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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 74/2024 R.G.L., vertente TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Siderno (RC), nello studio legale, via Magenta, n. 5, dell'Avv. Annamaria Tropiano, CF pec C.F._2
fax 0964-415627, che lo rappresenta e Email_1 difende appellante CONTRO Controparte_1
CF , con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144
[...] P.IVA_1 e Sede Locale in Locri, CF ,, in persona del per la Calabria P.IVA_1 Controparte_2 Legale rappresentante dell' – Dott.ssa , CF CP_1 CP_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" il 16 aprile 2024, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. Persona_1 n. 48247, racc. n. 18365, dall'Avv. Antonio D'Agostino, CF , fax C.F._4 0965/363206, pec elettivamente domiciliato in Reggio Email_2 Calabria, al C.so Garibaldi n. 635, presso la sede CP_1 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 30.06.2020, Parte_1 esponeva di essere stato dipendente del Consorzio di Bonifica con qualifica di “idraulico forestale”, fin dal 1982 e in stato di quiescenza dal 01/01/2019. Era stato assunto prima con contratto a tempo determinato e dal 02.01.2004 con contratto a tempo indeterminato full-time. Aveva presentato domanda di indennizzo per malattia professionale in data 27.01.2020, denunciando di essere affetto da “Ernie cervicali, discali e lombosacrali multiple”; l'stanza era stata archiviata sul presupposto che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia professionale denunciata”. Aveva proposto tempestiva opposizione, allegando certificato specialistico del Dott.
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, contenente valutazione Persona_2 2
del danno biologico in misura del 25%, ma l'Istituto, con successiva comunicazione del 16.06.2020, aveva confermato il giudizio già espresso. Rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia il Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accertare e dichiarare che la malattia professionale denunciata da in data 27.01.2020, protocollata al n. Parte_1 515452674, è da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa dal ricorrente svolta quale idraulico forestale alle dipendenze del Consorzio di Bonifica e che essa ha determinato esiti valutabili in misura del 25%; 2) in conseguenza, condannare l in persona del Direttore “pro-tempore”, al pagamento della relativa indennità, per CP_1 la menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura indicata o nella diversa misura che sarà accertata, oltre interessi legali e/o danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e fino all'effettivo soddisfo come per legge. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. Costituitosi, l' chiedeva il rigetto della domanda. CP_1 Rilevava che la patologia oggetto di causa era quella denunciata con il primo certificato di malattia professionale: “ernie cervicali multiple”, a nulla rilevando le ulteriori patologie (con relativa documentazione medica) elencate in ricorso ed evidenziate dal consulente di parte in quanto mai denunciate in via amministrativa. La patologia non era indennizzabile dall' per inesistenza del nesso eziologico. CP_1 Trattavasi, infatti, di patologia di natura comune ed extratabellare, facilmente rilevabile nella generalità della popolazione di pari età e sesso del ricorrente, che non trovava nell'attività lavorativa di operaio idraulico forestale alcun nesso causale e/o concausale. Evidenziava la mancata esposizione al rischio, non risultando ci fosse stata un'esposizione tale da avere un'incidenza causale determinante nella patologia lamentata ed il ricorrente - sul quale incombeva l'onere della prova - nulla ha provato. Non era infatti emersa, nella raccolta anamnestico-lavorativa, l'esplicazione di lavorazioni di sicura esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata. La componente extralavorativa, dunque, era certamente l'unica causa determinante l'eventuale riduzione delle capacità del ricorrente. Il giudizio veniva istruito con assunzione di prova testimoniale ed espletamento di c.t.u.. Con sentenza n. 42/2024 pubblicata il 17.01.2024, il Tribunale di Locri, dopo aver testualmente riportato le risultanze tecniche ad argomentative rassegnate dal c.t.u., anche in sede di replica alle osservazioni articolate dalle parti, rigettava il ricorso, dichiarava irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e poneva le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
2. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' , che ne chiedeva la riforma. Pt_1 Riportando le considerazioni espresse dal c.t.u., osservava che le conclusioni erano fondate sui seguenti punti:
1. La mansione lavorativa del ricorrente non rientrava tra quelle previste con prevalente movimentazione di carichi (Circolare n. 81 del 27 dicembre CP_1
2000), 2. La precoce insorgenza della patologia stessa, manifestatasi dopo un arco temporale limitato dall'inizio dell'attività a tempo pieno,rendeva evidente la mancanzadel requisito temporale (cronologico) di azione biomeccanica prolungata nel tempo, necessaria per riconoscere tali patologie, multifattoriali, di origine professionale;
3. Non risultava dimostrato che il ricorrente fosse stato esposto all' agente morbigeno, né per tipo né per durata, richiesto dalla legge per il riconoscimento delle patologie tabellate accertate (Ernia discale lombare). 3
Si trattava di argomentazioni discutibili. Sulla mansione, l'articolo 47, del Decreto Legislativo n. 626 del 19.9.1994 definiva la movimentazione manuale di carichi quell'attività che comportava tutte "le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari". Ciò significava che, al fine di stabilire se l'attività svolta potesse considerarsi attività di movimentazione manuale di carichi, non bisognava fare riferimento all'elenco delle attività contenute nella circolare meramente indicativo, dovendosi, piuttosto, rimandare al CP_1 criterio generale, fissato dalla legge, che contemplava ogni attività che comportasse "le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari", anche con sollecitazioni biomeccaniche che espongono a "vibrazioni trasmesse a tutto il corpo". Il ricorrente aveva provato che l'attività svolta era quella di realizzare muri a secco, gabbioni con spostamento di pietre, pulizia del sottobosco con taglio di alberi e delle fiumare, anche con l'uso di attrezzatura vibrante “l'attrezzatura che utilizzavamo era costituita da pale, picconi, decespugliatore, motoseghe, cariole”, con turni di lavoro di otto ore al giorno; aveva pure dimostrato che l'attività lavorativa veniva prestata in condizioni disagiate “spesso i lavori avvenivano su terreni scoscesi e disagiati”, anche con esposizione a fattori climatici avversi “lavoravamo sia nelle giornate particolarmente fredde con il ghiaccio che nelle giornate particolarmente calde” (dichiarazioni dei testi e . Tes_1 Tes_2 Le mansioni caratterizzanti la prestazione lavorativa e il rischio ad esse correlato emergeva pure dai giudizi di idoneità espressi dal Medico del Lavoro allegati in atti (del 12.09.2016 e del 30.11.2017) che evidenziavano il rischio da movimentazione manuale di carichi, vibrazioni, postura e microclima e prescrivevano al lavoratore il contenimento di carichi entro i 5 Kg. Dalle prove non erano emerse mansioni varie e di diverso tipo per come sostenuto dal c.t.u.. Sul criterio cronologico, il perito d'ufficio aveva ritenuto che la patologia denunciata si fosse manifestata sin dai primi anni 2000, e sulla base dell'assunto che il pregresso periodo, dal 1982 al 2002, nel quale l'assicurato aveva svolto attività a tempo determinato non fosse capace di esporlo a rischio tecnopatico, aveva considerato valutabile solo il periodo di esposizione al rischio dal 2003 al 2013. La conclusione era infondata. La prima risonanza magnetica che evidenzia la patologia denunciata era del 2010. La conclusione che nel periodo precedente al 2003 il ricorrente non fosse stato esposto al rischio morbigeno era in evidente contrasto con le dichiarazioni rese dai testi (teste
[...]
“abbiamo lavorato insieme per il Consorzio di bonifica dagli anni '80 fino al Tes_3 2012/2013” e del teste “Conosco il sig. in quanto abbiamo Testimone_4 Parte_1 lavorato insieme per il Consorzio di bonifica dal 1982 fino al 2013/2014 perché poi il sig.
è stato trasferito”). Pt_1
Ancora, l'affermazione che nel periodo successivo al 2013 il ricorrente non avesse più svolto l'attività usurante, tratto presuntivamente dalle dichiarazioni dei testi, era smentito dalla documentazione in atti: giudizi medico-legali di idoneità, estratto contributivo e ulteriormente smentibile dal modello C2 storico - che veniva prodotto ad integrazione delle prove documentali già fornite e del quale si chiedeva l'ammissione - dal quale si evinceva che il ricorrente aveva cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio di Bonifica al 31.12.2018, data fino alla quale aveva mantenuto la qualifica di idraulico forestale. 4
Il c.t.u. avrebbe dovuto, quindi, considerare i periodi di lavoro a tempo determinato, valutandone l'esposizione al rischio e con riferimento ai turni e al tempo di lavoro. L'affermazione del c.t.u., secondo cui nel periodo precedente al 2004 il lavoratore sarebbe stato esposto per brevissimo periodo (51 giornate) era inveritiero e smentito dall'estratto contributivo, dal Mod. C2 e dall'estratto del conto assicurativo, dal quali si evinceva che, in quegli anni, il rapporto di lavoro si era protratto per 154 giorni nell'arco dell'anno (circa sei mesi), Infine, l'ulteriore congettura per la quale il ricorrente non avrebbe dimostrato di essere stato esposto all' agente morbigeno, né per tipo, né per durata, richiesto dalla legge per il riconoscimento delle patologie tabellate accertate (Ernia discale lombare) era smentita dal tenore della circolare 81/2020 che puntualizzava: “Sono pertanto da ritenere correlati CP_1 al rischio di sollecitazioni biomeccaniche lavorative i quadri con primitivo impegno da compressione dell'apparato intervertebrale (ernie discali e protrusioni discali), associati o meno a spondilodiscoartrosi del tratto lombare”. Tutti i rilievi mossi risaltavano la nullità dell'accertamento per le spropositate valutazioni operate dal tecnico che, oltre ad essere fondate su premesse opinabili, trascendendo gli aspetti tecnici, invadevano l'apprezzamento dei fatti di causa, delle prove e della portata della legge, consegnando al decidente una alterata e preconfezionata ricostruzione della realtà fattuale. La c.t.u. era affetta da nullità per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo;
esorbitante era il ruolo svolto dal perito, laddove questi si era avventurato nei fatti di causa e nelle prove, alterandone il contenuto e operando pure l'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, dalle quali aveva estratto informazioni manipolate. Esemplare era il dedotto dalla dichiarazione del teste che non aveva riferito Tes_2 affatto che dal 2014 il ricorrente non aveva più svolto l'attività di idraulico forestale alle dipendenze del Consorzio di Bonifica, ma semplicemente che il ricorrente era stato trasferito (in altra sede). La CTU appariva affetta da nullità per violazione di legge per elusione della disciplina sulla prova delle malattie tabellate, valutazione arbitraria delle circostanze temporali di esposizione al rischio, alterata ricostruzione dei fatti emersi dalla prova testimoniale con conseguente valutazione della prova medesima. Nel prosieguo, deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale aveva formulato il proprio convincimento trascrivendo pedissequamente la motivazione alle repliche del CTU, senza nulla argomentare sulle ragioni che lo avevano spinto a disattendere le censure mosse alla c.t.u.. Il ricorrente, in sede di discussione, aveva reiterato le critiche mosse alla relazione di consulenza, chiedendo, previa declaratoria di nullità della medesima, di rinnovare l'incombente istruttorio (note scritte del 12.01.2024, mentre il Tribunale non aveva considerato le critiche avverso le conclusioni del c.t.u. e non aveva pronunciato sul punto. Con il terzo motivo lamentava il vizio di motivazione e/o motivazione apparente per erronea valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.), avendo il Tribunale pronunciato, affidandosi la decisione al tecnico, con la concisa e apparente motivazione: “Le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato, cui pertanto si rinvia, meritano di essere condivise”. La decisione, così delegata, era affetta da errore percettivo, per non aver considerato il corredo documentale e le prove orali raccolte e senza scrutinare le censure proposte. In via istruttoria, previa declaratoria di nullità della c.t.u. espletata in primo grado, ne chiedeva la rinnovazione e chiedeva l'acquisizione della documentazione indicata in allegato ai nn. 3) Mod. C2 storico, 4) estratto contributivo e 5) estratto analitico del conto assicurativo, ad integrazione della prova documentale già prodotta. 5
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che la malattia professionale denunciata da in data 27.01.2020, protocollata al n. Parte_1 515452674, era da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa dal ricorrente svolta quale idraulico forestale presso il Consorzio di Bonifica e che essa ha determinato esiti valutabili in misura del 25%; 2) in conseguenza, condannare l in CP_1 persona del Direttore “pro-tempore”, al pagamento della relativa indennità, per la menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura indicata o nella diversa misura accertata, oltre interessi legali e/o danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e fino all'effettivo soddisfo come per legge. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, rimborso forfetario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Costituitosi, l , preliminarmente, osservava che la patologia oggetto di causa e di CP_1 cui si chiedeva il riconoscimento della natura professionale era quella denunciata con il primo certificato di malattia professionale allegato al fascicolo di parte: “ernie cervicali multiple” a nulla rilevando le ulteriori patologie (con relativa documenta-zione medica) elencate in ricorso. Nel prosieguo, osservava che l'appellante chiedeva il riconoscimento della natura professionale di malattia c.d. “non tabellata”, ossia di malattia riconducibile a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella, per cui l'onere di dimostrare la correlazione delle patologie denunciate con le lavorazioni effettivamente svolte ricadeva sullo stesso. Le malattie professionali, per poter essere qualificate come tabellate dovevano non solo essere indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura), ma anche e soprattutto essere provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle. Nel caso di specie l'odierno appellante svolge l'attività di idraulico forestale che non rientrava tra quelle previste tabellarmente. In ogni caso, anche a voler considerare come tabellate le patologie descritte in ricorso, la domanda risultava lacunosa dal punto di vista probatorio. In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore doveva comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento. Il teste sentito, però, non aveva fornito elementi utili ai fini della dimostrazione delle eventuali caratteristiche morbigene delle mansioni lavorative svolte, in particolare sotto il profilo della intensità e della durata, che potesse determinare l'insorgenza della patologia denunciata. Il teste aveva riferito che il ricorrente aveva lavorato per il Consorzio di Testimone_5 Bonifica solo fino al 2013/2014 “venendo poi trasferito”, per cui le lavorazioni elencate dallo stesso testimone (“…realizzare muri a secco, gabbioni con spostamento di pietre, pulizia del sottobosco con taglio di alberi e delle fiumare nonché la realizzare di solchi per l'irrigazione…etc.”) erano state semmai eseguite solo sino a quella data e per un periodo molto limitato. In effetti il c.t.u. aveva precisato, che l'odierno appellante aveva lavorato con la mansione di idraulico forestale, a tempo pieno per 39 ore settimanali, dal 1° gennaio 2004 sino al 31 dicembre 2018. Sino a tale data, aveva lavorato come lavoratore a tempo parziale per 51 giorni all'anno fino al 1999 e per 101 giorni l'anno sino al 31 dicembre 2003. Risultava dal primo certificato che la sintomatologia riferibile alla patologia denunciata aveva iniziato a manifestarsi sin dai primi anni del 2000, cioè anni prima di essere assunto a tempo pieno (2004), e dopo aver lavorato a tempo definito, per 51 e 101 giornate lavorative annuali, a partire dal mese di novembre 1982. A gennaio 2010, solo dopo sei anni di attività piena, un primo esame RMN della colonna vertebrale, limitato al tratto L/S, metteva in evidenza una 6
spondiloartrosi con discopatie multiple dorso-lombo-sacrali, che non costituiva oggetto della presente causa (cfr. primo certificato malattia professionale in atti). La data della prima diagnosi era molto anteriore a quella denunciata. A gennaio del 2015 un altro esame della colonna, questa volta esteso anche al tratto cervicale, faceva diagnosi di discopatie multiple, C/D/L/S, estese anche al tratto dorsale, anche queste ultime non denunciate. Era evidente, pertanto, che le patologie non potevano avere natura professionale e, trattandosi di patologie di origine multifattoriale, la componente extralavorativa era certamente l'unica causa determinante l'eventuale riduzione della capacità lavorativa. Infondate erano le censure mosse con riferimento alla valutazione medico-legale operata dal CTU, confermata anche in sede di “Risposta alle Osservazioni” di parte ricorrente, atteso che la perizia era fondata su esaurienti argomenti e puntuali riscontri medico-legali. Chiedeva il rigetto dell'appello. Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Vanno esaminati congiuntamente, in quanto attinenti al medesimo vizio ascritto alla motivazione della sentenza, il secondo motivo di appello- con cui è stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale aveva formulato il proprio convincimento trascrivendo pedissequamente la motivazione alle repliche del CTU, senza nulla argomentare sulle ragioni che lo avevano spinto a disattendere le censure mosse alla c.t.u. – e terzo motivo di appello – con cui è stato dedotto il vizio di motivazione e/o motivazione apparente per erronea valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.), per avere il Tribunale pronunciato, affidandosi alla decisione del tecnico, con la concisa e apparente motivazione: “Le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato, cui pertanto si rinvia, meritano di essere condivise”. I motivi così come formulati ex se non sono assistiti da pregio Non può affermarsi sussistente il vizio dedotto sub art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale a fondamento della decisione ha posto non la bozza dell'elaborato peritale, bensì le argomentazioni illustrate dal c.t.u. in risposta ed a confutazione delle osservazioni articolate dal ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza sub 4). In tal modo attraverso la motivazione per relationem il Tribunale ha fatto proprie ed ha posto a fondamento della decisione le considerazioni esposte dal perito d'ufficio nella fase procedimentale di disamina e replica delle osservazioni delle parti, esponendo, sia pur attraverso il meccanismo della ricezione dell'operato del c.t.u., le ragioni per le quali venivano disattese le censure con cui il ricorrente aveva avversato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella bozza di elaborato peritale. Analogamente e per le medesime ragioni non può affermarsi sussistente il vizio di omessa motivazione o di motivazione apparente, poiché la decisione è stata fondata sulle argomentazioni con cui il c.t.u. aveva disatteso i rilievi critici del ricorrente, sì che, secondo la valutazione del giudice a quo, esse erano adeguate e sufficienti a fondare la decisione assunta. Una volta affermata la condivisione, per adeguatezza e pregio, dell'elaborato peritale null'altro necessitava di essere assunto. Le considerazioni sopra esposte concernono esclusivamente la ricorrenza dei vizi dedotti dall'appellante, ma non si estendono alla congruenza della motivazione per relationem rispetto ai temi controversi oggetto di giudizio, di cui si prenderà cognizione nel prosieguo. 7
Analogamente infondate appaiono le dedotte nullità ascritte all'espletata consulenza tecnica d'ufficio. La consulenza è nulla se il perito ha leso il principio del contraddittorio e/o il diritto di difesa di una delle parti. Al c.t.u. è consentito anche accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite a condizione che non si tratti dei fatti principali;
può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali.
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”. (Cass. civ. sez. un., 01/02/2022, n. 3086). Il c.t.u., nella fattispecie in esame, non ha esorbitato dai poteri/doveri connessi al suo mandato. Avendo egli necessità di individuare elementi fattuali da porre a fondamento delle proprie valutazioni tecniche, le ha individuate nelle risultanze della prova testimoniale, cioè di un mezzo di prova assunto dal giudice nel contraddittorio delle parti, già esistente al fascicolo processuale. Del resto per operare una valutazione sul nesso eziologico fra lavorazioni svolte e malattia professionale, il perito non avrebbe potuto che fare riferimento alle deposizioni testimoniali, posto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in punto di allegazioni in fatto, è scevro da qualsivoglia indicazione e lo svolgimento di compiti quali pulizia del sottobosco, costruzione di muri a secco, potatura di alberi, attività di irrigazione è desumibile solo dai capitoli di prova articolati in calce al ricorso introduttivo, sì che solo dall'assunta prova testimoniale il perito poteva trarre elementi di valutazione. Deve, pertanto, escludersi la dedotta nullità, con la precisazione che la correttezza del processo inferenziale operato dal c.t.u., nel rapporto fra premesse e conclusioni, non integra una causa di nullità, afferendo al merito del giudizio espresso nell'elaborato peritale, la cui valutazione verrà anch'essa operato nel prosieguo.
4. Poiché l'appellato ha ascritto al giudice a quo di aver emesso il giudizio, basandosi solo sulle conclusioni del c.t.u., omettendo di valutare la prova testimoniale assunta, appare necessario procedere alla relativa disamina. Il teste ha riferito: “A.D.R.: Conosco il sig. in quanto Testimone_6 Parte_1 abbiamo lavorato insieme per il Consorzio di bonifica dagli anni '80 fino al 2012/2013. ADR: La nostra attività era quella di realizzare muri a secco, gabbioni con spostamento di pietre, pulizia del sottobosco con taglio di alberi e delle fiumare. ADR l'attrezzatura che utilizzavamo era costituita da pale, picconi, decespugliatore, motoseghe, cariole, etcc. ADR: lavoravamo nel comune di e spesso i lavori avvenivano su terreni scoscesi e disagiati. ADR: Pt_2
Lavoravamo dalle 07 del mattino fino alle 16 con la pausa pranzo. Posso precisare che 8
quando pioveva non lavoravamo ma andavamo presso i punti di ricovero. ADR a domanda dell'avv. Tropiano: posso riferire che il sig. era operaio idraulico forestale”. Pt_1 Il teste ha riferito: “A.D.R.: Conosco il sig. in quanto Testimone_4 Parte_1 abbiamo lavorato insieme per il Consorzio di bonifica dal 1982 fino al 2013/2014 perché poi il sig. è stato trasferito. ADR: La nostra attività era quella di realizzare muri a secco, Pt_1 gabbioni con spostamento di pietre, pulizia del sottobosco con taglio di alberi e delle fiumare nonché la realizzare di solchi per l'irrigazione ADR l'attrezzatura che utilizzavamo era costituita da pale, picconi, decespugliatore, motoseghe, cariole, etcc. ADR: lavoravamo nel comune di e spesso i lavori avvenivano su terreni scoscesi e disagiati. ADR: Pt_2 Lavoravamo dalle 07 del mattino fino alle 16 con la pausa pranzo. Posso precisare che quando pioveva non lavoravamo ma andavamo presso i punti di rifugio. Comunque lavoravamo sia nelle giornate particolarmente fredde con il ghiaccio che nelle giornate particolarmente calde. ADR posso riferire che il sig. era operaio specializzato Pt_1 idraulico forestale”. Orbene, tali essendo le risultanze delle deposizioni testimoniali, non può ritenersi raggiunta la prova che l'attività lavorativa del ricorrente fosse stata svolta con le modalità usuranti idonee a costituire eziogenesi delle patologie lamentate. Sebbene entrambi i testi abbiano riferito che l'attività svolta consisteva nella realizzazione di muri a secco, gabbioni con spostamento di pietre, pulizia del sottobosco con taglio di alberi e delle fiumare, realizzazione di solchi per l'irrigazione, con utilizzo di pale, picconi, decespugliatore, motoseghe, la prova è risultata carente in punto di frequenza e ripetitività delle attività usuranti svolte nell'arco delle giornate lavorative, dell'assunzione e mantenimento di posture incongrue, della movimentazione di carichi pesanti e dell'esposizione a vibrazioni. Ai fini della dimostrazione della correlazione causale fra attività lavorativa e malattia sarebbe stata necessaria la prova della costante reiterazione, nel corso delle giornate lavorative, di movimenti che comportavano il sovraccarico biomeccanico e dell'utilizzo di macchinari che esponevano il lavoratore a vibrazioni continue, non potendo all'uopo essere utile la mera elencazione delle singole attività, prive di ogni dettaglio sulle tempistiche e continuità delle lavorazioni usuranti, sulle posture incongrue mantenute e per quali periodi di tempo. Non può, dunque, ritenersi raggiunta la prova - non desumibile dalla nuova neanche dalla documentazione prodotta dall'appellante in questo grado di giudizio: Mod. C2 storico, estratto contributivo, estratto analitico del conto assicurativo- che l'attività lavorativa svolta, sostanziandosi nell'espletamento di mansioni costantemente e reiteratamente usuranti avesse in concreto esposto il lavoratore a sovraccarico biomeccanico ed a vibrazioni costituenti causa delle patologie riportate. In esito a quanto sopra, non può ascriversi ad errore della sentenza impugnata l'omessa considerazione della prova testimoniale e dei documenti depositati, giacché essi nessun apporto dimostrativo, ai fini invocati dall'appellante, hanno offerto.
5. Può ora procedersi all'esame dell'elaborato peritale. Nella bozza, il c.t.u., dopo aver sottoposto il periziato a visita medico-legale ed esaminato la documentazione sanitaria allegata al fascicolo, ha affermato che questi era affetto dalle seguenti patologie: “Spondiloartrosi con discopatie multiple cervico- dorsolombari;
discreta limitazione funzionale e radicolopatie periferiche arti inferiori”. Esponeva: “risulta dal primo certificato che la sintomatologia riferibile alla patologia denunciata è iniziata a manifestarsi sin dai primi anni del 2000, cioè anni prima di essere assunto a tempo pieno (2004), e dopo aver lavorato a tempo definito, per 51 e 101 giornate lavorative annuali, a partire dal mese di Novembre 1982. 9
A Gennaio 2010, solo dopo sei anni di attività piena, un primo esame RMN della colonna vertebrale, limitato al tratto L/S, metteva in evidenza una spondiloartrosi con discopatie multiple doro-lombo-sacrali. Infatti, contrariamente a quanto certificato nell'istanza amministrativa la data della prima diagnosi è molto anteriore a quella denunciata. A gennaio del 2015 un altro esame della colonna, questa volta esteso anche al tratto cervicale, fa diagnosi di discopatie multiple, C/D/L/S, estese anche al tratto dorsale, quest'ultime non denunciate”. Illustrava che le patologie osteo-artrosiche, quindi anche a carico della colonna vertebrale, erano patologie multifattoriali, alla cui realizzazione concorrevano più cause lavorative ed extra-lavorative: l'età, l'ereditarietà, il quadro ormonale, il sovraccarico (obesità), le alterazioni metaboliche (del calcio etc.) e ambientali (clima, abitazione, condizioni di lavoro, etc...); menomazioni precedenti che potevano determinare un'alterata distribuzione del carico sulla superficie articolare (malformazioni congenite, vizio di posture, sollecitazioni incongrue, etc….) o altre patologie di natura infiammatoria, traumatica, etc.. Era necessario che i fattori eziopatogenetici agissero per un periodo di un tempo sufficiente, congruo a poter determinare alterazioni strutturali dell'osso e delle articolazioni con un meccanismo di sovraccarico biomeccanico. Tali malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e della colonna vertebrale riguardavano patologie a carico delle strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse articolari, che sempre con maggior frequenza si correlavano ad attività lavorative che si caratterizzavano per la presenza di un costante impegno funzionale dei vari distretti (colonna, spalla, gomito, mano, polso). “Le suddette malattie, definite dall'OMS, “malattie correlate con il lavoro”, a differenza delle “malattie professionali specifiche”, per le quali è riscontrabile una relazione causa-effetto diretta tra un agente nocivo lavorativo e la malattia, sono ad eziopatogenesi multifattoriale, riscontrabili anche nella popolazione “non esposta”, causate dall'invecchiamento, da attività sportive e/o hobbistiche, da pregressi traumatismi, da patologie sistemiche, dismetaboliche/reumatiche”. Esaminando il titolo V, articolo 47, D. Lgs. 626/1994, ove era riportata la definizione di "Movimentazione manuale dei carichi", specificava che in Italia le normative vigenti in tema di prevenzione individuavano un valore di peso limite raccomandato di 30 Kg. per i maschi adulti (23 Kg sec. il NIOSH 1993) e 20 Kg. per le donne adulte, oltre al tipo di carico biomeccanico, aggiungendo che per concretizzarsi “il rischio di malattia professionale, è necessario che tale attività sia eseguita con continuità durante il turno lavorativo” e che dalla
“documentazione prodotta, tuttavia, non risulta che il ricorrente abbia dimostrato questo”. non risulta dimostrato che il ricorrente, come idraulico-forestale, abbia svolto queste attività, almeno in modo prevalente”. “Ancora, va pure considerata la precoce insorgenza della patologia stessa che si è manifestata dopo un arco temporale di soli sei anni, all'inizio dell'attività lavorativa a tempo pieno, per cui è evidente la mancanza del requisito temporale di azione biomeccanica prolungata nel tempo”.
“A conclusione dell'indagine attuale, nel rispondere ai quesiti rivoltimi dal Giudice, sulla scorta della visita medica e della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa, possiamo affermare che:
1. Il sig. è affetto dalla malattia denunziata in ricorso: “Spondiloartrosi Parte_1 con discopatie multiple cervico-dorso-lombari con discreta limitazione funzionale e radicolopatia arti inferiori”;
2. La patologia sopra menzionata non trova un nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta”. Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. già nella bozza di elaborato sono coerenti con le risultanze in atti, posto che, se ne è riferito sub 5, anche a voler considerare l'arco temporale riferito dai testi, senza considerare il minor arco temporale tenuto presente dal c.t.u., è 10
incontroverso che il teste bbia riferito: “abbiamo lavorato insieme per il Consorzio di Tes_1 bonifica dagli anni '80 fino al 2012/2013” e il teste “A.D.R.: … abbiamo lavorato Tes_2 insieme per il Consorzio di bonifica dal 1982 fino al 2013/2014 perché poi il sig. è Pt_1 stato trasferito”. Inoltre, anche dalla documentazione allegata dall'appellante in questo grado di giudizio, che viene acquisita, risulta confermato che l , fino al 2003, abbia alternato Pt_1 periodi di espletamento di attività lavorativa a periodi di disoccupazione, sì che deve esser confermato che le risultanze istruttorie, prove orali e prove documentali, non consentono di poter apprezzare la prevalenza delle attività usuranti rispetto alle altre e la continuità dello svolgimento delle prime durante il turno lavorativo, giacché i testi ed i documenti nessun apporto conoscitivo hanno offerto su tali elementi indefettibili per integrare il rischio di malattia professionale. Già questo sarebbe sufficiente per far ritenere non provati i fatti posti a fondamento della domanda.
6. Ad ogni buon fine, è utile considerare i chiarimenti che il c.t.u. ha reso a seguito dei rilievi critici con cui la difensa del ricorrente aveva avversato le conclusioni rassegnate nella bozza di elaborato peritale (si tratta dei chiarimenti testualmente riportati nella sentenza appellata) Il c.t.u. ha ribadito che l'importanza di conoscere quale fosse stato l'effettivo periodo lavoro o, meglio, “per quanto tempo le articolazioni compromesse del ricorrente, in questo caso della colonna vertebrale in toto, sono state sottoposte al sovraccarico biomeccanico che ne ha determinato la menomazione, derivava dal fatto che le patologie denunciate dal ricorrente (Ernie discali lombari, dorsali e cervicali)”, come tutte le patologia osteoartrosiche, rientrano tra le malattie ad eziopatogenesi multifattoriale, in quanto riscontrabili anche nella popolazione “non esposta”, poiché causate anche da fattori extralavorativi … . Mentre per patologie tecnopatiche unifattoriali, “malattie professionali specifiche”, è riscontrabile una relazione causa-effetto diretta tra un agente nocivo lavorativo e la malattia (Es. malattie da intossicazione di piombo, arsenico, fertilizzanti, silicosi e asbestosi, o altri agenti chimici) per cui vige un regime speciale ed il rapporto di causalità non necessita di dimostrazione concreta ma è presunto dalla legge in quanto ritenuto implicito nell'esercizio delle lavorazioni morbigene, questo non può valere per quelle multifattoriali, come nel nostro caso, in cui al suo realizzarsi concorrono più cause (concause), lavorative ed extra-lavorative, per cui, per stabilire un nesso tra la manifestazione patologica e l'attività lavorativa, è necessario pervenire al riconoscimento della “professionalità” attraverso la dimostrazione dei criteri classici, tuttora validi, tra i quali quello sopra menzionato, criterio cronologico, deve trovare soddisfazione. Pertanto, è ovvio, naturale e lapalissiano ritenere che una patologia discale vertebrale che insorge in un soggetto solo dopo dieci anni di attività lavorativa effettiva, non possa essere ritenuta di natura tecnopatica. Infatti, vista la breve esposizione cronologica;
ci ripetiamo: in questo caso, dal momento che la patologia che si è manifestata dopo un arco temporale di soli dieci anni dall'inizio dell'attività lavorativa a tempo pieno, riteniamo che la causa lavorativa non possa essere ritenuta causa esclusiva e determinante a causarne l'insorgenza. Ancora, il principio del riconoscimento del nesso causale, sottomesso al principio di soddisfare tali criteri, anche per le malattie tabellate, è ribadito dalla necessità di dimostrare, oltre all'effettivo esercizio, anche che esse siano insorte a causa di quella lavorazione;
a tal proposito l'art. 3 del T.U. n. 1124/65 recita testualmente “… l'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nelle tabelle allegato n. 4 le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell'art. 1…” . 11
Se per il periodo “esercizio” possiamo essere tutti d'accordo nel riconoscerne la soddisfazione, nel senso che la menomazione può essere stata contratta dal ricorrente in quanto esposto al rischio morbigeno della lavorazione tabellata, altrettanto non può dirsi per il secondo punto, “a causa”, in quanto non essendo patologia “a causa unica”, ma appunto multifattoriale, nella cui genesi intervengono sia cause lavorative ma altresì extralavorative, è necessario stabilire una graduazione di causa. Al fine del riconoscimento di una patologia multifattoriale come di origine professionale, è necessario che la causa lavorativa sia preponderante o almeno uguale a quella extra-lavorativa, cioè la prima sia stata concausa efficiente e determinante. Nel nostro caso questo non è avvenuto proprio per i motivi sopra esposti”. Reputava non coonestabile la contestazione del ricorrente, secondo cui “la natura professionale della patologia non può essere negata laddove sia provata l'esposizione al rischio e sia diagnosticata la patologia nosologicamente definita che nella tabella è posta in relazione causale con l'attività svolta, anche quando sia accertato il concorso di fattori extralavorativi…”, osservando che, “secondo tale tesi, il solo e semplice riconoscimento di malattia tabellata in un lavoratore agricolo debba far scattare automaticamente il riconoscimento della natura tecnopatica di tale malattia;
anche senza il determinarsi di alcune precise circostanze. Principio che, ripetiamo, può valere per le tecnopatie unifattoriali, in quanto avendo solo l'eziopatogenesi lavorativa il rapporto di causalità materiale è automatico, tout-court (presunzione legale), non può valere per quelle multifattoriali, come nel nostro caso, in cui al suo realizzarsi concorrono più cause (concause), lavorative ed extra-lavorative, per cui, per stabilire un nesso tra la manifestazione patologica e l'attività lavorativa, è necessario pervenire al riconoscimento della “professionalità” attraverso la dimostrazione dei criteri classici, tuttora validi, quali il criterio cronologico, qualitativo, quantitativo, modale e topografico. Nel nostro caso tale soddisfazione non è avvenuta per le ragioni sopra esposte. Per quanto riguarda, invece, l'osservazione <che la patologia tabellata (solo ernia lombare), essa risulta inserita nella lista 1 delle tabelle accluse al D.M. 11.12. 2009, e, in quanto tale, per essa la prova del nesso causale è assistita da presunzione di legge, superabile solo attraverso prova contraria a carico del datore di lavoro e/o dell'istituto assicuratore>>, ribadiamo, come già affermato nella bozza di CTU, che il lavoro agricolo e forestale, prevede lo svolgimento di varie e diverse mansioni (…operazioni di falciatura a mano, potatura, legatura delle viti, raccolta manuale e cernita della frutta e le lavorazioni che prevedono l'impugnatura di attrezzature vibranti (utensili manuali, attrezzature portatili quali ad esempio motocoltivatori, motozappe, motofalciatrici). …..,) che non implicano necessariamente l'esposizione all' Agente/noxa patogena prevista dalla tabella di Legge
“Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” per cui non è sufficiente il solo esercizio dell'attività agricola/forestale”. Il c.t.u. così confutava anche l'affermazione di cui alla pag. 2 delle controdeduzioni: “in merito a tale DEFINIZIONE, (“[NORMA ABROGATA dal D.lgs. 09.04.2008, n°81]”), essa NON è stata ABROGATA, dal D.lgs. sopra menzionato, ma ripresa integralmente dal precedente (n. 626 19.09.94): “Ai fini del presente Titolo, s'intendono: movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. … “Per riconoscere la patologia accertata al ricorrente “Ernie discali lombari”, escludendo le ernie discali di altri distretti, correlata alla sua attività lavorativa è necessario che questi dimostri che la sua mansione lavorativa prevede l'esposizione a
“Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo”. 12
Nella documentazione prodotta, tuttavia, non risulta che il ricorrente abbia dimostrato questo”.
“Per quanto riguarda la controdeduzione n. 2 dell'avvocato riteniamo altrettanto pretestuosa la sua affermazione: “Tutte le patologie accertate (“Spondiloartrosi con discopatie multiple cervicodorso-lombari; discreta limitazione funzionale e radicolopatie periferiche arti inferiori”), anche se non tabellate, nel corretto adempimento dell'incarico, devono essere apprezzate ……”. Sarebbe bastato, infatti, andare a leggere attentamente quanto riportato a pag. 9 della bozza dove si evince chiaramente che lo scrivente ha
“apprezzato” sia la patologie tabellate (Ernie discali lombari) che quelle non tabellate (Ernie discali cervico-dorsali) …” .
“Con l'osservazione n. 4, … , l'avvocato lamenta che lo scrivente non avrebbe evaso il secondo quesito che recita testualmente “in caso affermativo, (se, in riferimento alla pratica n. 515452674 sussista nesso di causalità tra la malattia insorta e documentata e l'attività lavorativa svolta….) indichi la decorrenza e valuti la percentuale dell'invalidità del ricorrente in base alla tabella delle menomazioni di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 38/2000” . Nel rispondere a tale osservazione si ribadisce: dal momento che la risposta al secondo quesito è subordinata al riconoscimento della sussistenza del “nesso di causalità tra la malattia insorta e documentata e l'attività lavorativa svolta”, non richiede il possesso di doti particolari comprendere che non avendo riconosciuto la causalità richiesta, per i motivi ampiamente esposti, il CTU non abbia dovuto indicare né la decorrenza della patologia né la percentuale di invalidità del ricorrente. Riassumendo:
1. La mansione lavorativa del ricorrente non rientra tra quelle previste con prevalente movimentazione di carichi (Circolare n. 81 del 27 dicembre 2000). CP_1
2. La precoce insorgenza della patologia stessa, manifestatasi dopo un arco temporale limitato dall'inizio dell'attività a tempo pieno, rende evidente la mancanza del requisito temporale (cronologico) di azione biomeccanica prolungata nel tempo, necessaria per riconoscere tali patologie, multifattoriali, di origine professionale.
3. Non risulta dimostrato che il ricorrente sia stato esposto all' agente morbigeno, né per tipo né per durata, richiesto dalla legge per il riconoscimento delle patologie tabellate accertate (Ernia discale lombare). Conclusioni medico-legali Alla luce di quanto sopra esposto, rimane immodificato il giudizio medico-legale espresso nella bozza di CTU, trasmessa alle parti, e le conclusioni a cui essa è pervenuta”. Orbene, in esito a tale compiuta disamina operata dal c.t.u., anche a confutazione dei rilievi critici rassegnati dal ricorrente, deve confermarsi, come già ritenuto dal giudice a quo, la completezza ed esaustività deli chiarimenti resi, richiamati e posti a fondamento della decisione, senza necessità che il Tribunale spendesse ulteriori argomentazioni, che peraltro avrebbero avuto ad oggetto questioni di natura prettamente medico -legale, al fine di ribadire ulteriormente le ragioni per le quali le osservazioni del ricorrente non apparivano idonee a modificare le conclusioni già rassegnate dal c.t.u. Peraltro, va richiamato che “Non vi è, pertanto, omessa pronuncia, per la cui ricorrenza non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, di conseguenza, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662;Cass. 30/01/2020, n. 2153). (Cass. civ. sez. trib. 18/02/2025 n. 4180) In applicazione del principio di diritto su riportato, deve riconoscersi che il Tribunale, recependo le approfondite ed articolate argomentazioni rese dal perito e riportandole in 13
sentenza, ha assolto l'obbligo di esplicitare le ragioni per le quali il dissenso espresso dal ricorrente non si rivelava fondato.
7. Le conclusioni cui è addivenuta l'impugnata sentenza sono corrette anche in punto di assolvimento degli oneri probatori gravanti su colui che agisce in giudizio e che sono modulati diversamente a seconda che si tratti di malattia e di lavorazioni che siano a meno tabellate. La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). È proprio questa la prova che è mancata, vale a dire la prova dell'adibizione del lavoratore ad attività, che per ripetitività e assunzione e mantenimento di posture incongrue 14
nel corso di tutte le giornate lavorative, possano far insorgere la correlazione causale fra attività lavorativa e malattia. L'appello è, dunque, infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, valore € 20.000,00, complessità bassa, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte – in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 42/2024 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 17.01.2024, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 74/2024 R.G.L., vertente TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Siderno (RC), nello studio legale, via Magenta, n. 5, dell'Avv. Annamaria Tropiano, CF pec C.F._2
fax 0964-415627, che lo rappresenta e Email_1 difende appellante CONTRO Controparte_1
CF , con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144
[...] P.IVA_1 e Sede Locale in Locri, CF ,, in persona del per la Calabria P.IVA_1 Controparte_2 Legale rappresentante dell' – Dott.ssa , CF CP_1 CP_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" il 16 aprile 2024, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. Persona_1 n. 48247, racc. n. 18365, dall'Avv. Antonio D'Agostino, CF , fax C.F._4 0965/363206, pec elettivamente domiciliato in Reggio Email_2 Calabria, al C.so Garibaldi n. 635, presso la sede CP_1 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 30.06.2020, Parte_1 esponeva di essere stato dipendente del Consorzio di Bonifica con qualifica di “idraulico forestale”, fin dal 1982 e in stato di quiescenza dal 01/01/2019. Era stato assunto prima con contratto a tempo determinato e dal 02.01.2004 con contratto a tempo indeterminato full-time. Aveva presentato domanda di indennizzo per malattia professionale in data 27.01.2020, denunciando di essere affetto da “Ernie cervicali, discali e lombosacrali multiple”; l'stanza era stata archiviata sul presupposto che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia professionale denunciata”. Aveva proposto tempestiva opposizione, allegando certificato specialistico del Dott.
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del danno biologico in misura del 25%, ma l'Istituto, con successiva comunicazione del 16.06.2020, aveva confermato il giudizio già espresso. Rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia il Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accertare e dichiarare che la malattia professionale denunciata da in data 27.01.2020, protocollata al n. Parte_1 515452674, è da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa dal ricorrente svolta quale idraulico forestale alle dipendenze del Consorzio di Bonifica e che essa ha determinato esiti valutabili in misura del 25%; 2) in conseguenza, condannare l in persona del Direttore “pro-tempore”, al pagamento della relativa indennità, per CP_1 la menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura indicata o nella diversa misura che sarà accertata, oltre interessi legali e/o danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e fino all'effettivo soddisfo come per legge. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. Costituitosi, l' chiedeva il rigetto della domanda. CP_1 Rilevava che la patologia oggetto di causa era quella denunciata con il primo certificato di malattia professionale: “ernie cervicali multiple”, a nulla rilevando le ulteriori patologie (con relativa documentazione medica) elencate in ricorso ed evidenziate dal consulente di parte in quanto mai denunciate in via amministrativa. La patologia non era indennizzabile dall' per inesistenza del nesso eziologico. CP_1 Trattavasi, infatti, di patologia di natura comune ed extratabellare, facilmente rilevabile nella generalità della popolazione di pari età e sesso del ricorrente, che non trovava nell'attività lavorativa di operaio idraulico forestale alcun nesso causale e/o concausale. Evidenziava la mancata esposizione al rischio, non risultando ci fosse stata un'esposizione tale da avere un'incidenza causale determinante nella patologia lamentata ed il ricorrente - sul quale incombeva l'onere della prova - nulla ha provato. Non era infatti emersa, nella raccolta anamnestico-lavorativa, l'esplicazione di lavorazioni di sicura esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata. La componente extralavorativa, dunque, era certamente l'unica causa determinante l'eventuale riduzione delle capacità del ricorrente. Il giudizio veniva istruito con assunzione di prova testimoniale ed espletamento di c.t.u.. Con sentenza n. 42/2024 pubblicata il 17.01.2024, il Tribunale di Locri, dopo aver testualmente riportato le risultanze tecniche ad argomentative rassegnate dal c.t.u., anche in sede di replica alle osservazioni articolate dalle parti, rigettava il ricorso, dichiarava irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e poneva le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
2. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' , che ne chiedeva la riforma. Pt_1 Riportando le considerazioni espresse dal c.t.u., osservava che le conclusioni erano fondate sui seguenti punti:
1. La mansione lavorativa del ricorrente non rientrava tra quelle previste con prevalente movimentazione di carichi (Circolare n. 81 del 27 dicembre CP_1
2000), 2. La precoce insorgenza della patologia stessa, manifestatasi dopo un arco temporale limitato dall'inizio dell'attività a tempo pieno,rendeva evidente la mancanzadel requisito temporale (cronologico) di azione biomeccanica prolungata nel tempo, necessaria per riconoscere tali patologie, multifattoriali, di origine professionale;
3. Non risultava dimostrato che il ricorrente fosse stato esposto all' agente morbigeno, né per tipo né per durata, richiesto dalla legge per il riconoscimento delle patologie tabellate accertate (Ernia discale lombare). 3
Si trattava di argomentazioni discutibili. Sulla mansione, l'articolo 47, del Decreto Legislativo n. 626 del 19.9.1994 definiva la movimentazione manuale di carichi quell'attività che comportava tutte "le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari". Ciò significava che, al fine di stabilire se l'attività svolta potesse considerarsi attività di movimentazione manuale di carichi, non bisognava fare riferimento all'elenco delle attività contenute nella circolare meramente indicativo, dovendosi, piuttosto, rimandare al CP_1 criterio generale, fissato dalla legge, che contemplava ogni attività che comportasse "le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari", anche con sollecitazioni biomeccaniche che espongono a "vibrazioni trasmesse a tutto il corpo". Il ricorrente aveva provato che l'attività svolta era quella di realizzare muri a secco, gabbioni con spostamento di pietre, pulizia del sottobosco con taglio di alberi e delle fiumare, anche con l'uso di attrezzatura vibrante “l'attrezzatura che utilizzavamo era costituita da pale, picconi, decespugliatore, motoseghe, cariole”, con turni di lavoro di otto ore al giorno; aveva pure dimostrato che l'attività lavorativa veniva prestata in condizioni disagiate “spesso i lavori avvenivano su terreni scoscesi e disagiati”, anche con esposizione a fattori climatici avversi “lavoravamo sia nelle giornate particolarmente fredde con il ghiaccio che nelle giornate particolarmente calde” (dichiarazioni dei testi e . Tes_1 Tes_2 Le mansioni caratterizzanti la prestazione lavorativa e il rischio ad esse correlato emergeva pure dai giudizi di idoneità espressi dal Medico del Lavoro allegati in atti (del 12.09.2016 e del 30.11.2017) che evidenziavano il rischio da movimentazione manuale di carichi, vibrazioni, postura e microclima e prescrivevano al lavoratore il contenimento di carichi entro i 5 Kg. Dalle prove non erano emerse mansioni varie e di diverso tipo per come sostenuto dal c.t.u.. Sul criterio cronologico, il perito d'ufficio aveva ritenuto che la patologia denunciata si fosse manifestata sin dai primi anni 2000, e sulla base dell'assunto che il pregresso periodo, dal 1982 al 2002, nel quale l'assicurato aveva svolto attività a tempo determinato non fosse capace di esporlo a rischio tecnopatico, aveva considerato valutabile solo il periodo di esposizione al rischio dal 2003 al 2013. La conclusione era infondata. La prima risonanza magnetica che evidenzia la patologia denunciata era del 2010. La conclusione che nel periodo precedente al 2003 il ricorrente non fosse stato esposto al rischio morbigeno era in evidente contrasto con le dichiarazioni rese dai testi (teste
[...]
“abbiamo lavorato insieme per il Consorzio di bonifica dagli anni '80 fino al Tes_3 2012/2013” e del teste “Conosco il sig. in quanto abbiamo Testimone_4 Parte_1 lavorato insieme per il Consorzio di bonifica dal 1982 fino al 2013/2014 perché poi il sig.
è stato trasferito”). Pt_1
Ancora, l'affermazione che nel periodo successivo al 2013 il ricorrente non avesse più svolto l'attività usurante, tratto presuntivamente dalle dichiarazioni dei testi, era smentito dalla documentazione in atti: giudizi medico-legali di idoneità, estratto contributivo e ulteriormente smentibile dal modello C2 storico - che veniva prodotto ad integrazione delle prove documentali già fornite e del quale si chiedeva l'ammissione - dal quale si evinceva che il ricorrente aveva cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio di Bonifica al 31.12.2018, data fino alla quale aveva mantenuto la qualifica di idraulico forestale. 4
Il c.t.u. avrebbe dovuto, quindi, considerare i periodi di lavoro a tempo determinato, valutandone l'esposizione al rischio e con riferimento ai turni e al tempo di lavoro. L'affermazione del c.t.u., secondo cui nel periodo precedente al 2004 il lavoratore sarebbe stato esposto per brevissimo periodo (51 giornate) era inveritiero e smentito dall'estratto contributivo, dal Mod. C2 e dall'estratto del conto assicurativo, dal quali si evinceva che, in quegli anni, il rapporto di lavoro si era protratto per 154 giorni nell'arco dell'anno (circa sei mesi), Infine, l'ulteriore congettura per la quale il ricorrente non avrebbe dimostrato di essere stato esposto all' agente morbigeno, né per tipo, né per durata, richiesto dalla legge per il riconoscimento delle patologie tabellate accertate (Ernia discale lombare) era smentita dal tenore della circolare 81/2020 che puntualizzava: “Sono pertanto da ritenere correlati CP_1 al rischio di sollecitazioni biomeccaniche lavorative i quadri con primitivo impegno da compressione dell'apparato intervertebrale (ernie discali e protrusioni discali), associati o meno a spondilodiscoartrosi del tratto lombare”. Tutti i rilievi mossi risaltavano la nullità dell'accertamento per le spropositate valutazioni operate dal tecnico che, oltre ad essere fondate su premesse opinabili, trascendendo gli aspetti tecnici, invadevano l'apprezzamento dei fatti di causa, delle prove e della portata della legge, consegnando al decidente una alterata e preconfezionata ricostruzione della realtà fattuale. La c.t.u. era affetta da nullità per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo;
esorbitante era il ruolo svolto dal perito, laddove questi si era avventurato nei fatti di causa e nelle prove, alterandone il contenuto e operando pure l'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, dalle quali aveva estratto informazioni manipolate. Esemplare era il dedotto dalla dichiarazione del teste che non aveva riferito Tes_2 affatto che dal 2014 il ricorrente non aveva più svolto l'attività di idraulico forestale alle dipendenze del Consorzio di Bonifica, ma semplicemente che il ricorrente era stato trasferito (in altra sede). La CTU appariva affetta da nullità per violazione di legge per elusione della disciplina sulla prova delle malattie tabellate, valutazione arbitraria delle circostanze temporali di esposizione al rischio, alterata ricostruzione dei fatti emersi dalla prova testimoniale con conseguente valutazione della prova medesima. Nel prosieguo, deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale aveva formulato il proprio convincimento trascrivendo pedissequamente la motivazione alle repliche del CTU, senza nulla argomentare sulle ragioni che lo avevano spinto a disattendere le censure mosse alla c.t.u.. Il ricorrente, in sede di discussione, aveva reiterato le critiche mosse alla relazione di consulenza, chiedendo, previa declaratoria di nullità della medesima, di rinnovare l'incombente istruttorio (note scritte del 12.01.2024, mentre il Tribunale non aveva considerato le critiche avverso le conclusioni del c.t.u. e non aveva pronunciato sul punto. Con il terzo motivo lamentava il vizio di motivazione e/o motivazione apparente per erronea valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.), avendo il Tribunale pronunciato, affidandosi la decisione al tecnico, con la concisa e apparente motivazione: “Le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato, cui pertanto si rinvia, meritano di essere condivise”. La decisione, così delegata, era affetta da errore percettivo, per non aver considerato il corredo documentale e le prove orali raccolte e senza scrutinare le censure proposte. In via istruttoria, previa declaratoria di nullità della c.t.u. espletata in primo grado, ne chiedeva la rinnovazione e chiedeva l'acquisizione della documentazione indicata in allegato ai nn. 3) Mod. C2 storico, 4) estratto contributivo e 5) estratto analitico del conto assicurativo, ad integrazione della prova documentale già prodotta. 5
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che la malattia professionale denunciata da in data 27.01.2020, protocollata al n. Parte_1 515452674, era da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa dal ricorrente svolta quale idraulico forestale presso il Consorzio di Bonifica e che essa ha determinato esiti valutabili in misura del 25%; 2) in conseguenza, condannare l in CP_1 persona del Direttore “pro-tempore”, al pagamento della relativa indennità, per la menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura indicata o nella diversa misura accertata, oltre interessi legali e/o danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e fino all'effettivo soddisfo come per legge. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, rimborso forfetario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Costituitosi, l , preliminarmente, osservava che la patologia oggetto di causa e di CP_1 cui si chiedeva il riconoscimento della natura professionale era quella denunciata con il primo certificato di malattia professionale allegato al fascicolo di parte: “ernie cervicali multiple” a nulla rilevando le ulteriori patologie (con relativa documenta-zione medica) elencate in ricorso. Nel prosieguo, osservava che l'appellante chiedeva il riconoscimento della natura professionale di malattia c.d. “non tabellata”, ossia di malattia riconducibile a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella, per cui l'onere di dimostrare la correlazione delle patologie denunciate con le lavorazioni effettivamente svolte ricadeva sullo stesso. Le malattie professionali, per poter essere qualificate come tabellate dovevano non solo essere indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura), ma anche e soprattutto essere provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle. Nel caso di specie l'odierno appellante svolge l'attività di idraulico forestale che non rientrava tra quelle previste tabellarmente. In ogni caso, anche a voler considerare come tabellate le patologie descritte in ricorso, la domanda risultava lacunosa dal punto di vista probatorio. In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore doveva comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento. Il teste sentito, però, non aveva fornito elementi utili ai fini della dimostrazione delle eventuali caratteristiche morbigene delle mansioni lavorative svolte, in particolare sotto il profilo della intensità e della durata, che potesse determinare l'insorgenza della patologia denunciata. Il teste aveva riferito che il ricorrente aveva lavorato per il Consorzio di Testimone_5 Bonifica solo fino al 2013/2014 “venendo poi trasferito”, per cui le lavorazioni elencate dallo stesso testimone (“…realizzare muri a secco, gabbioni con spostamento di pietre, pulizia del sottobosco con taglio di alberi e delle fiumare nonché la realizzare di solchi per l'irrigazione…etc.”) erano state semmai eseguite solo sino a quella data e per un periodo molto limitato. In effetti il c.t.u. aveva precisato, che l'odierno appellante aveva lavorato con la mansione di idraulico forestale, a tempo pieno per 39 ore settimanali, dal 1° gennaio 2004 sino al 31 dicembre 2018. Sino a tale data, aveva lavorato come lavoratore a tempo parziale per 51 giorni all'anno fino al 1999 e per 101 giorni l'anno sino al 31 dicembre 2003. Risultava dal primo certificato che la sintomatologia riferibile alla patologia denunciata aveva iniziato a manifestarsi sin dai primi anni del 2000, cioè anni prima di essere assunto a tempo pieno (2004), e dopo aver lavorato a tempo definito, per 51 e 101 giornate lavorative annuali, a partire dal mese di novembre 1982. A gennaio 2010, solo dopo sei anni di attività piena, un primo esame RMN della colonna vertebrale, limitato al tratto L/S, metteva in evidenza una 6
spondiloartrosi con discopatie multiple dorso-lombo-sacrali, che non costituiva oggetto della presente causa (cfr. primo certificato malattia professionale in atti). La data della prima diagnosi era molto anteriore a quella denunciata. A gennaio del 2015 un altro esame della colonna, questa volta esteso anche al tratto cervicale, faceva diagnosi di discopatie multiple, C/D/L/S, estese anche al tratto dorsale, anche queste ultime non denunciate. Era evidente, pertanto, che le patologie non potevano avere natura professionale e, trattandosi di patologie di origine multifattoriale, la componente extralavorativa era certamente l'unica causa determinante l'eventuale riduzione della capacità lavorativa. Infondate erano le censure mosse con riferimento alla valutazione medico-legale operata dal CTU, confermata anche in sede di “Risposta alle Osservazioni” di parte ricorrente, atteso che la perizia era fondata su esaurienti argomenti e puntuali riscontri medico-legali. Chiedeva il rigetto dell'appello. Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Vanno esaminati congiuntamente, in quanto attinenti al medesimo vizio ascritto alla motivazione della sentenza, il secondo motivo di appello- con cui è stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale aveva formulato il proprio convincimento trascrivendo pedissequamente la motivazione alle repliche del CTU, senza nulla argomentare sulle ragioni che lo avevano spinto a disattendere le censure mosse alla c.t.u. – e terzo motivo di appello – con cui è stato dedotto il vizio di motivazione e/o motivazione apparente per erronea valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.), per avere il Tribunale pronunciato, affidandosi alla decisione del tecnico, con la concisa e apparente motivazione: “Le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato, cui pertanto si rinvia, meritano di essere condivise”. I motivi così come formulati ex se non sono assistiti da pregio Non può affermarsi sussistente il vizio dedotto sub art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale a fondamento della decisione ha posto non la bozza dell'elaborato peritale, bensì le argomentazioni illustrate dal c.t.u. in risposta ed a confutazione delle osservazioni articolate dal ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza sub 4). In tal modo attraverso la motivazione per relationem il Tribunale ha fatto proprie ed ha posto a fondamento della decisione le considerazioni esposte dal perito d'ufficio nella fase procedimentale di disamina e replica delle osservazioni delle parti, esponendo, sia pur attraverso il meccanismo della ricezione dell'operato del c.t.u., le ragioni per le quali venivano disattese le censure con cui il ricorrente aveva avversato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella bozza di elaborato peritale. Analogamente e per le medesime ragioni non può affermarsi sussistente il vizio di omessa motivazione o di motivazione apparente, poiché la decisione è stata fondata sulle argomentazioni con cui il c.t.u. aveva disatteso i rilievi critici del ricorrente, sì che, secondo la valutazione del giudice a quo, esse erano adeguate e sufficienti a fondare la decisione assunta. Una volta affermata la condivisione, per adeguatezza e pregio, dell'elaborato peritale null'altro necessitava di essere assunto. Le considerazioni sopra esposte concernono esclusivamente la ricorrenza dei vizi dedotti dall'appellante, ma non si estendono alla congruenza della motivazione per relationem rispetto ai temi controversi oggetto di giudizio, di cui si prenderà cognizione nel prosieguo. 7
Analogamente infondate appaiono le dedotte nullità ascritte all'espletata consulenza tecnica d'ufficio. La consulenza è nulla se il perito ha leso il principio del contraddittorio e/o il diritto di difesa di una delle parti. Al c.t.u. è consentito anche accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite a condizione che non si tratti dei fatti principali;
può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali.
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”. (Cass. civ. sez. un., 01/02/2022, n. 3086). Il c.t.u., nella fattispecie in esame, non ha esorbitato dai poteri/doveri connessi al suo mandato. Avendo egli necessità di individuare elementi fattuali da porre a fondamento delle proprie valutazioni tecniche, le ha individuate nelle risultanze della prova testimoniale, cioè di un mezzo di prova assunto dal giudice nel contraddittorio delle parti, già esistente al fascicolo processuale. Del resto per operare una valutazione sul nesso eziologico fra lavorazioni svolte e malattia professionale, il perito non avrebbe potuto che fare riferimento alle deposizioni testimoniali, posto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in punto di allegazioni in fatto, è scevro da qualsivoglia indicazione e lo svolgimento di compiti quali pulizia del sottobosco, costruzione di muri a secco, potatura di alberi, attività di irrigazione è desumibile solo dai capitoli di prova articolati in calce al ricorso introduttivo, sì che solo dall'assunta prova testimoniale il perito poteva trarre elementi di valutazione. Deve, pertanto, escludersi la dedotta nullità, con la precisazione che la correttezza del processo inferenziale operato dal c.t.u., nel rapporto fra premesse e conclusioni, non integra una causa di nullità, afferendo al merito del giudizio espresso nell'elaborato peritale, la cui valutazione verrà anch'essa operato nel prosieguo.
4. Poiché l'appellato ha ascritto al giudice a quo di aver emesso il giudizio, basandosi solo sulle conclusioni del c.t.u., omettendo di valutare la prova testimoniale assunta, appare necessario procedere alla relativa disamina. Il teste ha riferito: “A.D.R.: Conosco il sig. in quanto Testimone_6 Parte_1 abbiamo lavorato insieme per il Consorzio di bonifica dagli anni '80 fino al 2012/2013. ADR: La nostra attività era quella di realizzare muri a secco, gabbioni con spostamento di pietre, pulizia del sottobosco con taglio di alberi e delle fiumare. ADR l'attrezzatura che utilizzavamo era costituita da pale, picconi, decespugliatore, motoseghe, cariole, etcc. ADR: lavoravamo nel comune di e spesso i lavori avvenivano su terreni scoscesi e disagiati. ADR: Pt_2
Lavoravamo dalle 07 del mattino fino alle 16 con la pausa pranzo. Posso precisare che 8
quando pioveva non lavoravamo ma andavamo presso i punti di ricovero. ADR a domanda dell'avv. Tropiano: posso riferire che il sig. era operaio idraulico forestale”. Pt_1 Il teste ha riferito: “A.D.R.: Conosco il sig. in quanto Testimone_4 Parte_1 abbiamo lavorato insieme per il Consorzio di bonifica dal 1982 fino al 2013/2014 perché poi il sig. è stato trasferito. ADR: La nostra attività era quella di realizzare muri a secco, Pt_1 gabbioni con spostamento di pietre, pulizia del sottobosco con taglio di alberi e delle fiumare nonché la realizzare di solchi per l'irrigazione ADR l'attrezzatura che utilizzavamo era costituita da pale, picconi, decespugliatore, motoseghe, cariole, etcc. ADR: lavoravamo nel comune di e spesso i lavori avvenivano su terreni scoscesi e disagiati. ADR: Pt_2 Lavoravamo dalle 07 del mattino fino alle 16 con la pausa pranzo. Posso precisare che quando pioveva non lavoravamo ma andavamo presso i punti di rifugio. Comunque lavoravamo sia nelle giornate particolarmente fredde con il ghiaccio che nelle giornate particolarmente calde. ADR posso riferire che il sig. era operaio specializzato Pt_1 idraulico forestale”. Orbene, tali essendo le risultanze delle deposizioni testimoniali, non può ritenersi raggiunta la prova che l'attività lavorativa del ricorrente fosse stata svolta con le modalità usuranti idonee a costituire eziogenesi delle patologie lamentate. Sebbene entrambi i testi abbiano riferito che l'attività svolta consisteva nella realizzazione di muri a secco, gabbioni con spostamento di pietre, pulizia del sottobosco con taglio di alberi e delle fiumare, realizzazione di solchi per l'irrigazione, con utilizzo di pale, picconi, decespugliatore, motoseghe, la prova è risultata carente in punto di frequenza e ripetitività delle attività usuranti svolte nell'arco delle giornate lavorative, dell'assunzione e mantenimento di posture incongrue, della movimentazione di carichi pesanti e dell'esposizione a vibrazioni. Ai fini della dimostrazione della correlazione causale fra attività lavorativa e malattia sarebbe stata necessaria la prova della costante reiterazione, nel corso delle giornate lavorative, di movimenti che comportavano il sovraccarico biomeccanico e dell'utilizzo di macchinari che esponevano il lavoratore a vibrazioni continue, non potendo all'uopo essere utile la mera elencazione delle singole attività, prive di ogni dettaglio sulle tempistiche e continuità delle lavorazioni usuranti, sulle posture incongrue mantenute e per quali periodi di tempo. Non può, dunque, ritenersi raggiunta la prova - non desumibile dalla nuova neanche dalla documentazione prodotta dall'appellante in questo grado di giudizio: Mod. C2 storico, estratto contributivo, estratto analitico del conto assicurativo- che l'attività lavorativa svolta, sostanziandosi nell'espletamento di mansioni costantemente e reiteratamente usuranti avesse in concreto esposto il lavoratore a sovraccarico biomeccanico ed a vibrazioni costituenti causa delle patologie riportate. In esito a quanto sopra, non può ascriversi ad errore della sentenza impugnata l'omessa considerazione della prova testimoniale e dei documenti depositati, giacché essi nessun apporto dimostrativo, ai fini invocati dall'appellante, hanno offerto.
5. Può ora procedersi all'esame dell'elaborato peritale. Nella bozza, il c.t.u., dopo aver sottoposto il periziato a visita medico-legale ed esaminato la documentazione sanitaria allegata al fascicolo, ha affermato che questi era affetto dalle seguenti patologie: “Spondiloartrosi con discopatie multiple cervico- dorsolombari;
discreta limitazione funzionale e radicolopatie periferiche arti inferiori”. Esponeva: “risulta dal primo certificato che la sintomatologia riferibile alla patologia denunciata è iniziata a manifestarsi sin dai primi anni del 2000, cioè anni prima di essere assunto a tempo pieno (2004), e dopo aver lavorato a tempo definito, per 51 e 101 giornate lavorative annuali, a partire dal mese di Novembre 1982. 9
A Gennaio 2010, solo dopo sei anni di attività piena, un primo esame RMN della colonna vertebrale, limitato al tratto L/S, metteva in evidenza una spondiloartrosi con discopatie multiple doro-lombo-sacrali. Infatti, contrariamente a quanto certificato nell'istanza amministrativa la data della prima diagnosi è molto anteriore a quella denunciata. A gennaio del 2015 un altro esame della colonna, questa volta esteso anche al tratto cervicale, fa diagnosi di discopatie multiple, C/D/L/S, estese anche al tratto dorsale, quest'ultime non denunciate”. Illustrava che le patologie osteo-artrosiche, quindi anche a carico della colonna vertebrale, erano patologie multifattoriali, alla cui realizzazione concorrevano più cause lavorative ed extra-lavorative: l'età, l'ereditarietà, il quadro ormonale, il sovraccarico (obesità), le alterazioni metaboliche (del calcio etc.) e ambientali (clima, abitazione, condizioni di lavoro, etc...); menomazioni precedenti che potevano determinare un'alterata distribuzione del carico sulla superficie articolare (malformazioni congenite, vizio di posture, sollecitazioni incongrue, etc….) o altre patologie di natura infiammatoria, traumatica, etc.. Era necessario che i fattori eziopatogenetici agissero per un periodo di un tempo sufficiente, congruo a poter determinare alterazioni strutturali dell'osso e delle articolazioni con un meccanismo di sovraccarico biomeccanico. Tali malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e della colonna vertebrale riguardavano patologie a carico delle strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse articolari, che sempre con maggior frequenza si correlavano ad attività lavorative che si caratterizzavano per la presenza di un costante impegno funzionale dei vari distretti (colonna, spalla, gomito, mano, polso). “Le suddette malattie, definite dall'OMS, “malattie correlate con il lavoro”, a differenza delle “malattie professionali specifiche”, per le quali è riscontrabile una relazione causa-effetto diretta tra un agente nocivo lavorativo e la malattia, sono ad eziopatogenesi multifattoriale, riscontrabili anche nella popolazione “non esposta”, causate dall'invecchiamento, da attività sportive e/o hobbistiche, da pregressi traumatismi, da patologie sistemiche, dismetaboliche/reumatiche”. Esaminando il titolo V, articolo 47, D. Lgs. 626/1994, ove era riportata la definizione di "Movimentazione manuale dei carichi", specificava che in Italia le normative vigenti in tema di prevenzione individuavano un valore di peso limite raccomandato di 30 Kg. per i maschi adulti (23 Kg sec. il NIOSH 1993) e 20 Kg. per le donne adulte, oltre al tipo di carico biomeccanico, aggiungendo che per concretizzarsi “il rischio di malattia professionale, è necessario che tale attività sia eseguita con continuità durante il turno lavorativo” e che dalla
“documentazione prodotta, tuttavia, non risulta che il ricorrente abbia dimostrato questo”. non risulta dimostrato che il ricorrente, come idraulico-forestale, abbia svolto queste attività, almeno in modo prevalente”. “Ancora, va pure considerata la precoce insorgenza della patologia stessa che si è manifestata dopo un arco temporale di soli sei anni, all'inizio dell'attività lavorativa a tempo pieno, per cui è evidente la mancanza del requisito temporale di azione biomeccanica prolungata nel tempo”.
“A conclusione dell'indagine attuale, nel rispondere ai quesiti rivoltimi dal Giudice, sulla scorta della visita medica e della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa, possiamo affermare che:
1. Il sig. è affetto dalla malattia denunziata in ricorso: “Spondiloartrosi Parte_1 con discopatie multiple cervico-dorso-lombari con discreta limitazione funzionale e radicolopatia arti inferiori”;
2. La patologia sopra menzionata non trova un nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta”. Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. già nella bozza di elaborato sono coerenti con le risultanze in atti, posto che, se ne è riferito sub 5, anche a voler considerare l'arco temporale riferito dai testi, senza considerare il minor arco temporale tenuto presente dal c.t.u., è 10
incontroverso che il teste bbia riferito: “abbiamo lavorato insieme per il Consorzio di Tes_1 bonifica dagli anni '80 fino al 2012/2013” e il teste “A.D.R.: … abbiamo lavorato Tes_2 insieme per il Consorzio di bonifica dal 1982 fino al 2013/2014 perché poi il sig. è Pt_1 stato trasferito”. Inoltre, anche dalla documentazione allegata dall'appellante in questo grado di giudizio, che viene acquisita, risulta confermato che l , fino al 2003, abbia alternato Pt_1 periodi di espletamento di attività lavorativa a periodi di disoccupazione, sì che deve esser confermato che le risultanze istruttorie, prove orali e prove documentali, non consentono di poter apprezzare la prevalenza delle attività usuranti rispetto alle altre e la continuità dello svolgimento delle prime durante il turno lavorativo, giacché i testi ed i documenti nessun apporto conoscitivo hanno offerto su tali elementi indefettibili per integrare il rischio di malattia professionale. Già questo sarebbe sufficiente per far ritenere non provati i fatti posti a fondamento della domanda.
6. Ad ogni buon fine, è utile considerare i chiarimenti che il c.t.u. ha reso a seguito dei rilievi critici con cui la difensa del ricorrente aveva avversato le conclusioni rassegnate nella bozza di elaborato peritale (si tratta dei chiarimenti testualmente riportati nella sentenza appellata) Il c.t.u. ha ribadito che l'importanza di conoscere quale fosse stato l'effettivo periodo lavoro o, meglio, “per quanto tempo le articolazioni compromesse del ricorrente, in questo caso della colonna vertebrale in toto, sono state sottoposte al sovraccarico biomeccanico che ne ha determinato la menomazione, derivava dal fatto che le patologie denunciate dal ricorrente (Ernie discali lombari, dorsali e cervicali)”, come tutte le patologia osteoartrosiche, rientrano tra le malattie ad eziopatogenesi multifattoriale, in quanto riscontrabili anche nella popolazione “non esposta”, poiché causate anche da fattori extralavorativi … . Mentre per patologie tecnopatiche unifattoriali, “malattie professionali specifiche”, è riscontrabile una relazione causa-effetto diretta tra un agente nocivo lavorativo e la malattia (Es. malattie da intossicazione di piombo, arsenico, fertilizzanti, silicosi e asbestosi, o altri agenti chimici) per cui vige un regime speciale ed il rapporto di causalità non necessita di dimostrazione concreta ma è presunto dalla legge in quanto ritenuto implicito nell'esercizio delle lavorazioni morbigene, questo non può valere per quelle multifattoriali, come nel nostro caso, in cui al suo realizzarsi concorrono più cause (concause), lavorative ed extra-lavorative, per cui, per stabilire un nesso tra la manifestazione patologica e l'attività lavorativa, è necessario pervenire al riconoscimento della “professionalità” attraverso la dimostrazione dei criteri classici, tuttora validi, tra i quali quello sopra menzionato, criterio cronologico, deve trovare soddisfazione. Pertanto, è ovvio, naturale e lapalissiano ritenere che una patologia discale vertebrale che insorge in un soggetto solo dopo dieci anni di attività lavorativa effettiva, non possa essere ritenuta di natura tecnopatica. Infatti, vista la breve esposizione cronologica;
ci ripetiamo: in questo caso, dal momento che la patologia che si è manifestata dopo un arco temporale di soli dieci anni dall'inizio dell'attività lavorativa a tempo pieno, riteniamo che la causa lavorativa non possa essere ritenuta causa esclusiva e determinante a causarne l'insorgenza. Ancora, il principio del riconoscimento del nesso causale, sottomesso al principio di soddisfare tali criteri, anche per le malattie tabellate, è ribadito dalla necessità di dimostrare, oltre all'effettivo esercizio, anche che esse siano insorte a causa di quella lavorazione;
a tal proposito l'art. 3 del T.U. n. 1124/65 recita testualmente “… l'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nelle tabelle allegato n. 4 le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell'art. 1…” . 11
Se per il periodo “esercizio” possiamo essere tutti d'accordo nel riconoscerne la soddisfazione, nel senso che la menomazione può essere stata contratta dal ricorrente in quanto esposto al rischio morbigeno della lavorazione tabellata, altrettanto non può dirsi per il secondo punto, “a causa”, in quanto non essendo patologia “a causa unica”, ma appunto multifattoriale, nella cui genesi intervengono sia cause lavorative ma altresì extralavorative, è necessario stabilire una graduazione di causa. Al fine del riconoscimento di una patologia multifattoriale come di origine professionale, è necessario che la causa lavorativa sia preponderante o almeno uguale a quella extra-lavorativa, cioè la prima sia stata concausa efficiente e determinante. Nel nostro caso questo non è avvenuto proprio per i motivi sopra esposti”. Reputava non coonestabile la contestazione del ricorrente, secondo cui “la natura professionale della patologia non può essere negata laddove sia provata l'esposizione al rischio e sia diagnosticata la patologia nosologicamente definita che nella tabella è posta in relazione causale con l'attività svolta, anche quando sia accertato il concorso di fattori extralavorativi…”, osservando che, “secondo tale tesi, il solo e semplice riconoscimento di malattia tabellata in un lavoratore agricolo debba far scattare automaticamente il riconoscimento della natura tecnopatica di tale malattia;
anche senza il determinarsi di alcune precise circostanze. Principio che, ripetiamo, può valere per le tecnopatie unifattoriali, in quanto avendo solo l'eziopatogenesi lavorativa il rapporto di causalità materiale è automatico, tout-court (presunzione legale), non può valere per quelle multifattoriali, come nel nostro caso, in cui al suo realizzarsi concorrono più cause (concause), lavorative ed extra-lavorative, per cui, per stabilire un nesso tra la manifestazione patologica e l'attività lavorativa, è necessario pervenire al riconoscimento della “professionalità” attraverso la dimostrazione dei criteri classici, tuttora validi, quali il criterio cronologico, qualitativo, quantitativo, modale e topografico. Nel nostro caso tale soddisfazione non è avvenuta per le ragioni sopra esposte. Per quanto riguarda, invece, l'osservazione <che la patologia tabellata (solo ernia lombare), essa risulta inserita nella lista 1 delle tabelle accluse al D.M. 11.12. 2009, e, in quanto tale, per essa la prova del nesso causale è assistita da presunzione di legge, superabile solo attraverso prova contraria a carico del datore di lavoro e/o dell'istituto assicuratore>>, ribadiamo, come già affermato nella bozza di CTU, che il lavoro agricolo e forestale, prevede lo svolgimento di varie e diverse mansioni (…operazioni di falciatura a mano, potatura, legatura delle viti, raccolta manuale e cernita della frutta e le lavorazioni che prevedono l'impugnatura di attrezzature vibranti (utensili manuali, attrezzature portatili quali ad esempio motocoltivatori, motozappe, motofalciatrici). …..,) che non implicano necessariamente l'esposizione all' Agente/noxa patogena prevista dalla tabella di Legge
“Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” per cui non è sufficiente il solo esercizio dell'attività agricola/forestale”. Il c.t.u. così confutava anche l'affermazione di cui alla pag. 2 delle controdeduzioni: “in merito a tale DEFINIZIONE, (“[NORMA ABROGATA dal D.lgs. 09.04.2008, n°81]”), essa NON è stata ABROGATA, dal D.lgs. sopra menzionato, ma ripresa integralmente dal precedente (n. 626 19.09.94): “Ai fini del presente Titolo, s'intendono: movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. … “Per riconoscere la patologia accertata al ricorrente “Ernie discali lombari”, escludendo le ernie discali di altri distretti, correlata alla sua attività lavorativa è necessario che questi dimostri che la sua mansione lavorativa prevede l'esposizione a
“Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo”. 12
Nella documentazione prodotta, tuttavia, non risulta che il ricorrente abbia dimostrato questo”.
“Per quanto riguarda la controdeduzione n. 2 dell'avvocato riteniamo altrettanto pretestuosa la sua affermazione: “Tutte le patologie accertate (“Spondiloartrosi con discopatie multiple cervicodorso-lombari; discreta limitazione funzionale e radicolopatie periferiche arti inferiori”), anche se non tabellate, nel corretto adempimento dell'incarico, devono essere apprezzate ……”. Sarebbe bastato, infatti, andare a leggere attentamente quanto riportato a pag. 9 della bozza dove si evince chiaramente che lo scrivente ha
“apprezzato” sia la patologie tabellate (Ernie discali lombari) che quelle non tabellate (Ernie discali cervico-dorsali) …” .
“Con l'osservazione n. 4, … , l'avvocato lamenta che lo scrivente non avrebbe evaso il secondo quesito che recita testualmente “in caso affermativo, (se, in riferimento alla pratica n. 515452674 sussista nesso di causalità tra la malattia insorta e documentata e l'attività lavorativa svolta….) indichi la decorrenza e valuti la percentuale dell'invalidità del ricorrente in base alla tabella delle menomazioni di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 38/2000” . Nel rispondere a tale osservazione si ribadisce: dal momento che la risposta al secondo quesito è subordinata al riconoscimento della sussistenza del “nesso di causalità tra la malattia insorta e documentata e l'attività lavorativa svolta”, non richiede il possesso di doti particolari comprendere che non avendo riconosciuto la causalità richiesta, per i motivi ampiamente esposti, il CTU non abbia dovuto indicare né la decorrenza della patologia né la percentuale di invalidità del ricorrente. Riassumendo:
1. La mansione lavorativa del ricorrente non rientra tra quelle previste con prevalente movimentazione di carichi (Circolare n. 81 del 27 dicembre 2000). CP_1
2. La precoce insorgenza della patologia stessa, manifestatasi dopo un arco temporale limitato dall'inizio dell'attività a tempo pieno, rende evidente la mancanza del requisito temporale (cronologico) di azione biomeccanica prolungata nel tempo, necessaria per riconoscere tali patologie, multifattoriali, di origine professionale.
3. Non risulta dimostrato che il ricorrente sia stato esposto all' agente morbigeno, né per tipo né per durata, richiesto dalla legge per il riconoscimento delle patologie tabellate accertate (Ernia discale lombare). Conclusioni medico-legali Alla luce di quanto sopra esposto, rimane immodificato il giudizio medico-legale espresso nella bozza di CTU, trasmessa alle parti, e le conclusioni a cui essa è pervenuta”. Orbene, in esito a tale compiuta disamina operata dal c.t.u., anche a confutazione dei rilievi critici rassegnati dal ricorrente, deve confermarsi, come già ritenuto dal giudice a quo, la completezza ed esaustività deli chiarimenti resi, richiamati e posti a fondamento della decisione, senza necessità che il Tribunale spendesse ulteriori argomentazioni, che peraltro avrebbero avuto ad oggetto questioni di natura prettamente medico -legale, al fine di ribadire ulteriormente le ragioni per le quali le osservazioni del ricorrente non apparivano idonee a modificare le conclusioni già rassegnate dal c.t.u. Peraltro, va richiamato che “Non vi è, pertanto, omessa pronuncia, per la cui ricorrenza non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, di conseguenza, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662;Cass. 30/01/2020, n. 2153). (Cass. civ. sez. trib. 18/02/2025 n. 4180) In applicazione del principio di diritto su riportato, deve riconoscersi che il Tribunale, recependo le approfondite ed articolate argomentazioni rese dal perito e riportandole in 13
sentenza, ha assolto l'obbligo di esplicitare le ragioni per le quali il dissenso espresso dal ricorrente non si rivelava fondato.
7. Le conclusioni cui è addivenuta l'impugnata sentenza sono corrette anche in punto di assolvimento degli oneri probatori gravanti su colui che agisce in giudizio e che sono modulati diversamente a seconda che si tratti di malattia e di lavorazioni che siano a meno tabellate. La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). È proprio questa la prova che è mancata, vale a dire la prova dell'adibizione del lavoratore ad attività, che per ripetitività e assunzione e mantenimento di posture incongrue 14
nel corso di tutte le giornate lavorative, possano far insorgere la correlazione causale fra attività lavorativa e malattia. L'appello è, dunque, infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, valore € 20.000,00, complessità bassa, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte – in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 42/2024 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 17.01.2024, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti