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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8101 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/02/2025 da:
Parte_1
Nato a VIBO AL (CZ) il 31.10.1973
Residente VIALE MONCADA 11 D CATANIA ITALIA
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. MARIA RAPISARDA presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
Controparte_1
Nato a CATANIA (CT) il 5.10.1978
Residente VIA BARTOLOMEO D'ALVIANO 5 MILANO ITALIA
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. MARIA DONATA PENNISI presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VIBO AL (CZ) (anno1999 atto n. 39 reg. parte II serie A)
Divorziati con sentenza n. 186/2019 emessa in data 21/12/2018 dal Tribunale di Catania e, successivamente, modificata con sentenza n. 510/2021 emessa in data 28/01/2021 dalla Corte
d'Appello di Catania.
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
Con i seguenti figli:
, nato ad [...] il [...] (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) Per_1
nato a [...] il [...] (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) Per_2
FATTO
Il sig. con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 03/02/2025, chiedeva al Pt_1
Tribunale di Milano la modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza n. 186/2019 emessa in data 21/12/2018 dal Tribunale di Catania e, successivamente, modificata con sentenza n. 510/2021 emessa in data 28/01/2021 dalla Corte d'Appello di Catania.
Con successiva istanza ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritta e depositata da entrambe le parti, le stesse hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
“accertare e dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento del sig. nei confronti Parte_1 del figlio divenuto economicamente autosufficiente, a decorrere dal giorno 1 del mese di Per_2 gennaio 2024”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica della sentenza n. 186/2019 emessa in data 21/12/2018 dal Tribunale di Catania e, successivamente, modificata con sentenza n. 510/2021 emessa in data 28/01/2021 dalla
Corte d'Appello di Catania, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il giorno 22 ottobre 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/02/2025 da:
Parte_1
Nato a VIBO AL (CZ) il 31.10.1973
Residente VIALE MONCADA 11 D CATANIA ITALIA
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. MARIA RAPISARDA presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
Controparte_1
Nato a CATANIA (CT) il 5.10.1978
Residente VIA BARTOLOMEO D'ALVIANO 5 MILANO ITALIA
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. MARIA DONATA PENNISI presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VIBO AL (CZ) (anno1999 atto n. 39 reg. parte II serie A)
Divorziati con sentenza n. 186/2019 emessa in data 21/12/2018 dal Tribunale di Catania e, successivamente, modificata con sentenza n. 510/2021 emessa in data 28/01/2021 dalla Corte
d'Appello di Catania.
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
Con i seguenti figli:
, nato ad [...] il [...] (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) Per_1
nato a [...] il [...] (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) Per_2
FATTO
Il sig. con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 03/02/2025, chiedeva al Pt_1
Tribunale di Milano la modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza n. 186/2019 emessa in data 21/12/2018 dal Tribunale di Catania e, successivamente, modificata con sentenza n. 510/2021 emessa in data 28/01/2021 dalla Corte d'Appello di Catania.
Con successiva istanza ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritta e depositata da entrambe le parti, le stesse hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
“accertare e dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento del sig. nei confronti Parte_1 del figlio divenuto economicamente autosufficiente, a decorrere dal giorno 1 del mese di Per_2 gennaio 2024”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica della sentenza n. 186/2019 emessa in data 21/12/2018 dal Tribunale di Catania e, successivamente, modificata con sentenza n. 510/2021 emessa in data 28/01/2021 dalla
Corte d'Appello di Catania, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il giorno 22 ottobre 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG