Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4519 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024,
avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CALIGIURI Parte 1
FRANCESCO;
e
RICORRENTE
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ROMAGNOLI IDA;
CP 1
RESISTENTE
nonché
il Controparte_2 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10.01.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(il 17.05.1994) e Per 2 (il 22.07.1996).
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale a sé e un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 1300,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Si costituiva in data 9.10.2024 il resistente, il quale rappresentava di aver raggiunto un accordo con parte ricorrente per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
All'udienza dell'11.10.2024 i difensori rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo e chiedevano fissarsi udienza a trattazione scritta. Il giudice rinviava la causa all'udienza cartolare del 10.01.2025 con termine note fino al giorno d'udienza.
All'udienza cartolare 10.01.2025 il g.i., lette le note, riservava la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità
delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
• I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo reciproco rispetto;
⚫ La casa coniugale, sita in Sparanise (CE) Via Cnco Nevio, 1, di proprietà del sig.,
SA FU, viene di comune accordo a lui assegnata;
⚫ Il sig. SA FU autorizza la moglie IB CO al ritiro dalla casa coniugale del corredo personale composto da biancheria, lenzuola, coperte, pentole, piatti e bicchieri, entro e non oltre il 31.12.2025 previo preavviso di almeno 10
giorni; Quanto all'autovettura marca Ford modello Focus C-Max targata DJ025TS cointestata ad entrambi i coniugi la stessa viene trasferita nella esclusiva proprietà al sig. SA FU il quale provvederà al pagamento della tassa di circolazione ed ogni altro onere relativo al veicolo. All'uopo la sig.ra IB RA verrà liberata sin da subito da ogni responsabilità e da ogni obbligo di pagamento laddove il predetto veicolo dovesse essere oggetto di sanzioni amministrative o di sinistri stradali con responsabilità a carico del sig. SA o di altro conducente da questi autorizzato ad usare l'autovettura.
Il sig. FU SA, verserà alla moglie a titolo di mantenimento un assegno mensile di € 800,00, (ottocento/00) da rivalutare annualmente, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico su Libretto Banco Posta avento
IBAN nn. [...] co-intestato alla sig.ra IB
RA ed entrambi i figli, a decorrere dal mese di Ottobre la cui mensilità potrà essere versata entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
Considerato che
la casa coniugale verrà assegnata in godimento al sig. SA FU, quest'ultimo si impegna a versare, a titolo di collaborazione nel pagamento delle spese, la ulteriore somma di € 100,00 unitamente all'assegno di mantenimento
(per un totale di € 900,00 mensili), allorquando la moglie stipulerà un contratto di locazione di immobile abitativo a proprio nome, previa richiesta scritta da parte della sig.ra IB cui sarà allegato il contratto di locazione regolarmente régistrato; 7
• Quanto ai risparmi presenti su Libretto di deposito n. 1830267 in essere presso Poste
Italiane S.p.a. filiale di Sparanise (CE), cointestato ad entrambi i coniugi nonché al figlio TE, pari ad € 40.000 (quarantamila/00) gli stessi verranno divisi al
50% tra i coniugi;
considerato che
la sig.ra IB, allorquando lasciò la casa coniugale portò con sé la somma di € 20.000,00 (ventimila/00), anche questa verrà divisa al 50%; considerato altresì che il padre è creditore del figlio AB della sonima di € 10.000,00 (diecimila/00) anche questa verrà divisa al 50% tra i coniugi, a tale titolo il sig. FU SA ha già ricevuto € 2.000,00 spetta quindi allo stesso la ulteriore somma di € 3.000,00 ed alla moglie € 5.000,00 che saranno versati direttamente dal figlio AB. Dalla ripartizione al 50% di tutte le somme su citate ad ogni coniuge spetterà la somma complessiva di euro 35.000,00.
Considerato, quindi, che la sig.ra IB è già in possesso di euro 20.000,00 portati con sé quando si è allontanata dalla casa coniugale e considerato che il saldo di curo 8.000,00 quale prestito effettuato dal sig. SA al figlio AB dovrà essere da quest'ultimo restituito ai coniugi nella misura su citata, il sig.
SA FU, dovrà corrispondere alla moglie esclusivamente la somma di
€ 10.000,00. I versamento avverrà mediante bonifico su Libretto Banco Posta avente IBAN nn. [...] co-intestato alla sig.ra IB
RA ed entrambi i figli entro e non oltre il 15 ottobre 2024. La sig.ra IB percepirà poi separatamente dal figlio AB la somma di Euro 5.000,00 quale 50% del credito ceduto dal sig. SA.
Il libretto postale, sopra indicato, cointestato ai coniugi ed al figlio TE viene di comune accordo tenuto in essere, in quanto lo stesso è indicato come conto corrente di appoggio per operazioni in essere. Resta inteso chc, dal momento della sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra IB RA e il figlio TE non avranno più nulla a pretendere sulle somme future che verranno depositate sul predetto libretto;
Quanto alla carta di credito relativa al C/C n. 39644174 accesa presso Poste Italiane
S.p.a. già restituita dalla sig.ra IB al sig. SA, la stessa verrà estinta entro il
31 ottobre 2024. All'uopo la sig.ra IB si impegna entro tale data a recarsi congiuntamente al sig. SA presso l'ufficio postale di competenza al fine di procedere a tale adempimento;
Quanto ai buoni fruttiferi ordinari n. 18302637 emesso il 05.10.2022 di Euro
20.000,00 e n. 39644174 emesso il 18.01.2023 di Euro 32.000,00 da Poste Vita s.p.a. di Calvi in Risorta (CE) non ancora giunti a scadenza, 'che si allegano in copia, gli stessi verranno divisi al 50% tra i coniugi alla loro naturale scadenza. Il 50% delle rispettive somme dovrà essere corrisposto dal sig. SA alla sig.ra IB
RA, entro 15 giorni dall'incasso, mediante bonifico su Libretto Banco Posta avente IBAN nn. [...] co-intestato alla sig.ra IB
RA ed entrambi i figli. ⚫ Quanto alle due Polizza vita stipulate dal sig. SA FU con Poste Vita, filiale di
Calvi in Risorta (CE) di cui una di importo pari ad € 70.000,00, e l'altra di importo di
€ 149.000,00, le stesse verranno di volta in volta rinnovate vita sua natural durante e unici beneficiari, alla morte del contraente, saranno entrambi i figli in parti uguali i quali ultimi verranno resi edotti del relativo periodo di rinnovo.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei
,nata in [...] il [...], e CP 1 nato in [...] Parte 1
SE (CE) il 17/10/1958;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CP_3 di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, Parte II,
Serie A, anno 1990);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 10/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo