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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7302/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 7302 r.g. 2023 avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive, di indennità di contingenza, di elemento distintivo della retribuzione, maggiorazione per riposi annui, cassa edile, festività non godute ed importi forfettari una tantum 11/2014 e
5/2015 e di trattamento di fine rapporto, formulata da Parte_1
(Avv. Giacomo Milana) nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore; ritenuto in via preliminare di dover dichiarare la contumacia di parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità e la tempestività della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
rilevato innanzi tutto che le pretese azionate in giudizio, e dianzi riportate nel dettaglio, si fondano sull'affermato svolgimento, dal 14.5.2009 all'8.3.2018 ininterrottamente, di un rapporto lavorativo “dal lunedì al venerdì” (cfr., in termini, pag. 1 del ricorso) “con orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni la settimana” (ibidem), con mansioni di “operaio 1° livello secondo quanto previsto dal CCNL Edilizia e Industria” (ibidem); rilevato che il periodo lavorativo risulta dimostrato mediante la produzione documentale di attestato di servizio (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), buste paga e cud (cfr. docc. da 6 a 15) e dell'estratto previdenziale contributivo (cfr. doc. 16 del fascicolo di parte CP_2 ricorrente), nonché modulo del recesso del rapporto di lavoro (cfr. doc. 2); rilevato che l'applicazione della contrattazione collettiva indicata risulta pienamente dimostrata dall'attestazione di servizio e dalle buste paga vessate in atti (cfr. doc. 3 e docc. da 6 a 9 del fascicolo di parte ricorrente);
pagina 1 di 2 rilevato che il recesso risulta dimostrato mediante la produzione del modulo di recesso (cfr. doc. 2); ritenuto pertanto che l'accertato svolgimento, per tutto il periodo rispettivamente indicato e senza soluzione di continuità, di un orario lavorativo a tempo pieno, con lo svolgimento delle mansioni ivi indicate alle dipendenze della parte convenuta, che applica il CCNL Edilizia comporta il riconoscimento di tutti emolumenti pretesi (ivi compreso quanto richiesto a titolo di tfr, avendo la parte dimostrato l'avvenuto recesso), secondo i conteggi allegati dal lavoratore, e non contestati da parte convenuta, e correttamente sviluppati dalla parte ricorrente in riferimento ai livelli di inquadramento contrattualmente previsti (cfr. conteggi di parte ricorrente depositati unitamente al ricorso, di cui all'allegato 23 del fascicolo di parte ricorrente);
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento in riferimento alla somma azionata pari a euro
89.308,74 per i titoli azionati in ricorso;
rilevato che la pronuncia sulle spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, è regolata secondo il principio di soccombenza;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta difesa ed eccezione rigettando, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma al lordo di euro 89.308,74 oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida complessivamente in misura pari a euro 10.717,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 20 marzo 2025
Il G.L.
P. Farina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 7302 r.g. 2023 avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive, di indennità di contingenza, di elemento distintivo della retribuzione, maggiorazione per riposi annui, cassa edile, festività non godute ed importi forfettari una tantum 11/2014 e
5/2015 e di trattamento di fine rapporto, formulata da Parte_1
(Avv. Giacomo Milana) nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore; ritenuto in via preliminare di dover dichiarare la contumacia di parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità e la tempestività della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
rilevato innanzi tutto che le pretese azionate in giudizio, e dianzi riportate nel dettaglio, si fondano sull'affermato svolgimento, dal 14.5.2009 all'8.3.2018 ininterrottamente, di un rapporto lavorativo “dal lunedì al venerdì” (cfr., in termini, pag. 1 del ricorso) “con orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni la settimana” (ibidem), con mansioni di “operaio 1° livello secondo quanto previsto dal CCNL Edilizia e Industria” (ibidem); rilevato che il periodo lavorativo risulta dimostrato mediante la produzione documentale di attestato di servizio (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), buste paga e cud (cfr. docc. da 6 a 15) e dell'estratto previdenziale contributivo (cfr. doc. 16 del fascicolo di parte CP_2 ricorrente), nonché modulo del recesso del rapporto di lavoro (cfr. doc. 2); rilevato che l'applicazione della contrattazione collettiva indicata risulta pienamente dimostrata dall'attestazione di servizio e dalle buste paga vessate in atti (cfr. doc. 3 e docc. da 6 a 9 del fascicolo di parte ricorrente);
pagina 1 di 2 rilevato che il recesso risulta dimostrato mediante la produzione del modulo di recesso (cfr. doc. 2); ritenuto pertanto che l'accertato svolgimento, per tutto il periodo rispettivamente indicato e senza soluzione di continuità, di un orario lavorativo a tempo pieno, con lo svolgimento delle mansioni ivi indicate alle dipendenze della parte convenuta, che applica il CCNL Edilizia comporta il riconoscimento di tutti emolumenti pretesi (ivi compreso quanto richiesto a titolo di tfr, avendo la parte dimostrato l'avvenuto recesso), secondo i conteggi allegati dal lavoratore, e non contestati da parte convenuta, e correttamente sviluppati dalla parte ricorrente in riferimento ai livelli di inquadramento contrattualmente previsti (cfr. conteggi di parte ricorrente depositati unitamente al ricorso, di cui all'allegato 23 del fascicolo di parte ricorrente);
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento in riferimento alla somma azionata pari a euro
89.308,74 per i titoli azionati in ricorso;
rilevato che la pronuncia sulle spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, è regolata secondo il principio di soccombenza;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta difesa ed eccezione rigettando, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma al lordo di euro 89.308,74 oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida complessivamente in misura pari a euro 10.717,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 20 marzo 2025
Il G.L.
P. Farina
pagina 2 di 2