CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 938 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(p.i. ) rappresentata da (p.i. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Tommaso Marrazza, come da mandato in atti;
- APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE -
E
(c.f. ), in proprio e in qualità Controparte_1 CodiceFiscale_1
di legale rappresentante p.t. della (p.i. , rappresentato CP_2 P.IVA_3
e difeso dagli avv.ti Vincenzo Farina e Sergio Losavio, come da mandato in atti;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 938/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nella qualità di legale rappresentante della e in Controparte_1 CP_2
proprio propose opposizione avverso il DI n. 418/2008, emesso dal Tribunale di
Brindisi, con cui veniva ingiunto, ad istanza della Banca MPS, il pagamento della somma di € 65.896,62, maggiorata di interessi contrattuali di mora sino al soddi-
sfo, oltre a spese processuali. Il provvedimento monitorio era basato quanto ad €
6.600,00 su effetti cambiari insoluti, e per il resto sugli obblighi derivanti dal con-
tratto di finanziamento del 28/05/2000.
Eccepì l'opponente la nullità del contratto del finanziamento perché finalizzato a coprire la posizione debitoria della società e non all'acquisto di merci, nonché la nullità dello stesso contratto a norma dell'art. 3 della legge 154/1992 come con-
fermato dall'art. 117 co.1 del TUB per difetto di consegna di copia del contratto al cliente. Eccepì anche la nullità del conto corrente n. 11297.67, aperto presso la medesima banca nel 1994, per difetto di consegna di copia del contratto al cliente e comunque la compensazione del credito vantato dalla MPS con il controcredi-
to, vantato dall'opponente a titolo di restituzione, cui la banca era tenuta per ave-
re illecitamente addebitato sul ridetto c/c interessi illeciti uso piazza, derivanti da anatocismo, illecita applicazione di cms, spese e commissioni giorni valuta e abu-
siva concessione del credito.
Si costituì MPS contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile, fu decisa con sentenza n. 1511/2019, pubblicata in data 22/10/2008, con la quale il Tri-
bunale di Brindisi in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarata la validità
del contratto di finanziamento e della fideiussione, rideterminò il saldo del conto
Proc. n. 938/2020 RG - 2 - dott.ssa Persona_1 sulla base dei calcoli eseguiti dal c.t.u. azzerando il saldo riportato sul primo degli estratti conto depositati e avuto riguardo a 1. capitalizzazione semplice degli inte-
ressi a debito e annuale di quelli a credito, 2. conteggio degli interessi ex art.117
tub, 3. esclusione di cms e spese, 4. data valuta corrispondente a quella di ciascu-
na operazione. Accertato il saldo del conto in € 83.351,43 e compensato questo credito con il maggior credito della banca - € 84.641,81 condannò il correntista al pagamento della differenza, indicata dal primo giudice in € 1.290,38 oltre interes-
si e compensò le spese di lite e CTU.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata, ha proposto appello
[...]
rappresentata da , con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_2
20/11/2020, chiedendone la riforma con 5 motivi.
In data 22/02/2021 si è costituito in proprio e nella qualità di Controparte_1
Contr legale rappresentante della resistendo al gravame e proponendo appello in-
cidentale con 6 motivi.
La Corte, con ordinanza del 05/09/2024, sciogliendo la riserva del 14/12/2022
con la quale la causa era stata riservata per la decisione con assegnazione dei ter-
mini ex art. 190 cod. proc. civ., ha rilevato che in atti non risultava alcun riferi-
mento in merito alla legittimazione attiva della che ha Parte_1
proposto l'appello in luogo di;
e ritenuto di dover Controparte_3
porre a base della decisione la sollevata questione di difetto di legittimazione atti-
va della a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., ha rimesso Parte_1
la causa sul ruolo assegnando termini di 20 giorni dalla comunicazione del prov-
vedimento per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
Proc. n. 938/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza Collegiale del 4 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, in adempimento di quanto disposto con l'ordinanza del
05/09/2024, a corredo della propria legittimazione attiva in qualità di cessionario del credito in oggetto, ha allegato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 del D.lgs. 385/1993 (T.U.B.) del
23/12/2017 anno 158, n. 151 e una comunicazione della banca cedente del
23/10/2024, che confermerebbe l'avvenuta inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione.
Tale documentazione è idonea a provare la legittimazione attiva del cessionario in relazione al singolo credito oggetto del presente giudizio per le ragioni di se-
guito illustrate.
Deve richiamarsi l'ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, con la quale la Su-
prema Corte ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ce-
duto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce afferman-
dosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58
t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta ope-
razione; dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche
Proc. n. 938/2020 RG - 4 - dott.ssa Persona_1 dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemen-
te precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concre-
te; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certez-
za dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella fattispecie in esame la questione della legittimazione di è stata Parte_1
sollevata dalla Corte mentre l'appellato, dopo la comparsa di costituzione in cui non faceva alcun cenno ai fatti dai quali derivava la sua legittimazio- Parte_1
ne, non aveva mosso alcuna contestazione a riguardo.
Nel caso di specie, incontestata l'esistenza di un contratto di cessione in blocco tra la banca e , secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, le Parte_1
indicazioni contenute nell'estratto della GU allegata dall'appellante principale so-
no sufficientemente precise per ricondurre il credito del quale si discute tra quelli ceduti. Infatti l'estratto de quo riporta: “un insieme di crediti che derivano da rapporti giu-
ridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridi- ci regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a
banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016,
per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rap-
porti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato
dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza"
sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici
Proc. n. 938/2020 RG - 5 - dott.ssa Persona_1 in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'
[...]
costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio Controparte_4
1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai
quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti
giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da DI MI
Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti MP")”.
Nella fattispecie il DI opposto risale al 2008, motivo per il quale deve ritenersi che i rapporti de quibus erano già in sofferenza quantomeno dal 2008 e quindi può dirsi che rientrino a pieno titolo tra quelli ceduti (cfr. estratto GU “rapporti
giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 di-
cembre 2017”).
Solo per completezza, si ritiene rilevante anche la dichiarazione della banca, alle-
gata da , e di cui si è fatto rilievo innanzi, considerando che la banca Parte_1
non avrebbe alcun interesse a fornire dichiarazioni contrarie a sé.
Passando al merito, deve essere delibato per primo l'appello incidentale in
ordine al primo, secondo e il quinto motivo in quanto la decisione delle
questioni in essi contenute risulta preliminare rispetto all'appello princi-
pale.
Con il primo motivo l'appellante incidentale lamenta omessa pronuncia in ordine ai motivi di opposizione con espresso riguardo all'eccezione di nullità del finan-
ziamento e del contratto di conto corrente per mancata consegna di copia al cliente.
Il motivo non ha fondamento.
Premesso che il contratto di conto corrente oggetto di causa risale al 1994, deve
Proc. n. 938/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. rilevarsi che la nullità dedotta dall'opponente per asserita mancata consegna di copia al cliente, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non com-
porta la nullità dell'intero rapporto contrattuale, ma determina unicamente l'inefficacia delle singole pattuizioni relative a interessi, spese e commissioni di massimo scoperto. In particolare, gli interessi convenzionali eventualmente nulli vengono sostituiti ope legis con quelli previsti dall'art. 117 co. VII del D.lgs. n.
385/1993, vale a dire con i tassi corrispondenti ai rendimenti dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto. Orbene, effettuata tale doverosa precisazione, non si ravvisa alcun concreto interesse dell'appellante nel riproporre l'eccezione di nullità per mancata consegna della copia contrattuale,
atteso che il ricalcolo operato nel giudizio di primo grado e fatto proprio dal giu-
dice, è già stato eseguito con esclusione di spese e commissioni, con applicazione della capitalizzazione semplice per gli interessi a debito della società correntista e della capitalizzazione annuale per gli interessi a credito, entrambi determinati in base ai tassi BOT sostitutivi ex art. 117 T.U.B., come puntualmente riportato nella decisione impugnata. Ne consegue che non è dato comprendere quale sia,
in concreto, l'interesse della parte appellante a reiterare una doglianza che risulta,
di fatto, priva di incidenza sul ricalcolo già eseguito e sul relativo esito contabile.
Per completezza, si osserva altresì che la doglianza appare del tutto inverosimile alla luce della natura societaria e professionalmente qualificata del correntista, il quale non poteva non essere in possesso del documento contrattuale.
Tali ultime considerazioni trovano applicazione anche con riferimento al contrat-
to di finanziamento, che non risulta, infatti, mai chiesto dal correntista alla banca e rispetto al quale risulta prodotta in atti la prova scritta del relativo documento
Proc. n. 938/2020 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. contrattuale, regolarmente allegato dalla banca e non specificamente contestato dall'opponente.
Con il secondo motivo di appello incidentale si censura la sentenza per omessa pronuncia in ordine alla nullità del finanziamento per assenza di causa in quanto non destinato ad acquisto di merci ma a ripianare la posizione debitoria del cor-
rentista.
Il motivo non è fondato in quanto si osserva che la natura dell'operazione – fina-
lizzata, secondo l'allegazione dell'appellante, all'estinzione dell'esposizione debi-
toria preesistente della società correntista - non comporta di per sé la nullità
dell'atto.
Infatti la Cassazione con sentenza n. 23149/2022 ha chiarito che: “Il cosiddetto
"mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario ver-
so il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e
non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesi-
stente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo
spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad
integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito
già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
Da ultimo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 5841 del 5
marzo 2025 ha definitivamente confermato tale orientamento stabilendo che il contratto di mutuo c.d. solutorio è pienamente valido quale mutuo tipico, poiché
il perfezionamento del rapporto avviene nel momento in cui la somma mutuata,
pur non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mu-
tuatario – ad esempio mediante accredito sul conto corrente – e ciò anche se tale
Proc. n. 938/2020 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. somma sia immediatamente destinata a ripianare passività pregresse nei confronti della banca mutuante (cfr. massima “… costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
"solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico
del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmen-
te, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto
corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripia-
nare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destina-
zione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”).
Con il quinto motivo, rubricato “Nullità della fideiussione rilasciata da CP_5
in proprio ed azionata con decreto ingiuntivo, in quanto esecuzione di intese anticoncor-
[...]
renziali in violazione del divieto di cui all'art. 2 della L. 287/1990, recante 'Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato”, gli appellanti incidentali deducono che il fi-
deiussore aveva già sollevato, in sede di nota conclusiva del Controparte_1
17/04/2019, eccezione di nullità della fideiussione rilasciata in proprio ed aziona-
ta con decreto ingiuntivo, in quanto costituente esecuzione di intese anticoncor-
renziali vietate dall'art. 2 della L. 287/1990. Essi lamentano, tuttavia, che il giudi-
ce di primo grado non si sia pronunciato su tale eccezione.
Il motivo non ha fondamento.
Occorre precisare che sulla questione è intervenuta la Cassazione a SSUU che con sentenza n. 41994/2021 ha stabilito che i contratti di fideiussione omnibus sono affetti da sola nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 cod. civ.; l'inefficacia si produce limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 (clausola di cd. reviviscenza della garanzia - clausola n. 2 -, di esonero dal vincolo gravante sulla banca creditrice ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. - clausola n.
6 - di estensione della garanzia anche
Proc. n. 938/2020 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità dell'obbligazione principale - clausola n. 8) che contrastano con la disciplina antitrust, rimanendo il contratto pienamente efficace e valido per il resto.
Tuttavia, in applicazione del disposto dell'art.1419 co. I cod. civ., intanto la nulli-
tà può estendersi all'intero contratto, in quanto sia stato allegato e provato da parte del garante che egli non avrebbe prestato la garanzia in assenza delle clau-
sole viziate da nullità.
Nella fattispecie nessuna allegazione e prova in tal senso risulta dal processo ed anzi la circostanza che il fideiussore era incontestabilmente amministratore unico della società fa ritenere che in ogni caso questi avrebbe prestato la garanzia in quanto interessato a ché la società debitrice principale ottenesse il credito.
Passando all'esame dell'appello principale, con il primo motivo rubricato
“Sull'illegittimo ed ingiusto accoglimento della domanda attorea anche se non provata dalla parte
su cui grava(va) il relativo onere”, censura la sentenza sostenendo che il Tri- Parte_1
bunale avrebbe dovuto valutare che parte opponente era attrice sostanziale e for-
male rispetto alla domanda relativa al rapporto di conto corrente ed avrebbe dovu-
to rigettarla, non avendo la correntista prodotto la completa sequenza degli estratti conto a partire dall'apertura del conto.
Con il secondo motivo rubricato “Sull'illegittimo azzeramento del saldo iniziale del ricalco-
lo” si duole della sentenza per avere aderito alla l'ipotesi del saldo zero, Parte_1
laddove avrebbe dovuto considerare che rispetto al rapporto di c/c parte oppo-
nente era attrice in senso formale e sostanziale. Chiede che, in caso di accoglimen-
to della domanda relativa al conto corrente, debba ritenersi attendibile il ricalcolo di cui alla 2ª integrazione di perizia della 2ª c.t.u. integrativa, laddove il CTU ha rie-
Proc. n. 938/2020 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. laborato il rapporto senza azzerare il saldo debitore iniziale e, partendo dal saldo banca, ha accertando un credito della società correntista al 02/03/2004 di €
37.703,76.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei limiti che seguono.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37800/2022, ha affermato che, nei rap-
porti di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca in giudizio per ottene-
re la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca, ma ometta di produrre tutti gli estratti conto periodici, e non sia quindi possibile ricostruire l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimenta-
zioni (quali le contabili bancarie relative alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), il ricalcolo deve essere effettuato assumendo come saldo inizia-
le quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o, in presenza di intervalli temporali non coperti, da quelli intermedi successivi. Tale saldo deve es-
sere considerato come dato di partenza più sfavorevole al cliente, poiché
l'incompletezza della documentazione si riflette su di lui, essendo gravato dall'onere della prova circa l'esistenza di indebiti pagamenti. Nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte, il giudice di legittimità ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva integralmente rigettato la domanda del correntista per la sola mancanza di tutti gli estratti conto, pur essendo possibile procedere al ricalcolo sul-
la base di quelli disponibili.
Nel caso in esame, la domanda di ricalcolo del saldo di conto corrente e di ripeti-
zione delle somme indebitamente versate in esecuzione di clausole nulle o non og-
getto di pattuizione è stata proposta dalla società correntista per la prima volta con l'opposizione alla ingiunzione di pagamento che riguardava esclusivamente il rap-
Proc. n. 938/2020 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. porto cambiario e il contratto di finanziamento. Pertanto il correntista opponente riveste la qualità di attore in riconvenzionale e su di lui gravava l'onere probatorio relativamente ai fatti posti a fondamento della domanda. In applicazione dei prin-
cipi sanciti dalla Cassazione, la mancata produzione da parte del correntista dell'intera sequenza degli estratti conto non porta di per sé al rigetto della doman-
da, ma impone che, ai fini del ricalcolo, si assuma come saldo iniziale di partenza quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile.
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi attendibile il ricalcolo operato nella
CTU, seconda prospettazione integrativa della seconda CTU, del 31/07/2018, re-
datta dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha ricostruito il rapporto senza pro-
cedere all'azzeramento del saldo iniziale, ma assumendo come base di partenza il saldo negativo risultante dal primo estratto conto disponibile in data 01/01/1999,
pari a ₤ 13.089.385 a credito della banca accertando al 02/03/2004, data di chiusu-
ra del conto, € 37.703,76 a credito della società correntista.
Ne deriva che la sentenza merita riforma nella parte in cui ha ritenuto accertato a credito del correntista la somma di € 83.3512,43 basandosi sul ricalcolo effettuato con partenza saldo zero.
Con il terzo motivo, lamenta che il giudice avrebbe errato nell'aderire al Parte_1
primo elaborato del CTU dell'11 aprile 2011 anche in relazione al contratto di fi-
nanziamento (che quantificava la relativa debitoria in € 84.641,81). Il risultato sa-
rebbe viziato in quanto il CTU ha applicato il tasso di mora nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (come previsto dall'art. 4
del contratto di finanziamento) solo per il conteggio degli interessi di mora sul ca-
pitale residuo al 29/12/2003 (data di estinzione del finanziamento), che infatti ri-
Proc. n. 938/2020 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sultava eseguito al tasso del 10,25%, tasso invece non applicato sulle n. 10 rate scadute in epoca anteriore (quelle con scadenza dal 28/03/2003 al 28/12/2003),
sulle quali ha erroneamente applicato il solo tasso convenzionale del 7,25%. A so-
stegno di tale impostazione, l'appellante richiama quanto previsto dall'art. 3 della
Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) del
9 febbraio 2000, emanata in attuazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999. Eviden-
zia di avere chiesto nell'ambito del giudizio di primo grado la rettifica secondo quanto innanzi dedotto. Ammesso il chiarimento, all'udienza del 10.12.2013 il
CTU aveva precisato che, quanto al finanziamento, il saldo a debito della CP_2
al 04/12/2008 era pari a € 86.706,30 (risultato confermato nella 2ª c.t.u. inte-
[...]
grativa), risultato, questo, che il giudice non avrebbe considerato nella decisione impugnata.
Il motivo è fondato.
L'art. 4 del contratto di finanziamento, in atti, prevede che: “il mancato puntuale ed in-
tegrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate, oltre a
produrre di pieno diritto a favore della Banca la maturazione degli interessi di mora nella misura
di tre punti in più del tasso annuo contrattualmente convenuto sulle singole rate, darà altresì alla
Banca stessa la facoltà di dichiarare la parte finanziata immediatamente decaduta dal beneficio
del termine per le rate non scadute e quindi il diritto di esigere il pagamento di tutto il suo credito
senza necessità per la medesima di provvedere alla costituzione in mora, nonché il diritto di agire
in qualsiasi sede per ottenere il pagamento del proprio credito”.
L'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione dell'art. 25
del D.lgs. 342/1999, e richiamata dalla appellante, testualmente stabilisce: “Nelle
operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il
Proc. n. 938/2020 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore,
l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabili-
to, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”. È
evidente che la norma consente, ma non impone, che gli interessi di mora vengano calcolati sull'intero importo della rata insoluta, a condizione che ciò sia espressa-
mente previsto dal contratto.
A questo punto occorre comprendere se la clausola contrattuale dell'art. 4 soddisfi le condizioni poste dalla delibera CICR del 09/02/2000 art. 3, e quindi legittimi la richiesta della banca di calcolare gli interessi di mora sull'intera rata insoluta.
Orbene la clausola in esame stabilisce espressamente che gli interessi di mora ma-
turino sulle singole rate non pagate, determina la misura degli interessi (tre punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale), collega chiaramente la mora al mancato pagamento integrale delle rate. Tutti questi elementi soddisfano i requisiti di chiarezza e specificità richiesti dalla delibera CICR. Pertanto, è corretto l'argomento della banca secondo cui, in caso di inadempimento, gli interessi di mora vadano calcolati sull'intero importo di ciascuna rata insoluta, e non solo sulla quota capitale. Nella fattispecie deve quindi applicarsi il nuovo ricalcolo effettuato dal CTU che, chiamato a chiarimenti all'udienza del 10/12/2013, in ordine all'errato calcolo degli interessi sulle dieci rate scadute e non pagate, ha accertato,
in corretta applicazione di quanto pattuito con la clausola n. 4 del contratto di fi-
nanziamento, la somma di € 7.053,67 a titolo di interessi di mora calcolati al
10.25% sulle 10 rate scadute e non pagate dalla scadenza fino alla notifica del DI
(04/12/2008) e la somma di € 21.406,04 a titolo di interessi di mora calcolati al
10,25% sul capitale residuo, stabilendo una debitoria della parte mutuataria di €
Proc. n. 938/2020 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 86.706,30 in luogo di € 84.641,81 come, invece, risultata nella prima perizia del
11/04/2013. Il risultato raggiunto dal CTU nel corso dell'udienza di chiarimenti è
stato anche confermato nella seconda relazione integrativa del 31/07/2018,
pag.16.
Pertanto, la sentenza merita riforma nella parte in cui ha accertato il credito della banca e relativo al finanziamento del 28/05/2001 nella misura di € 84.641,81 ba-
sandosi sulla prima relazione di CTU del 11/04/2011.
Con il quarto motivo l'appellante principale lamenta omessa pronuncia in ordine alle cambiali pure portate al DI e non contestate nell'ambito dell'opposizione.
Il motivo è fondato.
Infatti il DI era basato non solo sul finanziamento rimasto in parte insoluto ma anche su effetti cambiari insoluti per il complessivo importo di € 6.600,00.
La somma è incontestata e perciò deve essere considerata per la compensazione dei rispettivi controcrediti.
Con l'ultimo motivo l'appellante principale critica la sentenza anche in punto di spese. Evidenzia che la Banca avrebbe dovuto ottenere la conferma delle spese e competenze della fase monitoria e del giudizio di primo grado, in quanto la debito-
ria di cui al decreto ingiuntivo è stata confermata, essendo stata attinta non per in-
fondatezza della pretesa creditoria portata dai titoli azionati con il ricorso per de-
creto ingiuntivo ma dalla eccezione di compensazione
Il motivo non è fondato in quanto la soccombenza ai fini delle spese si valuta in base all'esito complessivo del giudizio. Nella fattispecie con la sentenza di primo grado il credito della banca è stato quasi del tutto neutralizzato dal controcredito dell'opponente e quindi correttamente il Tribunale ha ravvisato una ipotesi di reci-
Proc. n. 938/2020 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. proca soccombenza compensando così le spese di lite.
Ritornando all'appello incidentale, con il terzo motivo, per quel che si riesce a comprendere dall'articolato e talvolta non sempre lineare discorso, l'appellante incidentale (società sembra assumere che la compensazione dei CP_2
controcrediti andava correttamente effettuata nel momento stesso in cui erano risultati coesistere durante l'attività istruttoria contabile, ossia alla data della ero-
gazione del finanziamento medesimo (28/05/2001). La diversa e corretta opera-
zione di compensazione avrebbe portato ad esiti più favorevoli per il correntista.
Il motivo non è fondato.
La Corte osserva che la differenza sostanziale tra compensazione legale e com-
pensazione giudiziale (quella richiesta dall'opponente correntista), risiede nella li-
quidità del credito opposto. Nella compensazione legale, i crediti delle parti sono già liquidi ed esigibili al momento della coesistenza dei debiti, sicché la compen-
sazione si verifica ipso iure e la dichiarazione giudiziale ha mera funzione accerta-
tiva, producendo effetti ex tunc. Diversamente, nella compensazione giudiziale, il credito opposto non è originariamente liquido e deve essere determinato dal giu-
dice. La liquidità, in tal caso, deriva dall'accertamento giudiziale stesso, e la pro-
nuncia che dichiara la compensazione assume natura costitutiva, producendo ef-
fetti ex nunc, cioè dalla data della sentenza e non retroattivamente. In conclusio-
ne la compensazione legale si limita ad accertare un effetto già operante mentre l'altra crea effetto estintivo dei debiti solo al momento dell'accertamento, con la conseguenza che i reciproci debiti nono possono essere dichiarati estinti ante-
riormente alla pronuncia.
Nella fattispecie, al momento della erogazione del finanziamento, il credito del
Proc. n. 938/2020 RG - 16 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. correntista derivante dal ricalcolo del conto corrente non era ancora accertato,
esso esisteva potenzialmente come credito da rideterminarsi a seguito di conte-
stazione di anatocismo, cms o interessi non convenuti contrattualmente ecc. ma non era un credito certo, liquido ed esigibile. Solo a seguito della lunga attività
istruttoria contabile di primo grado è stato possibile accertare e quantificare i contrapposti crediti. Solo a quel punto si poteva disporre la compensazione giu-
diziale dei crediti come accertati. La decisione del Tribunale non merita riforma sul punto.
Con il quarto motivo rubricato “omesso conteggio dell'anatocismo giudiziale ex art. 1283
c.c. in relazione al credito accertato in favore della correntista. omessa pronuncia” la società
appellante incidentale lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della richiesta di cui al punto 6 della opposizione così formulata: “per l'effetto, previa com-
Contr pensazione giudiziale delle su riportate pretese creditorie di con quanto eventualmente
dalla medesima accertato come dovuto a titolo di finanziamento, dichiarare che nulla è dovuto
dal fideiussore e condannare la Banca alla restituzione della somma che do- Controparte_1
vesse eventualmente residuare in favore della oltre agli interessi con capitalizza- CP_2
zione trimestrale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo”. Di tali interessi si sa-
rebbe potuto giovare il correntista nell'ambito della operata compensazione.
Il motivo è assorbito. Alla luce del nuovo conteggio eseguito dal saldo, come ri-
determinato, dei due crediti in compensazione – quello derivante dai movimenti annotati sul conto corrente e quello derivante dal contratto di finanziamento –
risulta un maggior credito della banca del quale risponde il fideiussore assieme al debitore principale. Nessuna questione di anatocismo si pone, posto che non esi-
ste un credito in favore della società, né, in alcun caso, del garante.
Proc. n. 938/2020 RG - 17 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Col sesto motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale non avrebbe revocato il decreto ingiuntivo opposto, pur avendo accolto parzialmente l'opposizione. In particolare, evidenzia che, ai sensi dell'art. 653 cod. proc. civ.,
in caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, la sentenza sostituisce il decreto ingiuntivo e quest'ultimo dovrebbe essere revocato. La giurisprudenza richiamata (Cass. civ. n. 7526/2007) conferma che la revoca del decreto ingiunti-
vo è dovuta qualora risulti fondata, anche solo in parte, l'opposizione con riferi-
mento alla data di emissione del decreto. Inoltre, sostiene che l'accoglimento parziale avrebbe dovuto comportare una valutazione delle spese secondo il prin-
cipio di soccombenza globale ex art. 91 cod. proc. civ..
Il motivo è infondato.
È corretta l'osservazione secondo cui in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere sostituito dalla sentenza. Tut-
tavia, nella fattispecie, la revoca del decreto ingiuntivo è stata implicitamente operata mediante la compensazione giudiziale tra il credito vantato dalla banca con il DI e il controcredito derivante dal ricalcolo del c/c come domandato dal correntista opponente. Va tuttavia considerato che, nonostante la compensazio-
ne, il correntista è stato condannato comunque a pagare una somma residua a fa-
vore della Banca. Questo ha comportato in base alla valutazione complessiva del giudizio, come innanzi già spiegato, che il giudice compensasse le spese tra le parti.
Ne deriva il rigetto dell'appello incidentale e l'accoglimento dell'appello principale.
La valutazione complessiva del giudizio impone la condanna di e di CP_2
in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante di ½ Controparte_1
delle spese del primo e secondo grado con compensazione del restante ½.
Proc. n. 938/2020 RG - 18 - dott.ssa Persona_1 Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e per l'effetto, in parzia-
le riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, compensato il credi-
to di per il saldo del conto corrente n. 11297.67 (€ 37.703,76) con il CP_6
maggior credito di derivante dal contratto di finanzia- Parte_1
mento in data 28 maggio 2001 (€ 86.706,30) e da due effetti cambiari (€
6.600,00), condanna e in solido al pagamento del CP_6 Controparte_1
credito residuo di pari ad € 55.602,54; Parte_1
condanna e in solido tra loro, al pagamento in favo- CP_6 Controparte_1
re dell'appellante principale di ½ delle spese, del primo e secondo grado, che li-
quida per intero, quanto al primo, in complessivi € 7.500,00 oltre IVA, CAP e
RF al 15% e quanto, al secondo, in complessivi € 8.638,00 di cui € 1.138,50 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15% e compensa il restante ½ delle spese del dop-
pio grado;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello inci-
Proc. n. 938/2020 RG - 19 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dentale.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 938/2020 RG - 20 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 938 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(p.i. ) rappresentata da (p.i. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Tommaso Marrazza, come da mandato in atti;
- APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE -
E
(c.f. ), in proprio e in qualità Controparte_1 CodiceFiscale_1
di legale rappresentante p.t. della (p.i. , rappresentato CP_2 P.IVA_3
e difeso dagli avv.ti Vincenzo Farina e Sergio Losavio, come da mandato in atti;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 938/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nella qualità di legale rappresentante della e in Controparte_1 CP_2
proprio propose opposizione avverso il DI n. 418/2008, emesso dal Tribunale di
Brindisi, con cui veniva ingiunto, ad istanza della Banca MPS, il pagamento della somma di € 65.896,62, maggiorata di interessi contrattuali di mora sino al soddi-
sfo, oltre a spese processuali. Il provvedimento monitorio era basato quanto ad €
6.600,00 su effetti cambiari insoluti, e per il resto sugli obblighi derivanti dal con-
tratto di finanziamento del 28/05/2000.
Eccepì l'opponente la nullità del contratto del finanziamento perché finalizzato a coprire la posizione debitoria della società e non all'acquisto di merci, nonché la nullità dello stesso contratto a norma dell'art. 3 della legge 154/1992 come con-
fermato dall'art. 117 co.1 del TUB per difetto di consegna di copia del contratto al cliente. Eccepì anche la nullità del conto corrente n. 11297.67, aperto presso la medesima banca nel 1994, per difetto di consegna di copia del contratto al cliente e comunque la compensazione del credito vantato dalla MPS con il controcredi-
to, vantato dall'opponente a titolo di restituzione, cui la banca era tenuta per ave-
re illecitamente addebitato sul ridetto c/c interessi illeciti uso piazza, derivanti da anatocismo, illecita applicazione di cms, spese e commissioni giorni valuta e abu-
siva concessione del credito.
Si costituì MPS contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile, fu decisa con sentenza n. 1511/2019, pubblicata in data 22/10/2008, con la quale il Tri-
bunale di Brindisi in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarata la validità
del contratto di finanziamento e della fideiussione, rideterminò il saldo del conto
Proc. n. 938/2020 RG - 2 - dott.ssa Persona_1 sulla base dei calcoli eseguiti dal c.t.u. azzerando il saldo riportato sul primo degli estratti conto depositati e avuto riguardo a 1. capitalizzazione semplice degli inte-
ressi a debito e annuale di quelli a credito, 2. conteggio degli interessi ex art.117
tub, 3. esclusione di cms e spese, 4. data valuta corrispondente a quella di ciascu-
na operazione. Accertato il saldo del conto in € 83.351,43 e compensato questo credito con il maggior credito della banca - € 84.641,81 condannò il correntista al pagamento della differenza, indicata dal primo giudice in € 1.290,38 oltre interes-
si e compensò le spese di lite e CTU.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata, ha proposto appello
[...]
rappresentata da , con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_2
20/11/2020, chiedendone la riforma con 5 motivi.
In data 22/02/2021 si è costituito in proprio e nella qualità di Controparte_1
Contr legale rappresentante della resistendo al gravame e proponendo appello in-
cidentale con 6 motivi.
La Corte, con ordinanza del 05/09/2024, sciogliendo la riserva del 14/12/2022
con la quale la causa era stata riservata per la decisione con assegnazione dei ter-
mini ex art. 190 cod. proc. civ., ha rilevato che in atti non risultava alcun riferi-
mento in merito alla legittimazione attiva della che ha Parte_1
proposto l'appello in luogo di;
e ritenuto di dover Controparte_3
porre a base della decisione la sollevata questione di difetto di legittimazione atti-
va della a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., ha rimesso Parte_1
la causa sul ruolo assegnando termini di 20 giorni dalla comunicazione del prov-
vedimento per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
Proc. n. 938/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza Collegiale del 4 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, in adempimento di quanto disposto con l'ordinanza del
05/09/2024, a corredo della propria legittimazione attiva in qualità di cessionario del credito in oggetto, ha allegato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 del D.lgs. 385/1993 (T.U.B.) del
23/12/2017 anno 158, n. 151 e una comunicazione della banca cedente del
23/10/2024, che confermerebbe l'avvenuta inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione.
Tale documentazione è idonea a provare la legittimazione attiva del cessionario in relazione al singolo credito oggetto del presente giudizio per le ragioni di se-
guito illustrate.
Deve richiamarsi l'ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, con la quale la Su-
prema Corte ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ce-
duto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce afferman-
dosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58
t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta ope-
razione; dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche
Proc. n. 938/2020 RG - 4 - dott.ssa Persona_1 dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemen-
te precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concre-
te; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certez-
za dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella fattispecie in esame la questione della legittimazione di è stata Parte_1
sollevata dalla Corte mentre l'appellato, dopo la comparsa di costituzione in cui non faceva alcun cenno ai fatti dai quali derivava la sua legittimazio- Parte_1
ne, non aveva mosso alcuna contestazione a riguardo.
Nel caso di specie, incontestata l'esistenza di un contratto di cessione in blocco tra la banca e , secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, le Parte_1
indicazioni contenute nell'estratto della GU allegata dall'appellante principale so-
no sufficientemente precise per ricondurre il credito del quale si discute tra quelli ceduti. Infatti l'estratto de quo riporta: “un insieme di crediti che derivano da rapporti giu-
ridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridi- ci regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a
banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016,
per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rap-
porti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato
dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza"
sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici
Proc. n. 938/2020 RG - 5 - dott.ssa Persona_1 in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'
[...]
costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio Controparte_4
1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai
quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti
giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da DI MI
Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti MP")”.
Nella fattispecie il DI opposto risale al 2008, motivo per il quale deve ritenersi che i rapporti de quibus erano già in sofferenza quantomeno dal 2008 e quindi può dirsi che rientrino a pieno titolo tra quelli ceduti (cfr. estratto GU “rapporti
giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 di-
cembre 2017”).
Solo per completezza, si ritiene rilevante anche la dichiarazione della banca, alle-
gata da , e di cui si è fatto rilievo innanzi, considerando che la banca Parte_1
non avrebbe alcun interesse a fornire dichiarazioni contrarie a sé.
Passando al merito, deve essere delibato per primo l'appello incidentale in
ordine al primo, secondo e il quinto motivo in quanto la decisione delle
questioni in essi contenute risulta preliminare rispetto all'appello princi-
pale.
Con il primo motivo l'appellante incidentale lamenta omessa pronuncia in ordine ai motivi di opposizione con espresso riguardo all'eccezione di nullità del finan-
ziamento e del contratto di conto corrente per mancata consegna di copia al cliente.
Il motivo non ha fondamento.
Premesso che il contratto di conto corrente oggetto di causa risale al 1994, deve
Proc. n. 938/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. rilevarsi che la nullità dedotta dall'opponente per asserita mancata consegna di copia al cliente, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non com-
porta la nullità dell'intero rapporto contrattuale, ma determina unicamente l'inefficacia delle singole pattuizioni relative a interessi, spese e commissioni di massimo scoperto. In particolare, gli interessi convenzionali eventualmente nulli vengono sostituiti ope legis con quelli previsti dall'art. 117 co. VII del D.lgs. n.
385/1993, vale a dire con i tassi corrispondenti ai rendimenti dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto. Orbene, effettuata tale doverosa precisazione, non si ravvisa alcun concreto interesse dell'appellante nel riproporre l'eccezione di nullità per mancata consegna della copia contrattuale,
atteso che il ricalcolo operato nel giudizio di primo grado e fatto proprio dal giu-
dice, è già stato eseguito con esclusione di spese e commissioni, con applicazione della capitalizzazione semplice per gli interessi a debito della società correntista e della capitalizzazione annuale per gli interessi a credito, entrambi determinati in base ai tassi BOT sostitutivi ex art. 117 T.U.B., come puntualmente riportato nella decisione impugnata. Ne consegue che non è dato comprendere quale sia,
in concreto, l'interesse della parte appellante a reiterare una doglianza che risulta,
di fatto, priva di incidenza sul ricalcolo già eseguito e sul relativo esito contabile.
Per completezza, si osserva altresì che la doglianza appare del tutto inverosimile alla luce della natura societaria e professionalmente qualificata del correntista, il quale non poteva non essere in possesso del documento contrattuale.
Tali ultime considerazioni trovano applicazione anche con riferimento al contrat-
to di finanziamento, che non risulta, infatti, mai chiesto dal correntista alla banca e rispetto al quale risulta prodotta in atti la prova scritta del relativo documento
Proc. n. 938/2020 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. contrattuale, regolarmente allegato dalla banca e non specificamente contestato dall'opponente.
Con il secondo motivo di appello incidentale si censura la sentenza per omessa pronuncia in ordine alla nullità del finanziamento per assenza di causa in quanto non destinato ad acquisto di merci ma a ripianare la posizione debitoria del cor-
rentista.
Il motivo non è fondato in quanto si osserva che la natura dell'operazione – fina-
lizzata, secondo l'allegazione dell'appellante, all'estinzione dell'esposizione debi-
toria preesistente della società correntista - non comporta di per sé la nullità
dell'atto.
Infatti la Cassazione con sentenza n. 23149/2022 ha chiarito che: “Il cosiddetto
"mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario ver-
so il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e
non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesi-
stente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo
spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad
integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito
già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
Da ultimo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 5841 del 5
marzo 2025 ha definitivamente confermato tale orientamento stabilendo che il contratto di mutuo c.d. solutorio è pienamente valido quale mutuo tipico, poiché
il perfezionamento del rapporto avviene nel momento in cui la somma mutuata,
pur non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mu-
tuatario – ad esempio mediante accredito sul conto corrente – e ciò anche se tale
Proc. n. 938/2020 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. somma sia immediatamente destinata a ripianare passività pregresse nei confronti della banca mutuante (cfr. massima “… costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
"solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico
del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmen-
te, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto
corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripia-
nare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destina-
zione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”).
Con il quinto motivo, rubricato “Nullità della fideiussione rilasciata da CP_5
in proprio ed azionata con decreto ingiuntivo, in quanto esecuzione di intese anticoncor-
[...]
renziali in violazione del divieto di cui all'art. 2 della L. 287/1990, recante 'Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato”, gli appellanti incidentali deducono che il fi-
deiussore aveva già sollevato, in sede di nota conclusiva del Controparte_1
17/04/2019, eccezione di nullità della fideiussione rilasciata in proprio ed aziona-
ta con decreto ingiuntivo, in quanto costituente esecuzione di intese anticoncor-
renziali vietate dall'art. 2 della L. 287/1990. Essi lamentano, tuttavia, che il giudi-
ce di primo grado non si sia pronunciato su tale eccezione.
Il motivo non ha fondamento.
Occorre precisare che sulla questione è intervenuta la Cassazione a SSUU che con sentenza n. 41994/2021 ha stabilito che i contratti di fideiussione omnibus sono affetti da sola nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 cod. civ.; l'inefficacia si produce limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 (clausola di cd. reviviscenza della garanzia - clausola n. 2 -, di esonero dal vincolo gravante sulla banca creditrice ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. - clausola n.
6 - di estensione della garanzia anche
Proc. n. 938/2020 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità dell'obbligazione principale - clausola n. 8) che contrastano con la disciplina antitrust, rimanendo il contratto pienamente efficace e valido per il resto.
Tuttavia, in applicazione del disposto dell'art.1419 co. I cod. civ., intanto la nulli-
tà può estendersi all'intero contratto, in quanto sia stato allegato e provato da parte del garante che egli non avrebbe prestato la garanzia in assenza delle clau-
sole viziate da nullità.
Nella fattispecie nessuna allegazione e prova in tal senso risulta dal processo ed anzi la circostanza che il fideiussore era incontestabilmente amministratore unico della società fa ritenere che in ogni caso questi avrebbe prestato la garanzia in quanto interessato a ché la società debitrice principale ottenesse il credito.
Passando all'esame dell'appello principale, con il primo motivo rubricato
“Sull'illegittimo ed ingiusto accoglimento della domanda attorea anche se non provata dalla parte
su cui grava(va) il relativo onere”, censura la sentenza sostenendo che il Tri- Parte_1
bunale avrebbe dovuto valutare che parte opponente era attrice sostanziale e for-
male rispetto alla domanda relativa al rapporto di conto corrente ed avrebbe dovu-
to rigettarla, non avendo la correntista prodotto la completa sequenza degli estratti conto a partire dall'apertura del conto.
Con il secondo motivo rubricato “Sull'illegittimo azzeramento del saldo iniziale del ricalco-
lo” si duole della sentenza per avere aderito alla l'ipotesi del saldo zero, Parte_1
laddove avrebbe dovuto considerare che rispetto al rapporto di c/c parte oppo-
nente era attrice in senso formale e sostanziale. Chiede che, in caso di accoglimen-
to della domanda relativa al conto corrente, debba ritenersi attendibile il ricalcolo di cui alla 2ª integrazione di perizia della 2ª c.t.u. integrativa, laddove il CTU ha rie-
Proc. n. 938/2020 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. laborato il rapporto senza azzerare il saldo debitore iniziale e, partendo dal saldo banca, ha accertando un credito della società correntista al 02/03/2004 di €
37.703,76.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei limiti che seguono.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37800/2022, ha affermato che, nei rap-
porti di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca in giudizio per ottene-
re la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca, ma ometta di produrre tutti gli estratti conto periodici, e non sia quindi possibile ricostruire l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimenta-
zioni (quali le contabili bancarie relative alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), il ricalcolo deve essere effettuato assumendo come saldo inizia-
le quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o, in presenza di intervalli temporali non coperti, da quelli intermedi successivi. Tale saldo deve es-
sere considerato come dato di partenza più sfavorevole al cliente, poiché
l'incompletezza della documentazione si riflette su di lui, essendo gravato dall'onere della prova circa l'esistenza di indebiti pagamenti. Nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte, il giudice di legittimità ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva integralmente rigettato la domanda del correntista per la sola mancanza di tutti gli estratti conto, pur essendo possibile procedere al ricalcolo sul-
la base di quelli disponibili.
Nel caso in esame, la domanda di ricalcolo del saldo di conto corrente e di ripeti-
zione delle somme indebitamente versate in esecuzione di clausole nulle o non og-
getto di pattuizione è stata proposta dalla società correntista per la prima volta con l'opposizione alla ingiunzione di pagamento che riguardava esclusivamente il rap-
Proc. n. 938/2020 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. porto cambiario e il contratto di finanziamento. Pertanto il correntista opponente riveste la qualità di attore in riconvenzionale e su di lui gravava l'onere probatorio relativamente ai fatti posti a fondamento della domanda. In applicazione dei prin-
cipi sanciti dalla Cassazione, la mancata produzione da parte del correntista dell'intera sequenza degli estratti conto non porta di per sé al rigetto della doman-
da, ma impone che, ai fini del ricalcolo, si assuma come saldo iniziale di partenza quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile.
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi attendibile il ricalcolo operato nella
CTU, seconda prospettazione integrativa della seconda CTU, del 31/07/2018, re-
datta dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha ricostruito il rapporto senza pro-
cedere all'azzeramento del saldo iniziale, ma assumendo come base di partenza il saldo negativo risultante dal primo estratto conto disponibile in data 01/01/1999,
pari a ₤ 13.089.385 a credito della banca accertando al 02/03/2004, data di chiusu-
ra del conto, € 37.703,76 a credito della società correntista.
Ne deriva che la sentenza merita riforma nella parte in cui ha ritenuto accertato a credito del correntista la somma di € 83.3512,43 basandosi sul ricalcolo effettuato con partenza saldo zero.
Con il terzo motivo, lamenta che il giudice avrebbe errato nell'aderire al Parte_1
primo elaborato del CTU dell'11 aprile 2011 anche in relazione al contratto di fi-
nanziamento (che quantificava la relativa debitoria in € 84.641,81). Il risultato sa-
rebbe viziato in quanto il CTU ha applicato il tasso di mora nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (come previsto dall'art. 4
del contratto di finanziamento) solo per il conteggio degli interessi di mora sul ca-
pitale residuo al 29/12/2003 (data di estinzione del finanziamento), che infatti ri-
Proc. n. 938/2020 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sultava eseguito al tasso del 10,25%, tasso invece non applicato sulle n. 10 rate scadute in epoca anteriore (quelle con scadenza dal 28/03/2003 al 28/12/2003),
sulle quali ha erroneamente applicato il solo tasso convenzionale del 7,25%. A so-
stegno di tale impostazione, l'appellante richiama quanto previsto dall'art. 3 della
Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) del
9 febbraio 2000, emanata in attuazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999. Eviden-
zia di avere chiesto nell'ambito del giudizio di primo grado la rettifica secondo quanto innanzi dedotto. Ammesso il chiarimento, all'udienza del 10.12.2013 il
CTU aveva precisato che, quanto al finanziamento, il saldo a debito della CP_2
al 04/12/2008 era pari a € 86.706,30 (risultato confermato nella 2ª c.t.u. inte-
[...]
grativa), risultato, questo, che il giudice non avrebbe considerato nella decisione impugnata.
Il motivo è fondato.
L'art. 4 del contratto di finanziamento, in atti, prevede che: “il mancato puntuale ed in-
tegrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate, oltre a
produrre di pieno diritto a favore della Banca la maturazione degli interessi di mora nella misura
di tre punti in più del tasso annuo contrattualmente convenuto sulle singole rate, darà altresì alla
Banca stessa la facoltà di dichiarare la parte finanziata immediatamente decaduta dal beneficio
del termine per le rate non scadute e quindi il diritto di esigere il pagamento di tutto il suo credito
senza necessità per la medesima di provvedere alla costituzione in mora, nonché il diritto di agire
in qualsiasi sede per ottenere il pagamento del proprio credito”.
L'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione dell'art. 25
del D.lgs. 342/1999, e richiamata dalla appellante, testualmente stabilisce: “Nelle
operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il
Proc. n. 938/2020 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore,
l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabili-
to, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”. È
evidente che la norma consente, ma non impone, che gli interessi di mora vengano calcolati sull'intero importo della rata insoluta, a condizione che ciò sia espressa-
mente previsto dal contratto.
A questo punto occorre comprendere se la clausola contrattuale dell'art. 4 soddisfi le condizioni poste dalla delibera CICR del 09/02/2000 art. 3, e quindi legittimi la richiesta della banca di calcolare gli interessi di mora sull'intera rata insoluta.
Orbene la clausola in esame stabilisce espressamente che gli interessi di mora ma-
turino sulle singole rate non pagate, determina la misura degli interessi (tre punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale), collega chiaramente la mora al mancato pagamento integrale delle rate. Tutti questi elementi soddisfano i requisiti di chiarezza e specificità richiesti dalla delibera CICR. Pertanto, è corretto l'argomento della banca secondo cui, in caso di inadempimento, gli interessi di mora vadano calcolati sull'intero importo di ciascuna rata insoluta, e non solo sulla quota capitale. Nella fattispecie deve quindi applicarsi il nuovo ricalcolo effettuato dal CTU che, chiamato a chiarimenti all'udienza del 10/12/2013, in ordine all'errato calcolo degli interessi sulle dieci rate scadute e non pagate, ha accertato,
in corretta applicazione di quanto pattuito con la clausola n. 4 del contratto di fi-
nanziamento, la somma di € 7.053,67 a titolo di interessi di mora calcolati al
10.25% sulle 10 rate scadute e non pagate dalla scadenza fino alla notifica del DI
(04/12/2008) e la somma di € 21.406,04 a titolo di interessi di mora calcolati al
10,25% sul capitale residuo, stabilendo una debitoria della parte mutuataria di €
Proc. n. 938/2020 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 86.706,30 in luogo di € 84.641,81 come, invece, risultata nella prima perizia del
11/04/2013. Il risultato raggiunto dal CTU nel corso dell'udienza di chiarimenti è
stato anche confermato nella seconda relazione integrativa del 31/07/2018,
pag.16.
Pertanto, la sentenza merita riforma nella parte in cui ha accertato il credito della banca e relativo al finanziamento del 28/05/2001 nella misura di € 84.641,81 ba-
sandosi sulla prima relazione di CTU del 11/04/2011.
Con il quarto motivo l'appellante principale lamenta omessa pronuncia in ordine alle cambiali pure portate al DI e non contestate nell'ambito dell'opposizione.
Il motivo è fondato.
Infatti il DI era basato non solo sul finanziamento rimasto in parte insoluto ma anche su effetti cambiari insoluti per il complessivo importo di € 6.600,00.
La somma è incontestata e perciò deve essere considerata per la compensazione dei rispettivi controcrediti.
Con l'ultimo motivo l'appellante principale critica la sentenza anche in punto di spese. Evidenzia che la Banca avrebbe dovuto ottenere la conferma delle spese e competenze della fase monitoria e del giudizio di primo grado, in quanto la debito-
ria di cui al decreto ingiuntivo è stata confermata, essendo stata attinta non per in-
fondatezza della pretesa creditoria portata dai titoli azionati con il ricorso per de-
creto ingiuntivo ma dalla eccezione di compensazione
Il motivo non è fondato in quanto la soccombenza ai fini delle spese si valuta in base all'esito complessivo del giudizio. Nella fattispecie con la sentenza di primo grado il credito della banca è stato quasi del tutto neutralizzato dal controcredito dell'opponente e quindi correttamente il Tribunale ha ravvisato una ipotesi di reci-
Proc. n. 938/2020 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. proca soccombenza compensando così le spese di lite.
Ritornando all'appello incidentale, con il terzo motivo, per quel che si riesce a comprendere dall'articolato e talvolta non sempre lineare discorso, l'appellante incidentale (società sembra assumere che la compensazione dei CP_2
controcrediti andava correttamente effettuata nel momento stesso in cui erano risultati coesistere durante l'attività istruttoria contabile, ossia alla data della ero-
gazione del finanziamento medesimo (28/05/2001). La diversa e corretta opera-
zione di compensazione avrebbe portato ad esiti più favorevoli per il correntista.
Il motivo non è fondato.
La Corte osserva che la differenza sostanziale tra compensazione legale e com-
pensazione giudiziale (quella richiesta dall'opponente correntista), risiede nella li-
quidità del credito opposto. Nella compensazione legale, i crediti delle parti sono già liquidi ed esigibili al momento della coesistenza dei debiti, sicché la compen-
sazione si verifica ipso iure e la dichiarazione giudiziale ha mera funzione accerta-
tiva, producendo effetti ex tunc. Diversamente, nella compensazione giudiziale, il credito opposto non è originariamente liquido e deve essere determinato dal giu-
dice. La liquidità, in tal caso, deriva dall'accertamento giudiziale stesso, e la pro-
nuncia che dichiara la compensazione assume natura costitutiva, producendo ef-
fetti ex nunc, cioè dalla data della sentenza e non retroattivamente. In conclusio-
ne la compensazione legale si limita ad accertare un effetto già operante mentre l'altra crea effetto estintivo dei debiti solo al momento dell'accertamento, con la conseguenza che i reciproci debiti nono possono essere dichiarati estinti ante-
riormente alla pronuncia.
Nella fattispecie, al momento della erogazione del finanziamento, il credito del
Proc. n. 938/2020 RG - 16 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. correntista derivante dal ricalcolo del conto corrente non era ancora accertato,
esso esisteva potenzialmente come credito da rideterminarsi a seguito di conte-
stazione di anatocismo, cms o interessi non convenuti contrattualmente ecc. ma non era un credito certo, liquido ed esigibile. Solo a seguito della lunga attività
istruttoria contabile di primo grado è stato possibile accertare e quantificare i contrapposti crediti. Solo a quel punto si poteva disporre la compensazione giu-
diziale dei crediti come accertati. La decisione del Tribunale non merita riforma sul punto.
Con il quarto motivo rubricato “omesso conteggio dell'anatocismo giudiziale ex art. 1283
c.c. in relazione al credito accertato in favore della correntista. omessa pronuncia” la società
appellante incidentale lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della richiesta di cui al punto 6 della opposizione così formulata: “per l'effetto, previa com-
Contr pensazione giudiziale delle su riportate pretese creditorie di con quanto eventualmente
dalla medesima accertato come dovuto a titolo di finanziamento, dichiarare che nulla è dovuto
dal fideiussore e condannare la Banca alla restituzione della somma che do- Controparte_1
vesse eventualmente residuare in favore della oltre agli interessi con capitalizza- CP_2
zione trimestrale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo”. Di tali interessi si sa-
rebbe potuto giovare il correntista nell'ambito della operata compensazione.
Il motivo è assorbito. Alla luce del nuovo conteggio eseguito dal saldo, come ri-
determinato, dei due crediti in compensazione – quello derivante dai movimenti annotati sul conto corrente e quello derivante dal contratto di finanziamento –
risulta un maggior credito della banca del quale risponde il fideiussore assieme al debitore principale. Nessuna questione di anatocismo si pone, posto che non esi-
ste un credito in favore della società, né, in alcun caso, del garante.
Proc. n. 938/2020 RG - 17 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Col sesto motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale non avrebbe revocato il decreto ingiuntivo opposto, pur avendo accolto parzialmente l'opposizione. In particolare, evidenzia che, ai sensi dell'art. 653 cod. proc. civ.,
in caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, la sentenza sostituisce il decreto ingiuntivo e quest'ultimo dovrebbe essere revocato. La giurisprudenza richiamata (Cass. civ. n. 7526/2007) conferma che la revoca del decreto ingiunti-
vo è dovuta qualora risulti fondata, anche solo in parte, l'opposizione con riferi-
mento alla data di emissione del decreto. Inoltre, sostiene che l'accoglimento parziale avrebbe dovuto comportare una valutazione delle spese secondo il prin-
cipio di soccombenza globale ex art. 91 cod. proc. civ..
Il motivo è infondato.
È corretta l'osservazione secondo cui in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere sostituito dalla sentenza. Tut-
tavia, nella fattispecie, la revoca del decreto ingiuntivo è stata implicitamente operata mediante la compensazione giudiziale tra il credito vantato dalla banca con il DI e il controcredito derivante dal ricalcolo del c/c come domandato dal correntista opponente. Va tuttavia considerato che, nonostante la compensazio-
ne, il correntista è stato condannato comunque a pagare una somma residua a fa-
vore della Banca. Questo ha comportato in base alla valutazione complessiva del giudizio, come innanzi già spiegato, che il giudice compensasse le spese tra le parti.
Ne deriva il rigetto dell'appello incidentale e l'accoglimento dell'appello principale.
La valutazione complessiva del giudizio impone la condanna di e di CP_2
in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante di ½ Controparte_1
delle spese del primo e secondo grado con compensazione del restante ½.
Proc. n. 938/2020 RG - 18 - dott.ssa Persona_1 Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e per l'effetto, in parzia-
le riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, compensato il credi-
to di per il saldo del conto corrente n. 11297.67 (€ 37.703,76) con il CP_6
maggior credito di derivante dal contratto di finanzia- Parte_1
mento in data 28 maggio 2001 (€ 86.706,30) e da due effetti cambiari (€
6.600,00), condanna e in solido al pagamento del CP_6 Controparte_1
credito residuo di pari ad € 55.602,54; Parte_1
condanna e in solido tra loro, al pagamento in favo- CP_6 Controparte_1
re dell'appellante principale di ½ delle spese, del primo e secondo grado, che li-
quida per intero, quanto al primo, in complessivi € 7.500,00 oltre IVA, CAP e
RF al 15% e quanto, al secondo, in complessivi € 8.638,00 di cui € 1.138,50 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15% e compensa il restante ½ delle spese del dop-
pio grado;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello inci-
Proc. n. 938/2020 RG - 19 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dentale.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 938/2020 RG - 20 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.