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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/10/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2119/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Treppiccione e Michele Parte_1
Di LI e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede di Caserta, sita in CP_1
Caserta al Piazzale E. Maiorana, 6
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di essere dipendente della società con sede in Francolise (CE) svolgendo le Parte_2
mansioni di addetto alle macchine, esponeva che, in data 02.03.2021, alle ore 9,30 circa, nello svolgimento della propria attività lavorativa ed, in particolare, prima dell'utilizzo del macchinario, compiva un'ispezione della macchina in dotazione, all'esito del quale si accorgeva che era necessario sostituire un pezzo per il corretto funzionamento;
dedotto di essersi recato nella zona magazzino della società al fine di prendere i ricambi necessari, ove erano ubicati due cassoni – uno a fianco all'altro – si accingeva a prendere dei pezzi nel cassone da terra contenuti in delle scatole e “la stessa si apriva da sotto facendo perdere
l'equilibrio , provocando un movimento inconsulto, tale da far sbattere con violenza il braccio sul cassone” ed, ancora, presentando “una tumefazione al braccio e avambraccio sinistro con difficoltà di mobilità dello stesso, nonché dolore acuto che si protraeva nel tempo”, di essere stato soccorso e trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca con diagnosi di lussazione, affermava di essere stato sottoposto agli esami diagnostici necessari in quanto si accertava
“Trauma Polso ed Avvambraccio sinistro con edema e dolore” e che, sottoposto agli esami strumentali, veniva diagnosticata una frattura scomposta del polso sinistro.
Deduceva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, all'esito del quale l' riconosceva una menomazione pari al 4%; dedotto, pertanto, che CP_1 il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso, il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio l' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., e concludeva chiedendo di: “A . accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal sig. ha causato una menomazione dell'integrità psicofisica Parte_1 pari ad 10 punti percentuale o comunque a quella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000 e successive modificazioni;
B. per l'effetto condannare l' in persona del l.r.p.t. a pagare al sig. CP_1 Parte_1
l'indennità per la menomazione psicofisica permanente subita (danno biologico) pari ad euro €
8.452,78 alla diversa, maggiore e/o minore somma che sarà accertata in corso di causa”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 02.01.2025, si costituiva l' , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la CTU, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, respinta. Preliminarmente, si osserva che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.07.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 D.P.R. n. 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto, invece:
a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al
16% (art. 13 d.lgs. n. 38/2000).
Ciò posto, la fattispecie in esame ricade nella prima ipotesi applicativa.
Nel merito, il consulente d'ufficio – dott. – espletate le necessarie indagini, Persona_1
ha rilevato che il ricorrente è affetto da patologie consistenti in “Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta di epifisi distale del radio sinistro (non dominante) trattata con osteosintesi (fili di ER e fissatore esterno) e tutore gessato” (cfr. pagina 8 della consulenza), come indicati dettagliatamente nella perizia medico-legale in atti, depositata in data
21.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritti, concludendo che “Considerata la situazione sopra descritta, tenuto conto della tipologia e del grado, queste minorazioni possono essere valutate sulla scorta delle tabelle D.M. n. 38 del 12 luglio 2000 (sulla base delle voci tabellari sopra elencate), con un valore percentuale complessivo di danno biologico (menomazione all''integrità psicofisica) pari al 4% (MASSIMO TABELLARE), CONFERMANDO INTERGALMENTE LA
VALUTAZIONE .” (cfr. pagina 8). CP_1
Confermando la valutazione , il CTU, in particolare, in maniera analitica ed esaustiva, CP_1
osserva che “In merito alla frattura scomposta del radio del polso sinistro, in destrimane, si rileva che è stata confermata strumentalmente e trattata chirurgicamente con l'inserimento di fili di kirschner ed apparecchio gessato. All'esame obiettivo si rileva una dolorabilità alla digitopressione della zona lesa, limitazione funzionale antalgica in flesso-estensione e pronosupinazione per gradi estremi del polso sinistro;
riferita ipostenia lieve non certificata né accertata strumentalmente. Non presenza di ipotonomiotrofia dell'arto leso. Non perdita dei movimenti fini. Chiusura a pugno completa. Tale lesione è valutabile con una percentuale del 4% sulla base dei seguenti codici: • 234.
Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale Fino a 4% Si precisa che non vi sono esami strumentali che permettano di appurare la presenza di ipostenia ed eventuale coinvolgimento del tessuto nervoso o capsulo legamentoso. Per tale motivo è stato considerato solo il codice 234 sulla stessa linea della valutazione effettuata dall' . CP_1
Nel referto specialistico del 04/04/2025 sono evidenziati dallo specialista ortopedico “fenomeni osteodistrofici” non meglio precisati ma non si rilevano esami radiologici agli atti” (cfr. consulenza).
Del resto, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise.
In quest'ottica, non possono condividersi le censure mosse alla consulenza dalla parte ricorrente nell'ambito delle note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21.10.2025.
Al riguardo, va evidenziato che, in risposta alle osservazioni, avuto anche riguardo alle conclusioni a cui è giunto il CTP dott. , il consulente nominato, in maniera Persona_2
del tutto esaustiva, ha effettuato una serie di chiarimenti, osservando quanto segue: “Tale esame non appare essere in linea con quanto rilevato dallo scrivente in occasione dell'accertamento peritale: “limitazione funzionale antalgica in flesso-estensione e prono-supinazione ai gradi estremi del polso sinistro;
riferita ipostenia lieve non certificata né accertata strumentalmente. Non presenza di ipotonomiotrofia dell'arto leso. Non perdita dei movimenti fini. Chiusura a pugno completa.” Da quanto si è potuto constatare non vi è una così marcata riduzione funzionale della flesso-estensione del 50% della mano sinistra, ma di gran lunga inferiore;
non vi è apprezzabile riduzione della pronosupinazione. L'esame obiettivo dello scrivente è pressappoco sovrapponibile a quello effettuato dai sanitari dell' in data 21/12/2021 in cui si legge: “Estensione limitata di circa 1/5, flessione CP_1 di circa 1/4, inclinazione radiale limitata di circa 1/4. Nella norma l'ampiezza e la fluidità di tutti i movimenti articolari della mano in esame, così come la loro capacità di coordinamento. Chiusura a pugno completa senza persistenza di iatus digito-palmare con forza prensile conservata. buona la pinza pollice-altre dita.” Appare quindi incomprensibile come la valutazione clinica del CTP sia così marcatamente differente da quella effettuata dallo scrivente e dai sanitari dell' , che sono CP_1 assimilabili. Inoltre non si rileva sul giudizio del Medico Competente, agli atti, una specifica
“limitazione” a tutela della mano sinistra del Sig. Infatti vi è solo una aspecifica “limitazione” Pt_1 alla movimentazione manuale dei carichi senza particolare riferimento alla necessità di evitare mansioni che prevedano l'uso della mano sinistra e soprattutto per compiti ove prevista la flesso- estensione del polso. Inoltre nella rx del polso del 29/05/2025 non si rilevano fenomeni osteodistrofici del polso, ma solo segni di artrosi radio carpica, compatibile, parzialmente, anche con l'età del ricorrente. Oltre a quanto riportato non si rilevano danni nervosi strumentalmente dimostrabili da cui si evidenzi il deficit di forza del polso e la compromissione prensile della mano sinistra. A parere dello scrivente, gli esiti della frattura e la limitazione funzionale dell'articolazione del carpo sinistro non sono così gravi come descritti dal Dott. , quindi non risultano applicabili voci tabellari Per_2 differenti rispetto a quella sotto riportata: 234. Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale Fino a 4%. Non da ultimo si evidenzia che il Dott.
, nelle osservazioni fa riferimento a due voci tabellari inesistenti nelle tabelle del D.M. n. 38 Per_2 del 12 luglio 2000 Si riporta dalle osservazioni del Dott. : - voce tabellare “213 (esiti di Per_2 frattura dell'epifisi distale del radio con grave limitazione funzionale del polso)”, - voce tabellare “214
(esiti di frattura di avambraccio con esiti artrosici e deficit marcati della prono-supinazione)”. Per precisione si fa presente che nelle tabelle del D.M. n. 38 del 12 luglio 2000 la voce tabellare 213 fa riferimento a “Ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti” e la 214 a
“Esiti di frattura di clavicola apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata compromissione funzionale. Quindi il calcolo del danno riportato nelle osservazioni appare infondato
e non applicabile. Sulla base di quanto argomentato, si conferma quanto espresso in perizia” (cfr. consulenza).
In questi termini, dunque, ritiene la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte, anche attraverso il CTP, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico.
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
per tale ragione, questa giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
Del resto, diversamente da quanto prospettato dalla parte ricorrente nell'ambito delle note ex art. 127-ter c.p.c., neppure può ravvisarsi, nel caso di specie, alcuna violazione del contraddittorio, atteso che, sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 191, 193 e 195 c.p.c., questa giudicante, all'esito dell'udienza del 16.01.2025, nel nominare il consulente e nel formulare i quesiti, proprio al fine di garantire il contraddittorio tra le parti, provvedeva a fissare un termine al CTU per trasmettere l'elaborato peritale alle parti costituite, assegnando a queste ultime un ulteriore termine per trasmettere al CTU nominato le proprie osservazioni sulla relazione, facendo, infine, obbligo al CTU, di depositare, entro 20 giorni dalla scadenza di tale ultimo termine, la relazione, le eventuali osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse.
Ebbene, come emerge dai passaggi della consulenza in precedenza richiamati, tale attività, nella fattispecie in esame, è stata adempiuta dal consulente nonché dalla stessa parte ricorrente, la quale provvedeva a trasmettere le proprie osservazioni, a fronte delle quali il consulente nominato forniva risposta nell'ambito della perizia depositata;
di conseguenza, sulla scorta di tali argomentazioni, non appare necessario provvedere ad un ulteriore esame della consulenza neppure sotto tale profilo, essendo stata l'intera attività condotta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie processuali.
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
Tenuto conto della patologia comunque riscontrata, sussistono le ragioni di legge per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
S. Maria C.V., 24.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2119/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Treppiccione e Michele Parte_1
Di LI e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede di Caserta, sita in CP_1
Caserta al Piazzale E. Maiorana, 6
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di essere dipendente della società con sede in Francolise (CE) svolgendo le Parte_2
mansioni di addetto alle macchine, esponeva che, in data 02.03.2021, alle ore 9,30 circa, nello svolgimento della propria attività lavorativa ed, in particolare, prima dell'utilizzo del macchinario, compiva un'ispezione della macchina in dotazione, all'esito del quale si accorgeva che era necessario sostituire un pezzo per il corretto funzionamento;
dedotto di essersi recato nella zona magazzino della società al fine di prendere i ricambi necessari, ove erano ubicati due cassoni – uno a fianco all'altro – si accingeva a prendere dei pezzi nel cassone da terra contenuti in delle scatole e “la stessa si apriva da sotto facendo perdere
l'equilibrio , provocando un movimento inconsulto, tale da far sbattere con violenza il braccio sul cassone” ed, ancora, presentando “una tumefazione al braccio e avambraccio sinistro con difficoltà di mobilità dello stesso, nonché dolore acuto che si protraeva nel tempo”, di essere stato soccorso e trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca con diagnosi di lussazione, affermava di essere stato sottoposto agli esami diagnostici necessari in quanto si accertava
“Trauma Polso ed Avvambraccio sinistro con edema e dolore” e che, sottoposto agli esami strumentali, veniva diagnosticata una frattura scomposta del polso sinistro.
Deduceva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, all'esito del quale l' riconosceva una menomazione pari al 4%; dedotto, pertanto, che CP_1 il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso, il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio l' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., e concludeva chiedendo di: “A . accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal sig. ha causato una menomazione dell'integrità psicofisica Parte_1 pari ad 10 punti percentuale o comunque a quella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000 e successive modificazioni;
B. per l'effetto condannare l' in persona del l.r.p.t. a pagare al sig. CP_1 Parte_1
l'indennità per la menomazione psicofisica permanente subita (danno biologico) pari ad euro €
8.452,78 alla diversa, maggiore e/o minore somma che sarà accertata in corso di causa”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 02.01.2025, si costituiva l' , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la CTU, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, respinta. Preliminarmente, si osserva che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.07.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 D.P.R. n. 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto, invece:
a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al
16% (art. 13 d.lgs. n. 38/2000).
Ciò posto, la fattispecie in esame ricade nella prima ipotesi applicativa.
Nel merito, il consulente d'ufficio – dott. – espletate le necessarie indagini, Persona_1
ha rilevato che il ricorrente è affetto da patologie consistenti in “Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta di epifisi distale del radio sinistro (non dominante) trattata con osteosintesi (fili di ER e fissatore esterno) e tutore gessato” (cfr. pagina 8 della consulenza), come indicati dettagliatamente nella perizia medico-legale in atti, depositata in data
21.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritti, concludendo che “Considerata la situazione sopra descritta, tenuto conto della tipologia e del grado, queste minorazioni possono essere valutate sulla scorta delle tabelle D.M. n. 38 del 12 luglio 2000 (sulla base delle voci tabellari sopra elencate), con un valore percentuale complessivo di danno biologico (menomazione all''integrità psicofisica) pari al 4% (MASSIMO TABELLARE), CONFERMANDO INTERGALMENTE LA
VALUTAZIONE .” (cfr. pagina 8). CP_1
Confermando la valutazione , il CTU, in particolare, in maniera analitica ed esaustiva, CP_1
osserva che “In merito alla frattura scomposta del radio del polso sinistro, in destrimane, si rileva che è stata confermata strumentalmente e trattata chirurgicamente con l'inserimento di fili di kirschner ed apparecchio gessato. All'esame obiettivo si rileva una dolorabilità alla digitopressione della zona lesa, limitazione funzionale antalgica in flesso-estensione e pronosupinazione per gradi estremi del polso sinistro;
riferita ipostenia lieve non certificata né accertata strumentalmente. Non presenza di ipotonomiotrofia dell'arto leso. Non perdita dei movimenti fini. Chiusura a pugno completa. Tale lesione è valutabile con una percentuale del 4% sulla base dei seguenti codici: • 234.
Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale Fino a 4% Si precisa che non vi sono esami strumentali che permettano di appurare la presenza di ipostenia ed eventuale coinvolgimento del tessuto nervoso o capsulo legamentoso. Per tale motivo è stato considerato solo il codice 234 sulla stessa linea della valutazione effettuata dall' . CP_1
Nel referto specialistico del 04/04/2025 sono evidenziati dallo specialista ortopedico “fenomeni osteodistrofici” non meglio precisati ma non si rilevano esami radiologici agli atti” (cfr. consulenza).
Del resto, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise.
In quest'ottica, non possono condividersi le censure mosse alla consulenza dalla parte ricorrente nell'ambito delle note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21.10.2025.
Al riguardo, va evidenziato che, in risposta alle osservazioni, avuto anche riguardo alle conclusioni a cui è giunto il CTP dott. , il consulente nominato, in maniera Persona_2
del tutto esaustiva, ha effettuato una serie di chiarimenti, osservando quanto segue: “Tale esame non appare essere in linea con quanto rilevato dallo scrivente in occasione dell'accertamento peritale: “limitazione funzionale antalgica in flesso-estensione e prono-supinazione ai gradi estremi del polso sinistro;
riferita ipostenia lieve non certificata né accertata strumentalmente. Non presenza di ipotonomiotrofia dell'arto leso. Non perdita dei movimenti fini. Chiusura a pugno completa.” Da quanto si è potuto constatare non vi è una così marcata riduzione funzionale della flesso-estensione del 50% della mano sinistra, ma di gran lunga inferiore;
non vi è apprezzabile riduzione della pronosupinazione. L'esame obiettivo dello scrivente è pressappoco sovrapponibile a quello effettuato dai sanitari dell' in data 21/12/2021 in cui si legge: “Estensione limitata di circa 1/5, flessione CP_1 di circa 1/4, inclinazione radiale limitata di circa 1/4. Nella norma l'ampiezza e la fluidità di tutti i movimenti articolari della mano in esame, così come la loro capacità di coordinamento. Chiusura a pugno completa senza persistenza di iatus digito-palmare con forza prensile conservata. buona la pinza pollice-altre dita.” Appare quindi incomprensibile come la valutazione clinica del CTP sia così marcatamente differente da quella effettuata dallo scrivente e dai sanitari dell' , che sono CP_1 assimilabili. Inoltre non si rileva sul giudizio del Medico Competente, agli atti, una specifica
“limitazione” a tutela della mano sinistra del Sig. Infatti vi è solo una aspecifica “limitazione” Pt_1 alla movimentazione manuale dei carichi senza particolare riferimento alla necessità di evitare mansioni che prevedano l'uso della mano sinistra e soprattutto per compiti ove prevista la flesso- estensione del polso. Inoltre nella rx del polso del 29/05/2025 non si rilevano fenomeni osteodistrofici del polso, ma solo segni di artrosi radio carpica, compatibile, parzialmente, anche con l'età del ricorrente. Oltre a quanto riportato non si rilevano danni nervosi strumentalmente dimostrabili da cui si evidenzi il deficit di forza del polso e la compromissione prensile della mano sinistra. A parere dello scrivente, gli esiti della frattura e la limitazione funzionale dell'articolazione del carpo sinistro non sono così gravi come descritti dal Dott. , quindi non risultano applicabili voci tabellari Per_2 differenti rispetto a quella sotto riportata: 234. Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale Fino a 4%. Non da ultimo si evidenzia che il Dott.
, nelle osservazioni fa riferimento a due voci tabellari inesistenti nelle tabelle del D.M. n. 38 Per_2 del 12 luglio 2000 Si riporta dalle osservazioni del Dott. : - voce tabellare “213 (esiti di Per_2 frattura dell'epifisi distale del radio con grave limitazione funzionale del polso)”, - voce tabellare “214
(esiti di frattura di avambraccio con esiti artrosici e deficit marcati della prono-supinazione)”. Per precisione si fa presente che nelle tabelle del D.M. n. 38 del 12 luglio 2000 la voce tabellare 213 fa riferimento a “Ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti” e la 214 a
“Esiti di frattura di clavicola apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata compromissione funzionale. Quindi il calcolo del danno riportato nelle osservazioni appare infondato
e non applicabile. Sulla base di quanto argomentato, si conferma quanto espresso in perizia” (cfr. consulenza).
In questi termini, dunque, ritiene la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte, anche attraverso il CTP, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico.
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
per tale ragione, questa giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
Del resto, diversamente da quanto prospettato dalla parte ricorrente nell'ambito delle note ex art. 127-ter c.p.c., neppure può ravvisarsi, nel caso di specie, alcuna violazione del contraddittorio, atteso che, sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 191, 193 e 195 c.p.c., questa giudicante, all'esito dell'udienza del 16.01.2025, nel nominare il consulente e nel formulare i quesiti, proprio al fine di garantire il contraddittorio tra le parti, provvedeva a fissare un termine al CTU per trasmettere l'elaborato peritale alle parti costituite, assegnando a queste ultime un ulteriore termine per trasmettere al CTU nominato le proprie osservazioni sulla relazione, facendo, infine, obbligo al CTU, di depositare, entro 20 giorni dalla scadenza di tale ultimo termine, la relazione, le eventuali osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse.
Ebbene, come emerge dai passaggi della consulenza in precedenza richiamati, tale attività, nella fattispecie in esame, è stata adempiuta dal consulente nonché dalla stessa parte ricorrente, la quale provvedeva a trasmettere le proprie osservazioni, a fronte delle quali il consulente nominato forniva risposta nell'ambito della perizia depositata;
di conseguenza, sulla scorta di tali argomentazioni, non appare necessario provvedere ad un ulteriore esame della consulenza neppure sotto tale profilo, essendo stata l'intera attività condotta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie processuali.
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
Tenuto conto della patologia comunque riscontrata, sussistono le ragioni di legge per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
S. Maria C.V., 24.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico