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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28066/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28066/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Parte_2
CONVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 12.32 innanzi al dott. Serena Nicotra, sono comparsi:
Per l'avv ON IA Parte_1
Per l'avv. PETRIN ANTONIO FRANCO GUGLIELMO Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
Si procede alla discussione orale.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.30, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28066/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti MANDARANO ANTONELLO, Parte_1 P.IVA_1
SPREAFICO MARTINA OF, RI NI, AL OS MA, SA RI OS e
ON IA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRIN Parte_2 C.F._1
ANTONIO FRANCO GUGLIELM, elettivamente domiciliato in VIA P. SOTTOCORNO 2 20129 Pt_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo la riforma della sentenza n. 1040/2024 depositata dal Giudice di Pace di Parte_2
in data 5 febbraio 2024, con cui è stata accolta l'opposizione svolta avverso l'intimazione di pagamento Pt_1
n. 2023 0430584222500331040 avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 5.253,00 relativa a 25 violazioni del codice della strada.
Nell'originario atto di opposizione, aveva dedotto la nullità dell'intimazione Parte_2 per la genericità delle voci ivi riportate ed aveva allegato sia la mancata notifica dell'ingiunzione ex art. 2 RD
630/1910 richiamata nell'atto di intimazione, sia dei verbali di contestazione di violazione del codice della strada.
Il si era costituito ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione sul Parte_1 rilievo della rituale notifica a mezzo posta dei singoli verbali di accertamento dell'infrazione, così come dell'ingiunzione di pagamento.
A seguito della contestazione da parte dell'attrice, nel termine ex art. 320 c.p.c., della validità di tale notifica e della prescrizione del credito, il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, ha annullato l'intimazione pagina 2 di 4 rilevando la nullità della notifica dell'ingiunzione per assenza di prova dell'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 139 c.p.c. e ritenendo il credito prescritto.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado sul rilievo dell'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 139 c.p.c. in quanto dalla relata di notifica prodotta emergeva che l'ingiunzione era stata consegnata nelle mani del portiere dello stabile e vi era indicazione dell'invio della CAN informativa n.
6617632058-7, il che consentiva di ritenere perfezionata la notifica nei confronti del destinatario.
Il ha evidenziato che, data la regolarità della notifica eseguita nel luglio 2018, non era Parte_1 decorso il termine di prescrizione.
Si è costituita la appellata , che ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Parte_2 infondato, evidenziando la corretta applicazione delle disposizioni in tema di notificazione da parte del giudice di pace, in quanto conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiedenti la prova della spedizione della raccomandata informativa in caso di ricezione dell'atto da parte del portiere ed evidenzianti l'insufficienza a tal fine della mera indicazione del numero di raccomandata nella relata di notifica.
La appellata ha poi riproposto le difese svolte nel giudizio di primo grado relative alla nullità della notificazione dell'ingiunzione ex art. 139 c.p.c. per omessa attestazione della ricerca delle persone abilitate a ricevere l'atto e relative alla notifica dei verbali di infrazione.
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello merita rigetto per le ragioni che seguono.
Nella sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha rilevato la nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento emessa dal per mancanza di prova della spedizione della raccomandata informativa Pt_1
(cosiddetta CAN).
Orbene, si ritiene che tale giudizio sia conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, l'ingiunzione è stata notificata a mezzo posta ed è quindi assoggettata alla disciplina di cui all'art. 7 della
L. 890/82, che, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva, analogamente alla disposizione di cui all'art. 139 comma 4 per il caso di notificazione ricevuta dal portiere o dal vicino, che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, anche alla comunicazione di avvenuta notifica di cui all'articolo 7 della legge n. 890/82 trova applicazione il principio secondo cui l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero, senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita, copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero, con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova (in tal senso Cass.civ., sez. 3, 27 agosto 2024
n.23194 e Cass.civ. 12 luglio 2018 n.18472).
pagina 3 di 4 Nel caso in esame, come si evince dall'avviso di ricevimento della notifica, il plico è stato consegnato al portiere in data 26 luglio 2018, in assenza del destinatario o di altre persone abilitate.
L'agente postale ha poi dato atto della comunicazione dell'avvenuta notifica con raccomandata n. . 6617632058-
7 in data 26 luglio 2018.
Tuttavia, in assenza dell'indicazione nel corpo dell'atto della persona cui l'atto è stato spedito, così come dell'indirizzo di spedizione, tale indicazione non è sufficiente a ritenere provata l'effettiva spedizione all'indirizzo del destinatario.
In condivisione con l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, la omessa produzione della ricevuta spedizione o la omessa indicazione di mezzi a sostegno di tale circostanza non consentono quindi di ritenere assolto l'onere in capo al di dimostrare il rituale perfezionamento del procedimento di notificazione e Pt_1 quindi il verificarsi del dedotto fatto interruttivo del termine di prescrizione.
Ne deriva il rigetto dell'appello.
Tenuto conto della soccombenza dell'appellante, va disposta la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata, spese che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, con le modifiche di cui al DM 147/2022, con riduzione dei valori medi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto dal e conferma la sentenza n. 1040/2024 depositata dal Giudice di Parte_1
Pace di Milano in data 5 febbraio 2024;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente Parte_2 giudizio che liquida in € 2538,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge,
- ai sensi dell'art. 13 co.1/quater DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Serena Nicotra
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28066/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Parte_2
CONVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 12.32 innanzi al dott. Serena Nicotra, sono comparsi:
Per l'avv ON IA Parte_1
Per l'avv. PETRIN ANTONIO FRANCO GUGLIELMO Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
Si procede alla discussione orale.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.30, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28066/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti MANDARANO ANTONELLO, Parte_1 P.IVA_1
SPREAFICO MARTINA OF, RI NI, AL OS MA, SA RI OS e
ON IA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRIN Parte_2 C.F._1
ANTONIO FRANCO GUGLIELM, elettivamente domiciliato in VIA P. SOTTOCORNO 2 20129 Pt_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo la riforma della sentenza n. 1040/2024 depositata dal Giudice di Pace di Parte_2
in data 5 febbraio 2024, con cui è stata accolta l'opposizione svolta avverso l'intimazione di pagamento Pt_1
n. 2023 0430584222500331040 avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 5.253,00 relativa a 25 violazioni del codice della strada.
Nell'originario atto di opposizione, aveva dedotto la nullità dell'intimazione Parte_2 per la genericità delle voci ivi riportate ed aveva allegato sia la mancata notifica dell'ingiunzione ex art. 2 RD
630/1910 richiamata nell'atto di intimazione, sia dei verbali di contestazione di violazione del codice della strada.
Il si era costituito ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione sul Parte_1 rilievo della rituale notifica a mezzo posta dei singoli verbali di accertamento dell'infrazione, così come dell'ingiunzione di pagamento.
A seguito della contestazione da parte dell'attrice, nel termine ex art. 320 c.p.c., della validità di tale notifica e della prescrizione del credito, il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, ha annullato l'intimazione pagina 2 di 4 rilevando la nullità della notifica dell'ingiunzione per assenza di prova dell'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 139 c.p.c. e ritenendo il credito prescritto.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado sul rilievo dell'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 139 c.p.c. in quanto dalla relata di notifica prodotta emergeva che l'ingiunzione era stata consegnata nelle mani del portiere dello stabile e vi era indicazione dell'invio della CAN informativa n.
6617632058-7, il che consentiva di ritenere perfezionata la notifica nei confronti del destinatario.
Il ha evidenziato che, data la regolarità della notifica eseguita nel luglio 2018, non era Parte_1 decorso il termine di prescrizione.
Si è costituita la appellata , che ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Parte_2 infondato, evidenziando la corretta applicazione delle disposizioni in tema di notificazione da parte del giudice di pace, in quanto conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiedenti la prova della spedizione della raccomandata informativa in caso di ricezione dell'atto da parte del portiere ed evidenzianti l'insufficienza a tal fine della mera indicazione del numero di raccomandata nella relata di notifica.
La appellata ha poi riproposto le difese svolte nel giudizio di primo grado relative alla nullità della notificazione dell'ingiunzione ex art. 139 c.p.c. per omessa attestazione della ricerca delle persone abilitate a ricevere l'atto e relative alla notifica dei verbali di infrazione.
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello merita rigetto per le ragioni che seguono.
Nella sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha rilevato la nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento emessa dal per mancanza di prova della spedizione della raccomandata informativa Pt_1
(cosiddetta CAN).
Orbene, si ritiene che tale giudizio sia conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, l'ingiunzione è stata notificata a mezzo posta ed è quindi assoggettata alla disciplina di cui all'art. 7 della
L. 890/82, che, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva, analogamente alla disposizione di cui all'art. 139 comma 4 per il caso di notificazione ricevuta dal portiere o dal vicino, che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, anche alla comunicazione di avvenuta notifica di cui all'articolo 7 della legge n. 890/82 trova applicazione il principio secondo cui l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero, senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita, copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero, con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova (in tal senso Cass.civ., sez. 3, 27 agosto 2024
n.23194 e Cass.civ. 12 luglio 2018 n.18472).
pagina 3 di 4 Nel caso in esame, come si evince dall'avviso di ricevimento della notifica, il plico è stato consegnato al portiere in data 26 luglio 2018, in assenza del destinatario o di altre persone abilitate.
L'agente postale ha poi dato atto della comunicazione dell'avvenuta notifica con raccomandata n. . 6617632058-
7 in data 26 luglio 2018.
Tuttavia, in assenza dell'indicazione nel corpo dell'atto della persona cui l'atto è stato spedito, così come dell'indirizzo di spedizione, tale indicazione non è sufficiente a ritenere provata l'effettiva spedizione all'indirizzo del destinatario.
In condivisione con l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, la omessa produzione della ricevuta spedizione o la omessa indicazione di mezzi a sostegno di tale circostanza non consentono quindi di ritenere assolto l'onere in capo al di dimostrare il rituale perfezionamento del procedimento di notificazione e Pt_1 quindi il verificarsi del dedotto fatto interruttivo del termine di prescrizione.
Ne deriva il rigetto dell'appello.
Tenuto conto della soccombenza dell'appellante, va disposta la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata, spese che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, con le modifiche di cui al DM 147/2022, con riduzione dei valori medi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto dal e conferma la sentenza n. 1040/2024 depositata dal Giudice di Parte_1
Pace di Milano in data 5 febbraio 2024;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente Parte_2 giudizio che liquida in € 2538,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge,
- ai sensi dell'art. 13 co.1/quater DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Serena Nicotra
pagina 4 di 4