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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 10184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10184 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione consensuale e divorzio congiunto promossa
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. IACOMINO GIACOMO presso il quale elettivamente domicilia in Portici al VIALE L.DA VINCI N.80
E
(nata a [...] il [...] C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FIORDELLISI ALFONSO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per divorzio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 30.05.2024 e chiedevano Parte_1 Parte_2 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius:lo scioglimento del matrimonio) contratto in Portici (NA) il (atto n.19 P. I, S. , anno 2004) una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e ( 28.02.2008) minorenne . Per_2
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 10.06.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 612/2024 pubblicata in data 26.11.2024, passata in giudicato come da certificazione allegata agli atti, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(28.10.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla domanda di divorzio alle seguenti condizioni:
Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Portici al Piazzale Filippo
Brunelleschi n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore della IG.ra Parte_2 nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MI
Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_ Confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la dimora materna. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: fuori dal domicilio materno: -nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, compatibilmente con i suoi impegni di studio;
-il primo e il terzo fine settimana il padre potrà avere con sé il figlio, prelevandolo sotto l'abitazione materna alle ore 10,00 del sabato ed ivi riaccompagnarlo alle ore
10,00 della domenica;
-durante le ferie estive il padre avrà con sé il figlio dal primo al quindici del mese di agosto di ciascun anno;
-durante le festività natalizie il figlio starà con la madre dal 23 dicembre al 31 dicembre di ogni anno, mentre starà col padre dal primo al sei di gennaio di ciascun anno, prelevandolo sotto l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo;
- durante le ferie pasquali il minore starà con la madre dal giovedì santo e il giorno di Pasqua di ciascun anno, mentre il padre lo avrà con sé il giorno di lunedì in albis di ciascun anno;
Confermare: l'obbligo del IG. di Pt_1 versare mensilmente il giorno 5 (cinque) di ciascun mese alla moglie IG.ra : la Parte_2 somma mensile di € 600,00 (seicento/00), oltre i maturati incrementi ISTAT -FOI, a titolo di assegno divorzile per il mantenimento della moglie IG.ra , e di ulteriori € 250,00 Parte_2
(duecentocinquanta/00), sempre in favore della moglie IG.ra ed il 5 (cinque) di Parte_2 ogni mese, a titolo di contribuzione per le spese delle utenze della casa Luce, Acqua, telefono e gas che andranno tutte volturate a nome della , delle spese condominiali e delle imposte e tasse Pt_2 dell'IMU e della TARI che restano tutte a carico del marito;
-il coniuge IG. verserà in favore della moglie la somma di € 600,00 (seicento/00) Parte_1
Per_ per il mantenimento del figlio minore;
-il IG. si obbliga, altresì, a versare mensilmente al coniuge IG.ra Parte_1 [...]
l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) quale rata mensile da versare sul conto Parte_2
Banco Posta per un prestito contratto dalla stessa in data 17.12.2020 di € 24.000/00 richiesto ed ottenuto per conto di esso IG. ed a lui corrisposto per un l'acquisto di una moto. Parte_1
Tale rata verrà versata fino all'estinzione di detto debito prevista per il 27.12.2027. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per
l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Non si è proceduto all'ascolto del minore ex art. 473 bis. 4 in quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età dello stesso.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
così provvede: Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e Parte_1
a CI (NA) il 19.04.2004 (atto n. 19,parte I , S., reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2004); omologa le condizioni necessarie concordate dalle parti in ricorso e sopra riportate;
prende atto delle ulteriori pattuizioni;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- nulla per le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 20.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10184 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione consensuale e divorzio congiunto promossa
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. IACOMINO GIACOMO presso il quale elettivamente domicilia in Portici al VIALE L.DA VINCI N.80
E
(nata a [...] il [...] C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FIORDELLISI ALFONSO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per divorzio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 30.05.2024 e chiedevano Parte_1 Parte_2 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius:lo scioglimento del matrimonio) contratto in Portici (NA) il (atto n.19 P. I, S. , anno 2004) una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e ( 28.02.2008) minorenne . Per_2
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 10.06.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 612/2024 pubblicata in data 26.11.2024, passata in giudicato come da certificazione allegata agli atti, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(28.10.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla domanda di divorzio alle seguenti condizioni:
Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Portici al Piazzale Filippo
Brunelleschi n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore della IG.ra Parte_2 nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MI
Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_ Confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la dimora materna. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: fuori dal domicilio materno: -nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, compatibilmente con i suoi impegni di studio;
-il primo e il terzo fine settimana il padre potrà avere con sé il figlio, prelevandolo sotto l'abitazione materna alle ore 10,00 del sabato ed ivi riaccompagnarlo alle ore
10,00 della domenica;
-durante le ferie estive il padre avrà con sé il figlio dal primo al quindici del mese di agosto di ciascun anno;
-durante le festività natalizie il figlio starà con la madre dal 23 dicembre al 31 dicembre di ogni anno, mentre starà col padre dal primo al sei di gennaio di ciascun anno, prelevandolo sotto l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo;
- durante le ferie pasquali il minore starà con la madre dal giovedì santo e il giorno di Pasqua di ciascun anno, mentre il padre lo avrà con sé il giorno di lunedì in albis di ciascun anno;
Confermare: l'obbligo del IG. di Pt_1 versare mensilmente il giorno 5 (cinque) di ciascun mese alla moglie IG.ra : la Parte_2 somma mensile di € 600,00 (seicento/00), oltre i maturati incrementi ISTAT -FOI, a titolo di assegno divorzile per il mantenimento della moglie IG.ra , e di ulteriori € 250,00 Parte_2
(duecentocinquanta/00), sempre in favore della moglie IG.ra ed il 5 (cinque) di Parte_2 ogni mese, a titolo di contribuzione per le spese delle utenze della casa Luce, Acqua, telefono e gas che andranno tutte volturate a nome della , delle spese condominiali e delle imposte e tasse Pt_2 dell'IMU e della TARI che restano tutte a carico del marito;
-il coniuge IG. verserà in favore della moglie la somma di € 600,00 (seicento/00) Parte_1
Per_ per il mantenimento del figlio minore;
-il IG. si obbliga, altresì, a versare mensilmente al coniuge IG.ra Parte_1 [...]
l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) quale rata mensile da versare sul conto Parte_2
Banco Posta per un prestito contratto dalla stessa in data 17.12.2020 di € 24.000/00 richiesto ed ottenuto per conto di esso IG. ed a lui corrisposto per un l'acquisto di una moto. Parte_1
Tale rata verrà versata fino all'estinzione di detto debito prevista per il 27.12.2027. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per
l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Non si è proceduto all'ascolto del minore ex art. 473 bis. 4 in quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età dello stesso.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
così provvede: Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e Parte_1
a CI (NA) il 19.04.2004 (atto n. 19,parte I , S., reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2004); omologa le condizioni necessarie concordate dalle parti in ricorso e sopra riportate;
prende atto delle ulteriori pattuizioni;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- nulla per le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 20.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino