (così Cass. ordinanza n. 4248 del 10 febbraio 2023) l'articolo 2558 cod.
civ. stabilisce che «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale». Secondo l'articolo 2560 cod. civ., invece
«l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito»,
con la precisazione dettata dal secondo comma per cui «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori». L'interpretazione coordinata delle due norme (Cass., sez. 2, 20/07/1991, n. 8121) porta a ritenere che quella dell'art. 2558 cod. civ. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la disposizione dell'art. 2560 cod. civ. riguardi il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente. La successione nei contratti di cui all'articolo 2558 cod. civ. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'articolo 2560 Cod. Civ.. Infatti (in questo senso Cass., sez. 1, 16/06/2004,
n. 11318) il congegno stabilito dall'articolo 2560, secondo comma, cod. civ.,
con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, è destinato ad essere applicato quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando,
viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in
6 cui il cessionario sia subentrato a norma dell'articolo 2558 cod. civ. (Cass.
sez. 2, 20/07/1991, n. 8121; Cass., sez. 08/05/1981, n. 3027; Cass., sez. 1,
09/10/2017, n. 23581) posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto. A
tale regola fa seguito quella per la quale (Cass. ordinanza n. 15065 del 11
giugno 2018), in tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c.,
l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa"
(non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili). Inoltre (Cass.
ordinanza n. 15 del 3 gennaio 2020) l'art. 2558 Cod. Civ., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti.
5.1.3.- Non è condivisibile la pronuncia – comunque sia – per il rigetto della domanda solo perché proposta non contro Controparte_4
ma contro l'affittuaria
[...] Controparte_1
5.1.4.- E' poi appena il caso di precisare che la sentenza del Tribunale di
Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Parte_1
per il primo trasporto su incarico della di
[...] CP_1 [...]
e questo per impossibilità sopravvenuta ma il tutto non ha Controparte_3
7 impedito la stipula del nuovo contratto per il rientro con diverso soggetto
( come la Corte ritiene, in via prevalente) e tale contratto, Controparte_1
a titolo oneroso, non può qualificarsi nell'ambito degli obblighi meramente restitutori stante la diversità dei soggetti e poste le obbligazioni conseguentemente convenute per il rientro. Oltretutto non appaiono predicabili obblighi restitutori importanti un facere del tutto trasmodante la semplice consegna.
6.- Va condannata al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di €. 17.848,48 oltre agli interessi moratori dalle Parte_1
scadenze al saldo. Va condannata l'appellata alla restituzione della somma di
€. 5.068,45, versata a titolo di pagamento provvisorio delle spese oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
in accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di Verona;
in accoglimento della domanda condanna al pagamento Controparte_1
a favore di dell'importo di €. 17.848,48 oltre agli Parte_1
interessi moratori ex DLGS n. 231/2002 dal giorno del dovuto al saldo;
condanna a restituire €. 5.068,45 oltre agli interessi legali Controparte_1
dal pagamento al saldo;
condanna alle spese che si liquidano per il primo grado in € CP_1
5.077 per compensi e per l'appello in €.
5.809 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
8 Venezia lì 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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