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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 82/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
22.10.2025 e trattata con le modalità cartolari previste dalla legge;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 82/2023 avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
( rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Cavaliere Parte_1 C.F._1 presso il quale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con sede legale in Piazza Umberto I, n. 2, Controparte_1 P.IVA_1
87038 San Lucido (CS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
RESISTENTE CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 18.01.2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze va alle dipendenze della società dal Controparte_1 16.09.2020 al 10.11.2022 con la qualifica di Manovale Edile, CCNL Edilizia Industria, a tempo pieno, per 40 ore settimanali;
di essere stato inquadrato con regolare contratto di lavoro soltanto nei periodi dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e poi dal 19.01.2022 al 10.11.2022, mentre per il periodo dal
30.06.2021 al 19.01.2022 il rapporto sarebbe proseguito in modo irregolare, in assenza di copertura negoziale;
che infatti ha continuato a percepire la retribuzione a mezzo bonifico bancario anche per i mesi di lavoro in nero;
di non aver mai ricevuto le buste paga;
che la società datrice di lavoro ha versato mensilmente, a favore del lavoratore, un importo inferiore a quanto dovuto e talvolta ha omesso integralmente, per taluni mesi, il pagamento della retribuzione dovuta in base alla propria qualifica e al proprio orario di lavoro come pattuito di 40 ore settimanali, oltre alla 13esima e al
TFR maturato.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma, al netto degli oneri fiscali, di Euro 21.239,12 (14.428,92 a titolo di differenze retributive;
euro 4.170,35 a titolo di tredicesime mensilità; euro 2.629,85 a titolo di TFR, oltre alle dovute ritenute fiscali di legge), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, Con vittoria di spese di lite.
La società nonostante la ricezione di regolare notificazione, non si è costituita e CP_2 non è comparsa, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
§ 2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Parte ricorrente ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente per i periodi coperti da regolare contratto di lavoro, ovvero dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e poi dal 19.01.2022 al 10.11.2022. In particolare, sono stati prodotti il certificato UNILAV di comunicazione di inizio rapporto di lavoro, il certificato storico UNILAV, l'estratto contributivo
INPS e la ricevuta di comunicazione del licenziamento del 10.11.2022. Da tali documenti emerge che fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro con la qualifica di Manovale Edile, CCNL Edilizia
Industria, a tempo pieno, per 40 ore settimanali.
Diversamente, lo svolgimento del rapporto in assenza di regolare contratto per il periodo dal
30.06.2021 al 19.01.2022 non può dirsi raggiunta, essendo stato fornito a tal uopo dal ricorrente unicamente l'estratto conto bancario con i versamenti effettuati dalla società nel periodo indicato a titolo di stipendi. Infatti, pur essendo tali documenti degli indici sintomatici di un rapporto di lavoro intercorso tra le parti anche durante tale periodo, tuttavia occorre fare applicazione delle coordinate ermeneutiche consolidate in tema di onere della prova in relazione al lavoro irregolare.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 18943 del 5 luglio 2021, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività.
Tuttavia, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 1095 del 16 gennaio 2023), laddove non emerga espressamente la soggezione al potere direttivo datoriale, è possibile provare la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato anche attraverso una prova presuntiva che si avvalga di elementi di natura indiziaria. In particolare, assumono rilievo quali indici della subordinazione: la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Come precisato dalla citata ordinanza n. 18943/2021, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso.
La medesima pronuncia ha inoltre ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l'orario di lavoro fisso e continuativo, la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze del datore di lavoro, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, l'inserimento nell'organizzazione aziendale.
Di tali elementi deve essere fornita idonea e rigorosa prova da parte del lavoratore che chieda il riconoscimento del rapporto di lavoro svoltosi in modo irregolare con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle retribuzioni spettanti.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha offerto di provare in alcun modo lo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro, limitandosi ad allegare il citato estratto conto bancario, che tuttavia non può ritenersi sufficiente a provare elementi gli elementi costitutivi della subordinazione innanzi citati.
§ 3. La domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive spettanti per le mensilità di rapporto di lavoro regolare, rispetto alle quali il datore di lavoro abbia corrisposto somme inferiori a quanto previsto dal contratto va quindi accolta, mentre va rigettata la domanda in ordine alle mensilità di lavoro irregolare, per quanto innanzi esposto. In ordine alle somme oggetto di lite riferibili alle mensilità di lavoro regolare, l'esistenza del credito deve ritenersi provata sulla base degli approdi giurisprudenziali in punto di onere della prova gravante sul creditore.
In ordine alla spettanza di tali voci, deve osservarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte;
una volta assolto tale onere probatorio e di allegazione sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Una soluzione quest'ultima che risponde, come precisa la Suprema
Corte, a palesi esigenze di ordine pratico e di rispetto del criterio della c.d. vicinanza della prova: il creditore che deduce di non essere stato pagato avrà, infatti, serie difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi idonei a dimostrare tale fatto negativo;
al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di documentazione relativa al pagamento effettuato.
Si tratta, quindi, di un principio che risponde all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, e che al contempo fa applicazione del fondamentale principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che, quindi, come tale, è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore e risulta, quindi, maggiormente in grado di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Il principio è stato confermato anche in una serie di successive pronunce della Corte di Cassazione
(n. 826/15, 15659/11, n. 936/10, n. 9351/07, n. 1743/07, 17626/02).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha affermato di essere creditore di talune somme spettanti per la propria prestazione lavorativa così come pattuita e la società datrice di lavoro, pur convenuta in giudizio, ha ritenuto di rimanere contumace e di non esplicare difese, e pertanto, parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante e dunque la domanda può trovare accoglimento.
§ 4. In riferimento al quantum risultano condivisibili i conteggi sviluppati dalla parte ricorrente, in quanto coerenti con la qualifica negoziale e con l'ammontare delle ore di lavoro prestato, come risulta dalla documentazione in atti. Da tali conteggi, tuttavia, vanno espunte le voci differenziali computate per i mesi da luglio 2021 a gennaio 2022, per le ragioni innanzi esposte, e corrispondenti ad euro
4.369,16. Da ciò consegue che complessivamente, dunque, al ricorrente spetta l'importo di euro 15.671,77, così composto:
- Euro 10.059,76 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e poi dal 19.01.2022 al 10.11.2022 (euro 14.428,92 come da domanda meno euro 4.369,16 per quanto di ragione);
- Euro 3.224,81 a titolo di tredicesime mensilità, tenendo conto della riduzione proporzionale al 50% per l'anno 2021, svoltosi in parte in nero e non provato (euro 556,20 per l'anno 2020; 945,54 per l'anno 2021; euro 1.723,07 per l'anno 2022);
- Euro 2.387,20 per TFR (somma così determinata decurtando il periodo dal 30.06.2021 al 19.01.2022 dal calcolo proposto da parte ricorrente).
La domanda deve pertanto essere accolta nei limiti dell'importo complessivo di euro 15.671,77, come innanzi determinato.
Segue la condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, della somma citata,
a titolo di differenze retributive spettanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 cpc.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della società Controparte_1
2. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto dichiara il diritto di Pt_1 alla corresponsione, da parte della società della somma di
[...] Controparte_1 euro 15.671,77 a titolo di differenze retributive (di cui euro 2.387,20 a titolo di TFR) e condanna la società in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 relativo pagamento in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna la società in persona del legale rappresentante alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 2.695,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Paola, 23.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 82/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
22.10.2025 e trattata con le modalità cartolari previste dalla legge;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 82/2023 avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
( rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Cavaliere Parte_1 C.F._1 presso il quale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con sede legale in Piazza Umberto I, n. 2, Controparte_1 P.IVA_1
87038 San Lucido (CS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
RESISTENTE CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 18.01.2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze va alle dipendenze della società dal Controparte_1 16.09.2020 al 10.11.2022 con la qualifica di Manovale Edile, CCNL Edilizia Industria, a tempo pieno, per 40 ore settimanali;
di essere stato inquadrato con regolare contratto di lavoro soltanto nei periodi dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e poi dal 19.01.2022 al 10.11.2022, mentre per il periodo dal
30.06.2021 al 19.01.2022 il rapporto sarebbe proseguito in modo irregolare, in assenza di copertura negoziale;
che infatti ha continuato a percepire la retribuzione a mezzo bonifico bancario anche per i mesi di lavoro in nero;
di non aver mai ricevuto le buste paga;
che la società datrice di lavoro ha versato mensilmente, a favore del lavoratore, un importo inferiore a quanto dovuto e talvolta ha omesso integralmente, per taluni mesi, il pagamento della retribuzione dovuta in base alla propria qualifica e al proprio orario di lavoro come pattuito di 40 ore settimanali, oltre alla 13esima e al
TFR maturato.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma, al netto degli oneri fiscali, di Euro 21.239,12 (14.428,92 a titolo di differenze retributive;
euro 4.170,35 a titolo di tredicesime mensilità; euro 2.629,85 a titolo di TFR, oltre alle dovute ritenute fiscali di legge), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, Con vittoria di spese di lite.
La società nonostante la ricezione di regolare notificazione, non si è costituita e CP_2 non è comparsa, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
§ 2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Parte ricorrente ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente per i periodi coperti da regolare contratto di lavoro, ovvero dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e poi dal 19.01.2022 al 10.11.2022. In particolare, sono stati prodotti il certificato UNILAV di comunicazione di inizio rapporto di lavoro, il certificato storico UNILAV, l'estratto contributivo
INPS e la ricevuta di comunicazione del licenziamento del 10.11.2022. Da tali documenti emerge che fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro con la qualifica di Manovale Edile, CCNL Edilizia
Industria, a tempo pieno, per 40 ore settimanali.
Diversamente, lo svolgimento del rapporto in assenza di regolare contratto per il periodo dal
30.06.2021 al 19.01.2022 non può dirsi raggiunta, essendo stato fornito a tal uopo dal ricorrente unicamente l'estratto conto bancario con i versamenti effettuati dalla società nel periodo indicato a titolo di stipendi. Infatti, pur essendo tali documenti degli indici sintomatici di un rapporto di lavoro intercorso tra le parti anche durante tale periodo, tuttavia occorre fare applicazione delle coordinate ermeneutiche consolidate in tema di onere della prova in relazione al lavoro irregolare.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 18943 del 5 luglio 2021, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività.
Tuttavia, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 1095 del 16 gennaio 2023), laddove non emerga espressamente la soggezione al potere direttivo datoriale, è possibile provare la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato anche attraverso una prova presuntiva che si avvalga di elementi di natura indiziaria. In particolare, assumono rilievo quali indici della subordinazione: la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Come precisato dalla citata ordinanza n. 18943/2021, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso.
La medesima pronuncia ha inoltre ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l'orario di lavoro fisso e continuativo, la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze del datore di lavoro, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, l'inserimento nell'organizzazione aziendale.
Di tali elementi deve essere fornita idonea e rigorosa prova da parte del lavoratore che chieda il riconoscimento del rapporto di lavoro svoltosi in modo irregolare con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle retribuzioni spettanti.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha offerto di provare in alcun modo lo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro, limitandosi ad allegare il citato estratto conto bancario, che tuttavia non può ritenersi sufficiente a provare elementi gli elementi costitutivi della subordinazione innanzi citati.
§ 3. La domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive spettanti per le mensilità di rapporto di lavoro regolare, rispetto alle quali il datore di lavoro abbia corrisposto somme inferiori a quanto previsto dal contratto va quindi accolta, mentre va rigettata la domanda in ordine alle mensilità di lavoro irregolare, per quanto innanzi esposto. In ordine alle somme oggetto di lite riferibili alle mensilità di lavoro regolare, l'esistenza del credito deve ritenersi provata sulla base degli approdi giurisprudenziali in punto di onere della prova gravante sul creditore.
In ordine alla spettanza di tali voci, deve osservarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte;
una volta assolto tale onere probatorio e di allegazione sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Una soluzione quest'ultima che risponde, come precisa la Suprema
Corte, a palesi esigenze di ordine pratico e di rispetto del criterio della c.d. vicinanza della prova: il creditore che deduce di non essere stato pagato avrà, infatti, serie difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi idonei a dimostrare tale fatto negativo;
al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di documentazione relativa al pagamento effettuato.
Si tratta, quindi, di un principio che risponde all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, e che al contempo fa applicazione del fondamentale principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che, quindi, come tale, è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore e risulta, quindi, maggiormente in grado di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Il principio è stato confermato anche in una serie di successive pronunce della Corte di Cassazione
(n. 826/15, 15659/11, n. 936/10, n. 9351/07, n. 1743/07, 17626/02).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha affermato di essere creditore di talune somme spettanti per la propria prestazione lavorativa così come pattuita e la società datrice di lavoro, pur convenuta in giudizio, ha ritenuto di rimanere contumace e di non esplicare difese, e pertanto, parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante e dunque la domanda può trovare accoglimento.
§ 4. In riferimento al quantum risultano condivisibili i conteggi sviluppati dalla parte ricorrente, in quanto coerenti con la qualifica negoziale e con l'ammontare delle ore di lavoro prestato, come risulta dalla documentazione in atti. Da tali conteggi, tuttavia, vanno espunte le voci differenziali computate per i mesi da luglio 2021 a gennaio 2022, per le ragioni innanzi esposte, e corrispondenti ad euro
4.369,16. Da ciò consegue che complessivamente, dunque, al ricorrente spetta l'importo di euro 15.671,77, così composto:
- Euro 10.059,76 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e poi dal 19.01.2022 al 10.11.2022 (euro 14.428,92 come da domanda meno euro 4.369,16 per quanto di ragione);
- Euro 3.224,81 a titolo di tredicesime mensilità, tenendo conto della riduzione proporzionale al 50% per l'anno 2021, svoltosi in parte in nero e non provato (euro 556,20 per l'anno 2020; 945,54 per l'anno 2021; euro 1.723,07 per l'anno 2022);
- Euro 2.387,20 per TFR (somma così determinata decurtando il periodo dal 30.06.2021 al 19.01.2022 dal calcolo proposto da parte ricorrente).
La domanda deve pertanto essere accolta nei limiti dell'importo complessivo di euro 15.671,77, come innanzi determinato.
Segue la condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, della somma citata,
a titolo di differenze retributive spettanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 cpc.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della società Controparte_1
2. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto dichiara il diritto di Pt_1 alla corresponsione, da parte della società della somma di
[...] Controparte_1 euro 15.671,77 a titolo di differenze retributive (di cui euro 2.387,20 a titolo di TFR) e condanna la società in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 relativo pagamento in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna la società in persona del legale rappresentante alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 2.695,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Paola, 23.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso