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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/07/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1422/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VECCHI VITTORIO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BILOTTI FRANCESCA APPELLATO
CONCLUSIONI
Come in atti
IN FATTO
1. conveniva in giudizio allegando di avere stipulato con Controparte_1 Parte_1 quest'ultima il contratto preliminare datato 3 giugno 2008, in forza del quale aveva promesso di acquistare dalla convenuta un lotto di terreno edificabile per il corrispettivo di € 65.000,00; di aver versato € 40.000,00 contestualmente alla stipula del preliminare;
che la residua parte del prezzo, pari ad
€ 25.000,00, avrebbe dovuto essere versata al momento della stipula entro il 10 settembre 2008; che, essendo stata tale data procrastinata per legittimo impedimento della promissaria acquirente, la controparte aveva preteso e ottenuto il versamento in data 30.9.2008 di € 30.000,00, comprensiva di €
5.000,00 a titolo di IVA, sicchè, a tale data, il corrispettivo era stato interamente versato e la vendita doveva intendersi conclusa sostanzialmente, anche se non formalmente;
che in data 22 novembre 2012 la parte promittente venditrice aveva invitato la società alla stipula del rogito notarile il 12 novembre pagina 1 di 9 2012, avvertendo che, in caso di mancata presentazione, il contratto doveva intendersi risolto per inadempimento del promissaria acquirente;
che aveva comunicato l'impossibilità di CP_1 addivenire al rogito con e-mail 26 novembre 2012 e 10 dicembre 2012 per motivi di salute dei genitori del legale rappresentante, residenti in [...]e necessitanti dell'assistenza dei figli;
che, una volta deceduti ambedue i genitori, i legali rappresentanti di avevano ripreso i contatti con la CP_1 promittente venditrice in vista della conclusione del definitivo dal maggio 2016, con invio di successiva diffida ad adempiere 28 ottobre 2017, contenente l'invito alla promittente venditrice alla stipula del definitivo entro il 31 dicembre 2017; che si era rifiutata di stipulare il Parte_1 contratto definitivo, proponendo poi, con lettera 26 febbraio 2018, la stipula a condizioni diverse e ulteriori;
che, a causa del comportamento inadempiente di controparte, aveva subito danni a vario titolo, per complessivi euro 24.000,00.
Assumeva l'attrice che, con il pagamento del 30 settembre 2008, aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, dovendosi pertanto considerare proprietaria del bene;
la diffida ad adempiere della promittente venditrice del 22 novembre 2012 non aveva pertanto ragion d'essere e, in ogni caso, vi erano giustificati motivi che rendevano impossibile osservare il termine ivi previsto.
Piuttosto, l'inadempimento era addebitabile alla promittente venditrice a seguito dell'inerzia successiva alla diffida 28 ottobre 2017.
Chiedeva pertanto l'accertamento della acquisita proprietà dell'immobile in questione, ovvero dell'obbligo della promittente venditrice di stipulare il contratto definitivo, con condanna di
[...] al risarcimento del danno quantificato in € 24.000,00. Parte_1
2. Si costituiva la società deducendo che l'inadempimento era ascrivibile a Parte_1 parte attrice, la quale non aveva osservato il termine della diffida ad adempiere del 22 novembre 2012, che aveva determinato la risoluzione di diritto del contratto preliminare 3 giugno 2008.
Chiedeva pertanto, previa ogni opportuna declaratoria e accertamento anche in ordine all'intervenuta risoluzione ex art.1454 terzo comma c.c., il rigetto delle domande di parte attrice.
3. Con sentenza n. 369/2022 il Tribunale di Bologna accertava la risoluzione del contratto preliminare in data 3 giugno 2008 tra le parti, condannava a restituire a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 30.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda, rigettava le altre domande
[...] di parte attrice e condannava a rifondere a le spese di lite. Parte_1 Controparte_1
Osservava il giudice che nel contratto preliminare, avente effetti obbligatori, il pagamento del prezzo anticipato rispetto al contratto definitivo non produce effetti traslativi, ai quali è appunto strumentale pagina 2 di 9 l'obbligo di prestare il proprio consenso per la stipula del definitivo. Fino a quel momento, pertanto, il bene rimane nella sfera giuridico-patrimoniale del promittente venditore, che sopporta i relativi costi, quali quelli legati alla tassazione.
Di conseguenza, a distanza di quattro anni dal preliminare, pur avendo incassato complessivi €
70.000,00 (circostanza di cui dava atto), parte convenuta aveva tutto l'interesse a formulare Parte_1 diffida ad adempiere nei confronti di parte attrice, invitandola alla stipula del definitivo nel termine di venti giorni.
I motivi addotti dall'attrice non giustificavano l'inosservanza del termine indicato da nella Parte_1 diffida del 22 novembre 2012, in quanto erano trascorsi più di quattro anni dalla stipula del preliminare, il termine di venti giorni era da ritenersi congruo sia in sé (prevedendo l'art. 1454 c.c. il termine minimo di quindici giorni in via generale), sia nell'ottica di organizzare una trasferta sia una sostituzione, tenuto conto che era ben possibile farsi rappresentare da un procuratore, e nelle mail prodotte da parte attrice non si proponeva una data alternativa a ridosso del dicembre 2012, ma si affermava recisamente “al momento non ci è possibile stipulare”. Appariva dunque ragionevole l'affidamento ingeneratosi in parte convenuta circa la caducazione del rapporto contrattuale e la perdita di interesse della promissaria acquirente alla stipula, tenuto conto che, solo a distanza di quasi quattro anni, aveva manifestato nuovamente il suo interesse. CP_1
Il rapporto contrattuale doveva dunque intendersi risolto di diritto il 12 dicembre 2012 e nessuna pretesa successiva poteva essere fondata sul medesimo da parte attrice.
aveva poi svolto, a partire dalla prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., domanda di CP_1 restituzione di quanto versato sul presupposto dell'avvenuta risoluzione.
In proposito, alla stregua della giurisprudenza di legittimità successiva a SS.UU. sent. n. 12310/2015, secondo la quale “la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cassazione, ord. n. 20898/2020; ord. n. 4031/2021), tale domanda doveva considerarsi ammissibile, in quanto conseguente alle difese di parte convenuta, tutte fondate sul presupposto dell'avvenuta risoluzione di diritto, e doveva pertanto considerarsi ammissibile, non determinando essa alcuna “compromissione delle potenzialità difensive della controparte”.
pagina 3 di 9 Nel contratto preliminare 3 giugno 2008 si dava atto del versamento di una caparra confirmatoria che ammontava ad € 40.000,00.
Parte convenuta si era limitata a difendersi dalle domande dell'attrice, implicitamente assumendo il suo diritto a trattenere le somme versate, sul presupposto della risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente;
inoltre, fin dalla diffida del 2012, aveva evidenziato la non scarsa importanza dell'inadempimento di parte attrice all'obbligo di prestare il consenso traslativo.
La risoluzione del contratto, tuttavia, aveva determinato il venir meno della giustificazione di ogni spostamento patrimoniale diverso dalla caparra, non potendo le somme ulteriori essere trattenute a titolo di risarcimento del danno, perché altrimenti questo avrebbe dovuto essere provato nella sua interezza (venendo meno la funzione di predeterminazione della caparra, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità).
Pertanto, parte convenuta era tenuta a restituire a parte attrice la residua somma di € 30.000,00 oltre interessi dalla domanda, dal momento che non vi era prova della malafede.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 CP_1
spiegando appello incidentale.
[...]
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. L'appellante principale lamenta che il primo giudice 1) abbia erroneamente Parte_1 considerato ammissibile e non tardiva la domanda subordinata - nuova e incompatibile rispetto alle altre avanzate in atto di citazione e reiterate sino alla precisazione delle conclusioni – proposta dalla solamente in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., e Controparte_1 poi parzialmente accolta, arrivando a sostenere l'esistenza di un'“implicita domanda” dell'odierna appellante in ordine al diritto di trattenere le somme versate a titolo di caparra, e omettendo di rilevare che, con la seconda memoria ex art.183 sesto comma c.p.c., non sarebbe stato possibile per la avanzare alcuna domanda, fosse quella di legittimità del recesso con Parte_1 diritto al trattenimento della caparra, oppure quella di risarcimento dei danni a seguito della risoluzione contrattuale (che, nel caso di specie, con ogni probabilità, sarebbe stata avanzata), verificandosi pertanto quella “compromissione delle potenzialità difensive della controparte” o quella “frustrazione del diritto di difesa della controparte” che, ripetutamente, la Suprema Corte considera alla base dell'inammissibilità della domanda tardivamente proposta;
2) erroneamente condannato l'odierna appellante, dopo avere riportato che il versamento dell'acconto era di €
25.000,00 oltre iva, alla restituzione dell'importo di € 30.000,00, non considerando che l'importo pagina 4 di 9 relativo all'iva (all'epoca € 5.000,00) era stato, ovviamente, portato in detrazione dalla CP_1 al momento della fatturazione da parte della con ciò provocando
[...] Parte_1 un ingiustificato e ingiustificabile arricchimento in capo all'odierna appellata;
3) operato una erronea ripartizione delle spese di lite, non considerando che tutte le quattro domande principali (le uniche esistenti all'atto della costituzione in giudizio della della Parte_1 CP_1 erano state rigettate per l'accoglimento della eccezione “paralizzante” di dette domande
[...] avanzata, ed accolta, dall'odierna appellante, né tenendo conto del comportamento processuale tenuto dalle parti, in particolare il contenuto delle rispettive proposte di definizione sollecitate dal medesimo tribunale e neppure “ricordate” nelle motivazioni della sentenza;
quanto meno le spese legali avrebbero dovuto essere integralmente compensate come, tra l'altro, espressamente richiesto da con la domanda subordinata. Controparte_1
6. A sua volta l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata per avere il tribunale condannato l'appellante alla restituzione della somma pari ad € 30.000,00 oltre agli interessi dal giorno della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, individuando quale termine iniziale della decorrenza la proposizione della domanda giudiziale e non la data dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare in base al principio enunciato dall'art. 1458 c.c., che sancisce la retroattività degli effetti della risoluzione.
Quanto all'applicazione della norma di riferimento 2033 c.c., il tribunale ha sostenuto non esserci la prova della mala fede della società nonostante in realtà, dalla documentazione prodotta Parte_1 nel giudizio di primo grado ( doc. n. 23 e doc.n.24), risulterebbe che questa si sia resa inadempiente nel momento in cui ha subordinato la stipula del contratto definitivo alle ulteriori richieste di pagamento non dovute in quanto ulteriori rispetto alle pattuizioni sottoscritte con il contratto preliminare, sicchè sarebbe innegabile lo stato psicologico della mala fede in capo alla società appellante.
7. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Con l'originario atto di citazione ha chiesto l'accertamento della acquisita proprietà CP_1 dell'immobile oggetto di causa ovvero dell'obbligo della promittente venditrice di stipulare il contratto definitivo e con la prima memoria ex art. 183 Vi co. c.p.c. ha chiesto, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione avversaria, di ottenere in restituzione quanto versato a titolo di prezzo, ad eccezione della caparra, così ammettendo implicitamente l'irripetibilità di quest'ultima.
Ebbene, tale domanda deve ritenersi ammissibile alla luce dell'orientamento inaugurato dalle S.U. con la sentenza n. 12310/2015, secondo la quale “La modificazione della domanda ammessa ex art. pagina 5 di 9 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”, alla quale è seguita la successiva sentenza delle S.U. n. 22404/2018, secondo la quale
“Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
Quest'ultima pronuncia, nel ripercorrere i passaggi argomentativi della pronuncia delle Sezioni
Unite n. 12310 del 2015, ne ha così sintetizzato le conclusioni: a) la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o, comunque, sia a questa collegata, e tale regola è desumibile dalle indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per
“alternatività” o per “incompatibilità”; b) tale interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo posto che, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto, evitando la potenziale proliferazione dei processi;
c) favorisce la stabilità delle decisioni giudiziarie e limita il rischio dei giudicati contrastanti;
d) non determina alcuna sorpresa per la controparte, né ne riduce le possibilità difensive in quanto l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e in connessione alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e, in ogni caso, alla stessa parte è assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Alla sentenza n. 22404 del 2018, che ha dato continuità, come si è visto, alla pronuncia n. 12310 del
2015, hanno fatto poi seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., nn. 4322/2019, 31078/2019,
20898/2020, 3127/20e1, 30455/2023.
8. Deve allora ritenersi, alla stregua dei richiamanti principi, che, nel caso di specie, la domanda di restituzione delle somme versate, ad eccezione della caparra, formulata in via subordinata per l'ipotesi di accertata risoluzione del contratto, rientri nei limiti della mutatio libelli consentita con memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., e sia quindi ammissibile;
invero, essa non ha determinato alcuna pagina 6 di 9 compromissione delle possibilità difensive di in quanto, fin dalla comparsa Parte_1 di costituzione, quest'ultima aveva chiesto il rigetto delle domande avversarie “previa ogni opportuna declaratoria e accertamento anche in ordine all'intervenuta risoluzione ex art.1454 terzo comma c.c.”, sicchè una ipotetica domanda risarcitoria avrebbe potuto essere proposta già in tale fase, risultando le opposte prospettazioni compiutamente dispiegate sin dai primi atti difensivi.
9. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello principale, con il quale il primo giudice ha condannato l'odierna appellante alla restituzione dell'importo di € 30.000,00, comprensivo di IVA, pari a € 5.000,00, che avrebbe provocato un ingiustificato arricchimento in capo all'odierna appellata, posto che avrebbe portato quest'ultima in detrazione al momento della CP_1 fatturazione da parte della invero, come affermato dalla S.C. in fattispecie Parte_1 del tutto analoga, “il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto,
è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma” (Cass., n. 19806/2020; conforme a Cass., n.
1190/2015; Cass., n. 23849/2008).
10. E' invece fondato il terzo motivo, in quanto nella ripartizione delle spese di lite il primo giudice non ha correttamene applicato il criterio della soccombenza, posto che, in relazione alle contrapposte domande originariamente proposte dalle parti , quest'ultima è rimasta CP_1 totalmente soccombente ed è risultata vittoriosa soltanto con riguardo alla domanda di ripetizione di quanto versato esclusa la caparra, subordinatamente all'accoglimento, poi avvenuto, della domanda di risoluzione di controparte;
ricorrono pertanto i presupposti, vista la parziale soccombenza reciproca e in riforma della sentenza impugnata sul punto, per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado.
11. Infondato è, infine, l'appello incidentale, posto che in un contratto a prestazioni corrispettive,
l'obbligazione restitutoria si fonda sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, sicchè, essendo l'azione a disposizione della parte non inadempiente per ottenere dalla controparte la restituzione di quanto dovutogli quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ne consegue che gli interessi sulle predette somme, di natura compensativa, sono dovuti dal momento della domanda, purchè non sussista la malafede della parte tenuta alla restituzione. pagina 7 di 9 Nel caso di specie, afferma che sussisterebbe la malafede della società per CP_1 Parte_1 essersi quest'ultima resa inadempiente nel momento in cui ha subordinato la stipula del contratto definitivo alle ulteriori richieste di pagamento, non dovute in quanto ulteriori rispetto alle pattuizioni sottoscritte con il contratto preliminare, ma in realtà, come affermato dal tribunale con statuizione non impugnata e pertanto passata in giudicato, il rapporto contrattuale doveva intendersi risolto di diritto il 12 dicembre 2012, sicchè l'invio della successiva diffida ad adempiere 28 ottobre
2017, e quindi a distanza di circa 5 anni, contenente l'invito alla promittente venditrice alla stipula del definitivo entro il 31 dicembre 2017 da parte di era del tutto inefficace, essendosi il CP_2 rapporto ormai esaurito.
Ne discende che il legittimo rifiuto opposto da e la proposta formulata da Parte_1 quest'ultima, con lettera 26 febbraio 2018, di una nuova stipula a condizioni diverse e ulteriori, non può essere considerata condotta in malafede.
12. In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello principale e del rigetto di quello incidentale, le spese di lite del presene grado vanno compensate tra le parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, interamente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in conseguente parziale riforma della sentenza n. 369/2022 del Tribunale di Bologna, compensa tra le parti le spese di lite di primo grado, confermando per il resto la decisione impugnata.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il giorno 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1422/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VECCHI VITTORIO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BILOTTI FRANCESCA APPELLATO
CONCLUSIONI
Come in atti
IN FATTO
1. conveniva in giudizio allegando di avere stipulato con Controparte_1 Parte_1 quest'ultima il contratto preliminare datato 3 giugno 2008, in forza del quale aveva promesso di acquistare dalla convenuta un lotto di terreno edificabile per il corrispettivo di € 65.000,00; di aver versato € 40.000,00 contestualmente alla stipula del preliminare;
che la residua parte del prezzo, pari ad
€ 25.000,00, avrebbe dovuto essere versata al momento della stipula entro il 10 settembre 2008; che, essendo stata tale data procrastinata per legittimo impedimento della promissaria acquirente, la controparte aveva preteso e ottenuto il versamento in data 30.9.2008 di € 30.000,00, comprensiva di €
5.000,00 a titolo di IVA, sicchè, a tale data, il corrispettivo era stato interamente versato e la vendita doveva intendersi conclusa sostanzialmente, anche se non formalmente;
che in data 22 novembre 2012 la parte promittente venditrice aveva invitato la società alla stipula del rogito notarile il 12 novembre pagina 1 di 9 2012, avvertendo che, in caso di mancata presentazione, il contratto doveva intendersi risolto per inadempimento del promissaria acquirente;
che aveva comunicato l'impossibilità di CP_1 addivenire al rogito con e-mail 26 novembre 2012 e 10 dicembre 2012 per motivi di salute dei genitori del legale rappresentante, residenti in [...]e necessitanti dell'assistenza dei figli;
che, una volta deceduti ambedue i genitori, i legali rappresentanti di avevano ripreso i contatti con la CP_1 promittente venditrice in vista della conclusione del definitivo dal maggio 2016, con invio di successiva diffida ad adempiere 28 ottobre 2017, contenente l'invito alla promittente venditrice alla stipula del definitivo entro il 31 dicembre 2017; che si era rifiutata di stipulare il Parte_1 contratto definitivo, proponendo poi, con lettera 26 febbraio 2018, la stipula a condizioni diverse e ulteriori;
che, a causa del comportamento inadempiente di controparte, aveva subito danni a vario titolo, per complessivi euro 24.000,00.
Assumeva l'attrice che, con il pagamento del 30 settembre 2008, aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, dovendosi pertanto considerare proprietaria del bene;
la diffida ad adempiere della promittente venditrice del 22 novembre 2012 non aveva pertanto ragion d'essere e, in ogni caso, vi erano giustificati motivi che rendevano impossibile osservare il termine ivi previsto.
Piuttosto, l'inadempimento era addebitabile alla promittente venditrice a seguito dell'inerzia successiva alla diffida 28 ottobre 2017.
Chiedeva pertanto l'accertamento della acquisita proprietà dell'immobile in questione, ovvero dell'obbligo della promittente venditrice di stipulare il contratto definitivo, con condanna di
[...] al risarcimento del danno quantificato in € 24.000,00. Parte_1
2. Si costituiva la società deducendo che l'inadempimento era ascrivibile a Parte_1 parte attrice, la quale non aveva osservato il termine della diffida ad adempiere del 22 novembre 2012, che aveva determinato la risoluzione di diritto del contratto preliminare 3 giugno 2008.
Chiedeva pertanto, previa ogni opportuna declaratoria e accertamento anche in ordine all'intervenuta risoluzione ex art.1454 terzo comma c.c., il rigetto delle domande di parte attrice.
3. Con sentenza n. 369/2022 il Tribunale di Bologna accertava la risoluzione del contratto preliminare in data 3 giugno 2008 tra le parti, condannava a restituire a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 30.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda, rigettava le altre domande
[...] di parte attrice e condannava a rifondere a le spese di lite. Parte_1 Controparte_1
Osservava il giudice che nel contratto preliminare, avente effetti obbligatori, il pagamento del prezzo anticipato rispetto al contratto definitivo non produce effetti traslativi, ai quali è appunto strumentale pagina 2 di 9 l'obbligo di prestare il proprio consenso per la stipula del definitivo. Fino a quel momento, pertanto, il bene rimane nella sfera giuridico-patrimoniale del promittente venditore, che sopporta i relativi costi, quali quelli legati alla tassazione.
Di conseguenza, a distanza di quattro anni dal preliminare, pur avendo incassato complessivi €
70.000,00 (circostanza di cui dava atto), parte convenuta aveva tutto l'interesse a formulare Parte_1 diffida ad adempiere nei confronti di parte attrice, invitandola alla stipula del definitivo nel termine di venti giorni.
I motivi addotti dall'attrice non giustificavano l'inosservanza del termine indicato da nella Parte_1 diffida del 22 novembre 2012, in quanto erano trascorsi più di quattro anni dalla stipula del preliminare, il termine di venti giorni era da ritenersi congruo sia in sé (prevedendo l'art. 1454 c.c. il termine minimo di quindici giorni in via generale), sia nell'ottica di organizzare una trasferta sia una sostituzione, tenuto conto che era ben possibile farsi rappresentare da un procuratore, e nelle mail prodotte da parte attrice non si proponeva una data alternativa a ridosso del dicembre 2012, ma si affermava recisamente “al momento non ci è possibile stipulare”. Appariva dunque ragionevole l'affidamento ingeneratosi in parte convenuta circa la caducazione del rapporto contrattuale e la perdita di interesse della promissaria acquirente alla stipula, tenuto conto che, solo a distanza di quasi quattro anni, aveva manifestato nuovamente il suo interesse. CP_1
Il rapporto contrattuale doveva dunque intendersi risolto di diritto il 12 dicembre 2012 e nessuna pretesa successiva poteva essere fondata sul medesimo da parte attrice.
aveva poi svolto, a partire dalla prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., domanda di CP_1 restituzione di quanto versato sul presupposto dell'avvenuta risoluzione.
In proposito, alla stregua della giurisprudenza di legittimità successiva a SS.UU. sent. n. 12310/2015, secondo la quale “la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cassazione, ord. n. 20898/2020; ord. n. 4031/2021), tale domanda doveva considerarsi ammissibile, in quanto conseguente alle difese di parte convenuta, tutte fondate sul presupposto dell'avvenuta risoluzione di diritto, e doveva pertanto considerarsi ammissibile, non determinando essa alcuna “compromissione delle potenzialità difensive della controparte”.
pagina 3 di 9 Nel contratto preliminare 3 giugno 2008 si dava atto del versamento di una caparra confirmatoria che ammontava ad € 40.000,00.
Parte convenuta si era limitata a difendersi dalle domande dell'attrice, implicitamente assumendo il suo diritto a trattenere le somme versate, sul presupposto della risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente;
inoltre, fin dalla diffida del 2012, aveva evidenziato la non scarsa importanza dell'inadempimento di parte attrice all'obbligo di prestare il consenso traslativo.
La risoluzione del contratto, tuttavia, aveva determinato il venir meno della giustificazione di ogni spostamento patrimoniale diverso dalla caparra, non potendo le somme ulteriori essere trattenute a titolo di risarcimento del danno, perché altrimenti questo avrebbe dovuto essere provato nella sua interezza (venendo meno la funzione di predeterminazione della caparra, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità).
Pertanto, parte convenuta era tenuta a restituire a parte attrice la residua somma di € 30.000,00 oltre interessi dalla domanda, dal momento che non vi era prova della malafede.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 CP_1
spiegando appello incidentale.
[...]
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. L'appellante principale lamenta che il primo giudice 1) abbia erroneamente Parte_1 considerato ammissibile e non tardiva la domanda subordinata - nuova e incompatibile rispetto alle altre avanzate in atto di citazione e reiterate sino alla precisazione delle conclusioni – proposta dalla solamente in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., e Controparte_1 poi parzialmente accolta, arrivando a sostenere l'esistenza di un'“implicita domanda” dell'odierna appellante in ordine al diritto di trattenere le somme versate a titolo di caparra, e omettendo di rilevare che, con la seconda memoria ex art.183 sesto comma c.p.c., non sarebbe stato possibile per la avanzare alcuna domanda, fosse quella di legittimità del recesso con Parte_1 diritto al trattenimento della caparra, oppure quella di risarcimento dei danni a seguito della risoluzione contrattuale (che, nel caso di specie, con ogni probabilità, sarebbe stata avanzata), verificandosi pertanto quella “compromissione delle potenzialità difensive della controparte” o quella “frustrazione del diritto di difesa della controparte” che, ripetutamente, la Suprema Corte considera alla base dell'inammissibilità della domanda tardivamente proposta;
2) erroneamente condannato l'odierna appellante, dopo avere riportato che il versamento dell'acconto era di €
25.000,00 oltre iva, alla restituzione dell'importo di € 30.000,00, non considerando che l'importo pagina 4 di 9 relativo all'iva (all'epoca € 5.000,00) era stato, ovviamente, portato in detrazione dalla CP_1 al momento della fatturazione da parte della con ciò provocando
[...] Parte_1 un ingiustificato e ingiustificabile arricchimento in capo all'odierna appellata;
3) operato una erronea ripartizione delle spese di lite, non considerando che tutte le quattro domande principali (le uniche esistenti all'atto della costituzione in giudizio della della Parte_1 CP_1 erano state rigettate per l'accoglimento della eccezione “paralizzante” di dette domande
[...] avanzata, ed accolta, dall'odierna appellante, né tenendo conto del comportamento processuale tenuto dalle parti, in particolare il contenuto delle rispettive proposte di definizione sollecitate dal medesimo tribunale e neppure “ricordate” nelle motivazioni della sentenza;
quanto meno le spese legali avrebbero dovuto essere integralmente compensate come, tra l'altro, espressamente richiesto da con la domanda subordinata. Controparte_1
6. A sua volta l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata per avere il tribunale condannato l'appellante alla restituzione della somma pari ad € 30.000,00 oltre agli interessi dal giorno della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, individuando quale termine iniziale della decorrenza la proposizione della domanda giudiziale e non la data dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare in base al principio enunciato dall'art. 1458 c.c., che sancisce la retroattività degli effetti della risoluzione.
Quanto all'applicazione della norma di riferimento 2033 c.c., il tribunale ha sostenuto non esserci la prova della mala fede della società nonostante in realtà, dalla documentazione prodotta Parte_1 nel giudizio di primo grado ( doc. n. 23 e doc.n.24), risulterebbe che questa si sia resa inadempiente nel momento in cui ha subordinato la stipula del contratto definitivo alle ulteriori richieste di pagamento non dovute in quanto ulteriori rispetto alle pattuizioni sottoscritte con il contratto preliminare, sicchè sarebbe innegabile lo stato psicologico della mala fede in capo alla società appellante.
7. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Con l'originario atto di citazione ha chiesto l'accertamento della acquisita proprietà CP_1 dell'immobile oggetto di causa ovvero dell'obbligo della promittente venditrice di stipulare il contratto definitivo e con la prima memoria ex art. 183 Vi co. c.p.c. ha chiesto, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione avversaria, di ottenere in restituzione quanto versato a titolo di prezzo, ad eccezione della caparra, così ammettendo implicitamente l'irripetibilità di quest'ultima.
Ebbene, tale domanda deve ritenersi ammissibile alla luce dell'orientamento inaugurato dalle S.U. con la sentenza n. 12310/2015, secondo la quale “La modificazione della domanda ammessa ex art. pagina 5 di 9 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”, alla quale è seguita la successiva sentenza delle S.U. n. 22404/2018, secondo la quale
“Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
Quest'ultima pronuncia, nel ripercorrere i passaggi argomentativi della pronuncia delle Sezioni
Unite n. 12310 del 2015, ne ha così sintetizzato le conclusioni: a) la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o, comunque, sia a questa collegata, e tale regola è desumibile dalle indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per
“alternatività” o per “incompatibilità”; b) tale interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo posto che, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto, evitando la potenziale proliferazione dei processi;
c) favorisce la stabilità delle decisioni giudiziarie e limita il rischio dei giudicati contrastanti;
d) non determina alcuna sorpresa per la controparte, né ne riduce le possibilità difensive in quanto l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e in connessione alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e, in ogni caso, alla stessa parte è assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Alla sentenza n. 22404 del 2018, che ha dato continuità, come si è visto, alla pronuncia n. 12310 del
2015, hanno fatto poi seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., nn. 4322/2019, 31078/2019,
20898/2020, 3127/20e1, 30455/2023.
8. Deve allora ritenersi, alla stregua dei richiamanti principi, che, nel caso di specie, la domanda di restituzione delle somme versate, ad eccezione della caparra, formulata in via subordinata per l'ipotesi di accertata risoluzione del contratto, rientri nei limiti della mutatio libelli consentita con memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., e sia quindi ammissibile;
invero, essa non ha determinato alcuna pagina 6 di 9 compromissione delle possibilità difensive di in quanto, fin dalla comparsa Parte_1 di costituzione, quest'ultima aveva chiesto il rigetto delle domande avversarie “previa ogni opportuna declaratoria e accertamento anche in ordine all'intervenuta risoluzione ex art.1454 terzo comma c.c.”, sicchè una ipotetica domanda risarcitoria avrebbe potuto essere proposta già in tale fase, risultando le opposte prospettazioni compiutamente dispiegate sin dai primi atti difensivi.
9. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello principale, con il quale il primo giudice ha condannato l'odierna appellante alla restituzione dell'importo di € 30.000,00, comprensivo di IVA, pari a € 5.000,00, che avrebbe provocato un ingiustificato arricchimento in capo all'odierna appellata, posto che avrebbe portato quest'ultima in detrazione al momento della CP_1 fatturazione da parte della invero, come affermato dalla S.C. in fattispecie Parte_1 del tutto analoga, “il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto,
è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma” (Cass., n. 19806/2020; conforme a Cass., n.
1190/2015; Cass., n. 23849/2008).
10. E' invece fondato il terzo motivo, in quanto nella ripartizione delle spese di lite il primo giudice non ha correttamene applicato il criterio della soccombenza, posto che, in relazione alle contrapposte domande originariamente proposte dalle parti , quest'ultima è rimasta CP_1 totalmente soccombente ed è risultata vittoriosa soltanto con riguardo alla domanda di ripetizione di quanto versato esclusa la caparra, subordinatamente all'accoglimento, poi avvenuto, della domanda di risoluzione di controparte;
ricorrono pertanto i presupposti, vista la parziale soccombenza reciproca e in riforma della sentenza impugnata sul punto, per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado.
11. Infondato è, infine, l'appello incidentale, posto che in un contratto a prestazioni corrispettive,
l'obbligazione restitutoria si fonda sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, sicchè, essendo l'azione a disposizione della parte non inadempiente per ottenere dalla controparte la restituzione di quanto dovutogli quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ne consegue che gli interessi sulle predette somme, di natura compensativa, sono dovuti dal momento della domanda, purchè non sussista la malafede della parte tenuta alla restituzione. pagina 7 di 9 Nel caso di specie, afferma che sussisterebbe la malafede della società per CP_1 Parte_1 essersi quest'ultima resa inadempiente nel momento in cui ha subordinato la stipula del contratto definitivo alle ulteriori richieste di pagamento, non dovute in quanto ulteriori rispetto alle pattuizioni sottoscritte con il contratto preliminare, ma in realtà, come affermato dal tribunale con statuizione non impugnata e pertanto passata in giudicato, il rapporto contrattuale doveva intendersi risolto di diritto il 12 dicembre 2012, sicchè l'invio della successiva diffida ad adempiere 28 ottobre
2017, e quindi a distanza di circa 5 anni, contenente l'invito alla promittente venditrice alla stipula del definitivo entro il 31 dicembre 2017 da parte di era del tutto inefficace, essendosi il CP_2 rapporto ormai esaurito.
Ne discende che il legittimo rifiuto opposto da e la proposta formulata da Parte_1 quest'ultima, con lettera 26 febbraio 2018, di una nuova stipula a condizioni diverse e ulteriori, non può essere considerata condotta in malafede.
12. In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello principale e del rigetto di quello incidentale, le spese di lite del presene grado vanno compensate tra le parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, interamente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in conseguente parziale riforma della sentenza n. 369/2022 del Tribunale di Bologna, compensa tra le parti le spese di lite di primo grado, confermando per il resto la decisione impugnata.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il giorno 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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