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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1259/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 14 gennaio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente , l'avv. ILARIA SPAGNESI e l'avv. LAURA CHECCHI;
Parte_1
- per parte opposta Controparte_1
l'avv. GIANNI FROSINI.
[...]
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
I procuratori di parte opponente concludono come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/01/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 09/01/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1259/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Laura Checchi e Ilaria Spagnesi entrambe del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Sesto Fiorentino, Via Ragionieri n. 27, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 17/06/2024;
- parte opponente - contro
Controparte_2
(C.F. e P.IVA , C.F._2 P.IVA_1
(C.F. Controparte_3
e P.IVA ), C.F._3 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Frosini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via Dell'Ospizio n. 34, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo d.d. 21/03/2024;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 291/2024 pubblicato in data
24/04/2024.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/01/2025:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
▪ In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale ex art. 63 del
D.Lgs. n. 206/2005 del Tribunale di Pistoia che ha emesso erroneamente il decreto ingiuntivo - qui opposto - in favore invece della competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale Firenze quale Giudice del luogo di residenza della consumatrice ingiunta e ora opponente per tutti i Parte_1 motivi sopra meglio precisati e, per l'effetto revocare integralmente il suddetto decreto ingiuntivo
n. 291/2024 in applicazione della normativa cogente in tema di Foro del Consumatore.
▪ In via preliminare: accertati e dichiarati i necessari presupposti di legge, non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, anche in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta e facile soluzione, per tutto quanto esposto in narrativa e prodotto documentalmente (v. in particolare v. DOC. 4 e v. file audio DOC. 6).
▪ In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla provvigione di entrambi i mediatori ex art. 2950 c.c. per tutti i motivi sopra meglio precisati e, per
l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 291/2024.
▪ Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la mancanza dei requisiti di certezza e di esigibilità del diritto alla provvigione di entrambi i mediatori ex art. 633 e segg, c.p.c. per tutti i motivi sopra meglio precisati e, per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.
291/2024. ▪ Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la perdita del diritto alla provvigione di entrambi i mediatori ex art. 1754 e ss. c.c. e comunque ai sensi di legge per tutti i motivi sopra meglio precisati e, per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.
291/2024.
▪ Nel merito, in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la perdita del diritto alla provvigione di entrambi i mediatori ex art. 1759 e ss. c.c. e comunque ai sensi di legge per tutti i motivi sopra meglio precisati e, per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo
n.291/2024. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge.
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata 09/01/2025:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, voglia:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo indicato in premessa, stante la mancanza di prova scritta o di pronta soluzione a sostegno dell'opposizione;
- nel merito, rigettare le domande ex adverso spiegate perché infondate in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo n. 291/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia in data
23/24.04.2024, e comunque, condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. Parte_1
titolare dell' e del sig. Controparte_1 Controparte_1 CP_3 titolare dell' della somma di € 13.176,00=, oltre agli interessi Controparte_3
legali dal dì della domanda al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In denegata ipotesi, si chiede disporsi la compensazione delle spese attesa la peculiarità e la riferibilità a fatto dell'opponente delle circostanze che hanno indirizzato la scelta degli esponenti nell'intestato Tribunale.”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. quale titolare dell'agenzia immobiliare Controparte_1
e quale titolare dell'agenzia immobiliare Controparte_1 CP_3 CP_3
chiedevano a questo Tribunale, a carico di , ingiunzione di pagamento della somma di Parte_1
€ 13.176,00- oltre interessi e spese di procedura, quale provvigione maturata in virtù dello svolgimento di attività ex art. 1754 c.c. relativamente al bene immobile sito in Quarrata, Via De
Gasperi n. 23 oggetto di proposta irrevocabile di acquisto avanzata dalla sig.ra in data Pt_1
31/12/2022 e accettata dalla proprietaria/venditrice sig. in pari data;
dimettevano Persona_1
documenti ai quali facevano richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di il decreto Parte_1 ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per anticipazioni, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Contro questo decreto ha proposto opposizione eccependo in via pregiudiziale di rito Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pistoia in favore della competenza esclusiva del
Tribunale di Firenze quale foro inderogabile del consumatore, essendo parte opponente residente in
MP SE - e dunque in luogo rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Firenze – e non sussistendo nella proposta irrevocabile di acquisto dalla stessa formulata alcuna clausola derogatoria di tale foro esclusivo.
Nel merito, parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito vantato a titolo di provvigione per la mediazione immobiliare, stante il decorso del termine annuale di cui all'art. 2950 c.c.-; ha, altresì, rilevato la mancanza dei requisiti di certezza ed esigibilità del diritto di credito necessari ai fini dell'ingiunzione, così come la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 1754 c.c. ai fini del sorgere del diritto alla provvigione dei mediatori;
infine, ha eccepito l'estinzione del diritto alla provvigione dei mediatori per grave inadempimento contrattuale loro imputabile. Opponendosi, quindi, alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/10/2024 si sono costituiti in giudizio titolare dell'agenzia immobiliare e titolare Controparte_1 Controparte_1 CP_3 dell'agenzia immobiliare contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_3
argomentato.
Con particolare riferimento alla sollevata eccezione di incompetenza, parte opposta ha dedotto che la stessa sig.ra avrebbe promosso un procedimento di mediazione nei confronti dei sig.ri Pt_1
e rivolgendosi all'Organismo di mediazione di Pistoia e non a quello del luogo di CP_1 CP_3 propria residenza, con ciò esercitando la facoltà di scelta riconosciutale dall'art. 66 Codice del
Consumo.
Parte opposta ha rilevato, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione, così come l'infondatezza della contestazione di parte opponente circa la mancata conclusione dell'affare, insistendo dunque per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
In rito
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Firenze quale foro esclusivo del consumatore è fondata.
Preliminarmente, il Tribunale osserva come, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si devono distinguere due aspetti: l'uno riguardante la competenza, funzionale ed inderogabile, stabilita dall'art. 645 c.p.c., che individua, sempre e comunque, il Giudice competente a conoscere dell'opposizione al provvedimento monitorio nell'ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto (cfr. Cass. SS.UU. 10984/1992; Cass. SS.UU. 10985/1992; Cass. SS.UU.
1835/1996); l'altro, riguardante la competenza del Giudice del monitorio a conoscere della fattispecie dedotta in giudizio e nella ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del
Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo
(ex multis Cass. 14594/2012; Cass. 11748/2007; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182;
Cass. 15720/2006; Cass. 15694/2006; Cass. 13353/2005). Secondo l'orientamento prevalente, cui si ritiene di dover aderire, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Giudice competente (Cass. 15694/2006; Cass. 13353/2005; Cass. 21297/2004;
Cass. 10981/2003), in quanto il Giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e le parti devono riassumere la controversia relativa al merito dinanzi al Giudice territorialmente competente, il quale, ferma la nullità dell'ingiunzione, è chiamato a pronunciare sulle pretese reciprocamente dedotte in giudizio dalle parti.
Tanto premesso e considerato, nel caso di specie è pacifico che la sig.ra rivesta la Parte_1 qualifica di consumatore nell'ambito del rapporto negoziale intercorso con gli agenti immobiliari sig.ri e quest'ultima, difatti, ricade indubbiamente nella definizione di consumatore CP_1 CP_3 fornita dall'art. 1 lett. a) d.lgs 206/2005, trattandosi di “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, posto che non emerge alcun indice di segno contrario dalla proposta irrevocabile di acquisto del
31/12/2024 (doc. 4 di parte opponente) e dall'ulteriore documentazione in atti.
Da quanto sopra, pertanto, consegue l'applicazione della disciplina consumeristica, ivi inclusa la normativa relativa all'individuazione del foro competente sulle controversie che involgono consumatori e professionisti.
A tal proposito, l'art. 33 comma 2 lett. u) d.lgs 206/2005, in un'ottica protettiva del consumatore, parte negoziale ritenuta più “debole”, individua il foro del consumatore nel Tribunale del luogo ove quest'ultimo ha la residenza o il domicilio elettivo;
trattasi, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione dell'art. 33 secondo comma lett. u)
d.lgs n. 206 del 2005 e che la prova di tale circostanza costituisce un onere a carico del professionista che intenta avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola”
(Cass. Civ. n. 1951/2018; Cass. Civ. n. 181/2015; Cass. Civ. n. 5703/2014; Cass. Civ. n.
17083/2013).
Ebbene, nel caso di specie la sig.ra , già al momento della sottoscrizione della proposta Pt_1
irrevocabile di acquisto risultava residente in [...](cfr. doc. 4 di parte opponente), luogo ove, peraltro, risiede tutt'ora; inoltre, non risulta in atti alcuna documentazione dalla quale poter evincere la sussistenza di clausole derogatorie di detto foro specificamente accettate e sottoscritte dalla medesima;
pertanto, il foro esclusivo e inderogabile competente sulla controversia avrebbe dovuto essere correttamente individuato nel Tribunale di Firenze.
Sul punto, non coglie nel segno quanto sostenuto da parte opposta, secondo la quale la sig.ra Pt_1
avrebbe autonomamente derogato alla disciplina consumeristica introducendo la procedura di mediazione nei confronti degli agenti immobiliari sig.ri e presso l'Organismo di CP_1 CP_3
mediazione di Pistoia;
difatti, dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 7 di parte opponente), si evince – come peraltro osservato dalla stessa opponente – che la procedura di mediazione è stata attivata in data 06/11/2023 nei confronti della sola sig.ra proprietaria dell'immobile Per_1
oggetto di trattativa, mentre gli agenti immobiliari e vi figurano unicamente quali CP_1 CP_3 eventuali “altre parti interessate alla procedura”, essendo pacificamente coinvolti nella vicenda negoziale per cui è causa.
In ogni caso, poi, anche laddove l'ambito della mediazione fosse stato effettivamente esteso al rapporto di agenzia e al dedotto diritto alla provvigione maturato dall'odierna parte opposta, la scelta dell'Organismo di mediazione pistoiese risulta del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del foro competente sulla controversia de quo, posto che tale scelta - dalla quale, peraltro, non si evince alcuna espressa volontà derogatoria del foro del consumatore - attiene ad una fase stragiudiziale della lite;
pertanto, la stessa non può ritenersi idonea a radicare la competenza dell'eventuale successivo giudizio nel Tribunale del luogo ove la mediazione si è svolta, rimanendo ferma la piena facoltà della parte attivante di sollevare eventuali eccezioni di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita.
In conclusione, quindi, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di essendo competente, quale foro esclusivo Parte_1
e inderogabile del consumatore, il Tribunale di Firenze e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo che, dunque, va revocato.
Il tutto, con contestuale fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 50 c.p.c.-.
Spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta, avendo la stessa adito il giudice errato, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 13.176,00-), ridotto del
50% il compenso per la fase istruttoria/trattazione, posto che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita alcuna attività istruttoria e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-. Nessun aumento ex art. 4 comma 2 in assenza del presupposto previsto specificamente dalla disposizione normativa citata e nessun aumento ex art. 4 comma 8 trattandosi di sentenza di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei confronti di Parte_1 titolare dell'agenzia immobiliare e Controparte_1 Controparte_1 [...] titolare dell'agenzia immobiliare ogni diversa istanza ed eccezione CP_3 CP_3
reietta, così decide: dichiara
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di n. 291/2024 pubblicato in data 24/04/2024, essendo competente il Parte_1
Tribunale di Firenze, quale foro esclusivo e inderogabile del consumatore e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 291/2024 pubblicato in data 24/04/2024, che revoca;
fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Firenze;
condanna titolare dell'agenzia immobiliare e Controparte_1 Controparte_1 [...] itolare dell'agenzia immobiliare in solido tra di loro, alla refusione delle CP_3 CP_3 spese di lite in favore di liquidate in € 3.387,00 per compensi di avvocati, € Parte_1
145,50 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 14 gennaio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente , l'avv. ILARIA SPAGNESI e l'avv. LAURA CHECCHI;
Parte_1
- per parte opposta Controparte_1
l'avv. GIANNI FROSINI.
[...]
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
I procuratori di parte opponente concludono come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/01/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 09/01/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1259/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Laura Checchi e Ilaria Spagnesi entrambe del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Sesto Fiorentino, Via Ragionieri n. 27, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 17/06/2024;
- parte opponente - contro
Controparte_2
(C.F. e P.IVA , C.F._2 P.IVA_1
(C.F. Controparte_3
e P.IVA ), C.F._3 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Frosini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via Dell'Ospizio n. 34, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo d.d. 21/03/2024;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 291/2024 pubblicato in data
24/04/2024.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/01/2025:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
▪ In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale ex art. 63 del
D.Lgs. n. 206/2005 del Tribunale di Pistoia che ha emesso erroneamente il decreto ingiuntivo - qui opposto - in favore invece della competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale Firenze quale Giudice del luogo di residenza della consumatrice ingiunta e ora opponente per tutti i Parte_1 motivi sopra meglio precisati e, per l'effetto revocare integralmente il suddetto decreto ingiuntivo
n. 291/2024 in applicazione della normativa cogente in tema di Foro del Consumatore.
▪ In via preliminare: accertati e dichiarati i necessari presupposti di legge, non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, anche in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta e facile soluzione, per tutto quanto esposto in narrativa e prodotto documentalmente (v. in particolare v. DOC. 4 e v. file audio DOC. 6).
▪ In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla provvigione di entrambi i mediatori ex art. 2950 c.c. per tutti i motivi sopra meglio precisati e, per
l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 291/2024.
▪ Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la mancanza dei requisiti di certezza e di esigibilità del diritto alla provvigione di entrambi i mediatori ex art. 633 e segg, c.p.c. per tutti i motivi sopra meglio precisati e, per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.
291/2024. ▪ Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la perdita del diritto alla provvigione di entrambi i mediatori ex art. 1754 e ss. c.c. e comunque ai sensi di legge per tutti i motivi sopra meglio precisati e, per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.
291/2024.
▪ Nel merito, in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la perdita del diritto alla provvigione di entrambi i mediatori ex art. 1759 e ss. c.c. e comunque ai sensi di legge per tutti i motivi sopra meglio precisati e, per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo
n.291/2024. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge.
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata 09/01/2025:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, voglia:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo indicato in premessa, stante la mancanza di prova scritta o di pronta soluzione a sostegno dell'opposizione;
- nel merito, rigettare le domande ex adverso spiegate perché infondate in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo n. 291/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia in data
23/24.04.2024, e comunque, condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. Parte_1
titolare dell' e del sig. Controparte_1 Controparte_1 CP_3 titolare dell' della somma di € 13.176,00=, oltre agli interessi Controparte_3
legali dal dì della domanda al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In denegata ipotesi, si chiede disporsi la compensazione delle spese attesa la peculiarità e la riferibilità a fatto dell'opponente delle circostanze che hanno indirizzato la scelta degli esponenti nell'intestato Tribunale.”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. quale titolare dell'agenzia immobiliare Controparte_1
e quale titolare dell'agenzia immobiliare Controparte_1 CP_3 CP_3
chiedevano a questo Tribunale, a carico di , ingiunzione di pagamento della somma di Parte_1
€ 13.176,00- oltre interessi e spese di procedura, quale provvigione maturata in virtù dello svolgimento di attività ex art. 1754 c.c. relativamente al bene immobile sito in Quarrata, Via De
Gasperi n. 23 oggetto di proposta irrevocabile di acquisto avanzata dalla sig.ra in data Pt_1
31/12/2022 e accettata dalla proprietaria/venditrice sig. in pari data;
dimettevano Persona_1
documenti ai quali facevano richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di il decreto Parte_1 ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per anticipazioni, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Contro questo decreto ha proposto opposizione eccependo in via pregiudiziale di rito Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pistoia in favore della competenza esclusiva del
Tribunale di Firenze quale foro inderogabile del consumatore, essendo parte opponente residente in
MP SE - e dunque in luogo rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Firenze – e non sussistendo nella proposta irrevocabile di acquisto dalla stessa formulata alcuna clausola derogatoria di tale foro esclusivo.
Nel merito, parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito vantato a titolo di provvigione per la mediazione immobiliare, stante il decorso del termine annuale di cui all'art. 2950 c.c.-; ha, altresì, rilevato la mancanza dei requisiti di certezza ed esigibilità del diritto di credito necessari ai fini dell'ingiunzione, così come la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 1754 c.c. ai fini del sorgere del diritto alla provvigione dei mediatori;
infine, ha eccepito l'estinzione del diritto alla provvigione dei mediatori per grave inadempimento contrattuale loro imputabile. Opponendosi, quindi, alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/10/2024 si sono costituiti in giudizio titolare dell'agenzia immobiliare e titolare Controparte_1 Controparte_1 CP_3 dell'agenzia immobiliare contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_3
argomentato.
Con particolare riferimento alla sollevata eccezione di incompetenza, parte opposta ha dedotto che la stessa sig.ra avrebbe promosso un procedimento di mediazione nei confronti dei sig.ri Pt_1
e rivolgendosi all'Organismo di mediazione di Pistoia e non a quello del luogo di CP_1 CP_3 propria residenza, con ciò esercitando la facoltà di scelta riconosciutale dall'art. 66 Codice del
Consumo.
Parte opposta ha rilevato, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione, così come l'infondatezza della contestazione di parte opponente circa la mancata conclusione dell'affare, insistendo dunque per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
In rito
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Firenze quale foro esclusivo del consumatore è fondata.
Preliminarmente, il Tribunale osserva come, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si devono distinguere due aspetti: l'uno riguardante la competenza, funzionale ed inderogabile, stabilita dall'art. 645 c.p.c., che individua, sempre e comunque, il Giudice competente a conoscere dell'opposizione al provvedimento monitorio nell'ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto (cfr. Cass. SS.UU. 10984/1992; Cass. SS.UU. 10985/1992; Cass. SS.UU.
1835/1996); l'altro, riguardante la competenza del Giudice del monitorio a conoscere della fattispecie dedotta in giudizio e nella ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del
Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo
(ex multis Cass. 14594/2012; Cass. 11748/2007; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182;
Cass. 15720/2006; Cass. 15694/2006; Cass. 13353/2005). Secondo l'orientamento prevalente, cui si ritiene di dover aderire, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Giudice competente (Cass. 15694/2006; Cass. 13353/2005; Cass. 21297/2004;
Cass. 10981/2003), in quanto il Giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e le parti devono riassumere la controversia relativa al merito dinanzi al Giudice territorialmente competente, il quale, ferma la nullità dell'ingiunzione, è chiamato a pronunciare sulle pretese reciprocamente dedotte in giudizio dalle parti.
Tanto premesso e considerato, nel caso di specie è pacifico che la sig.ra rivesta la Parte_1 qualifica di consumatore nell'ambito del rapporto negoziale intercorso con gli agenti immobiliari sig.ri e quest'ultima, difatti, ricade indubbiamente nella definizione di consumatore CP_1 CP_3 fornita dall'art. 1 lett. a) d.lgs 206/2005, trattandosi di “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, posto che non emerge alcun indice di segno contrario dalla proposta irrevocabile di acquisto del
31/12/2024 (doc. 4 di parte opponente) e dall'ulteriore documentazione in atti.
Da quanto sopra, pertanto, consegue l'applicazione della disciplina consumeristica, ivi inclusa la normativa relativa all'individuazione del foro competente sulle controversie che involgono consumatori e professionisti.
A tal proposito, l'art. 33 comma 2 lett. u) d.lgs 206/2005, in un'ottica protettiva del consumatore, parte negoziale ritenuta più “debole”, individua il foro del consumatore nel Tribunale del luogo ove quest'ultimo ha la residenza o il domicilio elettivo;
trattasi, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione dell'art. 33 secondo comma lett. u)
d.lgs n. 206 del 2005 e che la prova di tale circostanza costituisce un onere a carico del professionista che intenta avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola”
(Cass. Civ. n. 1951/2018; Cass. Civ. n. 181/2015; Cass. Civ. n. 5703/2014; Cass. Civ. n.
17083/2013).
Ebbene, nel caso di specie la sig.ra , già al momento della sottoscrizione della proposta Pt_1
irrevocabile di acquisto risultava residente in [...](cfr. doc. 4 di parte opponente), luogo ove, peraltro, risiede tutt'ora; inoltre, non risulta in atti alcuna documentazione dalla quale poter evincere la sussistenza di clausole derogatorie di detto foro specificamente accettate e sottoscritte dalla medesima;
pertanto, il foro esclusivo e inderogabile competente sulla controversia avrebbe dovuto essere correttamente individuato nel Tribunale di Firenze.
Sul punto, non coglie nel segno quanto sostenuto da parte opposta, secondo la quale la sig.ra Pt_1
avrebbe autonomamente derogato alla disciplina consumeristica introducendo la procedura di mediazione nei confronti degli agenti immobiliari sig.ri e presso l'Organismo di CP_1 CP_3
mediazione di Pistoia;
difatti, dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 7 di parte opponente), si evince – come peraltro osservato dalla stessa opponente – che la procedura di mediazione è stata attivata in data 06/11/2023 nei confronti della sola sig.ra proprietaria dell'immobile Per_1
oggetto di trattativa, mentre gli agenti immobiliari e vi figurano unicamente quali CP_1 CP_3 eventuali “altre parti interessate alla procedura”, essendo pacificamente coinvolti nella vicenda negoziale per cui è causa.
In ogni caso, poi, anche laddove l'ambito della mediazione fosse stato effettivamente esteso al rapporto di agenzia e al dedotto diritto alla provvigione maturato dall'odierna parte opposta, la scelta dell'Organismo di mediazione pistoiese risulta del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del foro competente sulla controversia de quo, posto che tale scelta - dalla quale, peraltro, non si evince alcuna espressa volontà derogatoria del foro del consumatore - attiene ad una fase stragiudiziale della lite;
pertanto, la stessa non può ritenersi idonea a radicare la competenza dell'eventuale successivo giudizio nel Tribunale del luogo ove la mediazione si è svolta, rimanendo ferma la piena facoltà della parte attivante di sollevare eventuali eccezioni di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita.
In conclusione, quindi, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di essendo competente, quale foro esclusivo Parte_1
e inderogabile del consumatore, il Tribunale di Firenze e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo che, dunque, va revocato.
Il tutto, con contestuale fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 50 c.p.c.-.
Spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta, avendo la stessa adito il giudice errato, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 13.176,00-), ridotto del
50% il compenso per la fase istruttoria/trattazione, posto che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita alcuna attività istruttoria e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-. Nessun aumento ex art. 4 comma 2 in assenza del presupposto previsto specificamente dalla disposizione normativa citata e nessun aumento ex art. 4 comma 8 trattandosi di sentenza di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei confronti di Parte_1 titolare dell'agenzia immobiliare e Controparte_1 Controparte_1 [...] titolare dell'agenzia immobiliare ogni diversa istanza ed eccezione CP_3 CP_3
reietta, così decide: dichiara
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di n. 291/2024 pubblicato in data 24/04/2024, essendo competente il Parte_1
Tribunale di Firenze, quale foro esclusivo e inderogabile del consumatore e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 291/2024 pubblicato in data 24/04/2024, che revoca;
fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Firenze;
condanna titolare dell'agenzia immobiliare e Controparte_1 Controparte_1 [...] itolare dell'agenzia immobiliare in solido tra di loro, alla refusione delle CP_3 CP_3 spese di lite in favore di liquidate in € 3.387,00 per compensi di avvocati, € Parte_1
145,50 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni