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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II° grado iscritta al n. r. g. 265/2024, avente ad oggetto “risarcimento danni”, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Lopelli e Vito Francesco Parte_1
Mancini
- attore -
c/
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Ruta Controparte_1
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Berloco Controparte_2
e
e , non costituiti in giudizio Controparte_3 CP_4
-appellati-
Conclusioni: come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, chiamava in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Bari, e , la compagnia di assicurazioni - Controparte_3 CP_4 Controparte_5 garante del ed il e per sentir accertare la responsabilità per il CP_3 Controparte_1 sinistro occorso al e per le conseguenze pregiudizievoli derivatene -lesioni e danni alla Pt_1 bici-, verificatosi in il 15/11/2019 alle ore 12:00, su via I° Maggio;
si chiedeva la CP_1
Pagina 1 condanna in solido dei convenuti al pagamento dei danni subiti, come quantificati in narrativa,
o per la somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese di lite
Deduceva l'attore che nel frangente, mentre percorreva con la propria bici via I° Maggio con direzione centro paese, giunto in prossimità del civico n. 65, cadeva rovinosamente a seguito della condotta colposa di , la quale, conducente dell'autovettura BMW X3 tg. CP_4
DF459VN, di proprietà di ed assicurata con la , in fase di Controparte_3 Controparte_6 sosta, spalancava d'improvviso lo sportello dell'auto suddetta nel mentre sopraggiungeva il si precisava che costui, per evitare l'impatto con lo sportello, repentinamente deviava Pt_1 dalla propria traiettoria, andando quindi ad impattare contro un “gradino” presente sull'asfalto,
e parallelo alla direzione di marcia, in conseguenza cadendo.
L'attore, riconducendo la presenza del gradino/canalina di asfalto, alla omessa riparazione dal
, sosteneva esser imputabile la relativa responsabilità ex art. 2051 c.c., Controparte_1 anche al predetto Ente.
Si costituivano solo il , e la Compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda, o di contenere la liquidazione dei danni.
Il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
La chiedeva anche, ed in via subordinata, di accertare e dichiarare il grado di CP_2 responsabilità a titolo di concorso dei convenuti e , limitando la Controparte_3 CP_4 condanna della Compagnia al solo pagamento di quota parte dei danni, ed in misura proporzionale al contributo causale della . CP_3
All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 256/2024 pubblicata il 19/1/2024, rigettava la domanda, e condannava il al pagamento delle spese di lite a favore delle Pt_1 controparti costituite.
Ritenendo in primis l'infondatezza della eccezione preliminare sollevata dalla di CP_2 improponibilità della domanda -per la dedotta difformità delle domande proposte, rispetto a quanto rappresentato e chiesto nella lettera di richiesta di risarcimento-, e quindi anche della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal si concludeva per il rigetto CP_1 della domanda, rilevando la carenza di riscontri probatori a supporto.
Considerava il Giudice di prime cure, la descrizione dell'accaduto così come data dall'attore, portava a ritenere che la condizione irregolare dell'asfalto non aveva, di per sé -ed in maniera determinante-, cagionato la caduta, e che quindi la caduta sarebbe invece conseguita solo all'apertura repentina dello sportello della vettura, ritenendo che ove non si fosse verificato tale accadimento, il ciclista avrebbe proseguito diritto senza problemi.
Ritenendo doversi pertanto acclarare quanto oggetto di asserzione dall'attore, e sulla apertura improvvisa dello sportello, e la correlata efficienza causale, ed anche eventualmente in concorso con il lamentato difetto di manutenzione dell'asfalto, si constatava che non risultava esser stato fornito alcun supporto probatorio sulla condotta addebitata alla , CP_3 testè indicata.
Pagina 2 Si rilevava al riguardo che dal rapporto predisposto dalla Polizia Locale del Comune di
, risultava che: “Si precisa che al nostro arrivo sul posto e durante tutte le operazioni CP_1 in loco effettuate non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare sull'accaduto.”, constatando il relativo valore fidefacente ex art. 2700 cc, a fronte della quale la produzione di mere fotografie, attestanti la presenza in loco di terze persone, non poteva assumere alcuna valenza.
Si evidenziava quindi che, stante quanto accertato ed attestato con il verbale di cui sopra, non potevano ritenersi ammissibili le richieste di prova testi, peraltro risultando essere i testi residenti in luoghi diversi (Adelfia ed in Sicilia) rispetto a quello teatro dell'accaduto.
Ed ancora si rilevava che la descrizione della dinamica data, non trovava conferma nel rapporto dei VVUU, essendo nel documento di specie, solo stata fornita la ricostruzione della
“presumibile” dinamica, ed a seguito di quanto rilevato ex post, non potendo tale ricostruzione, ritenersi munita di valore fidefacente.
Veniva anche considerato che dal medesimo rapporto, si evinceva che la aveva CP_3 sostenuto ab initio di non essere responsabile della caduta del ciclista.
Ed ancora si consideravano non integrare riscontro probatorio a supporto della domanda, le fotografie estratte dalle riprese video dell'accaduto effettuate dalle telecamere di sorveglianza esterne presenti in loco, essendo peraltro, e dalle stesse, desumibile che lo sportello della vettura condotta dalla , fosse già aperto prima che il ciclista sopraggiungesse in CP_3 prossimità dell'auto.
Proponeva appello il chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e l'accoglimento Pt_1 delle proprie conclusioni.
Adduceva, a sostegno delle proprie richieste, che:
I) Erronea dovesse ritenersi la decisione relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, e per quanto ritenuto sulla presenza dei testimoni al momento del sinistro.
Deducendo di aver espressamente formulato richiesta di ammissione dei testi in atti generalizzati, e che il rigetto della richiesta, aveva precluso la possibilità di provare quanto accaduto nell'occorso.
Si rilevava al riguardo che le constatazioni dei VVUU, non potevano assumere valenza, ai fini dell'esclusione della possibilità di procedere con l'escussione dei testi, posto che gli agenti di
P.M., erano giunti sul posto non nell'immediatezza dell'accaduto -avendo ricevuto la chiamata di segnalazione del sinistro alle ore 12.35-, ma alle ore 12,50, e dopo che l'autoambulanza del
118 era già andata via.
Ed ancora veniva evidenziato che il sinistro si era verificato alle ore 12:00 circa, e quindi quasi un'ora prima dell'arrivo dei VVUU in loco, ben potendo, e nelle more, essersi allontanati i soggetti che avevano assistito al sinistro;
si sosteneva quindi che alcuna valenza poteva assumere tale constatazione dei VVUU, e sul mancato rinvenimento sui luoghi, di persone a conoscenza dei fatti.
Pagina 3 Si contestava anche quanto ritenuto sulla non giustificabilità della presenza in loco dei testi, ed in quanto provenienti da altri paesi e zone d'Italia (Adelfia e Sicilia), deducendo non avere - avendo negato l'ammissione della prova- il Giudice a quo dato la possibilità di rendere dichiarazioni giustificative della presenza dei testi sui luoghi di causa, rilevando che la presenza di uno dei testi, era comprovata da uno scatto fotografico che lo ritraeva accanto all'autoambulanza del 118, nel momento in cui i medici prestavano i soccorsi al Pt_1
II) Erronea valutazione del verbale redatto dalla polizia municipale oltre che delle fotografie in atti.
Rilevando che l'art. 157 del C.d.S. (arresto, fermata e sosta dei veicoli), comma 7, stabilisce espressamente che "è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonchè di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada", e deducendo quindi che la responsabilità andava constatata a carico del conducente del veicolo che aveva aperto d'improvviso lo sportello, salva la prova contraria, non emerse e non fornita nella specie.
Si deduceva quindi che, ove i testimoni fossero stati ascoltati, avrebbero confermato la dinamica descritta dall'attore, e che anche dalla visione dello stesso video del sinistro, e dei relativi fotogrammi, si poteva constatare la repentina ed improvvisa apertura dello sportello, che aveva costretto il ad evitare l'impatto, comportando quindi la deviazione verso il Pt_1 gradino -alto circa 6 cm- presente sull'asfalto, che si asseriva non esser visibile e prevedibile.
Si insisteva nelle istanze istruttorie, già formulate in primo grado.
L' appellata costituendosi, contestava i motivi di impugnazione, eccependone CP_7
l'inammissibilità e chiedendo il relativo rigetto.
Si contestava la ammissibilità delle istanze istruttorie, non essendo le stesse state riproposte in modo specifico, ma per mero richiamo, e non avendo la parte insistito nelle richieste in sede di precisazione delle conclusioni;
ed ancora la inammissibilità della produzione di nuovi documenti.
Il , si costituiva, contestando ogni addebito ed i motivi posti a Controparte_1 fondamento dell'impugnazione, concludendo per il rigetto
***************************
L'appello deve ritenersi infondato.
Preliminarmente va rilevato, per quanto concerne l'eccezione ex art. 342 c.p.c. che, secondo quanto chiarito dalle SSUU della S.C. (S.U. n. 27199/2017) “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di
Pagina 4 appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”
Per quanto oggetto di correlata verifica ed alla stregua del dictum delle SSUU testè richiamato, deve ritenersi che l'atto di appello risulta essere idoneamente e sufficientemente motivato, essendo state trasposti ed essendo ben evincibili i motivi di doglianza, le parti della sentenza oggetto di contestazione e le richieste formulate al riguardo.
Occorre, quanto al merito delle questioni, rilevare che le censure mosse con l'appello, attengono a due profili, e nella specie:
- All'erroneità della decisione sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, e su quanto ritenuto sulla presenza dei testimoni al momento del sinistro.
- All'erronea valutazione del verbale redatto dalla polizia municipale oltre che delle fotografie in atti.
Quanto a tale ultimo, va considerato che dal verbale dei VVUU intervenuti in loco non si possono evincere elementi significativi in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, ed a riscontro di quanto dall'appellante addebitato alla per aver ostruito la marcia CP_3 del aprendo repentinamente lo sportello dell'auto in atti indicata;
ed anche Pt_1 sull'addebito mosso al per responsabilità ex art. 2051 c.c., con riferimento alle cause CP_1 della caduta del Pt_1
Al riguardo va rilevato che gli operanti dei VVUU hanno solo riportato una ricostruzione dell'accaduto effettuata ex post, essendo intervenuti sui luoghi del sinistro, circa un'ora dopo rispetto all'occorso, non avendo neppure riscontrato la presenza in loco di soggetti che fossero a conoscenza dell'accaduto, ed in condizioni di fornire nell'immediatezza informazioni su quanto occorso.
Quanto a tale ultima constatazione, posta a base della decisione resa con l'ordinanza con la quale veniva rigettata la richiesta di prova testi -ed anche a fondamento di quanto poi ritenuto ed ulteriormente precisato in sentenza- va considerato che la mancata ammissione della richiesta de qua, è conseguita non solo alla verifica effettuata dai VVUU, e sulla mancata presenza di alcun soggetto al momento dell'arrivo sui luoghi.
La decisione di rigetto trova riscontro e conferma anche, ed in particolare, nelle risultanze desumibili dai fotogrammi estratti dalle videoriprese effettuate da telecamera ubicata in zona, che raffigurano le condizioni dei luoghi, e gli accadimenti verificatisi in concomitanza con la caduta del Pt_1
Da tali riprese si evince che sui luoghi nessun altro era presente, oltre al che stava Pt_1 transitando con la bici, e alla . CP_3
Le chiare risultanze sulla mancata presenza di soggetti che possano aver assistito all'accaduto, giustifica in toto il rigetto della richiesta di prova per testi, rendendo infondate le doglianze riferite alla preclusione della possibilità di provare quanto accaduto nell'occorso, insuscettibile di riscontro per le ragioni testè indicate.
Assume quindi rilevanza dirimente, quanto poc'anzi posto in evidenza sulle risultanze dei fotogrammi, che comporta la conferma della decisione di rigetto sulla ammissione della prova testimoniale richiesta, assumendo quindi valenza confermativa quanto comunque constatato dai VVUU sopraggiunti in loco.
Pagina 5 Né risultano versati in atti documenti comprovanti la presenza sui luoghi -in concomitanza con l'accaduto- dei soggetti indicati quali testi, tanto essendo comunque e recisamente escluso dalle risultanze delle videoriprese innanzi richiamate, che assumono valore assorbente, rispetto a tutte le ulteriori considerazioni trasposte al riguardo da parte appellante -sulla giustificabilità della presenza in loco dei testi, e sulla presenza di uno dei testi, comprovata da uno scatto fotografico che lo ritraeva accanto all'autoambulanza del
118, nel momento in cui i medici prestavano i soccorsi al Pt_1
Va inoltre e comunque considerato che, alla stregua di quanto evincibile dai fotogrammi in atti versati, il Giudice di prime cure ha correttamente considerato che “in particolare dalle fotografie sub 5, 6 e 7, emerge chiaramente che lo sportello della vettura fosse già aperto ben prima che il ciclista ivi ritratto sopraggiungesse, per cui da tale dato documentale
(significativamente mai richiamato da parte attrice nel corso del giudizio) risulta chiaramente smentita delle dinamica indicata dall'attore.”
La valutazione di specie non è stata peraltro oggetto di censura.
Emerge comunque ex actis, e da quanto percepibile con evidenza dai fotogrammi de quibus, che lo sportello della vettura condotta dalla , era già aperto prima che il CP_3 Pt_1 sopraggiungesse nelle relative vicinanze.
Tale constatazione confuta quanto asserito dall'appellante, sull'improvvisa apertura dello sportello in concomitanza del passaggio del medesimo.
Dai fotogrammi prodotti si può agevolmente constatare che il si trovava a distanza di Pt_1 diversi metri dall'auto, quando lo sportello era già aperto.
Ed ancora che il ha deviato la propria traiettoria di percorrenza, qualche metro Pt_1 prima di arrivare nelle immediate vicinanze dell'auto del , cadendo sulla sinistra CP_3 della strada, e non in prossimità dell'auto.
Può peraltro osservarsi che ove la caduta fosse stata indotta dall'apertura repentina dello sportello, il sarebbe dovuto cadere -previa deviazione- o in stretta corrispondenza Pt_1 dell'auto, o subito dopo il veicolo;
tanto non è avvenuto, posto che, come testè rilevato, il
è caduto ben prima di raggiungere l'auto de qua. Pt_1
Alcuna responsabilità è quindi imputabile alla , e per garanzia alla CP_3 CP_2 Pt_2 per la violazione dell'art. 157 CdS, nella specie non ravvisabile, per quanto sopra considerato.
Non è dunque riscontrabile alcun apporto causale, rispetto alla caduta del dalla Pt_1 condotta della . CP_3
Va ancora considerato, ai fini della valutazione dell'occorso, che i fotogrammi in atti, consentono di desumere che la deviazione della traiettoria di marcia da parte del - Pt_1 verso sinistra, con successiva proiezione verso il latistante marciapiedi, e caduta-, è avvenuta ben prima che il medesimo arrivasse a ridosso dell'auto; non è dato comprendere il motivo di tale manovra in deviazione -causa della caduta-, posto che comunque lo sportello dell'auto del , risultava già esser stato aperto quando il si trovava a diversi metri di CP_3 Pt_1 distanza, potendo quindi avvedersi della condizione de qua.
Quel che nella specie può constatarsi -e dalle foto allegate dalla Compagnia assicurativa- è la chiara condizione di dissesto diffuso del manto stradale, che potrebbe anche aver comportato la perdita di equilibrio e la caduta, comunque avvenuta a metri di distanza dall'autovettura, unitamente ad una eventuale distrazione che potrebbe aver portato il Pt_1
Pagina 6 a percepire con notevole ritardo la presenza dello sportello aperto, pur potendo essere tale condizione esser percepibile con consistente anticipo, per quanto sopra rilevato.
Nonostante tale constatazione, va considerato che, pur essendo assodato che la caduta è avvenuta sulla strada de qua, e pur essendo desumibile -dai fotogrammi in atti- la dinamica dell'occorso e la zona di caduta, mancano ulteriori supporti descrittivi che consentano di individuare le specifiche cause della caduta.
Tanto già costituisce di per sé un deficit dimostrativo non sormontabile, che comporta la conseguente valutazione di infondatezza della domanda anche nei confronti del CP_1
Va al riguardo considerato che spetta al soggetto danneggiato dimostrare che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia, e non può ritenersi affatto sufficiente ed idonea la mera allegazione dell'avvenuta caduta sulla strada de qua.
Non può ritenersi sufficiente, ai fini della relativa prova, la mera correlazione tra la caduta della e la strada sulla quale è avvenuta, senza riscontri sulla relativa efficienza Pt_1 causale.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è sì oggettiva, ma richiede, ai fini della relativa configurabilità, la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa (cfr. sempre Cass. 35991/2023, già sopra richiamata).
Non può quindi ritenersi sufficiente la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in una determinata area, e che il sinistro e la cosa in custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo necessario, invece, dimostrare che l'evento sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
Ciò significa che “è sempre necessario che sia allegata e provata dal soggetto danneggiato la dinamica del fatto, dinamica intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento, producendo determinati effetti”.
Pertanto “la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente va correttamente considerata come decisiva al fine di escludere che possa ritenersi fornita dalla persona danneggiata la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso” -come evidenziato dalla pronuncia della S.C. di cui sopra-.
Deve quindi ritenersi che, pur nella presenza delle rappresentazioni date dai fotogrammi prodotti, e nella constatazione dello stato dei luoghi nella zona nella quale è caduto il Pt_1 non emergono ex actis riscontri che consentano di poter formulare valutazioni sul collegamento causale tra la res in custodia, e la caduta verificatasi.
In mancanza di assolvimento del relativo onere dimostrativo, gravante sul richiedente, non può ritenersi sufficiente la mera constatazione che la caduta sia avvenuta sulla strada, quantunque connotata da irregolarità e sconnessioni diffuse, non essendo identificabile la specifica condizione della zona nella quale il ha perduto il controllo della bici. Pt_1
L'appellante avrebbe dovuto quindi supportare il proprio assunto, riferito alle condizioni di pericolosità della strada ed alla irregolarità indicata –“canalina” e dislivello di 5/6 cm.- avendo in particolare riguardo al punto/zona della caduta, evidenziando le ragioni della mancata visibilità, percepibilità ed evitabilità delle condizioni insidiose.
Pagina 7 Il si è limitato a riferire di non aver potuto evitare la sconnessione, a causa Pt_1 dell'apertura repentina dello sportello, che avrebbe ostruito la visuale.
Tanto è stato comunque confutato dai riscontri sopra analizzati, non potendosi quindi ritenere che la sconnessione/insidia non fosse percepibile, e quindi evitabile.
Il danneggiato avrebbe, anche al fine di escludere valutazioni afferenti la scarsa o inadeguata cautela nell'atteggiamento tenuto nella specie, dovuto non solo dedurre che lo
(specifico) stato dei luoghi si presentava in condizioni tali da indurre la caduta;
ma anche che quanto occorso non sarebbe stato evitabile anche con comportamento cauto e diligente.
Non emergono ex actis, elementi idonei a formulare valutazioni in tal senso.
Le chiare risultanze fotografiche depongono invece a favore della percepibilità delle condizioni deficitarie, e della necessità di adozione di atteggiamenti di adeguata cautela, stante la piena visibilità.
Deve peraltro rilevarsi che le cattive condizione della strada percorsa dal erano Pt_1 diffuse su tutta la via sulla quale si verificò la caduta.
Si apprezza nella specie la presenza di dislivelli, buche, chiusini, rattoppi dell'asfalto, tutti ben visibili.
La visibilità e percepibilità della condizione dei luoghi, avrebbe dovuto indurre il ciclista di specie anche ad evitare il passaggio in loco, posto che, essendo le ruote della bici da corsa, di spessore sottile, le condizioni di sicurezza nella percorrenza dei luoghi, dovevano ritenersi ictu oculi e quam minime precarie, ma anche rischiose, con prospettabile ed arguibile difficoltà di preservare l'equilibrio.
Il ciclista de quo avrebbe, viste le chiare condizioni dei luoghi, dovuto assumere un atteggiamento di estrema cautela.
Tanto non può ritenersi esser avvenuto.
Va peraltro considerato che nella specie, come si apprezza dai fotogrammi in atti, il Pt_1 non impugnava correttamente ed in condizioni di sicurezza -che potessero consentire anche una tempestiva frenata- il manubrio della bici, avendo entrambe le mani poggiate sulla parte centrale, e tanto avendo potuto comportare pregiudizio rispetto ad eventuali manovre di emergenza.
Pertanto, ove pur presente in loco la “canalina” descritta dall'appellante, ed relativo dislivello, indicato come causa del sinistro - non essendo comunque riscontrato il punto di caduta e l'incidenza della medesima su quanto occorso-, deve, alla stregua del principio di auto-responsabilità nella causazione dell'evento sinistro occorso, e per quanto poc'anzi precisato, ritenersi che la possibilità per il ciclista di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, comporta l'esclusione della configurabilità della responsabilità della P.A.
Va d'altronde osservato che se, come constatato, lo sportello dell'auto della , era CP_3 già aperto ben prima che il transitasse nella zona, non si erano quindi create Pt_1 condizioni di ostacolo alla visibilità per il ciclista, tali da comportare l'occultamento della deficitaria condizione dei luoghi -peraltro, si ribadisce, diffusa-, tanto confermando le condizioni di piena visibilità, che consentivano al di percepire con chiarezza le Pt_1 caratteristiche della strada davanti a sé.
Pagina 8 Può quindi affermarsi che se il vista la piena visibilità dei luoghi e la chiara Pt_1 percepibilità delle caratteristiche della pavimentazione stradale, avesse fatto uso della diligenza ed attenzione richieste da tale particolare situazione, avrebbe potuto evitare l'evento dannoso occorso.
La prevedibilità ed evitabilità ravvisabili nella specie, comportano l'individuazione dell'esclusivo apporto causale della condotta del danneggiato.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino ad assumere efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., sez. VI,
26/2/2021, n. 5457; Cass. civ., sez. VI, 17/11/2021, n. 34886; Cass. civ., sez. VI, 3/4/2019,
n. 9315).
Devono quindi essere escluse le responsabilità addebitate sia alla , sia al CP_3 CP_1 per l'accaduto.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate alla stregua del parametro indeterminato complessità bassa, valori minimi, non essendovi stati specifici approfondimenti anche istruttori.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 256/2024 pubblicata il 19/1/2024 del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante , al pagamento delle spese processuali, che liquida Parte_3 nella complessiva somma di € 5.000,00 oltre rimborso forfetario Cna ed Iva, come per legge, a favore di ciascuna delle controparti costituite;
- Dichiara che l'appellante è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 Parte_3 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 7/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II° grado iscritta al n. r. g. 265/2024, avente ad oggetto “risarcimento danni”, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Lopelli e Vito Francesco Parte_1
Mancini
- attore -
c/
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Ruta Controparte_1
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Berloco Controparte_2
e
e , non costituiti in giudizio Controparte_3 CP_4
-appellati-
Conclusioni: come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, chiamava in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Bari, e , la compagnia di assicurazioni - Controparte_3 CP_4 Controparte_5 garante del ed il e per sentir accertare la responsabilità per il CP_3 Controparte_1 sinistro occorso al e per le conseguenze pregiudizievoli derivatene -lesioni e danni alla Pt_1 bici-, verificatosi in il 15/11/2019 alle ore 12:00, su via I° Maggio;
si chiedeva la CP_1
Pagina 1 condanna in solido dei convenuti al pagamento dei danni subiti, come quantificati in narrativa,
o per la somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese di lite
Deduceva l'attore che nel frangente, mentre percorreva con la propria bici via I° Maggio con direzione centro paese, giunto in prossimità del civico n. 65, cadeva rovinosamente a seguito della condotta colposa di , la quale, conducente dell'autovettura BMW X3 tg. CP_4
DF459VN, di proprietà di ed assicurata con la , in fase di Controparte_3 Controparte_6 sosta, spalancava d'improvviso lo sportello dell'auto suddetta nel mentre sopraggiungeva il si precisava che costui, per evitare l'impatto con lo sportello, repentinamente deviava Pt_1 dalla propria traiettoria, andando quindi ad impattare contro un “gradino” presente sull'asfalto,
e parallelo alla direzione di marcia, in conseguenza cadendo.
L'attore, riconducendo la presenza del gradino/canalina di asfalto, alla omessa riparazione dal
, sosteneva esser imputabile la relativa responsabilità ex art. 2051 c.c., Controparte_1 anche al predetto Ente.
Si costituivano solo il , e la Compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda, o di contenere la liquidazione dei danni.
Il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
La chiedeva anche, ed in via subordinata, di accertare e dichiarare il grado di CP_2 responsabilità a titolo di concorso dei convenuti e , limitando la Controparte_3 CP_4 condanna della Compagnia al solo pagamento di quota parte dei danni, ed in misura proporzionale al contributo causale della . CP_3
All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 256/2024 pubblicata il 19/1/2024, rigettava la domanda, e condannava il al pagamento delle spese di lite a favore delle Pt_1 controparti costituite.
Ritenendo in primis l'infondatezza della eccezione preliminare sollevata dalla di CP_2 improponibilità della domanda -per la dedotta difformità delle domande proposte, rispetto a quanto rappresentato e chiesto nella lettera di richiesta di risarcimento-, e quindi anche della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal si concludeva per il rigetto CP_1 della domanda, rilevando la carenza di riscontri probatori a supporto.
Considerava il Giudice di prime cure, la descrizione dell'accaduto così come data dall'attore, portava a ritenere che la condizione irregolare dell'asfalto non aveva, di per sé -ed in maniera determinante-, cagionato la caduta, e che quindi la caduta sarebbe invece conseguita solo all'apertura repentina dello sportello della vettura, ritenendo che ove non si fosse verificato tale accadimento, il ciclista avrebbe proseguito diritto senza problemi.
Ritenendo doversi pertanto acclarare quanto oggetto di asserzione dall'attore, e sulla apertura improvvisa dello sportello, e la correlata efficienza causale, ed anche eventualmente in concorso con il lamentato difetto di manutenzione dell'asfalto, si constatava che non risultava esser stato fornito alcun supporto probatorio sulla condotta addebitata alla , CP_3 testè indicata.
Pagina 2 Si rilevava al riguardo che dal rapporto predisposto dalla Polizia Locale del Comune di
, risultava che: “Si precisa che al nostro arrivo sul posto e durante tutte le operazioni CP_1 in loco effettuate non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare sull'accaduto.”, constatando il relativo valore fidefacente ex art. 2700 cc, a fronte della quale la produzione di mere fotografie, attestanti la presenza in loco di terze persone, non poteva assumere alcuna valenza.
Si evidenziava quindi che, stante quanto accertato ed attestato con il verbale di cui sopra, non potevano ritenersi ammissibili le richieste di prova testi, peraltro risultando essere i testi residenti in luoghi diversi (Adelfia ed in Sicilia) rispetto a quello teatro dell'accaduto.
Ed ancora si rilevava che la descrizione della dinamica data, non trovava conferma nel rapporto dei VVUU, essendo nel documento di specie, solo stata fornita la ricostruzione della
“presumibile” dinamica, ed a seguito di quanto rilevato ex post, non potendo tale ricostruzione, ritenersi munita di valore fidefacente.
Veniva anche considerato che dal medesimo rapporto, si evinceva che la aveva CP_3 sostenuto ab initio di non essere responsabile della caduta del ciclista.
Ed ancora si consideravano non integrare riscontro probatorio a supporto della domanda, le fotografie estratte dalle riprese video dell'accaduto effettuate dalle telecamere di sorveglianza esterne presenti in loco, essendo peraltro, e dalle stesse, desumibile che lo sportello della vettura condotta dalla , fosse già aperto prima che il ciclista sopraggiungesse in CP_3 prossimità dell'auto.
Proponeva appello il chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e l'accoglimento Pt_1 delle proprie conclusioni.
Adduceva, a sostegno delle proprie richieste, che:
I) Erronea dovesse ritenersi la decisione relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, e per quanto ritenuto sulla presenza dei testimoni al momento del sinistro.
Deducendo di aver espressamente formulato richiesta di ammissione dei testi in atti generalizzati, e che il rigetto della richiesta, aveva precluso la possibilità di provare quanto accaduto nell'occorso.
Si rilevava al riguardo che le constatazioni dei VVUU, non potevano assumere valenza, ai fini dell'esclusione della possibilità di procedere con l'escussione dei testi, posto che gli agenti di
P.M., erano giunti sul posto non nell'immediatezza dell'accaduto -avendo ricevuto la chiamata di segnalazione del sinistro alle ore 12.35-, ma alle ore 12,50, e dopo che l'autoambulanza del
118 era già andata via.
Ed ancora veniva evidenziato che il sinistro si era verificato alle ore 12:00 circa, e quindi quasi un'ora prima dell'arrivo dei VVUU in loco, ben potendo, e nelle more, essersi allontanati i soggetti che avevano assistito al sinistro;
si sosteneva quindi che alcuna valenza poteva assumere tale constatazione dei VVUU, e sul mancato rinvenimento sui luoghi, di persone a conoscenza dei fatti.
Pagina 3 Si contestava anche quanto ritenuto sulla non giustificabilità della presenza in loco dei testi, ed in quanto provenienti da altri paesi e zone d'Italia (Adelfia e Sicilia), deducendo non avere - avendo negato l'ammissione della prova- il Giudice a quo dato la possibilità di rendere dichiarazioni giustificative della presenza dei testi sui luoghi di causa, rilevando che la presenza di uno dei testi, era comprovata da uno scatto fotografico che lo ritraeva accanto all'autoambulanza del 118, nel momento in cui i medici prestavano i soccorsi al Pt_1
II) Erronea valutazione del verbale redatto dalla polizia municipale oltre che delle fotografie in atti.
Rilevando che l'art. 157 del C.d.S. (arresto, fermata e sosta dei veicoli), comma 7, stabilisce espressamente che "è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonchè di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada", e deducendo quindi che la responsabilità andava constatata a carico del conducente del veicolo che aveva aperto d'improvviso lo sportello, salva la prova contraria, non emerse e non fornita nella specie.
Si deduceva quindi che, ove i testimoni fossero stati ascoltati, avrebbero confermato la dinamica descritta dall'attore, e che anche dalla visione dello stesso video del sinistro, e dei relativi fotogrammi, si poteva constatare la repentina ed improvvisa apertura dello sportello, che aveva costretto il ad evitare l'impatto, comportando quindi la deviazione verso il Pt_1 gradino -alto circa 6 cm- presente sull'asfalto, che si asseriva non esser visibile e prevedibile.
Si insisteva nelle istanze istruttorie, già formulate in primo grado.
L' appellata costituendosi, contestava i motivi di impugnazione, eccependone CP_7
l'inammissibilità e chiedendo il relativo rigetto.
Si contestava la ammissibilità delle istanze istruttorie, non essendo le stesse state riproposte in modo specifico, ma per mero richiamo, e non avendo la parte insistito nelle richieste in sede di precisazione delle conclusioni;
ed ancora la inammissibilità della produzione di nuovi documenti.
Il , si costituiva, contestando ogni addebito ed i motivi posti a Controparte_1 fondamento dell'impugnazione, concludendo per il rigetto
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L'appello deve ritenersi infondato.
Preliminarmente va rilevato, per quanto concerne l'eccezione ex art. 342 c.p.c. che, secondo quanto chiarito dalle SSUU della S.C. (S.U. n. 27199/2017) “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di
Pagina 4 appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”
Per quanto oggetto di correlata verifica ed alla stregua del dictum delle SSUU testè richiamato, deve ritenersi che l'atto di appello risulta essere idoneamente e sufficientemente motivato, essendo state trasposti ed essendo ben evincibili i motivi di doglianza, le parti della sentenza oggetto di contestazione e le richieste formulate al riguardo.
Occorre, quanto al merito delle questioni, rilevare che le censure mosse con l'appello, attengono a due profili, e nella specie:
- All'erroneità della decisione sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, e su quanto ritenuto sulla presenza dei testimoni al momento del sinistro.
- All'erronea valutazione del verbale redatto dalla polizia municipale oltre che delle fotografie in atti.
Quanto a tale ultimo, va considerato che dal verbale dei VVUU intervenuti in loco non si possono evincere elementi significativi in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, ed a riscontro di quanto dall'appellante addebitato alla per aver ostruito la marcia CP_3 del aprendo repentinamente lo sportello dell'auto in atti indicata;
ed anche Pt_1 sull'addebito mosso al per responsabilità ex art. 2051 c.c., con riferimento alle cause CP_1 della caduta del Pt_1
Al riguardo va rilevato che gli operanti dei VVUU hanno solo riportato una ricostruzione dell'accaduto effettuata ex post, essendo intervenuti sui luoghi del sinistro, circa un'ora dopo rispetto all'occorso, non avendo neppure riscontrato la presenza in loco di soggetti che fossero a conoscenza dell'accaduto, ed in condizioni di fornire nell'immediatezza informazioni su quanto occorso.
Quanto a tale ultima constatazione, posta a base della decisione resa con l'ordinanza con la quale veniva rigettata la richiesta di prova testi -ed anche a fondamento di quanto poi ritenuto ed ulteriormente precisato in sentenza- va considerato che la mancata ammissione della richiesta de qua, è conseguita non solo alla verifica effettuata dai VVUU, e sulla mancata presenza di alcun soggetto al momento dell'arrivo sui luoghi.
La decisione di rigetto trova riscontro e conferma anche, ed in particolare, nelle risultanze desumibili dai fotogrammi estratti dalle videoriprese effettuate da telecamera ubicata in zona, che raffigurano le condizioni dei luoghi, e gli accadimenti verificatisi in concomitanza con la caduta del Pt_1
Da tali riprese si evince che sui luoghi nessun altro era presente, oltre al che stava Pt_1 transitando con la bici, e alla . CP_3
Le chiare risultanze sulla mancata presenza di soggetti che possano aver assistito all'accaduto, giustifica in toto il rigetto della richiesta di prova per testi, rendendo infondate le doglianze riferite alla preclusione della possibilità di provare quanto accaduto nell'occorso, insuscettibile di riscontro per le ragioni testè indicate.
Assume quindi rilevanza dirimente, quanto poc'anzi posto in evidenza sulle risultanze dei fotogrammi, che comporta la conferma della decisione di rigetto sulla ammissione della prova testimoniale richiesta, assumendo quindi valenza confermativa quanto comunque constatato dai VVUU sopraggiunti in loco.
Pagina 5 Né risultano versati in atti documenti comprovanti la presenza sui luoghi -in concomitanza con l'accaduto- dei soggetti indicati quali testi, tanto essendo comunque e recisamente escluso dalle risultanze delle videoriprese innanzi richiamate, che assumono valore assorbente, rispetto a tutte le ulteriori considerazioni trasposte al riguardo da parte appellante -sulla giustificabilità della presenza in loco dei testi, e sulla presenza di uno dei testi, comprovata da uno scatto fotografico che lo ritraeva accanto all'autoambulanza del
118, nel momento in cui i medici prestavano i soccorsi al Pt_1
Va inoltre e comunque considerato che, alla stregua di quanto evincibile dai fotogrammi in atti versati, il Giudice di prime cure ha correttamente considerato che “in particolare dalle fotografie sub 5, 6 e 7, emerge chiaramente che lo sportello della vettura fosse già aperto ben prima che il ciclista ivi ritratto sopraggiungesse, per cui da tale dato documentale
(significativamente mai richiamato da parte attrice nel corso del giudizio) risulta chiaramente smentita delle dinamica indicata dall'attore.”
La valutazione di specie non è stata peraltro oggetto di censura.
Emerge comunque ex actis, e da quanto percepibile con evidenza dai fotogrammi de quibus, che lo sportello della vettura condotta dalla , era già aperto prima che il CP_3 Pt_1 sopraggiungesse nelle relative vicinanze.
Tale constatazione confuta quanto asserito dall'appellante, sull'improvvisa apertura dello sportello in concomitanza del passaggio del medesimo.
Dai fotogrammi prodotti si può agevolmente constatare che il si trovava a distanza di Pt_1 diversi metri dall'auto, quando lo sportello era già aperto.
Ed ancora che il ha deviato la propria traiettoria di percorrenza, qualche metro Pt_1 prima di arrivare nelle immediate vicinanze dell'auto del , cadendo sulla sinistra CP_3 della strada, e non in prossimità dell'auto.
Può peraltro osservarsi che ove la caduta fosse stata indotta dall'apertura repentina dello sportello, il sarebbe dovuto cadere -previa deviazione- o in stretta corrispondenza Pt_1 dell'auto, o subito dopo il veicolo;
tanto non è avvenuto, posto che, come testè rilevato, il
è caduto ben prima di raggiungere l'auto de qua. Pt_1
Alcuna responsabilità è quindi imputabile alla , e per garanzia alla CP_3 CP_2 Pt_2 per la violazione dell'art. 157 CdS, nella specie non ravvisabile, per quanto sopra considerato.
Non è dunque riscontrabile alcun apporto causale, rispetto alla caduta del dalla Pt_1 condotta della . CP_3
Va ancora considerato, ai fini della valutazione dell'occorso, che i fotogrammi in atti, consentono di desumere che la deviazione della traiettoria di marcia da parte del - Pt_1 verso sinistra, con successiva proiezione verso il latistante marciapiedi, e caduta-, è avvenuta ben prima che il medesimo arrivasse a ridosso dell'auto; non è dato comprendere il motivo di tale manovra in deviazione -causa della caduta-, posto che comunque lo sportello dell'auto del , risultava già esser stato aperto quando il si trovava a diversi metri di CP_3 Pt_1 distanza, potendo quindi avvedersi della condizione de qua.
Quel che nella specie può constatarsi -e dalle foto allegate dalla Compagnia assicurativa- è la chiara condizione di dissesto diffuso del manto stradale, che potrebbe anche aver comportato la perdita di equilibrio e la caduta, comunque avvenuta a metri di distanza dall'autovettura, unitamente ad una eventuale distrazione che potrebbe aver portato il Pt_1
Pagina 6 a percepire con notevole ritardo la presenza dello sportello aperto, pur potendo essere tale condizione esser percepibile con consistente anticipo, per quanto sopra rilevato.
Nonostante tale constatazione, va considerato che, pur essendo assodato che la caduta è avvenuta sulla strada de qua, e pur essendo desumibile -dai fotogrammi in atti- la dinamica dell'occorso e la zona di caduta, mancano ulteriori supporti descrittivi che consentano di individuare le specifiche cause della caduta.
Tanto già costituisce di per sé un deficit dimostrativo non sormontabile, che comporta la conseguente valutazione di infondatezza della domanda anche nei confronti del CP_1
Va al riguardo considerato che spetta al soggetto danneggiato dimostrare che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia, e non può ritenersi affatto sufficiente ed idonea la mera allegazione dell'avvenuta caduta sulla strada de qua.
Non può ritenersi sufficiente, ai fini della relativa prova, la mera correlazione tra la caduta della e la strada sulla quale è avvenuta, senza riscontri sulla relativa efficienza Pt_1 causale.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è sì oggettiva, ma richiede, ai fini della relativa configurabilità, la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa (cfr. sempre Cass. 35991/2023, già sopra richiamata).
Non può quindi ritenersi sufficiente la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in una determinata area, e che il sinistro e la cosa in custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo necessario, invece, dimostrare che l'evento sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
Ciò significa che “è sempre necessario che sia allegata e provata dal soggetto danneggiato la dinamica del fatto, dinamica intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento, producendo determinati effetti”.
Pertanto “la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente va correttamente considerata come decisiva al fine di escludere che possa ritenersi fornita dalla persona danneggiata la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso” -come evidenziato dalla pronuncia della S.C. di cui sopra-.
Deve quindi ritenersi che, pur nella presenza delle rappresentazioni date dai fotogrammi prodotti, e nella constatazione dello stato dei luoghi nella zona nella quale è caduto il Pt_1 non emergono ex actis riscontri che consentano di poter formulare valutazioni sul collegamento causale tra la res in custodia, e la caduta verificatasi.
In mancanza di assolvimento del relativo onere dimostrativo, gravante sul richiedente, non può ritenersi sufficiente la mera constatazione che la caduta sia avvenuta sulla strada, quantunque connotata da irregolarità e sconnessioni diffuse, non essendo identificabile la specifica condizione della zona nella quale il ha perduto il controllo della bici. Pt_1
L'appellante avrebbe dovuto quindi supportare il proprio assunto, riferito alle condizioni di pericolosità della strada ed alla irregolarità indicata –“canalina” e dislivello di 5/6 cm.- avendo in particolare riguardo al punto/zona della caduta, evidenziando le ragioni della mancata visibilità, percepibilità ed evitabilità delle condizioni insidiose.
Pagina 7 Il si è limitato a riferire di non aver potuto evitare la sconnessione, a causa Pt_1 dell'apertura repentina dello sportello, che avrebbe ostruito la visuale.
Tanto è stato comunque confutato dai riscontri sopra analizzati, non potendosi quindi ritenere che la sconnessione/insidia non fosse percepibile, e quindi evitabile.
Il danneggiato avrebbe, anche al fine di escludere valutazioni afferenti la scarsa o inadeguata cautela nell'atteggiamento tenuto nella specie, dovuto non solo dedurre che lo
(specifico) stato dei luoghi si presentava in condizioni tali da indurre la caduta;
ma anche che quanto occorso non sarebbe stato evitabile anche con comportamento cauto e diligente.
Non emergono ex actis, elementi idonei a formulare valutazioni in tal senso.
Le chiare risultanze fotografiche depongono invece a favore della percepibilità delle condizioni deficitarie, e della necessità di adozione di atteggiamenti di adeguata cautela, stante la piena visibilità.
Deve peraltro rilevarsi che le cattive condizione della strada percorsa dal erano Pt_1 diffuse su tutta la via sulla quale si verificò la caduta.
Si apprezza nella specie la presenza di dislivelli, buche, chiusini, rattoppi dell'asfalto, tutti ben visibili.
La visibilità e percepibilità della condizione dei luoghi, avrebbe dovuto indurre il ciclista di specie anche ad evitare il passaggio in loco, posto che, essendo le ruote della bici da corsa, di spessore sottile, le condizioni di sicurezza nella percorrenza dei luoghi, dovevano ritenersi ictu oculi e quam minime precarie, ma anche rischiose, con prospettabile ed arguibile difficoltà di preservare l'equilibrio.
Il ciclista de quo avrebbe, viste le chiare condizioni dei luoghi, dovuto assumere un atteggiamento di estrema cautela.
Tanto non può ritenersi esser avvenuto.
Va peraltro considerato che nella specie, come si apprezza dai fotogrammi in atti, il Pt_1 non impugnava correttamente ed in condizioni di sicurezza -che potessero consentire anche una tempestiva frenata- il manubrio della bici, avendo entrambe le mani poggiate sulla parte centrale, e tanto avendo potuto comportare pregiudizio rispetto ad eventuali manovre di emergenza.
Pertanto, ove pur presente in loco la “canalina” descritta dall'appellante, ed relativo dislivello, indicato come causa del sinistro - non essendo comunque riscontrato il punto di caduta e l'incidenza della medesima su quanto occorso-, deve, alla stregua del principio di auto-responsabilità nella causazione dell'evento sinistro occorso, e per quanto poc'anzi precisato, ritenersi che la possibilità per il ciclista di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, comporta l'esclusione della configurabilità della responsabilità della P.A.
Va d'altronde osservato che se, come constatato, lo sportello dell'auto della , era CP_3 già aperto ben prima che il transitasse nella zona, non si erano quindi create Pt_1 condizioni di ostacolo alla visibilità per il ciclista, tali da comportare l'occultamento della deficitaria condizione dei luoghi -peraltro, si ribadisce, diffusa-, tanto confermando le condizioni di piena visibilità, che consentivano al di percepire con chiarezza le Pt_1 caratteristiche della strada davanti a sé.
Pagina 8 Può quindi affermarsi che se il vista la piena visibilità dei luoghi e la chiara Pt_1 percepibilità delle caratteristiche della pavimentazione stradale, avesse fatto uso della diligenza ed attenzione richieste da tale particolare situazione, avrebbe potuto evitare l'evento dannoso occorso.
La prevedibilità ed evitabilità ravvisabili nella specie, comportano l'individuazione dell'esclusivo apporto causale della condotta del danneggiato.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino ad assumere efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., sez. VI,
26/2/2021, n. 5457; Cass. civ., sez. VI, 17/11/2021, n. 34886; Cass. civ., sez. VI, 3/4/2019,
n. 9315).
Devono quindi essere escluse le responsabilità addebitate sia alla , sia al CP_3 CP_1 per l'accaduto.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate alla stregua del parametro indeterminato complessità bassa, valori minimi, non essendovi stati specifici approfondimenti anche istruttori.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 256/2024 pubblicata il 19/1/2024 del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante , al pagamento delle spese processuali, che liquida Parte_3 nella complessiva somma di € 5.000,00 oltre rimborso forfetario Cna ed Iva, come per legge, a favore di ciascuna delle controparti costituite;
- Dichiara che l'appellante è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 Parte_3 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 7/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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