Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4344
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Sentenza 28 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Serena Nicotra del Tribunale Ordinario di Milano, riguarda un appello contro una sentenza del Giudice di Pace che aveva annullato un'intimazione di pagamento per presunta nullità della notifica. L'appellante, Parte_1, contestava la decisione di primo grado, sostenendo che la notifica fosse stata effettuata correttamente e che il credito non fosse prescritto. Dall'altra parte, Parte_2 si opponeva all'appello, ribadendo la necessità di provare l'invio della raccomandata informativa, come richiesto dalla giurisprudenza.

Il Giudice ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la notifica fosse effettivamente nulla per mancanza di prova dell'invio della raccomandata informativa. Ha argomentato che, secondo l'art. 139 c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità, l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata non è sufficiente senza indicazioni chiare sul destinatario. Pertanto, l'appello è stato rigettato, e l'appellante è stato condannato a rifondere le spese legali all'appellata. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme sulla notificazione, evidenziando l'importanza della prova documentale nel processo civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4344
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 4344
    Data del deposito : 28 maggio 2025

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