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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 1132/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2021
d a
(C.F. , con sede in Roma in Viale Parte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. DELL'AGLIO GIANFRANCO
(C.F. del Foro di Milano, procuratore domiciliatario C.F._1
come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 26
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
3.10.1940, rappresentata e difesa dall'avv. PERSICO RITA (C.F.
) del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come C.F._3
da procura in atti
APPELLATO
e
Controparte_1
CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 settembre 2024, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III, pubblicata in data 25 agosto 2021 con il n. 3201/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento
del presente appello, in riforma della sentenza n. 1586/2021 (RG n. pagina 2 di 26 4788/2019) del Tribunale di Bergamo, Giudice dr. Verzeni, pubblicata il
25.8.2021 così giudicare:
Nel merito, accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto
del D.M. 13.6.1986 e D.M. 23.6.1997 – infondata in fatto e in diritto la pretesa
di pagamento avanzata da parte attrice nei confronti di e, Parte_1
conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme già offerte
dalla convenuta presso l'ufficio postale e quantificate nell'allegato doc. n. 2
(fasc. di parte giudizio di 1° grado).
e conseguentemente:
- condannare i sigg.ri (anche in qualità di erede del signor Parte_2
e (in qualità di erede del signor Persona_1 Controparte_1
alla restituzione della maggior somma nel frattempo Persona_1
corrisposta da in esecuzione della decisione di primo Parte_1
grado, per il suddetto buono postale della serie “Q”;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali di
entrambi i gradi di giudizio.”.
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così giudicare
IN VIA PRELIMINARE: a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 342
pagina 3 di 26 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello formulato da avverso la Parte_1
sentenza n. 1586/2021 – n. 4788/2019 R.G., pubblicata il 25.8.2021 dal
Tribunale di Bergamo, con conseguente decadenza di , ex Parte_1
art. 346 c.p.c., dal diritto di proporre impugnazione nei confronti della
medesima Sentenza.
IN VIA PRINCIPALE: b) rigettare perché destituito di fondamento giuridico
e fattuale, per tutti i motivi esposti nel presente atto ovvero anche con diversa
motivazione, l'appello proposto dalla società avverso la Parte_1
sentenza n. 1586/2021 – n. 4788/2019 R.G., pubblicata il 25.8.2021 dal
Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice Monocratico dott. Luca
Verzeni, con conferma delle statuizioni in essa contenute.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e adivano il tribunale di Bergamo contestando Persona_1 Parte_2
il conteggio effettuato da con riferimento alla liquidazione Parte_1
dell'importo dovuto in forza del Buono Postale Fruttifero, della serie Q, n.
000.032, valore iniziale lire 5.000.000, emesso in data 08/09/1988.
Nello specifico veniva contestato il trattamento fiscale applicato.
Concludevano nel merito come segue:
pagina 4 di 26 << Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale:
1. accertare e dichiarare la disapplicazione, ex art. 5, L. n. 2248/1865 all. E,
dell'art. 7 del D.M. 23.6.1997 per illegittimità e contrasto del medesimo con
l'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, con il D.L. n. 556/1986, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 759/1986, nonché con il D. Lgs. n. 239/1996, con
conseguente condanna di al pagamento, in favore degli attori, Parte_1
dell'importo lordo di € 37.627,88, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla
data della prima richiesta al saldo (cfr. doc. 6), con applicazione - sull'importo degli
interessi maturati - della ritenuta fiscale in misura del 12,50%, per un totale netto di
€ 33.247,18;
In via subordinata:
2. accertare e dichiarare che le somme dovute agli attori sono quelle dovute in
applicazione dei tassi riportati sul retro dei titoli in conformità con il D.M. 13.6.1986
nonché della normativa fiscale di cui al D. L. 19.9.1986, n. 556 (G.U. 219 -
20.9.1986) conv. i L. 17.11.1986, n. 759 con conseguente condanna di Parte_1
al pagamento, in favore dei signori e dell'importo netto di €
[...] Per_1 Pt_2
31.620,87, oltre interessi dalla ex art. 1284, comma IV, c.c. data della prima
richiesta al saldo, calcolato con capitalizzazione degli interessi, per i primi venti
anni, al netto della ritenuta fiscale e, per l'ultimo decennio di maturazione del titolo,
con l'aggiunta dell'importo fisso a bimestre indicato a tergo del buono (Lire
656.376) al netto della ritenuta del 12,50%; pagina 5 di 26 In via ulteriormente subordinata:
3. accertare e dichiarare l'obbligo, in capo a di corrispondere Parte_1
la somma dovuta in forza del D.M. 13.6.1986, con conseguente condanna della
convenuta al pagamento, a favore degli attori della somma di € 27.967,17, oltre
interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della prima richiesta al saldo.
In ogni caso:
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.>>
***
Costituendosi in giudizio, , premesso che gli attori, Parte_1 [...]
e si erano recati presso uno degli sportelli di Pt_2 Persona_1 [...]
per richiede il rimborso di n. 1 buono fruttifero postale “Ordinario”, Parte_1
sottoscritto l' 8.9.1988, ha replicato sostenendo che le condizioni di rimborso applicate ai buoni fruttiferi postali ordinari (in particolare il BFP in questione apparteneva alla Serie “Q”) sono quelle stabilite per legge, e che conseguentemente,
il rimborso del predetto buono postale deve avvenire, correttamente, sulla scorta di quanto indicato anche nei successivi Decreti Ministeriali e, quindi, secondo il valore che più correttamente risulta anche sul sito istituzionale della Cassa Depositi e
Prestiti, come da prospetto, prodotto a doc.2, corrispondente a quanto quantificato agli attori direttamente all'Ufficio Postale di Sovere (BG), ove il rimborso era stato poi rifiutato. Affermando, giusta il disposto di cui all'art.7 del D.M. del 23.6.1997
(Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi), che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con la pagina 6 di 26 lettera Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni del titolo ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”, non al momento del rimborso, la società
convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito, accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto del D.M.
13.6.1986 e D.M. 23.6.1997 – infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento
avanzata da parte attrice nei confronti di e, conseguentemente, Parte_1
limitare la pretesa di pagamento alle somme già offerte dalla convenuta presso
l'ufficio postale e quantificate nell'allegato doc. n. 2.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con
riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie”
***
La causa è stata definita con sentenza 9/08/2021 del Tribunale di Bergamo, la quale così ha disposto:
<Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte,
ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) accerta che la somma netta dovuta dalla convenuta alla scadenza trentennale del
buono fruttifero postale serie Q, emesso il 08.09.1988, ammonta ad € 31.620,87, e
ciò a titolo di rimborso del medesimo buono fruttifero postale;
2) condanna la convenuta a versare agli attori in solido, nella misura del 50%
pagina 7 di 26 cadauno, la somma di € 31.620,87, oltre interessi come specificati in motivazione;
3) rigetta ogni altra domanda ed istanza delle parti;
4) condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in €
545,00 per anticipazioni, € 7.254,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al
rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.>>
***
In via preliminare, il tribunale adito riteneva che la domanda formulata in via principale dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni risultasse inammissibile, essendo tardiva e nuova.
Quanto al merito della controversia, il tribunale riconosceva la titolarità del buono fruttifero postale, serie Q, n. 000.032 emesso in data 08/09/1988, in capo agli attori, stante la non contestazione sul punto della convenuta.
Il tribunale accoglieva invece la domanda formulata in via subordinata poiché
il buono era stato emesso nel rispetto della previsione di cui all'art.4, comma I
e II del D.M. del 13 giugno 1986. Infatti, dalla lettura del buono emergeva che a tergo dello stesso erano state riportate le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi secondo le tabelle coincidenti con quelle del sopracitato decreto.
Inoltre, il tribunale reputava che fossero fondate le doglianze di parte attrice relative alla scorretta applicazione del trattamento fiscale da parte di Pt_1
pagina 8 di 26 per le seguenti ragioni: Parte_1
- l'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973 prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP: “sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle
cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e
prestiti […]”;
- in seguito all' emissione dei BFP della serie “Q”, avvenuta per il tramite del
D.M. del 13/06/1986, era intervenuto il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato “modifiche al
regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi
delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, prevedendo il venire meno dell'esenzione sub a) e una ritenuta d'imposta del 12,50% per le persone fisiche e “sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”, ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione temporis applicabile;
- successivamente era intervenuto il Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996
che aveva ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BFP
dalle disposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta pagina 9 di 26 sostitutiva in misura comunque pari al 12,50%: “sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli similari di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di
possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a)
persone fisiche (…)”;
- la disciplina giuridica sopracitata prevedeva che il momento impositivo sussisteva quando il reddito veniva percepito dal sottoscrittore e, dunque,
quando era reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono;
- invece, l'emittente aveva ritenuto di dover capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%,
così diminuendo indebitamente l'importo spettante al sottoscrittore e pervenendo ad una capitalizzazione al netto e non al lordo della imposta,
secondo un criterio che considerava anticipatamente un momento impositivo invero successivo ed a fronte delle disposizioni suesposte;
- non risultava dirimente la circostanza che le ragioni di tale comportamento posto in essere dalla fossero da Parte_3
ricercarsi nelle disposizioni di cui al D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del
24/06/1997), ovvero asseritamente ricognitive di prassi contabili precedenti;
pagina 10 di 26 - tale disapplicazione e il portato delle norme primarie sopra richiamate rendevano ultroneo osservare altresì come sia il prospetto di calcolo riportato sul BFP in esame sia quello riportato nella tabella allegata al D.M. del
13/06/1986 mostravano, in maniera chiara ed incontrovertibile, l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva (o ritenuta a titolo di imposta) del 12,50%, con ciò
smentendosi ulteriormente l'attendibilità dei criteri di computo “al netto” ed indicati dall'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997.
Dunque, il tribunale osservava che, all'esito di quanto esposto e considerato l'importo netto dell'imposta sostitutiva del 12,50% alla scadenza naturale del trentesimo anno dalla sottoscrizione BFP de quo, la somma liquidabile dalla convenuta era pari a €. 32.627,90.
Dunque, per il buono oggetto di causa alla scadenza trentennale dello stesso risultava dovuto l'importo capitale complessivo netto di €. 31.620,87, pari al conteggio sopra effettuato e diminuito di €. 1.007,03 a fronte del limite della domanda ex art. 112 c.p.c..
In conclusione, il tribunale condannava a versare agli attori Parte_1
in solido, nella misura del 50% cadauno nel rapporto interno fra i medesimi, la somma di €. 31.620,87, oltre interessi al tasso legale dal 03/06/2017 al saldo effettivo;
nonché, in applicazione del principio della soccombenza, a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in €. 545,00 per anticipazioni, €. pagina 11 di 26 7.254,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% i.v.a. e c.p.a..
***
Propone appello avverso la predetta sentenza contestando Parte_1
l'errata applicazione delle norme in materia fiscale, in particolare dell'art. 7 del
D.M. 23/06/1997.
Parte appellante afferma che i frutti dei buoni fruttiferi postali sono oggetto di imposizione da molteplici decenni: in particolare i buoni postali fruttiferi per effetto del d. l. n. 556/86 a partire dal 21 settembre 1986 sono stati assoggettati alla ritenuta d'imposta prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 600/73 che, per i buoni della serie Q era calcolata sulla base di un'aliquota pari al 6,25% sino al 31
agosto 1987 e del 12,5% dal 1° settembre 1987. Successivamente, la ritenuta fiscale è stata abrogata dal Decreto Legislativo 01 aprile 1996, n. 239
(pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 1996) che ha istituito l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%.
Inoltre, parte appellante chiarisce che il calcolo degli interessi sui buoni fruttiferi postali della serie Q viene svolto non mediante la mera applicazione del tasso di interessi sul capitale originariamente investito, ma con modalità
complesse.
pagina 12 di 26 Nello specifico è previsto che per i primi venti anni di vita del buono venga applicato un sistema di calcolo mediante la c.d. capitalizzazione composta,
ovvero inglobando gli interessi che maturano di anno in anno nel c.d.
montante, che è costituito dalla somma tra il capitale inizialmente investito e gli interessi sullo stesso maturati nel corso del tempo;
dal ventunesimo anno e per i restanti dieci anni, con applicazione dell'interesse semplice del 12%,
assumendo come base di calcolo il montante raggiunto al termine dei primi venti anni.
Tali interessi, quantificati annualmente, entrano virtualmente nella disponibilità del titolare del buono per essere automaticamente reinvestiti.
Parte appellante osserva che ai sensi del disposto dell'art. 26 del D.M. n.
600/1973 e del D.M. 23/06/1997 gli interessi devono essere liquidati al netto della ritenuta fiscale virtualmente applicabile. Pertanto, per effettuare il calcolo
è necessario capitalizzare gli interessi per i primi 20 anni al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta sostitutiva e poi utilizzare il montante che risulta al ventesimo anno, quale base per calcolare gli interessi per i successivi 10 anni.
Dunque, ritiene che la metodologia di calcolo degli Parte_1
interessi applicabile al caso di specie sia quella con capitalizzazione composta e al netto della ritenuta fiscale virtualmente applicabile anno per anno per i buoni fruttiferi postali.
pagina 13 di 26 In conclusione , in riforma della pronuncia impugnata, Parte_1
chiede che, in applicazione del combinato disposto del D.M. 13/06/1986 e del
D.M. 23/06/1997, venga accertata e dichiarata infondata in fatto ed in diritto la pretesa di pagamento di parte appellata;
conseguentemente che venga limitata la pretesa di pagamento alle somme già offerte;
nonché che venga condannata parte appellata a restituire la maggior somma nel frattempo corrisposta da in esecuzione della decisione di primo grado. Parte_1
***
Costituendosi in giudizio e contestano in via Parte_2 Persona_1
preliminare l'ammissibilità dell'appello promosso da in Parte_1
quanto le doglianze svolte nell'atto di citazione risulterebbero inconferenti rispetto al thema decidendum della sentenza impugnata.
Quanto al merito della controversia parte appellata contesta integralmente le argomentazioni dedotte da osservando in particolare che, Parte_1
in considerazione della normativa applicabile al caso in esame, le somme dovute si individuano mediante il seguente calcolo:
-interessi lordi per l'intero periodo di investimento in conformità dei rendimenti di cui al D.M. 13/06/1986;
-solo al momento della riscossione dell'importo dovuto, pari all'investimento iniziale per i rendimenti indicati, in conformità con il titolo nonché con il pagina 14 di 26 decreto ministeriale di emissione della serie Q, deve essere decurtata la ritenuta fiscale nella misura ratione temporis applicabile (6,25% per i titoli emessi dal
21/09/1986 al 30/09/1987 e 12,50% per i titoli emessi dal 01/10/1987 al
31/10/1995).
In data 22 aprile 2024 il processo è stato interrotto a seguito del decesso del sig. A seguito della riassunzione del medesimo, ad opera di Persona_1
nei confronti di anche in qualità di erede Parte_1 Parte_2
del sig. e di la causa è stata posta in Persona_1 Controparte_1
decisione in data 25 settembre 2024, con termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellata contesta in prima istanza l'ammissibilità dell'appello promosso da in quanto le doglianze risulterebbero inconferenti Parte_1
rispetto al contenuto della decisione di prime cure.
L'eccezione è infondata, considerato che l'appello promosso da Parte_1
concerne la doglianza relativa al regime fiscale applicabile al buono
[...]
fruttifero postale n. 000.032, questione oggetto di una delle domande formulate nel precedente grado di giudizio e rispetto alla quale parte appellante è risultata soccombente.
Quanto al merito della controversia anzitutto si reputa opportuno precisare che pagina 15 di 26 il buono n. 000.032, oggetto della presente controversia, appartiene alla serie
Q. Quanto alla disciplina normativa applicabile, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle obbligazioni
pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei
buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari Pt_3
emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per
l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in
regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
pagina 16 di 26 equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto,
non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli
interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai
sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia
ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la
disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza
tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse
anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: a) a norma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); b) mediante
versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da
altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle
ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo
comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al comma 3 lett. b) dell'art. 1,
pagina 17 di 26 l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti diretti”,
il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al comma 2 lett. d):
“Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR 600/773
ndr), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere
eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi
nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31
maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal
medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto pagina 18 di 26 disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste
italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della
presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente
con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la
differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata
interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i titoli di
cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli intermediari di
cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque
percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti
all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi
di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che
ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e
le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di
pagina 19 di 26 versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni,
previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che “…Per i
buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S"
emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1 comma 3
lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va, quindi, operata con le modalità
di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit. Pertanto, gli interessi derivanti dal titolo oggetto di causa, acquistato da parte appellata ed emesso nel 1988,
devono essere riscossi, ancorché non corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R.
n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente, al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice,
ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla pagina 20 di 26 applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione del buono fruttifero postale di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza
(dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi (secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento
(principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì, natura cogente in virtù
degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 239/96,
in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia,
abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
pagina 21 di 26 Va ulteriormente rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che:
1. Per i buoni postali fruttiferi,
collocati per conto della depositi e prestiti tramite la Pt_3 Parte_1
le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si
[...]
applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Ai
buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica
integralmente la previgente disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente
pagina 22 di 26 incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale
(poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale.
Nello stesso senso la Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che <<…il
termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel
diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del
diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto
dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione
diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione
di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento
della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il
pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del
diritto">> (Cass. ord., n. 2082/2021).
In conclusione, quindi, ritiene la corte di non poter confermare la statuizione di pagina 23 di 26 cui alla sentenza impugnata con cui il giudice di prime cure ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 ult. Co. del D.M. 23 giugno 1997, norma la quale, in coerenza con la disciplina primaria più sopra esaminata, prevede che “per i
buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S"
emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Tutto quanto considerato il Collegio accoglie l'appello proposto da
[...]
e conseguentemente condanna i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 CP_1
alla restituzione della maggior somma corrisposta da
[...] Parte_1
in esecuzione della decisione di primo grado.
[...]
Spese
Con riferimento alle spese di lite il Collegio osserva che l'art. 92 c.p.c.
statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero”.
Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La
compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della
soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione
pagina 24 di 26 trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte
costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni
dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o
maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste
dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782).
In considerazione di quanto sopra, atteso l'accoglimento dell'appello alla luce di un nuovo dibattito giurisprudenziale circa la questione dell'applicazione della ritenuta fiscale, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-in riforma dell'impugnata sentenza n. 1586/2021 del Tribunale di Bergamo,
respinge la domanda di condanna proposta nei confronti della società
[...]
dagli appellati sigg.ri e rivolta ad Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ottenere il pagamento, per il rimborso del buono fruttifero postale per cui è
causa, di somma di denaro maggiore rispetto a quella offerta dall'appellata;
- condanna pertanto gli appellati sigg.ri e alla Parte_2 Controparte_1
restituzione all'appellante società della maggior somma Parte_1
corrisposta a titolo di liquidazione del buono fruttifero postale in esecuzione pagina 25 di 26 della decisione di primo grado nonché di quanto da essa corrisposto agli appellati a titolo di rimborso spese di lite;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 26 di 26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 1132/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2021
d a
(C.F. , con sede in Roma in Viale Parte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. DELL'AGLIO GIANFRANCO
(C.F. del Foro di Milano, procuratore domiciliatario C.F._1
come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 26
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
3.10.1940, rappresentata e difesa dall'avv. PERSICO RITA (C.F.
) del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come C.F._3
da procura in atti
APPELLATO
e
Controparte_1
CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 settembre 2024, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III, pubblicata in data 25 agosto 2021 con il n. 3201/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento
del presente appello, in riforma della sentenza n. 1586/2021 (RG n. pagina 2 di 26 4788/2019) del Tribunale di Bergamo, Giudice dr. Verzeni, pubblicata il
25.8.2021 così giudicare:
Nel merito, accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto
del D.M. 13.6.1986 e D.M. 23.6.1997 – infondata in fatto e in diritto la pretesa
di pagamento avanzata da parte attrice nei confronti di e, Parte_1
conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme già offerte
dalla convenuta presso l'ufficio postale e quantificate nell'allegato doc. n. 2
(fasc. di parte giudizio di 1° grado).
e conseguentemente:
- condannare i sigg.ri (anche in qualità di erede del signor Parte_2
e (in qualità di erede del signor Persona_1 Controparte_1
alla restituzione della maggior somma nel frattempo Persona_1
corrisposta da in esecuzione della decisione di primo Parte_1
grado, per il suddetto buono postale della serie “Q”;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali di
entrambi i gradi di giudizio.”.
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così giudicare
IN VIA PRELIMINARE: a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 342
pagina 3 di 26 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello formulato da avverso la Parte_1
sentenza n. 1586/2021 – n. 4788/2019 R.G., pubblicata il 25.8.2021 dal
Tribunale di Bergamo, con conseguente decadenza di , ex Parte_1
art. 346 c.p.c., dal diritto di proporre impugnazione nei confronti della
medesima Sentenza.
IN VIA PRINCIPALE: b) rigettare perché destituito di fondamento giuridico
e fattuale, per tutti i motivi esposti nel presente atto ovvero anche con diversa
motivazione, l'appello proposto dalla società avverso la Parte_1
sentenza n. 1586/2021 – n. 4788/2019 R.G., pubblicata il 25.8.2021 dal
Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice Monocratico dott. Luca
Verzeni, con conferma delle statuizioni in essa contenute.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e adivano il tribunale di Bergamo contestando Persona_1 Parte_2
il conteggio effettuato da con riferimento alla liquidazione Parte_1
dell'importo dovuto in forza del Buono Postale Fruttifero, della serie Q, n.
000.032, valore iniziale lire 5.000.000, emesso in data 08/09/1988.
Nello specifico veniva contestato il trattamento fiscale applicato.
Concludevano nel merito come segue:
pagina 4 di 26 << Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale:
1. accertare e dichiarare la disapplicazione, ex art. 5, L. n. 2248/1865 all. E,
dell'art. 7 del D.M. 23.6.1997 per illegittimità e contrasto del medesimo con
l'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, con il D.L. n. 556/1986, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 759/1986, nonché con il D. Lgs. n. 239/1996, con
conseguente condanna di al pagamento, in favore degli attori, Parte_1
dell'importo lordo di € 37.627,88, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla
data della prima richiesta al saldo (cfr. doc. 6), con applicazione - sull'importo degli
interessi maturati - della ritenuta fiscale in misura del 12,50%, per un totale netto di
€ 33.247,18;
In via subordinata:
2. accertare e dichiarare che le somme dovute agli attori sono quelle dovute in
applicazione dei tassi riportati sul retro dei titoli in conformità con il D.M. 13.6.1986
nonché della normativa fiscale di cui al D. L. 19.9.1986, n. 556 (G.U. 219 -
20.9.1986) conv. i L. 17.11.1986, n. 759 con conseguente condanna di Parte_1
al pagamento, in favore dei signori e dell'importo netto di €
[...] Per_1 Pt_2
31.620,87, oltre interessi dalla ex art. 1284, comma IV, c.c. data della prima
richiesta al saldo, calcolato con capitalizzazione degli interessi, per i primi venti
anni, al netto della ritenuta fiscale e, per l'ultimo decennio di maturazione del titolo,
con l'aggiunta dell'importo fisso a bimestre indicato a tergo del buono (Lire
656.376) al netto della ritenuta del 12,50%; pagina 5 di 26 In via ulteriormente subordinata:
3. accertare e dichiarare l'obbligo, in capo a di corrispondere Parte_1
la somma dovuta in forza del D.M. 13.6.1986, con conseguente condanna della
convenuta al pagamento, a favore degli attori della somma di € 27.967,17, oltre
interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della prima richiesta al saldo.
In ogni caso:
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.>>
***
Costituendosi in giudizio, , premesso che gli attori, Parte_1 [...]
e si erano recati presso uno degli sportelli di Pt_2 Persona_1 [...]
per richiede il rimborso di n. 1 buono fruttifero postale “Ordinario”, Parte_1
sottoscritto l' 8.9.1988, ha replicato sostenendo che le condizioni di rimborso applicate ai buoni fruttiferi postali ordinari (in particolare il BFP in questione apparteneva alla Serie “Q”) sono quelle stabilite per legge, e che conseguentemente,
il rimborso del predetto buono postale deve avvenire, correttamente, sulla scorta di quanto indicato anche nei successivi Decreti Ministeriali e, quindi, secondo il valore che più correttamente risulta anche sul sito istituzionale della Cassa Depositi e
Prestiti, come da prospetto, prodotto a doc.2, corrispondente a quanto quantificato agli attori direttamente all'Ufficio Postale di Sovere (BG), ove il rimborso era stato poi rifiutato. Affermando, giusta il disposto di cui all'art.7 del D.M. del 23.6.1997
(Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi), che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con la pagina 6 di 26 lettera Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni del titolo ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”, non al momento del rimborso, la società
convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito, accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto del D.M.
13.6.1986 e D.M. 23.6.1997 – infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento
avanzata da parte attrice nei confronti di e, conseguentemente, Parte_1
limitare la pretesa di pagamento alle somme già offerte dalla convenuta presso
l'ufficio postale e quantificate nell'allegato doc. n. 2.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con
riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie”
***
La causa è stata definita con sentenza 9/08/2021 del Tribunale di Bergamo, la quale così ha disposto:
<Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte,
ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) accerta che la somma netta dovuta dalla convenuta alla scadenza trentennale del
buono fruttifero postale serie Q, emesso il 08.09.1988, ammonta ad € 31.620,87, e
ciò a titolo di rimborso del medesimo buono fruttifero postale;
2) condanna la convenuta a versare agli attori in solido, nella misura del 50%
pagina 7 di 26 cadauno, la somma di € 31.620,87, oltre interessi come specificati in motivazione;
3) rigetta ogni altra domanda ed istanza delle parti;
4) condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in €
545,00 per anticipazioni, € 7.254,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al
rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.>>
***
In via preliminare, il tribunale adito riteneva che la domanda formulata in via principale dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni risultasse inammissibile, essendo tardiva e nuova.
Quanto al merito della controversia, il tribunale riconosceva la titolarità del buono fruttifero postale, serie Q, n. 000.032 emesso in data 08/09/1988, in capo agli attori, stante la non contestazione sul punto della convenuta.
Il tribunale accoglieva invece la domanda formulata in via subordinata poiché
il buono era stato emesso nel rispetto della previsione di cui all'art.4, comma I
e II del D.M. del 13 giugno 1986. Infatti, dalla lettura del buono emergeva che a tergo dello stesso erano state riportate le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi secondo le tabelle coincidenti con quelle del sopracitato decreto.
Inoltre, il tribunale reputava che fossero fondate le doglianze di parte attrice relative alla scorretta applicazione del trattamento fiscale da parte di Pt_1
pagina 8 di 26 per le seguenti ragioni: Parte_1
- l'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973 prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP: “sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle
cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e
prestiti […]”;
- in seguito all' emissione dei BFP della serie “Q”, avvenuta per il tramite del
D.M. del 13/06/1986, era intervenuto il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato “modifiche al
regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi
delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, prevedendo il venire meno dell'esenzione sub a) e una ritenuta d'imposta del 12,50% per le persone fisiche e “sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”, ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione temporis applicabile;
- successivamente era intervenuto il Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996
che aveva ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BFP
dalle disposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta pagina 9 di 26 sostitutiva in misura comunque pari al 12,50%: “sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli similari di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di
possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a)
persone fisiche (…)”;
- la disciplina giuridica sopracitata prevedeva che il momento impositivo sussisteva quando il reddito veniva percepito dal sottoscrittore e, dunque,
quando era reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono;
- invece, l'emittente aveva ritenuto di dover capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%,
così diminuendo indebitamente l'importo spettante al sottoscrittore e pervenendo ad una capitalizzazione al netto e non al lordo della imposta,
secondo un criterio che considerava anticipatamente un momento impositivo invero successivo ed a fronte delle disposizioni suesposte;
- non risultava dirimente la circostanza che le ragioni di tale comportamento posto in essere dalla fossero da Parte_3
ricercarsi nelle disposizioni di cui al D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del
24/06/1997), ovvero asseritamente ricognitive di prassi contabili precedenti;
pagina 10 di 26 - tale disapplicazione e il portato delle norme primarie sopra richiamate rendevano ultroneo osservare altresì come sia il prospetto di calcolo riportato sul BFP in esame sia quello riportato nella tabella allegata al D.M. del
13/06/1986 mostravano, in maniera chiara ed incontrovertibile, l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva (o ritenuta a titolo di imposta) del 12,50%, con ciò
smentendosi ulteriormente l'attendibilità dei criteri di computo “al netto” ed indicati dall'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997.
Dunque, il tribunale osservava che, all'esito di quanto esposto e considerato l'importo netto dell'imposta sostitutiva del 12,50% alla scadenza naturale del trentesimo anno dalla sottoscrizione BFP de quo, la somma liquidabile dalla convenuta era pari a €. 32.627,90.
Dunque, per il buono oggetto di causa alla scadenza trentennale dello stesso risultava dovuto l'importo capitale complessivo netto di €. 31.620,87, pari al conteggio sopra effettuato e diminuito di €. 1.007,03 a fronte del limite della domanda ex art. 112 c.p.c..
In conclusione, il tribunale condannava a versare agli attori Parte_1
in solido, nella misura del 50% cadauno nel rapporto interno fra i medesimi, la somma di €. 31.620,87, oltre interessi al tasso legale dal 03/06/2017 al saldo effettivo;
nonché, in applicazione del principio della soccombenza, a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in €. 545,00 per anticipazioni, €. pagina 11 di 26 7.254,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% i.v.a. e c.p.a..
***
Propone appello avverso la predetta sentenza contestando Parte_1
l'errata applicazione delle norme in materia fiscale, in particolare dell'art. 7 del
D.M. 23/06/1997.
Parte appellante afferma che i frutti dei buoni fruttiferi postali sono oggetto di imposizione da molteplici decenni: in particolare i buoni postali fruttiferi per effetto del d. l. n. 556/86 a partire dal 21 settembre 1986 sono stati assoggettati alla ritenuta d'imposta prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 600/73 che, per i buoni della serie Q era calcolata sulla base di un'aliquota pari al 6,25% sino al 31
agosto 1987 e del 12,5% dal 1° settembre 1987. Successivamente, la ritenuta fiscale è stata abrogata dal Decreto Legislativo 01 aprile 1996, n. 239
(pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 1996) che ha istituito l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%.
Inoltre, parte appellante chiarisce che il calcolo degli interessi sui buoni fruttiferi postali della serie Q viene svolto non mediante la mera applicazione del tasso di interessi sul capitale originariamente investito, ma con modalità
complesse.
pagina 12 di 26 Nello specifico è previsto che per i primi venti anni di vita del buono venga applicato un sistema di calcolo mediante la c.d. capitalizzazione composta,
ovvero inglobando gli interessi che maturano di anno in anno nel c.d.
montante, che è costituito dalla somma tra il capitale inizialmente investito e gli interessi sullo stesso maturati nel corso del tempo;
dal ventunesimo anno e per i restanti dieci anni, con applicazione dell'interesse semplice del 12%,
assumendo come base di calcolo il montante raggiunto al termine dei primi venti anni.
Tali interessi, quantificati annualmente, entrano virtualmente nella disponibilità del titolare del buono per essere automaticamente reinvestiti.
Parte appellante osserva che ai sensi del disposto dell'art. 26 del D.M. n.
600/1973 e del D.M. 23/06/1997 gli interessi devono essere liquidati al netto della ritenuta fiscale virtualmente applicabile. Pertanto, per effettuare il calcolo
è necessario capitalizzare gli interessi per i primi 20 anni al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta sostitutiva e poi utilizzare il montante che risulta al ventesimo anno, quale base per calcolare gli interessi per i successivi 10 anni.
Dunque, ritiene che la metodologia di calcolo degli Parte_1
interessi applicabile al caso di specie sia quella con capitalizzazione composta e al netto della ritenuta fiscale virtualmente applicabile anno per anno per i buoni fruttiferi postali.
pagina 13 di 26 In conclusione , in riforma della pronuncia impugnata, Parte_1
chiede che, in applicazione del combinato disposto del D.M. 13/06/1986 e del
D.M. 23/06/1997, venga accertata e dichiarata infondata in fatto ed in diritto la pretesa di pagamento di parte appellata;
conseguentemente che venga limitata la pretesa di pagamento alle somme già offerte;
nonché che venga condannata parte appellata a restituire la maggior somma nel frattempo corrisposta da in esecuzione della decisione di primo grado. Parte_1
***
Costituendosi in giudizio e contestano in via Parte_2 Persona_1
preliminare l'ammissibilità dell'appello promosso da in Parte_1
quanto le doglianze svolte nell'atto di citazione risulterebbero inconferenti rispetto al thema decidendum della sentenza impugnata.
Quanto al merito della controversia parte appellata contesta integralmente le argomentazioni dedotte da osservando in particolare che, Parte_1
in considerazione della normativa applicabile al caso in esame, le somme dovute si individuano mediante il seguente calcolo:
-interessi lordi per l'intero periodo di investimento in conformità dei rendimenti di cui al D.M. 13/06/1986;
-solo al momento della riscossione dell'importo dovuto, pari all'investimento iniziale per i rendimenti indicati, in conformità con il titolo nonché con il pagina 14 di 26 decreto ministeriale di emissione della serie Q, deve essere decurtata la ritenuta fiscale nella misura ratione temporis applicabile (6,25% per i titoli emessi dal
21/09/1986 al 30/09/1987 e 12,50% per i titoli emessi dal 01/10/1987 al
31/10/1995).
In data 22 aprile 2024 il processo è stato interrotto a seguito del decesso del sig. A seguito della riassunzione del medesimo, ad opera di Persona_1
nei confronti di anche in qualità di erede Parte_1 Parte_2
del sig. e di la causa è stata posta in Persona_1 Controparte_1
decisione in data 25 settembre 2024, con termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellata contesta in prima istanza l'ammissibilità dell'appello promosso da in quanto le doglianze risulterebbero inconferenti Parte_1
rispetto al contenuto della decisione di prime cure.
L'eccezione è infondata, considerato che l'appello promosso da Parte_1
concerne la doglianza relativa al regime fiscale applicabile al buono
[...]
fruttifero postale n. 000.032, questione oggetto di una delle domande formulate nel precedente grado di giudizio e rispetto alla quale parte appellante è risultata soccombente.
Quanto al merito della controversia anzitutto si reputa opportuno precisare che pagina 15 di 26 il buono n. 000.032, oggetto della presente controversia, appartiene alla serie
Q. Quanto alla disciplina normativa applicabile, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle obbligazioni
pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei
buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari Pt_3
emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per
l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in
regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
pagina 16 di 26 equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto,
non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli
interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai
sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia
ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la
disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza
tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse
anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: a) a norma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); b) mediante
versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da
altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle
ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo
comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al comma 3 lett. b) dell'art. 1,
pagina 17 di 26 l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti diretti”,
il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al comma 2 lett. d):
“Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR 600/773
ndr), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere
eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi
nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31
maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal
medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto pagina 18 di 26 disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste
italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della
presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente
con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la
differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata
interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i titoli di
cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli intermediari di
cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque
percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti
all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi
di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che
ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e
le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di
pagina 19 di 26 versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni,
previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che “…Per i
buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S"
emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1 comma 3
lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va, quindi, operata con le modalità
di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit. Pertanto, gli interessi derivanti dal titolo oggetto di causa, acquistato da parte appellata ed emesso nel 1988,
devono essere riscossi, ancorché non corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R.
n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente, al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice,
ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla pagina 20 di 26 applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione del buono fruttifero postale di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza
(dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi (secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento
(principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì, natura cogente in virtù
degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 239/96,
in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia,
abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
pagina 21 di 26 Va ulteriormente rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che:
1. Per i buoni postali fruttiferi,
collocati per conto della depositi e prestiti tramite la Pt_3 Parte_1
le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si
[...]
applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Ai
buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica
integralmente la previgente disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente
pagina 22 di 26 incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale
(poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale.
Nello stesso senso la Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che <<…il
termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel
diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del
diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto
dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione
diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione
di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento
della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il
pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del
diritto">> (Cass. ord., n. 2082/2021).
In conclusione, quindi, ritiene la corte di non poter confermare la statuizione di pagina 23 di 26 cui alla sentenza impugnata con cui il giudice di prime cure ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 ult. Co. del D.M. 23 giugno 1997, norma la quale, in coerenza con la disciplina primaria più sopra esaminata, prevede che “per i
buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S"
emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Tutto quanto considerato il Collegio accoglie l'appello proposto da
[...]
e conseguentemente condanna i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 CP_1
alla restituzione della maggior somma corrisposta da
[...] Parte_1
in esecuzione della decisione di primo grado.
[...]
Spese
Con riferimento alle spese di lite il Collegio osserva che l'art. 92 c.p.c.
statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero”.
Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La
compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della
soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione
pagina 24 di 26 trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte
costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni
dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o
maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste
dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782).
In considerazione di quanto sopra, atteso l'accoglimento dell'appello alla luce di un nuovo dibattito giurisprudenziale circa la questione dell'applicazione della ritenuta fiscale, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-in riforma dell'impugnata sentenza n. 1586/2021 del Tribunale di Bergamo,
respinge la domanda di condanna proposta nei confronti della società
[...]
dagli appellati sigg.ri e rivolta ad Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ottenere il pagamento, per il rimborso del buono fruttifero postale per cui è
causa, di somma di denaro maggiore rispetto a quella offerta dall'appellata;
- condanna pertanto gli appellati sigg.ri e alla Parte_2 Controparte_1
restituzione all'appellante società della maggior somma Parte_1
corrisposta a titolo di liquidazione del buono fruttifero postale in esecuzione pagina 25 di 26 della decisione di primo grado nonché di quanto da essa corrisposto agli appellati a titolo di rimborso spese di lite;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 26 di 26