Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 14 giugno 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria via Sbarre Inf. Vico Cieco n. 39;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Maria Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso l’Ufficio Affari Legali della medesima ASP sito in Reggio Calabria Via Sant’Anna II Tronco;
nei confronti
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova, Pal. Campanella;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015 (All. 5);
- nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in accoglimento in ordine all’istanza dei ricorrenti in favore del minore;
- per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;
- e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP, anche quale danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 98/2023;
Vista l’ordinanza collegiale n. 905/2023;
Vista l’ordinanza collegiale n. 392/2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato il 25/04/2023 e depositato il successivo 30/04/2023, i Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, genitori del figlio minore -OMISSIS-, hanno esposto:
i) al piccolo -OMISSIS-, all’età di circa 18 mesi, è stato diagnosticato un -OMISSIS-;
ii) a seguito di controlli audiometrici, cromosomici, neurologici, il minore ha intrapreso la terapia A.B.A. presso il centro “Intorno a me mille colori” di Reggio Calabria per 6 ore settimanali, notando notevoli miglioramenti;
iii) in data 18.12.2017, l’U.O.C. di Neuropsichiatria infantile di Messina aveva prescritto al minore la terapia cognitivo comportamentale, inizialmente con metodo Denver, più adatta per l’età, successivamente con metodo ABA in maniera strutturata ed intensiva;
iv) da oltre 5 anni i genitori di -OMISSIS- si prodigano per tentare di assicurargli adeguate terapie affinché possa attenuare il gap tra l’età anagrafica e quella dell’effettivo sviluppo psicomotorio;
terapie che, secondo le pertinenti Linee Guida, dovrebbero essere seguite con costanza quotidiana, per almeno 6 ore al giorno, mediante la metodologia ABA;
v) in particolare, le terapie sono molto costose e i genitori non posso garantirle al proprio figlio neanche ai livelli minimi, dal momento che -OMISSIS- usufruisce di appena 6 ore settimanali di terapia ma senza alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella dei genitori, né i genitori sono supportati e formati ad essere “genitori di un bambino -OMISSIS-”;
vi) in data 31.8.2022, con atto extragiudiziario di diffida e messa in mora inviato a mezzo p.e.c. all’ASP di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria, i ricorrenti hanno chiesto un immediato intervento con la presa in carico del minore con l’erogazione della terapia con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi medio tempore corrisposti per la medesima terapia riabilitativa, ma i suddetti Enti sono rimasti del tutto inerti.
Nel corso del giudizio, poi, i ricorrenti hanno ulteriormente specificato che il piccolo -OMISSIS- è stato anche visitato (in data 6.9.2019) presso l’ASP di Reggio Calabria per la presa in carico e lì veniva diagnosticato il -OMISSIS-, prescrivendo, attesa la “situazione di gravità”, unicamente di chiedere l’invalidità civile ex L. n. 104/912.
1.1. Per quanto ora esposto, con l’odierno ricorso viene contestata l’inerzia delle amministrazioni resistenti per il seguente articolato motivo di diritto: “violazione della L. n. 134/15. Violazione dell’art. 32 della Costituzione - eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione amministrativa”.
I ricorrenti chiedono di accertare il diritto del loro figlio minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia A.B.A., con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria a prenderlo in carico in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti così garantendogli l’erogazione del trattamento riabilitativo quanto meno per le ore minime previste dai nuovi LEA, con l’obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il -OMISSIS-, mediante la metodologia ABA, indicata dalle Linea guida del 2011 per i minori affetti da -OMISSIS- e le Linee di indirizzo della Conferenza Unificata del 22 novembre 2012 e aggiornate nell’ottobre 2015.
I ricorrenti hanno chiesto:
- l’accertamento del diritto del minore di ricevere, a carico del Sistema Sanitario regionale, l’erogazione del trattamento riabilitativo funzionale a migliorarne le abilità comunicativo-relazionali e ridurne il -OMISSIS- per 40 ore settimanali per sei giorni a settimana, o comunque per un numero di ore non inferiori a quanto prescritto dai terapisti, mediante la metodologia ABA;
- la condanna dell’ASP di Reggio Calabria a prendere in carico il minore, in via diretta o indiretta, per l’esecuzione dei suddetti trattamenti, a far data dal deposito del ricorso;
- l’accertamento del proprio diritto, e conseguente condanna dell’ASP, al rimborso tanto delle spese relative al trattamento riabilitativo svolto dal minore a decorrere dal deposito del ricorso quanto delle spese in precedenza sostenute, allo stesso titolo, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo.
- il risarcimento del danno subito dal minore in termini di perdita di chance e dai genitori in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché da ritardo, vinte le spese.
2. Per resistere al ricorso in data 18/05/2023 si è costituita la Regione Calabria, eccependo, in limine , il difetto di legittimazione passiva nonché l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
3. Con ordinanza n. 98/2023 del 25/05/2023 il Tribunale ha (ri)qualificato il ricorso quale azione di accertamento del diritto del disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, e soggetto al rito ordinario ex art. 32, comma 2 c.p.a.; e ha, pertanto, disposto la prosecuzione del giudizio previa conversione del rito.
Ha accolto l’istanza di concessione di misure cautelari “disponendo che nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del presente provvedimento, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria provveda ad elaborare un progetto terapeutico completo e specifico che tenga conto di tutte le esigenze del minore”.
Ha, infine, fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica di discussione del giorno 22 novembre 2023.
4. In data 13/10/2023, si è costituita l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per resistere al ricorso, eccependone l’infondatezza nel merito e chiedendone il rigetto, vinte le spese.
5. In esito all’udienza pubblica del 22 novembre 2023, con ordinanza n. 905/2023 del 20/12/2023, il Collegio ha disposto una verificazione, incaricando a tal fine il Direttore sanitario dell’ASP di Catanzaro, e rinviava l’ulteriore trattazione della controversia all’udienza pubblica del 18 aprile 2024.
6. In esito all’udienza pubblica del 18.4.2024, con ordinanza n. 392 del 14/06/2024 il Collegio:
- rigettava l’istanza di esecuzione della misura cautelare, perché non notificata all’Amministrazione intimata ai sensi dell’art. 59 c.p.a.;
- preso atto che il nominato verificatore, pure sollecitato dal difensore di parte ricorrente, non aveva adempiuto agli incombenti istruttori disposti con la richiamata ordinanza, senza darne alcuna giustificazione, ha ritenuto, stante la delicatezza delle questioni da approfondire sotto il profilo medico-terapeutico rispetto ai fatti già allegati dai ricorrenti e alla documentazione sanitaria da questi già prodotta in giudizio, di revocare la nomina del verificatore e di disporre una C.T.U., formulando i quesiti e rinviando la trattazione della controversia all’udienza pubblica del 23 ottobre 2024.
7. In data 21/09/2024, il C.T.U. ha depositato la relazione di consulenza e gli allegati.
8. In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, nessuna delle parti ha depositato memorie né repliche.
Parte ricorrente ha depositato in data 10.9.2024, in un unico file pdf, privo di indice, talune “fatture”, specificando, con l’allegato foliario – memoria, che si tratta di “Fatture per la terapia con metodologia ABA successive all’ultimo deposito per la precedente udienza, per un importo di € 3.024,00”, chiedendo “la modifica del quantum del risarcimento del danno, da quantificarsi oggi in € 17.283,00”.
9. All’udienza pubblica del 23.10.2024, la causa è stata chiamata, e dopo la discussione di rito, trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
10.1. Va, preliminarmente, dichiarato, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa regionale, il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, in quanto, come già ravvisato con l’ordinanza cautelare e di mutamento del rito, il minore deve essere preso in carico dall’Azienda Sanitaria intimata, territorialmente competente, cui spetta la individuazione ed erogazione della prestazione sanitaria.
11. La domanda di parte ricorrente ha sostanzialmente per oggetto l’accertamento del diritto del minore affetta da -OMISSIS- ad ottenere, a carico dell’ASP intimata, l’erogazione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura specializzata in materia.
11.1. La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18.12.2023, e da ultimo, dalla sentenza n. 552 del 30.8.2024, alle quali si rimanda ex art. 74 c.p.a. per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento A.B.A. invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale (v. anche sentenza n. 223 del 22.03.2024).
11.2. Ciò posto, che il minore -OMISSIS-, affetta da “-OMISSIS-”, possa vantare il diritto ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. risulta provato dagli esiti della CTU disposta da questo Tribunale, a cui si ritiene di poter fare riferimento.
11.3. Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, laddove ha concluso: “ Per rispondere ai quesiti che mi sono stati posti, sulla base della valutazione della documentazione sanitaria esistente agli atti, della visita medica effettuata, e della presa visione della linea guida 21 dell’Istituto Superiore della Sanità, posso affermare che: 1)Il bambino -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS-” e negli ultimi anni ha ottenuto un miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA; 2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute della minore; 3)tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità e le condizioni cliniche di -OMISSIS-, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie venti ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali cinque devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti; 4) la durata del trattamento, visto il grave deficit del linguaggio ed i disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’ età di 14 (quattordici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa. ”.
11.4. La domanda di accertamento del diritto alle cure deve essere pertanto accolta.
12. Quanto alla domanda risarcitoria, articolata in svariate voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, essa deve essere accolta nei termini che seguono.
12.1. I ricorrenti chiedono anzitutto il risarcimento del danno patrimoniale di tutte le spese documentate in atti, di tutte le spese documentate in atti, corrispondenti alla terapia A.B.A. prestata in favore della minore presso il centro “Intorno a me mille colori” di Reggio Calabria.
La domanda va accolta.
12.2. Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evince invero che il piccolo -OMISSIS- è stato visitato presso l’ASP di Reggio Calabria per la presa in carico e lì è stato diagnosticato il -OMISSIS- il 7.6.2019.
12.3. Orbene, nonostante l’espressa previsione del trattamento con metodo ABA quale trattamento specifico idoneo a garantire il miglioramento delle condizioni cliniche della paziente, detto trattamento non è stato attuato con presa in carico, ancorché in forma indiretta, dal S.S.N. per la somministrazione del trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, ritenuta dal CTU “scientificamente valida” ed idonea ad apportare “un concreto beneficio alla salute della minore” (così si evince dalle conclusioni della consulenza in atti).
Per completezza, a nulla vale l’eccezione –spesa dall’Azienda Sanitaria resistente in sede di discussione- sulla sostanziale irrilevanza della pec di richiesta di presa in carico inoltrata alla direzione generale e non redatta sulla specifica modulistica da inviare direttamente agli uffici interni competenti.
Al di là del fatto che è stigmatizzabile il permanere di una situazione di silenzio a fronte di una richiesta comunque pervenuta all'Ente, come emerge dalla relazione di consulenza in atti, il trattamento ABA, oltra a rientrare nei LEA è quello più appropriato alla patologia del minore (così il Dott. D’Agostino: “ è documentato, nella stessa linea guida dell’ISS, che il trattamento ABA ottiene miglioramenti nelle tre aree che appaiono carenti o alterate in -OMISSIS- e cioè: la cognitività, il linguaggio ed i disturbi comportamentali ”), mentre dal verbale dell’ASP del 7.6.2019, come indicato nella certificazione in atti, risulta eloquentemente consigliato alla famiglia (cfr. voce “prescrizione”) di richiedere l’”invalidità civile” ex “L. n. 104/92” (“prescrizione” che, all’evidenza, non indica un trattamento sanitario).
12.4. Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo dell’ASP di fornire al minore, fin dal 7.6.2019 un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia A.B.A, di fatto erogato, come da fatture in atti, da struttura privata.
12.5. Al riguardo, i ricorrenti – che hanno quantificato in corso di causa di aver sostenuto spese per la terapia con metodologia ABA pari ad € 17.283,00 (cfr. memoria del 10/09/2024), depositando apposita documentazione (fatture) - hanno documentato di aver sostenuto, negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per le prestazioni terapeutiche rese in favore del proprio figlio dalla Cooperativa Sociale Onlus “Intorno a me Mille Colori” di Reggio Calabria per l’importo complessivo di € 15.007,00 (all. 4 produzione originaria, documentazione del 28/10/2023, all. 11 della produzione del 2/03/2024 e produzione del 10/09/2024).
12.6. Il suddetto importo complessivo, operato sommando gli importi delle fatture prodotte in atti, con esclusione delle fatture n. 10 del 3 agosto 2022 e n. 26 del 4 agosto 2023, che non riguardano terapia A.B.A., deve essere riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, cui devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso.
12.7. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che l’ASP abbia eventualmente corrisposto nelle more a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
13. Quest’ultimi chiedono, altresì, il risarcimento del “danno non patrimoniale e da ritardo” dai medesimi subìto, nel senso cioè del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti quali genitori in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
13.1. La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
La mancata predisposizione nei confronti del minore della terapia ABA (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017 - cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l’ASP di Reggio Calabria doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell’equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa il genitore di un bimbo disabile.
Tali circostanze, attinenti all’ an DE , rientrano tra i c.d. ‘fatti di comune esperienza’ che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria ex art. 2729 c.c.
Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, “ viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così TAR Calabria-Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n. 39; TAR Sicilia, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n. 975; anche TAR Campania, IV, 25 settembre 2012, n. 3936) ” (cfr. TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023, n. 748).
13.2. Avuto riguardo, invece, al quantum DE , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass., sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Appare, dunque, equo liquidare ai genitori la somma complessiva di € 1.000,00 per ciascuno dei genitori, a titolo di danni non patrimoniali subìti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore stesso.
13.3. Quanto, invece, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche dell’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
14. I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, anch’esso da liquidarsi in via equitativa, subìto dal minore che, a causa dell’inadempimento dell’A.S.P. all’obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia A.B.A.) e quantità, a quello raccomandato nelle cd. Linee Guida (ovvero n. 40 ore settimanali), ha potuto fruire soltanto di n. 6 ore settimanali della stessa terapia erogate presso una struttura privata, con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, in termini di mancati progressi (in altri termini, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale “ da perdita di chance ” subìto dal minore).
Ad avviso dei ricorrenti, “ Le terapie presso i privati sono costose e, pertanto, nonostante il minore dovrebbe effettuare almeno sei ore di terapia al giorno, i genitori possono garantirgli appena 6 ore alla settimana. Quanto sopra comporta il rischio di non poter raggiungere tempestivamente gli obiettivi previsti dal piano terapeutico ed il superamento di quei gap per i quali viene intrapresa la terapia ”.
14.1. La domanda va accolta per come di seguito esposto.
14.2. Osserva il Collegio che, così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance non patrimoniale che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa, beneficiando comunque il minore di terapia A.B.A. garantito da un operatore privato per n. 6 ore settimanali) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtuttavia frustrata dalla condotta omissiva dell’ASP danneggiante.
La chance di conseguimento del risultato migliorativo – id est , del pieno sviluppo delle potenzialità del minore- è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l’Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.
Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance , ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità- assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.
Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo il c.d. “ id quod plerumque accidit ”, la mancata fruizione delle ore di terapia A.B.A. ha avuto sullo sviluppo delle minori, in considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
14.3. Nella fattispecie, dalle conclusioni della CTU del dott. D’Agostino si evince chiaramente che il piccolo -OMISSIS- avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’ASP un trattamento terapeutico pari n. 20 ore (n. 14 ore in più rispetto a quelle assicurate privatamente).
14.4. Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore per i mesi in cui è stato privato delle ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d’altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di “probatio diabolica”.
14.5- Sul quantum DE , si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale –ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell’appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, “ rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo ” (v. Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993).
Appare, dunque, equo liquidare al minore la complessiva somma di € 2.000,00, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del programma terapeutico A.B.A. di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura già indicata ben superiore a quanto esse beneficiavano mercé l’intervento del privato.
15. Conclusivamente:
a) va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, che viene pertanto estromessa dal giudizio;
b) il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto della minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia cd. A.B.A. per come stabilito dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino, e cioè di n. 20 ore settimanali, delle quali cinque devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, fino al raggiungimento del 14° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico. Ne consegue la condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;
c) è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di € 15.007,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso;
d) è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma di € 1.000,00 a ciascuno dei genitori ricorrenti;
e) è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dal minore con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 2.000,00.
Sulle somme in parola (d) e e)) sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n. 24468).
f) è infondata la domanda di risarcimento dei danni da ritardo..
16. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’A.S.P. intimata per essere liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà che ha reso la dichiarazione di rito, mentre vanno compensate quanto alla Regione Calabria.
17. Va revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alla luce della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate dell’11.4.2024, versata in atti in data 3/09/2024, dalla quale emerge il superamento dei limiti reddituali stabiliti per l’anno 2022.
18. Parimenti va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al CTU Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida nella misura di euro 700,00 oltre accessori di legge, e con rimborso, sempre a carico dell'ASP ed in favore dei ricorrenti, dell’importo di tale anticipo, se e nella misura in cui sia già stato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:- estromette dal giudizio la Regione Calabria;
- lo accoglie nei termini di cui in parte motiva, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A, per come definito dal progetto terapeutico illustrato dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino di cui in atti.
Per l’effetto:
1) condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico della minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 20 ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali cinque devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti fino al compimento del 14° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico;
2) accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del minore per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore degli stessi dell’importo complessivo di € 15.007,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall’ASP);
3) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma di € 1.000,00 a ciascuno dei genitori, e dunque della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
4) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti del predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell’avv. Stefania Aurora Pedà che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge.
Compensa le spese quanto alla Regione Calabria.
Revoca l’ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria con delibera della Commissione n. 62/2023.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 23 ottobre 2024 e 4 dicembre 2024, con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.