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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/06/2024, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.191/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappr.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Carlo Antonetti del Foro di Parte_1
Teramo
Reclamante
E
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in atti dall'Avv. CP_1
Paolo Baio del Foro di Lecco
Reclamata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte depositato il 4 luglio 2022 ha esperito reclamo ex Parte_1
art. 1, comma 58, l.n. 92/2012 nei confronti della ed avverso la sentenza del 3 giugno CP_1
2022, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta da esso lavoratore originario ricorrente, ex art. 1, comma 51, della legge citata, all'ordinanza con cui in fase sommaria era stata rigettata la domanda di accertamento della nullità del licenziamento intimatogli dalla Società resistente con missiva del 6 marzo 2020 per superamento del periodo di comporto, ai sensi dell'art.55 del CCNL di settore, in relazione alla circostanza di aver maturato 561 giorni di assenza per malattia nel periodo dal 31 maggio 2017 al 3 marzo 2020. Ha dedotto il reclamante l'errore del giudice di primo grado nel valutare i fatti di causa, ed in particolare nel non considerare che un rilevante numero di episodi di malattia inclusi nel calcolo del comporto erano da collegarsi causalmente all'infortunio sul lavoro occorsogli in data
26 aprile 2016; in particolare, ha censurato la scelta del Tribunale di ritenere che il periodo di infermità di esso lavoratore per l'infortunio fosse terminato il 21 marzo 2017 e che non vi fosse prova della colpa del datore di lavoro in relazione alla causazione dello stesso;
che fosse irrilevante la circostanza che il licenziamento fosse stato comminato nel periodo di malattia e senza previo avviso del superamento del comporto. Il reclamante ha, quindi, censurato la scelta del Tribunale di omettere qualsiasi approfondimento istruttorio sollecitato attraverso la richiesta di ammissione della prova testimoniale e della ctu, imprescindibili ai fini della decisione. Infine, il reclamante ha criticato il regime di spese di lite adottato dal primo giudice. Il reclamante ha, pertanto, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per l'integrale accoglimento della domanda originariamente proposta, con ogni conseguenza di carattere reintegratorio e risarcitorio e con vittoria di spese di lite del doppio grado. ha resistito al reclamo chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata CTU medico-legale, all'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Non vi è contestazione tra le parti circa l'effettivo numero di giorni di assenza maturati dal lavoratore in relazione agli episodi morbosi indicati nella comunicazione di licenziamento del 6 marzo 2020, così che la res controversa inerisce esclusivamente all'accertamento della genesi, lavorativa o extralavorativa, di un certo numero di assenze per malattia, che a dire del lavoratore originario ricorrente ed odierno reclamante sono state causalmente collegate all'infortunio occorsogli sul lavoro in data 26 aprile 2016.
Inoltre, non è in discussione tra le parti il principio secondo cui l'eziologia lavorativa degli episodi di malattia comportanti le assenze dal servizio implica, in base al chiaro dettato dell'art.55 del CCNL di settore, la non computabilità delle stesse ai fini del calcolo del comporto.
Tanto premesso, il CTU nominato in questa fase di giudizio ha inequivocabilmente concluso nel senso che gli episodi di assenza del lavoratore verificatisi dal 31 maggio 2017 fino al 2 dicembre 2017 sono stati determinati dalle “…sequele fisiche lamentate…” in conseguenza del
“…quadro patologico sovrapposto di sindrome algodistrofica da compressione del nervo ulnare al gomito e avambraccio destro…”, provocato a sua volta dalla frattura della base del V metacarpo della mano destra riportata in data 26 aprile 2016 in occasione di lavoro, giudicata consolidata in data 6 luglio 2016. Vero è che il CTU puntualizza come la sintomatologia cronica a carico dell'arto superiore destro, che ha successivamente condotto il lavoratore a sottoporsi ad intervento di decompressione del nervo ulnare al gomito, così come la problematica di natura psichica dovuta alla difficoltà di espletare le proprie attività lavorative e della quotidianità, non siano in nesso causale con l'infortunio, e che dunque il periodo di assenza dal lavoro del reclamante riportato nella lettera di licenziamento non sia nella sua totalità riconducibile all'infortunio sul lavoro occorso in data 26 aprile 2016.
Tuttavia, non può seriamente dubitarsi, alla stregua dei chiari contenuti dell'accertamento peritale in discorso, che almeno 180 giorni debbano essere detratti dal calcolo dei 561, complessivamente considerati dalla datrice di lavoro ai fini della maturazione del comporto, in quanto verosimilmente coincidenti con il numero di assenze causate dalle condizioni patologiche in cui il lavoratore ha documentato di versare nel periodo dal 31 maggio 2017 a tutto il 26 novembre
2017.
Ne discende il mancato raggiungimento del numero di 545 giornate di malattia comune, individuato dalla datrice di lavoro come limite massimo di assenze consentite ai fini della conservazione del posto di lavoro nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, atteso che nell'arco temporale considerato il numero totale di assenze, dovute a infermità non da infortunio, ammonta a 381 (561 -180), alla stregua delle valutazioni del nominato CTU.
Al riguardo, occorre precisare che quanto accaduto all'originario ricorrente il 26 aprile 2016 merita senz'altro la qualificazione giuridica di infortunio ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n.1124 del
1965, restando del tutto irrilevante ai fini della decisione la circostanza che l' abbia ritenuto il CP_2 lavoratore idoneo alla ripresa del lavoro in data 21 marzo 2017; ed infatti, ad impedire l'inclusione nel calcolo del comporto degli episodi morbosi determinanti le assenze dal servizio nel periodo da maggio a novembre 2017 basta la genesi degli stessi, adeguatamente certificata dal medico competente ed accertata dal CTU nominato in questa sede, oltre ogni considerazione inerente alla tendenziale idoneità del reclamante alla ripresa dell'attività lavorativa a partire da marzo 2017, evidentemente ricollegata ad un generale miglioramento delle complessive condizioni fisiche e di salute del medesimo, tali da non giustificare più l'ininterrotta assenza dal servizio, nondimeno compatibili con il verificarsi di occasionali episodi di riacutizzazione dei sintomi e delle manifestazioni postume della malattia provocata dall'infortunio sul lavoro.
D'altro canto, la natura incidentale dell'odierno accertamento medico-legale, funzionale unicamente alla statuizione sulla legittimità o meno del licenziamento impugnato e non anche all'accertamento circa l'esistenza di obblighi di prestazione a carico dell' ed in favore del CP_2 lavoratore assicurato, non impone la soluzione di problematiche inerenti all'eventuale diverso atteggiarsi del rapporto assicurativo tra detti soggetti.
A fortiori, è del tutto irrilevante l'esistenza o meno di un profilo di colpa della parte datoriale nella causazione dell'evento lesivo di cui ci si occupa, essendo sufficiente alla definizione di infortunio sul lavoro la ricorrenza di una fattispecie concreta determinata dall'intervento di una
“causa violenta”, secondo la nozione elaborata da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, attraverso numerose pronunce che la riconducono alla semplice occasione di lavoro, affatto indipendente da profili di colpa dell'azienda, così che resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'interessato a vedersi riconosciuto, a tutela del danno subito, un equo indennizzo, anche in assenza di responsabilità datoriale (cfr. per tutte, Cass., sez. L, Sentenza n. 14946/2009).
Alla stregua dei suesposti argomenti, il periodo di assenza dal lavoro pari a 180 giorni, temporalmente collocabile dal 31 maggio 2017 al 26 novembre 2017, va escluso dal calcolo del comporto;
ciò a sua volta determina la nullità del licenziamento impugnato, secondo un orientamento dei giudici di legittimità, ratificato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in forza del quale “Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.” (così Cass., Sez. Un.,
Sentenza n. 12568 del 22/05/2018).
La declaratoria di nullità dell'impugnato recesso datoriale rappresenta la ragione assorbente che impone l'applicazione della tutela reintegratoria sancita dai primi due commi dell'art. 18 St. lav., come novellato dalla legge n.92/2012, a mente dei quali il giudice accerta che il licenziamento rientri in una delle ipotesi di nullità legislativamente previste, quindi ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e lo condanna, altresì, al risarcimento del danno dal medesimo subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nel caso di specie, nessuna detrazione opera rispetto a quanto potrebbe avere percepito il lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, dal momento che in tal senso la Società convenuta nulla ha dedotto, ancor prima che provato.
Le spese di lite dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del licenziamento intimato a con lettera del 6 marzo 2020; ordina Parte_1 a la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna al versamento in CP_1 favore dello stesso di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale annualmente rivalutata;
condanna al versamento, CP_1
per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
2) condanna al CP_1
pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in favore del reclamante in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione.
Così deciso in Ancona, all'esito della Camera di Consiglio del 13 giugno 2024
Il consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.191/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappr.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Carlo Antonetti del Foro di Parte_1
Teramo
Reclamante
E
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in atti dall'Avv. CP_1
Paolo Baio del Foro di Lecco
Reclamata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte depositato il 4 luglio 2022 ha esperito reclamo ex Parte_1
art. 1, comma 58, l.n. 92/2012 nei confronti della ed avverso la sentenza del 3 giugno CP_1
2022, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta da esso lavoratore originario ricorrente, ex art. 1, comma 51, della legge citata, all'ordinanza con cui in fase sommaria era stata rigettata la domanda di accertamento della nullità del licenziamento intimatogli dalla Società resistente con missiva del 6 marzo 2020 per superamento del periodo di comporto, ai sensi dell'art.55 del CCNL di settore, in relazione alla circostanza di aver maturato 561 giorni di assenza per malattia nel periodo dal 31 maggio 2017 al 3 marzo 2020. Ha dedotto il reclamante l'errore del giudice di primo grado nel valutare i fatti di causa, ed in particolare nel non considerare che un rilevante numero di episodi di malattia inclusi nel calcolo del comporto erano da collegarsi causalmente all'infortunio sul lavoro occorsogli in data
26 aprile 2016; in particolare, ha censurato la scelta del Tribunale di ritenere che il periodo di infermità di esso lavoratore per l'infortunio fosse terminato il 21 marzo 2017 e che non vi fosse prova della colpa del datore di lavoro in relazione alla causazione dello stesso;
che fosse irrilevante la circostanza che il licenziamento fosse stato comminato nel periodo di malattia e senza previo avviso del superamento del comporto. Il reclamante ha, quindi, censurato la scelta del Tribunale di omettere qualsiasi approfondimento istruttorio sollecitato attraverso la richiesta di ammissione della prova testimoniale e della ctu, imprescindibili ai fini della decisione. Infine, il reclamante ha criticato il regime di spese di lite adottato dal primo giudice. Il reclamante ha, pertanto, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per l'integrale accoglimento della domanda originariamente proposta, con ogni conseguenza di carattere reintegratorio e risarcitorio e con vittoria di spese di lite del doppio grado. ha resistito al reclamo chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata CTU medico-legale, all'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Non vi è contestazione tra le parti circa l'effettivo numero di giorni di assenza maturati dal lavoratore in relazione agli episodi morbosi indicati nella comunicazione di licenziamento del 6 marzo 2020, così che la res controversa inerisce esclusivamente all'accertamento della genesi, lavorativa o extralavorativa, di un certo numero di assenze per malattia, che a dire del lavoratore originario ricorrente ed odierno reclamante sono state causalmente collegate all'infortunio occorsogli sul lavoro in data 26 aprile 2016.
Inoltre, non è in discussione tra le parti il principio secondo cui l'eziologia lavorativa degli episodi di malattia comportanti le assenze dal servizio implica, in base al chiaro dettato dell'art.55 del CCNL di settore, la non computabilità delle stesse ai fini del calcolo del comporto.
Tanto premesso, il CTU nominato in questa fase di giudizio ha inequivocabilmente concluso nel senso che gli episodi di assenza del lavoratore verificatisi dal 31 maggio 2017 fino al 2 dicembre 2017 sono stati determinati dalle “…sequele fisiche lamentate…” in conseguenza del
“…quadro patologico sovrapposto di sindrome algodistrofica da compressione del nervo ulnare al gomito e avambraccio destro…”, provocato a sua volta dalla frattura della base del V metacarpo della mano destra riportata in data 26 aprile 2016 in occasione di lavoro, giudicata consolidata in data 6 luglio 2016. Vero è che il CTU puntualizza come la sintomatologia cronica a carico dell'arto superiore destro, che ha successivamente condotto il lavoratore a sottoporsi ad intervento di decompressione del nervo ulnare al gomito, così come la problematica di natura psichica dovuta alla difficoltà di espletare le proprie attività lavorative e della quotidianità, non siano in nesso causale con l'infortunio, e che dunque il periodo di assenza dal lavoro del reclamante riportato nella lettera di licenziamento non sia nella sua totalità riconducibile all'infortunio sul lavoro occorso in data 26 aprile 2016.
Tuttavia, non può seriamente dubitarsi, alla stregua dei chiari contenuti dell'accertamento peritale in discorso, che almeno 180 giorni debbano essere detratti dal calcolo dei 561, complessivamente considerati dalla datrice di lavoro ai fini della maturazione del comporto, in quanto verosimilmente coincidenti con il numero di assenze causate dalle condizioni patologiche in cui il lavoratore ha documentato di versare nel periodo dal 31 maggio 2017 a tutto il 26 novembre
2017.
Ne discende il mancato raggiungimento del numero di 545 giornate di malattia comune, individuato dalla datrice di lavoro come limite massimo di assenze consentite ai fini della conservazione del posto di lavoro nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, atteso che nell'arco temporale considerato il numero totale di assenze, dovute a infermità non da infortunio, ammonta a 381 (561 -180), alla stregua delle valutazioni del nominato CTU.
Al riguardo, occorre precisare che quanto accaduto all'originario ricorrente il 26 aprile 2016 merita senz'altro la qualificazione giuridica di infortunio ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n.1124 del
1965, restando del tutto irrilevante ai fini della decisione la circostanza che l' abbia ritenuto il CP_2 lavoratore idoneo alla ripresa del lavoro in data 21 marzo 2017; ed infatti, ad impedire l'inclusione nel calcolo del comporto degli episodi morbosi determinanti le assenze dal servizio nel periodo da maggio a novembre 2017 basta la genesi degli stessi, adeguatamente certificata dal medico competente ed accertata dal CTU nominato in questa sede, oltre ogni considerazione inerente alla tendenziale idoneità del reclamante alla ripresa dell'attività lavorativa a partire da marzo 2017, evidentemente ricollegata ad un generale miglioramento delle complessive condizioni fisiche e di salute del medesimo, tali da non giustificare più l'ininterrotta assenza dal servizio, nondimeno compatibili con il verificarsi di occasionali episodi di riacutizzazione dei sintomi e delle manifestazioni postume della malattia provocata dall'infortunio sul lavoro.
D'altro canto, la natura incidentale dell'odierno accertamento medico-legale, funzionale unicamente alla statuizione sulla legittimità o meno del licenziamento impugnato e non anche all'accertamento circa l'esistenza di obblighi di prestazione a carico dell' ed in favore del CP_2 lavoratore assicurato, non impone la soluzione di problematiche inerenti all'eventuale diverso atteggiarsi del rapporto assicurativo tra detti soggetti.
A fortiori, è del tutto irrilevante l'esistenza o meno di un profilo di colpa della parte datoriale nella causazione dell'evento lesivo di cui ci si occupa, essendo sufficiente alla definizione di infortunio sul lavoro la ricorrenza di una fattispecie concreta determinata dall'intervento di una
“causa violenta”, secondo la nozione elaborata da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, attraverso numerose pronunce che la riconducono alla semplice occasione di lavoro, affatto indipendente da profili di colpa dell'azienda, così che resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'interessato a vedersi riconosciuto, a tutela del danno subito, un equo indennizzo, anche in assenza di responsabilità datoriale (cfr. per tutte, Cass., sez. L, Sentenza n. 14946/2009).
Alla stregua dei suesposti argomenti, il periodo di assenza dal lavoro pari a 180 giorni, temporalmente collocabile dal 31 maggio 2017 al 26 novembre 2017, va escluso dal calcolo del comporto;
ciò a sua volta determina la nullità del licenziamento impugnato, secondo un orientamento dei giudici di legittimità, ratificato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in forza del quale “Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.” (così Cass., Sez. Un.,
Sentenza n. 12568 del 22/05/2018).
La declaratoria di nullità dell'impugnato recesso datoriale rappresenta la ragione assorbente che impone l'applicazione della tutela reintegratoria sancita dai primi due commi dell'art. 18 St. lav., come novellato dalla legge n.92/2012, a mente dei quali il giudice accerta che il licenziamento rientri in una delle ipotesi di nullità legislativamente previste, quindi ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e lo condanna, altresì, al risarcimento del danno dal medesimo subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nel caso di specie, nessuna detrazione opera rispetto a quanto potrebbe avere percepito il lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, dal momento che in tal senso la Società convenuta nulla ha dedotto, ancor prima che provato.
Le spese di lite dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del licenziamento intimato a con lettera del 6 marzo 2020; ordina Parte_1 a la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna al versamento in CP_1 favore dello stesso di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale annualmente rivalutata;
condanna al versamento, CP_1
per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
2) condanna al CP_1
pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in favore del reclamante in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione.
Così deciso in Ancona, all'esito della Camera di Consiglio del 13 giugno 2024
Il consigliere est. Il Presidente