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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4047/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato
da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in 38036 San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN) - Fraz. Vigo, Strada de
Somcosta n. 9 e rappresentati e difesi dall'Avv. Katia Vasselai del Foro di Trento (C.F.
- P.IVA presso il cui Studio sito in 38036 San C.F._3 P.IVA_1
Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN), Fraz. Vigo - Strada Vael 14, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c..
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 14 maggio
2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno adito il tribunale con ricorso del 16/9/2024 in cui, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a San Giovanni di Fassa il 16/10/1999, che dal matrimonio è nato il figlio , il 7/4/2005, autosufficiente, che per insanabili contrasti è venuta meno tra loro Per_1
l'affectio coniugalis e che, vivendo separati di fatto da alcuni anni, hanno deciso di formalizzare la separazione, hanno chiesto la pronuncia di separazione personale e, al maturarsi dei requisiti, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 320 del 2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti. La causa è stata, inoltre, rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la sentenza di divorzio, con conseguente fissazione dell'udienza di data 14 maggio 2025.
All'udienza del 14 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno insistito nell'accoglimento della pronuncia di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate in ricorso, così come precisate nelle note di trattazione scritta di data 09 maggio 2025 e di seguito riportate: “(a) La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan -
Fraz. Vigo (TN), Strada de Somcosta n. 9, in proprietà alla signora , rientra Parte_1
nel pieno possesso di quest'ultima come poi di fatto già in essere con revoca di qualsivoglia previa assegnazione;
(b) Nulla si dispone in merito al figlio maggiorenne , il Persona_2
quale ha già acquisito la propria indipendenza economica;
(c) Le parti dichiarano di aver già provveduto concordemente a suddividere i beni acquistati durante il matrimonio, di aver già provveduto ad ogni scambio di necessità e di non avere pertanto più nulla reciprocamente da pretendere per nessuna ragione e/o titolo annesso e/o connesso al rapporto matrimoniale;
(d) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla da rivendicare reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
(e) Ordinare all'Ufficio di stato civile del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN), le iscrizioni di conseguenza;
(f) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario. (g) Spese di lite a carico di entrambe le parte in solido tra di loro con diritto di regresso al 50%”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2024 con sentenza di separazione n. 320 del 2024, passata in giudicato, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 16.09.2024, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3,
3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso depositato in data così provvede
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vigo di Fassa (TN), in data 16.10.1999 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 4, parte II, Serie A, dell'anno 1999), da nato a [...], in data [...], e Parte_2 Parte_1
nata a [...], in data [...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17 maggio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi