Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 12 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Pansini e dall’avvocato Francesca Chiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore del Servizio contenzioso e affari legali del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della -OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza da questi avanzata per il rimborso delle spese legali sostenute “ -OMISSIS- ”
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, anche se non conosciuto dal ricorrente
e per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nei procedimenti medesimi e la conseguente condanna del Ministero dell’Interno al pagamento di quanto rivendicato, con gli accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Amministrazione dell’Interno;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. L’odierno ricorrente, -OMISSIS-, ha prestato servizio nei ruoli della -OMISSIS- con assegnazione, nello specifico, alle -OMISSIS- rimanendo coinvolto nel -OMISSIS- nei fatti relativi al -OMISSIS-
2. A seguito dell’accusa -OMISSIS-, da parte del -OMISSIS-, nei confronti dei quattro -OMISSIS-, tra cui l’odierno ricorrente, che avevano condotto le -OMISSIS-, è stato instaurato un procedimento penale per -OMISSIS- definito dal GIP di -OMISSIS- con pronuncia di proscioglimento per l’insussistenza del fatto, poi annullata dalla Corte di Cassazione, stante l’omesso avviso alla persona offesa. Riformulata l’imputazione originaria in-OMISSIS-, l’assoluzione è stata riconfermata il -OMISSIS- dal GIP di -OMISSIS-, ma è stata impugnata e a ciò è conseguito il rinvio a giudizio dei quattro -OMISSIS-davanti alla Corte d’Assise di -OMISSIS- che con sentenza -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-, ha assolto gli imputati per l’insussistenza del fatto contestato. Con la sentenza -OMISSIS-, la Corte d’Assise d’Appello di -OMISSIS- ha con-OMISSIS- l’assoluzione dei quattro imputati con la diversa formula “ per non aver commesso il fatto ”. L’assoluzione ripetutamente disposta discende dal fatto che l’azione -OMISSIS- il -OMISSIS- non è risultata riferibile soggettivamente a taluno dei quattro -OMISSIS-per cui non è stato identificato l’autore delle -OMISSIS-
3. L’istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale è stata accolta dall’Amministrazione dell’Interno. I -OMISSIS- hanno avviato una causa civile nei confronti del Ministero dell’Interno, ritenuto il (solo) responsabile civile, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Il Ministero dell’Interno ha richiesto di chiamare in causa gli -OMISSIS-assolti per cui questi ultimi si sono costituiti in giudizio per difendersi. Con sentenza n. -OMISSIS-, confermata dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS- ha condannato al risarcimento del danno il (solo) Ministero dell’Interno, in quanto “ la responsabilità della P.A. per fatto illecito dei propri dipendenti è configurabile come responsabilità diretta la quale trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica. Tale responsabilità è configurabile anche qualora sia rimasta ignota la persona fisica autrice dell’illecito (Cass. Sez. III, 22/9/1995, n. 120/93)… ”, compensando le spese di lite tra il Ministero dell’interno ed i terzi chiamati.
4. In data -OMISSIS- è stata disposta l’archiviazione del procedimento per danno erariale avviato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale -OMISSIS- nei confronti degli -OMISSIS-. Inoltre nessun procedimento per la verifica di eventuali profili di responsabilità disciplinare è stato intrapreso dall’Amministrazione in relazione alla vicenda.
5. Il -OMISSIS- l’odierno ricorrente ha chiesto, ex art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, il rimborso delle spese legali, quantificate in euro 8.974,71, sostenute nel giudizio civile. Con comunicazione del -OMISSIS- ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’odierno ricorrente è stato preavvisato dall’Amministrazione del probabile rigetto dell’istanza di rimborso avanzata, nell’assunto che le sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di -OMISSIS- non avessero escluso la responsabilità del dipendente avendo sostanzialmente accertato la riconducibilità dell’evento letale a tutti i dipendenti laddove l’assenza di responsabilità è invece il presupposto cui l’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 subordina il rimborso stesso. L’Amministrazione richiama il parere negativo al riguardo espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- secondo cui “ non vi è stata sentenza di assoluzione piena per tutti e quattro gli imputati né è stato escluso il nesso tra la loro condotta e l’evento dannoso ”. A seguito delle osservazioni formulate dall’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, l’Amministrazione ha comunicato al medesimo dapprima il -OMISSIS- (e del pari successivamente il -OMISSIS-) di aver richiesto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- di riesaminare il parere sfavorevole. L’Avvocatura ai fini del riesame della vicenda (cfr. comunicazione dell’Amministrazione del -OMISSIS-) ha preteso da parte dell’interessato la presentazione di istanza di riesame corredata da ulteriore documentazione evidentemente ritenuta utile. In data -OMISSIS- l’istanza di riesame richiesta veniva depositata dall’odierno ricorrente, ma il successivo -OMISSIS- veniva adottato il decreto di rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali il quale richiama il parere definitivo negativo espresso con missiva in data -OMISSIS- dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS-. Il suddetto provvedimento di rigetto riporta che la sentenza civile della Corte d’Appello “ ha rigettato l’appello presentato dal Ministero dell’interno confermando la sentenza impugnata e affermando che “non vi è stata sentenza di assoluzione piena per tutti e quattro gli imputati né è stato escluso il nesso tra la loro condotta e l’evento dannoso bensì è stata pronunciata sentenza di assoluzione per mancanza di prove su chi tra i quattro imputati aveva commesso il fatto pur avendo il giudice penale affermato che uno o più dei medesimi lo aveva commesso ”. Inoltre in tale provvedimento viene rilevato che “ è stata accertata la mancanza del requisito oggettivo formale previsto dall’articolo 18 del decreto legge richiamato in premessa (“sentenza o provvedimento che esclude la responsabilità”) per la concessione della tutela legale, non assumendo la pronuncia conclusiva della res controversa natura di sentenza di merito di esclusione della responsabilità ”.
6. Il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale è stata respinta l’istanza per il rimborso delle spese legali sostenute “ -OMISSIS- ” è stato impugnato mediante il ricorso in esame con richiesta di annullamento nonchè di accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute e la conseguente condanna del Ministero dell’Interno al pagamento di quanto rivendicato, con gli accessori di legge.
Il gravame è affidato ai motivi che seguono:
I. Violazione di legge per violazione dell’art. 10 bis della legge 07.08.1990 n. 241- Violazione del principio del contraddittorio.
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo è tenuto a comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Peraltro a seguito dell’istanza di riesame del -OMISSIS- nessun preavviso di rigetto è stato inviato al ricorrente prima dell’adozione del decreto di diniego censurato.
II. Violazione di legge per violazione e/o errata applicazione dell’art. 18 D.L. 25 marzo 1997, n. 67, come convertito in L. 23 maggio 1997, n. 135. Violazione di legge per violazione degli artt. 24, 27 e 28 della Costituzione. Eccesso di potere nelle seguenti figure sintomatiche: travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta; mancanza di istruttoria e/o istruttoria meramente apparente; mancanza di motivazione e/o motivazione illogica e/o meramente apparente.
Diversamente da quanto riportato nel provvedimento che rigetta il rimborso delle spese legali i provvedimenti giudiziari che hanno interessato il ricorrente hanno escluso la sua responsabilità per cui sussiste il presupposto cui è subordinato ai sensi dell’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, l’ottenimento del rimborso delle spese legali. D’altra parte il Tribunale Civile di -OMISSIS- ha respinto la richiesta di chiamata in causa quali terzi degli -OMISSIS-in quanto “ la responsabilità della P.A. per fatto illecito dei propri dipendenti è configurabile come responsabilità diretta la quale trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica. Tale responsabilità è configurabile anche quando sia rimasta ignota la persona fisica autrice dell’illecito (Cass. Sez. III 22/9/1995 n. 120/-OMISSIS-) ”, confermando la responsabilità esclusiva in capo al Ministero dell’interno in quanto “ le risultanze probatorie acquisite nel processo penale difficilmente consentirebbero di giungere in questa sede alla riferibilità oggettiva e specifica delle rispettive condotte poste in essere dagli -OMISSIS- ”. La sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Assise d’Appello di -OMISSIS- a propria volta ha statuito quanto segue: “ Non si può raggiungere individuazione soggettiva certa dell’autore o degli autori del fatto criminoso; non vi è prova di un accordo né preventivo, né simultaneo, ed anzi ciò appare assai poco probabile; non sussistono i presupposti certi in fatto per configurare una responsabilità concorrente di qualcuno per mancato impedimento dell’evento ” Inoltre è contraddittorio riconoscere le spese legali sostenute dal ricorrente nei procedimenti penali e negarne il rimborso con riferimento ai giudizi civili intrapresi nei soli confronti del Ministero dell’Interno. Infine contrariamente a quanto evincibile da alcuni passaggi, citati nel provvedimento impugnato, delle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello civile di -OMISSIS-, la formula assolutoria adottata non è “ dubitativa ” e neppure è stata “ pronunciata sentenza di assoluzione per mancanza di prove su chi tra i quattro imputati aveva commesso il fatto ”. Infatti il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto e del resto l’assoluzione per insufficienza di prove, o con formula dubitativa che dir si voglia, è stata rimossa dall’ordinamento da tempo risalente.
III. Violazione di legge per violazione e/o errata applicazione dell’art. 24 cost. e dell’art. 652 c.p.p.
Poiché la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, nel caso di specie difettando la prova della responsabilità soggettiva, a farsi carico del danno non poteva che essere la sola Amministrazione. Conseguentemente la chiamata di terzo del ricorrente da parte del Ministero dell’Interno è stata una abnorme forzatura e l’Amministrazione, diversamente da quanto avvenuto, doveva essere condannata alle spese di lite sostenute dal ricorrente.
7. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha da subito eccepito l’incompetenza territoriale di questo T.R.G.A in favore del T.A.R. -OMISSIS- insistendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese (cfr. controricorso del 28 gennaio 2025). In prossimità dell’udienza pubblica ha ribadito l’eccezione di incompetenza sostenendo l’applicazione della regola generale del primo periodo del primo comma dell’art. 13 c.p.a. ai sensi del quale è competente il T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’Amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato asseritamente la Questura di -OMISSIS- e l’Avvocatura di -OMISSIS-. Nel merito ha richiamato la sentenza “ in cui lo stesso giudice penale ha accertato con la forza del giudicato che materialmente vi fu la condotta illecita da parte di uno o più -OMISSIS-, che tale condotta provocò le lesioni patite dal -OMISSIS-, e che da tali lesioni derivò la morte di quest’ultimo ”.
8. La ricorrente ha replicato alle osservazioni esposte dalla difesa erariale circa l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamandosi, quanto al merito, alle considerazioni svolte in ricorso. Quanto alla competenza ha sostenuto l’applicazione nel caso di specie del “ c.d. criterio dell’efficacia ”, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo c.p.a., che radica la competenza territoriale del Tribunale “ periferico ” in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di diverso Tribunale o di un’autorità centrale (come nella specie) ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale del Tribunale “periferico” medesimo.
9. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I) In limine litis il Collegio ritiene non meriti accoglimento l’eccezione di incompetenza territoriale di questo T.R.G.A in favore del T.A.R. -OMISSIS- sollevata dall’Amministrazione dell’Interno e del pari priva di pregio risulta, sempre ad avviso del Collegio, la richiesta da parte della difesa erariale di declaratoria di inammissibilità del ricorso. Vale premettere che la controversia in esame riguarda un pubblico dipendente, -OMISSIS-, trovando fondamento nel rapporto di servizio ancora intercorrente tra l’Amministrazione di appartenenza e il proprio dipendente al tempo della presentazione, il -OMISSIS-, della domanda di rimborso delle spese legali sostenute di cui si fa questione e che tale rapporto di servizio si connota per le implicazioni in termini di riferibilità all’Amministrazione dell’attività posta in essere dal dipendente stesso derivanti dal rapporto di immedesimazione organica. Posto che nel caso di controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale si determina ex art. 13 comma 2, c.p.a. in relazione alla sede di servizio, deve anche evidenziarsi da un lato che diversamente da quanto rappresentato dall’Avvocatura distrettuale il provvedimento impugnato non è stato adottato dalla Questura di -OMISSIS- bensì da una articolazione centrale del Ministero dell’Interno evocato in giudizio e dall’altro che il ricorrente, residente in provincia di Trento, da ultimo ha comunque prestato servizio presso la -OMISSIS-. In caso di controversie relative ai rapporti di lavoro promosse da pubblici dipendenti cessati dal servizio, la giurisprudenza amministrativa ha peraltro rilevato che “ la competenza territoriale a decidere la controversia spetta al T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione evocata in giudizio, in base al criterio generale ed ordinario di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs n. 104/2010. In tale fattispecie non può infatti trovare applicazione il criterio della sede di servizio, stabilito dall'art. 13, comma 2, D.Lgs n. 104/2010 per le cause in materia di pubblico impiego, in quanto tale foro speciale presuppone l'attualità del rapporto di lavoro nel momento in cui sorge la lite ” (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 28 maggio 2024, n. 3416; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560). Nella considerazione che “ la regola del foro del pubblico impiego deve essere letta in ragione dello scopo che, per opinione comune, è quello di render più agevole ai dipendenti pubblici l’accesso alla tutela giurisdizionale ” anche recentemente (cfr. ordinanza T.A.R. Lazio, sez. III quater, 17 maggio 2022, n. 6223) è stato inoltre fatto riferimento alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/1980, con la quale è stato ritenuto che “ nel sistema delineato dalla legge n. 1034 del 1971 istitutiva dei TAR (art. 2 e 3 ) la competenza di cui al comma 3 dell'art. 3 (identica alla regula juris di cui al secondo comma dell'art. 13 c.p.a.) ha natura generale, ma residuale, nel senso che essa ricomprende tutti i casi di impugnativa di atti emessi da organi centrali dello Stato (o di enti pubblici a carattere ultraregionale) che non ricadano nel foro dell'efficacia territoriale dell'atto, o, rispettivamente, in quello della sede di ufficio; ne consegue che la competenza a decidere dell'impugnativa di un atto - attributivo di pretese patrimoniali in capo al ricorrente - emesso da un organo centrale dello Stato in relazione ad un pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dello stato stesso si determina non già con riferimento al cit. comma 3, sibbene con riferimento al foro dell'efficacia territoriale dell'atto, individuato dal comma 2 dello stesso art. 3, ciò in quanto gli effetti dell'atto, essendo necessariamente riferiti ad un determinato soggetto, acquistano per effetto della soggettivizzazione una ben chiara dimensione territoriale: pertanto la competenza non spetta né al TAR del Lazio, né della sede del pregresso rapporto di servizio, bensì alla competenza del TAR del luogo di residenza dell'ex impiegato ”. In ragione delle condivisibili argomentazioni che precedono deve ritenersi, ex art. 13 comma 1 secondo periodo c.p.a., la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto entro la sua circoscrizione ricade tanto il luogo di residenza del ricorrente quanto il luogo dell’ultima sede di servizio del medesimo e poiché gli effetti del provvedimento impugnato, in quanto appunto riferiti al ricorrente residente in provincia di Trento e la cui ultima sede di servizio è stata a Trento, si connotano di una puntuale “ dimensione territoriale ”.
II) Tanto premesso il ricorso per le assorbenti ragioni dedotte con il secondo motivo è fondato e deve pertanto essere accolto.
III) Al riguardo coglie effettivamente nel segno la difesa del ricorrente laddove rileva la sussistenza dei presupposti cui è subordinato ai sensi dell’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, l’ottenimento del rimborso delle spese legali. É appena il caso di premettere che “ lo scopo della norma di cui all'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 è quello di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio, nell'intento di impedire che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere. Il fine avuto di mira dal normatore consiste quindi nel tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dalle spese legali sostenute per difendersi dalle accuse di responsabilità, poi rivelatesi infondate ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 2024, n. 5572; T.A.R. Piemonte Torino, sez. III, 12 febbraio 2024, n. 135). Posto che il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali per i dipendenti pubblici è subordinato alla congiunta sussistenza di tre requisiti: il provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente (presupposto giuridico), la qualità di dipendente di un'Amministrazione statale (requisito soggettivo), e il nesso causale tra i fatti o atti da cui è originato il giudizio e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali (requisito oggettivo) (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 2 gennaio 2025, n. 28), quanto al profilo oggetto della controversia, vale a dire l’esclusione della responsabilità del dipendente postulata dal citato art. 18, essa emerge sia dalle pronunce giudiziali emesse in sede civile sia da quelle, precedenti e presupposte, emesse in sede penale. A tacere del fatto che con riferimento alle spese legali sostenute nel processo penale l’istanza di rimborso è stata accolta dall’Amministrazione dell’Interno (cfr. nota -OMISSIS-) il che già di per sé appare sintomatico della ritenuta esclusione di responsabilità, vale allora sottolineare in primo luogo che l'assoluzione definitivamente intervenuta in sede penale del ricorrente con la sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Assise d’Appello di -OMISSIS- è stata disposta “ per non aver commesso il fatto ” ex art. 530 comma 2 c.p.p. In particolare inoltre, avuto riguardo alla assoluzione per mancanza insufficienza o contraddittorietà delle prove nel senso sostenuto dall’Amministrazione al fine di supportare comunque la tesi della responsabilità del ricorrente, merita considerare che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nel vigente sistema processuale la decisione assolutoria pronunciata ex art. 530, comma 2, c.p.p. ha la medesima valenza di quella emessa ai sensi dell'alt. 530, comma 1, né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato, né tantomeno spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili (cfr. Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2022, ud. 27 ottobre 2022, n. 43598). In particolare " non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata ex art. 530, comma 2, c.p.p. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - in quanto tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria né segnala residue perplessità sulla innocenza dell'imputato, né spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili, come comprovato dal tenore letterale degli art. 652 e 654 c.p.p.; pertanto, essa non può in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal previgente codice di rito " (cfr. Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2014, n. 49580). E il suddetto principio è stato ribadito pure con riferimento alla formula assolutoria per non aver commesso il fatto ex art. 530 c.p.p., comma 2, anche da Cass. pen., sez. III, 15 settembre 2016, n. 51445, secondo cui " non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., anche in ordine agli effetti extrapenali ". Non sussiste, dunque, alcuna sostanziale differenza in termini giuridici tra le due formule assolutorie in oggetto, delineando i primi due commi dell'art. 530 c.p.p. canoni di giudizio il cui valore finale è equivalente, visto che nell'attuale ordinamento processuale penalistico l'onere della prova in ordine alla sussistenza del reato incombe solo sull'accusa, con la conseguenza che, a seguito del mancato adempimento di tale onere probatorio (non importando se perché carente, contraddittorio o del tutto mancante), la regola di giudizio che si trae dal complesso della disciplina di cui ai primi due commi dell'art. 530 c.p.p. impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento che ha comunque valore di assoluzione piena dal reato ascritto. E anche la prassi di specificare, nel dispositivo assolutorio, il comma 1 o 2 dell'art. 530 c.p.p. corrisponde solo ad un'esigenza (non necessaria ex lege ) di rendere esplicito al momento della decisione il canone di giudizio adottato dal giudice, ma non attribuisce un valore giuridico diverso alla pronuncia assolutoria, che resta piena in entrambi i casi. Conseguentemente, nessun concreto pregiudizio può derivare all'imputato dalla specifica indicazione nel dispositivo del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., piuttosto che del comma 1 (si veda Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2018, n. 41369, secondo cui inoltre " non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - al fine di ottenere una pronuncia ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, in quanto tale formula assolutoria non comporta una maggior pregnanza neanche in ordine agli effetti extrapenali "). Opinare altrimenti significherebbe disattendere il criterio di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e di conseguenza della presunzione di non colpevolezza dell’imputato. Così stando le cose risulta ben poco utile la valorizzazione, nell’ambito del provvedimento di diniego del rimborso, di quei passaggi della sentenza nel giudizio civile del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- ( recte n. -OMISSIS-), riguardanti la sentenza della Corte d’Assise d’Appello n. -OMISSIS-, che, in tesi, farebbero riferimento alla responsabilità del ricorrente (“ la Corte d’Assise d’Appello è pervenuta a ritenere indiscutibilmente provata la sussistenza del reato contestato e la riconducibilità dello stesso agli imputati nell’insieme considerati. Costituisce dunque un punto fermo il fatto che OMISSIS -OMISSIS- da uno degli -OMISSIS-o da più o tutti e che in seguito -OMISSIS-. La formula assolutoria (sia pure dubitativa) è stata adottata non già con riferimento ad un’indeterminata insufficienza di prove a carico degli imputati, la quale comporterebbe la possibilità di affermare la responsabilità di altre persone, ma con riferimento alla ristretta cerchia degli imputati, nel senso che tra gli odierni chiamati in causa si è ritenuto di non poter accertare la persona che aveva posto in essere la condotta materiale e quale fosse stato il ruolo degli altri soggetti ”). A tacer d’altro è appena il caso di rilevare che la riconducibilità del reato agli imputati è stata provata “ nell’insieme considerati ” il che non significa affatto che ognuno di loro sia responsabile, quindi, a fortiori escludendo la responsabilità - personale ed uti singulo del dipendente qui ricorrente – come postulata dalla disciplina richiamata. Al riguardo coglie senz’altro nel segno la difesa del ricorrente laddove evidenzia che quanto sostenuto dall’Amministrazione equivarrebbe ad attribuire all’agente “ una atipica forma di responsabilità oggettiva di natura collettiva, estendendo così al singolo, e per di più limitatamente ai fini dell’applicazione dell’art. 18 D.L. 67/1997, la speciale responsabilità che incombe tassativamente sulla pubblica amministrazione in virtù del rapporto organico ”. In tale prospettiva neppure vale a supportare la ricostruzione dell’Amministrazione circa la responsabilità dell’odierno ricorrente il richiamo nel provvedimento qui censurato alla sentenza civile della Corte d’Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- che, si badi, ha rigettato l’appello presentato dal Ministero dell’Interno e con-OMISSIS- la sentenza impugnata, peraltro affermando che “ non vi è stata sentenza di assoluzione piena per tutti e quattro gli imputati né è stato escluso il nesso tra la loro condotta e l’evento dannoso bensì è stata pronunciata sentenza di assoluzione per mancanza di prove su chi tra i quattro imputati aveva commesso il fatto pur avendo il giudice penale affermato che uno o più dei medesimi lo aveva commesso ”. D’altra parte la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni nel giudizio civile derivante dalle (e fondato sulle) risultanze del processo penale consegue al principio di immedesimazione organica che configura la responsabilità della pubblica amministrazione per fatto illecito dei propri dipendenti e ciò, come altresì riconosciuto dalla sentenza civile del Tribunale di -OMISSIS- e riportato nel provvedimento di diniego impugnato, “ anche qualora sia rimasta ignota la persona fisica autrice dell’illecito ”. Pertanto la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni derivante dal rapporto organico nel quale si riscontra una immedesimazione (appunto organica) tra dipendente ed ente e, conseguentemente, una identificazione tra i medesimi, nei rapporti esterni, per cui la volontà dell’ente si identifica in quella del soggetto agente, non vale a corroborare la tesi circa la responsabilità dell’odierno ricorrente nel senso preteso dall’Amministrazione ai fini del diniego del rimborso delle spese legali. Gli -OMISSIS-assolti nel procedimento penale non sono stati riconosciuti responsabili sotto il profilo risarcitorio essendo pure stata negata nel giudizio civile di primo grado la loro chiamata in causa quali terzi avanzata dal Ministero, richiesta che peraltro nemmeno è stata reiterata nel giudizio di secondo grado dal Ministero. In definitiva l’assoluzione in sede penale del ricorrente cui ha fatto seguito il rimborso delle spese legali sostenute nel corso del processo penale e la condanna al risarcimento del danno del solo Ministero dell’Interno nonché l’insussistenza di responsabilità erariali e disciplinari integrano l’esclusione della responsabilità cui l’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135 subordina il conseguimento del rimborso delle spese legali. Il rimborso delle spese legali richiesto dal ricorrente con riferimento ai giudizi civili, tra l’altro intrapresi nei soli confronti del Ministero dell’Interno ed estesi al ricorrente a seguito della infondata chiamata in causa da parte del Ministero, avrebbe dovuto pertanto essere riconosciuto dall’Amministrazione dell’Interno.
IV) Tanto basta per concludere nel senso della fondatezza del ricorso rimanendo assorbite le restanti censure. Per l’effetto il provvedimento impugnato che non sfugge all’illegittimità dedotta deve essere annullato. Quanto alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali ex art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, e di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese medesime vale rilevare che l’accoglimento nei termini e per le ragioni suesposti della domanda di annullamento presuppone il diritto del ricorrente al rimborso comportando l’obbligo dell’Amministrazione di conformare il successivo esercizio del potere al giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione, nei sensi di cui in motivazione, è tenuta ad adottare.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore di parte ricorrente, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al 15% per spese generali e ad accessori di legge, ivi compreso il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.