Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2129/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2129 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.), pendente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il 21 Parte_1 CodiceFiscale_1 novembre 1983 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giovanni Antonio Cillo (C.F. ), presso il cui studio CodiceFiscale_2
è elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Dante n. 31;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Mestre (VE), alla via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 10 novembre 2022, dall'Avv. Marco Rossi (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verona, al C.F._3 vicolo S. Bernardino 5A;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 02 maggio 2019, ha Parte_1 proposto opposizione al precetto notificatogli in data 11 aprile 2019, con cui
[...] gli ha intimato il pagamento della somma di € 12.457,98, in forza del CP_1 decreto ingiuntivo n. 265/2017 emesso in data 15 febbraio 2017 dal Tribunale di
Avellino, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 05.06.2017 e munito di formula esecutiva il 14.07.2017.
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, in quanto effettuata in Baiano, alla via Alfieri n. 15, luogo coincidente con quello di residenza di taluni familiari dell'opponente ( , ed ), Persona_1 Per_2 Pt_1 ma diverso da quello di residenza dell'opponente (in Sperone, alla via Subaiano n.
6, a decorrere dal 20 ottobre 2016).
Ha, altresì, chiesto dichiararsi la nullità del precetto ex art. 480, co. 2, c.p.c. per mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo ed ha, pertanto, concluso chiedendo – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo –
l'accoglimento della spiegata opposizione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
2. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 settembre 2019, eccependo l'inammissibilità di ogni Controparte_1 contestazione relativa alla notifica del titolo esecutivo, da farsi valere con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
In ogni caso, l'opposta ha fatto rilevare che il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato al debitore il 06 marzo 2017, con consegna dell'atto a mani proprie del destinatario, come risultante dall'avviso di ricevimento pervenuto all'indirizzo di residenza indicato dal debitore nel contratto di finanziamento stipulato con (e posto a base della domanda monitoria). Controparte_2
Quanto alla censura relativa alla nullità del precetto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, l'opposta ha richiamato il principio del raggiungimento dello scopo, che opera in tutti i casi in cui l'opponente si limiti a lamentare irregolarità formali, senza chiarire il pregiudizio conseguente a tale invalidità. ha, dunque, concluso instando per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 attesa l'inammissibilità e/o infondatezza della stessa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio. R.G. n. 2129/2019
3. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 14 gennaio 2020, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e sono stati, poi, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata, in ultimo, rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. Ciò premesso, in via preliminare, deve darsi atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale in pari data.
5. Ciò posto, ritiene il Tribunale che il presente giudizio possa esser deciso facendo applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in virtù del quale la domanda può esser decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e ciò esime il
Tribunale dall'esame delle varie eccezioni – anche preliminari - sollevate dalla controparte.
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante
Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del
2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ., Sez. Un. n. 9936 del 2014).
Invero, osserva il Tribunale che l'opponente , per la prima volta in Parte_1 sede di note scritte depositate in data 08 settembre 2021, ha eccepito il difetto di legittimazione (recte titolarità) attiva del credito in capo all'opposta CP_1
per aver quest'ultima conferito ad in data 29 giugno 2018,
[...] Controparte_3 il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli dei crediti deteriorati e, dunque, anteriormente alla notifica del precetto, avvenuta in data 11 aprile 2019.
Orbene, come è noto, la contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio è questione che attiene al merito della causa e cioè alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio, la parte che promuove un giudizio è tenuto, non solo a prospettare di R.G. n. 2129/2019
essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, ma deve anche provare di esser titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte
(cfr. Cass., SS.UU. sent. n. 2951/2016).
Inoltre, poiché la titolarità costituisce un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, essa può esser negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, co. 2, c.p.c..
Ne consegue l'ammissibilità di tale motivo di opposizione formulato da Pt_1
in sede di note scritte depositate in data 08 settembre 2021 e della
[...] relativa documentazione allegata, trattandosi di documenti entrati nella sfera di conoscenza dell'opponente successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie (nella specie, il termine di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. è decorso in data 18 maggio 2020).
Sul punto, l'opponente ha dedotto di aver ricevuto, in data 22 giugno 2020, la notifica di un nuovo atto di precetto fondato sul medesimo decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto nella presente sede, da parte di CP_3
nella qualità di conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di
[...] acquisto e gestione di portafogli dei crediti della Controparte_1
All'uopo l'opponente ha depositato l'atto di precetto di Parte_1 CP_3 recante data 08 giugno 2020 nonché il verbale di conferimento del ramo
[...]
d'azienda, dal quale risulta che, in data 19 giugno 2018, ha Controparte_1 conferito ad “il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e Controparte_3 gestione di portafogli di crediti distressed” e che “nel ramo d'azienda sono compresi […] tutti i crediti deteriorati di cui si è resa acquirente Controparte_1
e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1° luglio 2018) e che “il conferimento determina il subentro della “società conferitaria” nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda;
pertanto “la società conferitaria riscuoterà direttamente l'importo di tali crediti”.
ha, altresì, depositato l'atto di pignoramento presso terzi notificato Parte_1 in data 23 luglio 2020 da al debitore ed al terzo Controparte_3 Parte_1 pignorato e l'ordinanza di assegnazione Controparte_4 somme resa dal G.E. in data 31 marzo 2021.
A fronte della formulazione di tale doglianza, l'opposta nulla ha Controparte_1 dedotto, essendosi limitata a chiederne il rigetto, trattandosi di “una mera R.G. n. 2129/2019
affermazione priva di alcun supporto probatorio” (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale).
6. Per le considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale che ricorra la prova dell'eccepito difetto di titolarità attiva del credito in capo all'opposta CP_1
con conseguente accoglimento dell'opposizione a precetto proposta da
[...]
e con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione. Parte_1
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opposta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, Controparte_1
facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa (cd. disputatum) e dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova. Va, infine, disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'opponente, Avv. Giovanni Antonio Cillo, dichiaratosi antistatario. 1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione a precetto proposta da
; Parte_1
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15 %, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Antonio Cillo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 05 giugno 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani