Sentenza 19 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9446 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliata in Palermo, Via Giuseppe Alessi, 25 90143 Palermo, pres- so lo studio dell'Avv. Di Stefano Maria Alda che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Dante
166 90134 Palermo, presso lo studio dell'Avv. D'agostino Adriana che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 14/07/2023,
ha chiesto la condanna dell' Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti per l'errato Controparte_2 trattamento sanitario prestatole in occasione dell'intervento di isterectomia totale con annessiectomia bilaterale in robotica. In particolare, la ricorrente
Una volta giunta presso la propria abitazione, la ricorrente aveva chiamato il 118 ed era stata nuovamente trasportata e ricoverata presso il nosocomio resistente con la diagnosi di dilatazione calico-pielica sinistra. Gli accerta- menti eseguiti avevano rilevato una idrofenosi di grado moderato a sinistra e per tale motivo, in data 21/05/2019, era stata sottoposta “per verosimile le- sione iatrogena uretere sx” a nuovo intervento di uretero-cisto-neo-stomia con posizionamento di stent ureterale come tutore in laparoscopia e dimessa in data 24/05/2019 con catetere vescicale a dimora.
In seguito, stent e catetere erano stati rimossi e gli esami eseguiti succes- sivamente avevano acclarato la funzionalità dell'apparato urinario.
Parte ricorrente ha imputato ai sanitari dell'Azienda resistente la respon- sabilità per la lesione dell'uretere sinistro nonché la mal practice sanitaria a seguito di un incompleto consenso informato in occasione del quale “non era opportunamente descritta la complicanza occorsale sebbene ampiamente pre- vedibile”.
Parte ricorrente ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale “nel merito, prendendo atto che è stata esperita infruttuosamente la mediazione, ritenere e dichiarare che il danneggiamento dell'uretere subito dalla sig.ra Parte_1
( e per il quale si è reso necessario l'intervento di ureterocistostomia ) è
[...] occorso durante l'intervento di isterectomia praticato il 3 maggio 2019 dagli operatori sanitari dell'azienda ospedaliera ' 'villa Sofia- Controparte_1
Cervello'; ritenere e dichiarare che il consenso informato fatto sottoscrivere all'odierna attrice sia lacunoso in relazione alle possibili lesioni delle vie urina- rie;
conseguentemente, condannare l'azienda ospedaliera Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risar-
[...] cimento dei danni tutti subiti dalla sig.ra che si quantifi- Parte_1
2 cano in €. 30.000,00 in relazione alla lesione iatrogena ed in €. 25.000 per la lacunosità del consenso informato predisposto dalla resistente, o – in entrambi
i casi - in quell'altra somma che il Tribunale riterrà equa determinare secondo il Suo prudente apprezzamento;
condannare, eventualmente, l'azienda ospe- daliera ospedali riuniti ' in persona del suo legale rappre- Controparte_1 sentante pro tempore all'integrazione nel consenso informato per le operazioni di isterectomia in chirurgia robotica della descrizione minuziosa delle compli- canze nell'ambito delle lesioni alle vie urinarie. Rivalutare le somme liquidande secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo al dì del fatto all'effettivo soddi- sfo oltre ancora agli interessi legali sulle somme così ottenute dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
condannare ancora l'azienda convenuta alla refusione in favore dell'odierna attrice delle spese, competenze ed onorari di difesa com- prensivi di i. v. a. e c. p. a come per legge”
Con comparsa depositata in data 08/01/2024 si è costituita la
[...]
ed ha contestato la fonda- Controparte_1 tezza della domanda attorea ed escluso profili di colpa nell'operato del pro- prio personale, sostenendo che nel consenso informato sottoscritto dalla ri- corrente era stata segnalata la possibilità che dall'intervento potessero deri- vare delle lesioni alle vie urinarie e che, in ogni caso, tale lesione sia stata poi affrontata dai sanitari con la risoluzione della stessa ed il ripristino di una fisiologica funzione renale.
La resistente ha evidenziato, tra l'altro, che le condizioni cliniche CP_1 della ricorrente, la quale aveva già subito n. 3 tagli cesarei, era affetta da obesità di prima classe (BMI 32) e presentava fibromi uterini, costituivano fattori di rischio e di ciò la paziente era stata resa edotta in fase preoperato- ria.
La resistente ha contestato anche nel quantum la pretesa della Pt_2
e, conseguentemente, ha chiesto al Tribunale di “ritenere e dichiarare
[...] infondate le richieste risarcitorie formulate dalla Sig.ra per Parte_1
l'inesistenza di responsabilità dei sanitari dell'Azienda Ospedaliera Ospedali
3 Riuniti Villa Sofia Cervello” e che nessuna responsabilità anche in termini di mal practices sia ascrivibile agli stessi;
accertare e dichiarare che nessun danneggiamento dell'uretere è ascrivibile in capo ai sanitari che hanno corret- tamente eseguito l'intervento chirurgico in data 03.05.2019 e che nessun nes- so causale sussiste tra la condotta dei sanitari ed il danno iatrogeno lamenta- to dalla sig.ra accertare e dichiarare che il consenso informato
Parte_1 sottoscritto dalla sig.ra sia completo, conforme alla normativa di
Parte_1 settore e nel pieno rispetto della deontologia medica e, per l'effetto, dichiarare che la sig.ra sia stata perfettamente informata delle possibili con-
Parte_1 seguenze lesive dell'operazione di isterectomia;
rigettare la richiesta risarcito- ria avanzata dalla sig.ra poiché del tutto generica ed infondata
Parte_1 sia in fatto che in diritto non avendo parte ricorrente assolto l'onere della prova
Lei gravante, per l'effetto, rigettarle integralmente;
con vittoria di spese, onera- ri, e competenze di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata al
Collegio peritale composto dai dott. specialista in Ginecolo- Persona_1 gia ed Ostetricia e dott.ssa specialista in Medicina Legale e del- Persona_2 le Assicurazioni
Quindi, all'udienza del 13/01/2025, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal d.lgs. 10 ottobre
2022 n. 149).
Ciò premesso, si rendono necessarie alcune brevi considerazioni relativa- mente al titolo della responsabilità dell'ente ospedaliero e al regime probato- rio conseguentemente operante.
La legge n. 24/2017 c.d. , entrata in vigore l'01/04/2017 ed Parte_3 applicabile ai fatti avvenuti dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cassazione, sentenza n. 28994/2019) e quindi ratione temporis al caso di specie, di fatto
è recettiva degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito alla qua- lificazione della responsabilità della struttura ospedaliera ed ha sancito la natura contrattuale di tale responsabilità (art. 7).
4 La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adem- pimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la pro- fessione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del co- dice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in ter- mini di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del con- tratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) del- la preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione pa- tologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedi- bile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo opera- to, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale, la giurisprudenza ormai consoli- data della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del
5 danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concet- tualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del me- dico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'i- struttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da
Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass.
n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr. anche
Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsa- bilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fat- tispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
È noto, poi, che l'accertamento della colpa non basta per affermare la re- sponsabilità del medico e dell'ente pubblico o privato per il quale il primo abbia agito, occorrendo altresì che tra la prestazione sanitaria negligente o imperita e l'evento sussista un nesso di derivazione causale.
6 Ed anzi, nella prospettiva della giurisprudenza, detto nesso, quale elemen- to strutturale dell'illecito (contrattuale o extracontrattuale), quale relazione esterna tra comportamento ed evento, svincolato da qualsiasi giudizio di pre- vedibilità soggettiva, costituisce oggetto di un apprezzamento logicamente prioritario rispetto al giudizio sulla colpa.
Se è poi vero che, in sede civile, l'accertamento del nesso causale tra con- dotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, pur ispiran- dosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in as- senza del secondo), nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata
(sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto in- verosimili), presenta notevoli differenze in relazione al regime probatorio ap- plicabile, in quanto soltanto nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio", non può tuttavia trascurarsi che in materia civi- le non è sufficiente una relazione espressa in termini di mera possibilità o probabilità, dovendo l'indagine essere condotta secondo la regola c.d. della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass. Civ. S.U.
11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Con specifico riguardo alla causalità omissiva - rilevante riguardo ai sem- pre più frequenti casi di responsabilità sanitaria derivante da omessa o in- tempestiva diagnosi, mancata adozione del trattamento terapeutico appro- priato, ritardato intervento chirurgico – nell'imputazione di un evento dan- noso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenu- to ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in esse- re la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'e- nunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comporta-
7 mento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 18 luglio
2011, n. 15709), il tutto secondo un criterio di “credibilità razionale” o “pro- babilità logica”, in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto Cass.
Pen., Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 8073) e secondo un giudizio ex ante (c.d. prognosi postuma), condotto con riferimento al tempo in cui fu posta in es- sere la condotta (attiva o omissiva) illecita.
Si tratta di uno standard di "certezza probabilistica" non ancorato "esclu- sivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe an- che mancare o essere inconferente", ma che deve essere "verificato ricondu- cendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana).
Nello schema generale della probabilità come relazione logica va verificata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (sulla valorizzazione del criterio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica quale regola che presiede il giudizio qualificatorio del nesso eziologico cfr., tra le tante, Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3832/2022 pubbl. il 29/09/2022 RG n. 15562/2017 Repert. n. 7495/2022 del
29/09/2022 r.g. 15562/2017 14 gennaio 2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.; Cass., sez. III, 8 luglio
2010, n. 16123).
In termini pratici, la regola del "più probabile che non" "implica che rispet- to ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una com- plementare ipotesi negativa", sicché, tra queste due ipotesi alternative, "il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'i-
8 potesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa". La nozione di probabilità
"baconiana", o "logica", si distingue, dunque, dalla probabilità "quantitativa"
(i cui concetti e calcoli poco si prestano - come osservato dal-la migliore dot- trina processualistica - a essere applicati al ragionamento sulle prove), rife- rendosi al grado di conferma (ossia al cd. "evidential weight", al peso proba- torio) che l'ipotesi, relativa all'efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l'evento di danno lamentato dall'asserito danneg- giato, riceve sulla base delle inferenze tratte dagli elementi di prova disponi- bili (così Cass. 12872/2020).
Di qui la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell'ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale che, dunque, non si risolve nella preponderanza dell'evidenza legata al criterio del “50% + 1”
(tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all'affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in si- tuazioni di probabilità minori (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di “perdita di chance”, tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo che in negativo, ossia come assenza di fattori alternativi plausibili (Cass.
21530/2021).
Con riguardo alla lesione del diritto all'autodeterminazione conseguente alla mancanza del c.d. consenso informato, va rammentato che secondo la giurisprudenza, il relativo danno «è predicabile se e solo se, a causa del defi- cit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di alle- gazioni riguardanti l'esecuzione - inadempiente (ex art. 1218 c.c.) o colposa (ex art. 2043 c.c.) - della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informa-
9 tivo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se corretta- mente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico - in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se corretta- mente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico);
b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle con- dizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il dan- no da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conse- guenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la con- dotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sa- nitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione
(sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da conside- rarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valuta- ta in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invali- dante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è
10 alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria
(l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qua- lora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente in- formazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psi- chicamente e fisicamente (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit.).” (Cass.
16633/2023).
Alla luce degli esposti principi, chi giudica ritiene che gli elementi proba- tori, filtrati dalle indagini medico – legali d'ufficio, non consentano di per- venire alla conclusione che la dedotta lesione iatrogena della ricorrente sia – più probabilmente che non - diretta conseguenza di una condotta negligente dei sanitari.
Ed invero, il Collegio peritale ha, dapprima, ricostruito l'iter clinico vissuto della ricorrente e riferito che “in data 03/05/2019 per Parte_1
“miomi multipli dell'utero e neoformazione annessiale dx” veniva sottoposta ad intervento di “isterectomia totale con annessiectomia bilaterale in chirurgia ro- botica”. In data 08/05/2019 la paziente veniva dimessa dall'reparto in buone condizioni generali ed apiretica con avvertimento di “se comparsa di febbre, dolore toracico, dolore arti inferiori, dolore addominale, tornare presso PS”.
Come dalle indicazioni ricevute al momento delle dimissioni ospedaliere, per aumento del dolore addominale che continuava a persistere nel periodo post- operatorio e durante le dimissioni, la Sig. lo stesso giorno, torna- Parte_1 va al Pronto Soccorso. Al PS in data 08/05/2019 la paziente veniva sottoposta agli accertamenti strumentali con evidenza di “idroureteronefrosi di II-III grado
a sinistra con minuta iperdensità calcica in sede iuxtavescicale omolaterale,
11 sulla presunta sede dell'uretere distale mal identificabile per la disomogeneità dei tessuti periviscerali” (v. referto TC addome). Considerando che il reperto radiologico interessava la regione anatomica sede di recente intervento chirur- gico, la paziente veniva messa in osservazione per ulteriore approfondimento del quadro patologico. In data 11/05/2019 la Sig.ra veniva rico- Parte_1 verata presso il reparto di Urologia dove veniva accertata “stenosi del uretere pelvico sinistro”. In data 20/05/2019 dopo gli accertamenti preoperatori di routine la paziente veniva sottoposta ad “intervento di ureteroneocistostomia sinistra laparoscopica robot assistita con posizionamento di stent ureterale”.
In data 24/05/2019 con indicazioni terapeutiche dettagliate da espletare a domicilio, ed indicazioni per il successivo monitoraggio/trattamento ambulato- riale la paziente veniva nuovamente dimessa (“La paziente torne- Parte_1 rà giorno venerdì 21 giugno per rimuovere lo stent ureterale” – v. Lettera di- missione UO Urologia del 24/05/2019).”
Tanto premesso, i CC.TT.UU. hanno poi ritenuto che “La condizione pato- logica, “stenosi del uretere pelvico sinistro”, che si è presentata nell'immediatezza dell'intervento chirurgico di “isterectomia totale con annes- siectomia bilaterale in chirurgia robotica”, rappresenta una complicanza pre- vedibile dell'atto operatorio dovuta alla sua sede anatomica (v. Consenso In- formato per Interventi di Chirurgia Robotica, pp.
6-8 pdf Cartella Clinica 9414).
Si fa presente che tale condizione patologica veniva prontamente riconosciuta
e affrontata dai sanitari dell' convenuta senza postumi Controparte_1 permanenti di rilievo”, evidenziando che “L'esame del caso clinico relativo al percorso terapeutico-chirurgico della paziente presso Parte_1
l' convenuta non ha messo in evidenza elementi di responsabilità pro- CP_1 fessionale a carico dei sanitari che la ebbero in cura”.
Allo stesso modo, relativamente al consenso informato, Parte_4
[...
non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto, da un lato, non ha provato che i medici non abbiano correttamente adempiuto
12 al dovere di informazione e dall'altro, non ha dato prova che, in ogni caso, ove correttamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento.
Al contrario, risulta che il Consenso Informato per Interventi di Chirurgia
Robotica firmato dalla ricorrente indicasse la complicanza verificatasi tra quelle prevedibile dell'atto operatorio dovuta alla sua sede anatomica (v.
Consenso Informato per Interventi di Chirurgia Robotica, pp.
6-8 pdf Cartella
Clinica 9414).
Alle conclusioni cui sono giunti i CC.TT.UU. questo giudice ritiene di do- versi uniformare essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
D'altro canto, parte ricorrente non ha fatto pervenire note critiche.
A tale proposito, con note di trattazione scritta per l'udienza del
12/11/2024, successiva al deposito della relazione conclusiva da parte dei
CC.TT.UU., la difesa di ha chiesto termine per osserva- Parte_1 zioni deducendo che la bozza di relazione era stata trasmessa alle parti in data 17/09/2024 ossia oltre il termine assegnato.
Orbene, con il provvedimento del 15/04/2024 era stato assegnato - ai
CC.TT.UU. - termine fino al 22/07/2024 per trasmettere la bozza di relazio- ne alle parti costituite;
nonché - alle parti - il successivo termine di giorni 30 per trasmettere ai consulenti le proprie osservazioni sulla relazione ed, infi- ne, ulteriore termine - ai CC.TT.UU. - di giorni 30 per depositare in cancelle- ria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse con le risposte ai rilievi.
Orbene, il ritardato invio della bozza di relazione alle parti in data
17/09/2024 non ha in alcun modo pregiudicato la possibilità per le parti di provvedere, nei successivi 30 gg. alla trasmissione ai consulenti le proprie osservazioni sulla relazione tenuto conto del fatto che la successiva udienza destinata all'esame della C.T.U. era stata fissata per il successivo
12/11/2024.
13 Alla luce di tutto quanto esposto, le domande formulate da parte ricorren- te non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza, non ricorrendo alcuna delle ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., possa giustificare anche una parziale com- pensazione delle spese di lite.
Sebbene risulti essere stata ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato con delibera del 10/07/2023 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, deve rammentarsi che “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata
a pagare all'altra risultata vittoriosa” (cfr. sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del
13/11/2020; Cass. civ. sez. VI, 19/06/2012, n. 10053), perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. che lo Stato si impegna ad anticipare sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio ed al
C.T.U.
Tenuto conto, tuttavia, del modesto impegno difensivo profuso dalle parti,
i parametri generali fissati dal D.M. D.M. 55 del 2014, (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modifica- zioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022 orientano per l'applicazione per tutte le fasi del coefficiente riduttivo del 30% ai valori tabellari medi pre- visti per le cause ricadenti nello scaglione di riferimento in relazione alla do- manda.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta le domande spiegate da nei confronti della Parte_1
in persona del Controparte_4
Commissario Straordinario;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della in persona del Controparte_4
14 Commissario Straordinario e le liquida in complessivi € 9.872,10 per com- pensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 19/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
15