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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6483 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 4514/24 all'udienza del 5/6/25 mediante lettura, la seguente sentenza TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Di Stefano Gianni e Parte_1 dall'abogado Gian Marco Di Stefano pec giusta Email_1 delega a margine del ricorso . RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv Antonella Depunzio pec depunzio.
[...] giusta procura in calce alla memoria Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 2/2/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire dichiarare, previo riconoscimento del superiore livello di inquadramento retributivo per le mansioni svolte e dell'orario full time ,l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi contrattuali e condannare la resistente al pagamento della somma di euro 5882,12 o altra somma ritenuta di giustizia , oltre rivalutazione ed interessi Assumeva che aveva lavorato per la resistente dall'8/3/23 al 22/12/23; che era stata inquadrata al terzo livello del cc.nl Turismo Pubblici Esercizi con un contratto part-time; che presso il ZO AR la ricorrente svolgeva compiti sia operativi che amministrativi e presso la scuola per la difesa NBC in Rieti si occupava di compiti amministrativi;
che per le mansioni svolte doveva essere inquadrata nel III livello invece che nel V livello;
che, diversamente dal contratto di lavoro il quale prevedeva un orario part-time, aveva lavorato dalle 7,00 alle 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle 7,00 alle 13,00 il venerdì per 40 ore settimanali;
che a titolo di ordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi retribuiti per rol ed ex festività abolite, FR aveva diritto ad euro 5882,12. Concludeva come sopra. Si costituiva la società che assumeva il corretto inquadramento , l'espletamento di CP_1 un orario pari a 30 ore settimanali presso ZO AR oltre altre tre ore presso la Caserma di Rieti;
precisava che i permessi erano compresi nell'orario lavorativo Chiedeva il rigetto del ricorso. Ammesse le prove, escussi i testi , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . La ricorrente risultava assunta dall'8/3/23 con orario su 4 giorni settimanali dal lunedì al venerdì per 7 ore e 30 giornaliere da prestare o dalle 6,07 alle 14,00, oppure dalle 7,07 alle 15,00, oppure dalle 8,07 alle 16,00 sempre comprensivi di 30 minuti di pausa, per un totale di 30 ore settimanali part time al 75%; nel contratto si precisava che tale orario era comprensivo della fruizione dei rol previsti dall'art 114 ccnl e che le si riconosceva il livello V addetta al controllo merci ccnl Pubblici Esercizi Turismo.Con atto del 31/3/23 , a decorrere dall'1/4/23 l'orario variava a 33 ore settimanali. Il rapporto cessava per dimissioni il 22/12/23. La ricorrente sostiene di aver effettuato un orario dalle 7,00 alle 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle 7,00 alle 13,00 il venerdì per 40 ore settimanali ,essendovi dal lunedì al giovedì una pausa di 30 minuti, e di aver svolto le mansioni di responsabile del servizio di ristorazione inquadrabili al III livello e non quelle di addetta al controllo merci rientranti nel V livello, livello riconosciuto dalla società Il teste di parte ricorrente era a conoscenza dei fatti di causa perché Testimone_1 aveva lavorato fino a settembre 2023 presso l'ufficio vettovagliamento del
[...]
a Rieti e faceva da intermediario tra il e la Controparte_3 CP_3 che forniva i pasti . CP_1
Affermava che la ricorrente andava il venerdì a Rieti, dalle 9,00 alle 13,00 e faceva gli ordini delle derrate alimentari per conto della ditta, insieme alla cuoca, destinate a soddisfare i fabbisogni della sede della Difesa NBC , controllava gli scarichi delle derrate. Il teste si relazionava con la ricorrente perché la cuoca , , gli aveva detto che la ricorrente era Tes_2 stata mandata a coordinare le attività .
L'altra teste di parte ricorrente, era a conoscenza dei fatti di causa Testimone_3 perché aveva lavorato come cuoca insieme alla ricorrente ,avendo la teste lavorato per la resistente per 5 anni dal 2019 .Dichiarava che presso ZO AR in Roma la Parte_1 indicava le mansioni giornaliere del personale , faceva i turni settimanali , faceva gli ordini settimanali delle derrate ai fornitori, sostituiva lei stessa il personale assente delle pulizie , rilevava le presenze del personale del a mensa per trasmetterle alla resistente , CP_3 redigeva il prospetto sul numero dei pranzi , redigeva l'haccp , redigeva il prospetto della rotazione dei piatti freddi e cestino da asporto;
confermava che si occupava del controllo della distribuzione dei piatti e dello sporzionamento assicurando la regolarità e puntualità del servizio . Dichiarava che la ricorrente dal lunedì al giovedì iniziava a lavorare alle 7,00 , poi la teste andava via alle 14,45 ,ma la le aveva detto che lei rimaneva fino alle 15,30/16,00 Parte_1 in virtù del fatto che facevano le pulizie . Il venerdì andava a Rieti Nulla sapeva in ordine alle ferie e per i permessi dichiarava che la ricorrente era sempre molto presente. La teste di parte resistente ,direttore di filiale alle dipendenze della Testimone_4 resistente sin dal 2017 ,affermava che la lavorava presso il centro ZO Parte_1
AR dove si cucinava e si distribuiva il pasto ai militari che lavoravano all'interno del ZO . Spiegava che la società , dalla sede di via di Cervara n 14 mandava le derrate nei posti dove venivano cucinate ed il controllo lo facevano loro direttamente, mentre a ZO AR ,ed in genere alle sedi di destinazione delle derrate, non si controllava se quello che arrivava corrispondeva a quanto loro avevano detto che mandavano, potevano fare tale controllo , ma lo stesso non era dovuto . Confermava che la ricorrente faceva la distribuzione dei pasti pronti, nel senso che era dietro al banco self service insieme agli altri addetti ai servizi mensa e metteva il cibo nel piatto per darlo all'utente che era al banco self service , compilava, su indicazione della cuoca ,il modulo ordine delle merci : la cuoca scriveva gli ordini e la ricorrente li inseriva nel modulo d'ordine del portale . In particolare l'ordine si faceva accedendo ad un portale dove erano segnate le derrate ,inseriva il quantitativo delle derrate che servivano per il menù ed il portale forniva il parametro di costo e dava o un semaforo verde e, quindi l'ordine passava , o rosso , e quindi l'ordine non passava perché fuori badget;
le merci poi erano comprate dall'ufficio acquisti facente capo al magazzino di Bari;
gli alimenti venivano da Bari ed arrivavano alla piattaforma di Roma per poi essere distribuiti ai clienti , tra cui ZO AR.
Presso la caserma ove aveva lavorato la ricorrente c'erano più di una cuoca, altre addette alla mensa e alle pulizie , ognuno aveva le sue fasce orarie ,la cuoca attaccava prima verso le 7,00 ,mentre gli addetti alla mensa e pulizie avevano l'orario dalle 8,00 alle 16,00 all'interno del quale vi erano fasce orarie, a secondo se si tratta di full time o part time . I turni erano prestabiliti e non vi era un coordinamento perché c'era solo un servizio pranzo dal lunedì al venerdì e lei lavorava fino a giovedì Confermava il capitolo 20 e, quindi, che le verifiche del personale, la direzione della fornitura e dei servizi richiesti, i rapporti con la stazione appaltante erano di competenza della signora direttore responsabile Testimone_5
La ricorrente non compilava, perché non era nei suoi compiti, le schede sulla merce consegnata, nè sulla merce restituita perché non esisteva alcuna scheda;
esisteva una scheda di non conformità che veniva attivata su richiesta della cuoca nel momento in cui la cuoca, al prelievo della merce, verificava che la stessa fosse andata a male;
era solo la cuoca che ravvisava la non conformità della merce e poi la stessa ,o l'addetto mensa su richiesta della cuoca ,attivava la procedure di non conformità che consisteva in un modulo prestampato inviato al consulente della qualità. Era la a provvedere alla sostituzione del personale
Tes_5 assente da sostituire, al più la ricorrente avvisava la per dirle che vi era necessità di
Tes_5 una sostituzione,inoltre, non essendo la sempre presente a ZO AR, la
Tes_5 ricorrente si limitava , in caso di qualche necessità, a riferire alla trasmettendole
Tes_5 apposite email, oppure contattando la signora capo area Lazio. Gli orari di Testimone_4 lavoro erano su tre turni o dalle 6,07 alle 14,00 , o dalle 7,07 alle 15,00, o dalle 8,07 alle 16,00
,tutti orari comprensivi di 30 minuti di pausa dal lunedì al giovedì, ma la ricorrente faceva solo il turno dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al giovedì con una pausa per la consumazione del pasto non retribuita di trenta minuti alla fine della sesta ora. La ricorrente aveva poi chiesto alla società di ampliare l'orario di lavoro e, dato che non poteva farlo a ZO AR, l' avevano mandata a Rieti il venerdì per tre ore al giorno . L'altra teste di parte resistente ,addetta alle risorse umane, dichiarava che, Testimone_6 per quanto era a sua conoscenza, la ricorrente aiutava la cuoca a fare la preparazione dei piatti freddi ,poi, durante l'orario di servizio pranzo, al banco self service, faceva la distribuzione pasti e collaborava con il direttore all'inserimento dati, per esempio, in relazione alle Tes_5 presenze le mandava i protocolli di malattia ricevuti dal medico di base per giustificare le assenze ,inserendo i dati delle presenze nel portale. Sapeva che la ricorrente usasse il tablet per le presenze ma non sapeva se lo usasse per gli ordini .Precisava che nel portale veniva inserito il numero dei pasti , poi il portale generava un fabbisogno sotto l'aspetto economico del costo , poi si indicavano gli alimenti in relazione al menu e l'ordine passava a secondo se c' era un semaforo verde o rosso;
la ricorrente, inoltre, si occupava delle pulizie, ma la teste non era mai andata a ZO AR .Le derrate arrivavano da Bari presso il centro di via Cervara e poi venivano smistate presso i vari clienti;
circa l'orario del personale affermava che l'orario era quello dei contratti propri di ciascuno;
in ordine alla sostituzione del personale assente, vi provvedeva la alla quale la ricorrente riferiva la necessità della Tes_5 sostituzione o ogni altra necessità Confermava l'orario contrattuale di 30 ore nonché l'estensione a 33 ore.
Ora per quanto riguarda le mansioni secondo il ccnl , appartengono al III livello “ i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- controllo amministrativo;
- capo reparto catering;
- assistente o vice o aiuto supervisore catering;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione” Al V livello: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- altri impiegati d'ordine;
- controllo merci;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.” Dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente , maggiormente a conoscenza dei fatti perché presenti sui luoghi di lavoro rispetto ai testi di parte resistente, e dalla documentazione in atti è emerso che senza dubbio la indicava le mansioni giornaliere del personale , Parte_1 faceva i turni settimanali ,rilevava le presenze del personale a mensa e redigeva il prospetto del numero dei pasti per trasmetterli alla società e firmando con il proprio nome al posto della responsabile della ditta indicata come ( doc 4 e 5 all ricorso), faceva poi gli Testimone_5 ordini settimanali delle derrate all'ufficio acquisti e quindi , se pur nella modalità meglio precisata dai testi di parte resistente, si occupava della compilazione e dell'inoltro degli ordini sulla base di dati a lei indicati dalla cuoca verificando se gli ordini delle merci rientrassero nel costo prestabilito in relazione al fabbisogno di quella mensa dal portale stesso. Le testi di parte resistente hanno poi affermato che di fatto era la referente della responsabile sul Tes_5 luogo, riferendo la ricorrente alla di ogni necessità , compresa le richieste di personale Tes_5 da sostituire perché assente Sulla base di tali mansioni non si può ritenere che la ricorrente svolgesse i compiti esecutivi previsti dal V livello , ma piuttosto le mansioni di concetto del III livello, essendo un' assistente o vice del responsabile del servizio Tes_5
Deve pertanto riconoscersi che la ricorrente ha solto mansioni proprie del III livello con diritto al trattamento retributivo corrispondente Circa l'orario di lavoro, la teste di parte ricorrente non è stata puntuale sull'orario di inizio e fine lavoro a ZO AR ed il teste affermava che a Rieti andava dalle 9,00 alle Tes_7
13,00 .Pertanto a ZO AR non si può ritenere provato il maggior orario, mentre si può ritenere che a Rieti lavorava per 4 ore settimanali in luogo di tre. Circa i permessi, nel contratto di lavoro si prevedeva che l'orario contrattuale era comprensivo della fruizione dei rol nella misura prevista dall'art 114 ccnl , pertanto, a fronte di un orario contrattuale di 30 ore ,era stato prestato un orario effettivo di 29 ore e 30 minuti, mentre la retribuzione era stata corrisposta per 30 ore settimanali per un totale di 30 minuti di rol. Ma l'assunto di parte resistente è stato smentito dalla stessa teste che ha affermato essere Tes_4
l'orario di lavoro prestato a ZO AR di 30 ore, dalle 8,00 alle 16,00, con mezz'ora di pausa dal lunedì al giovedì e non di 29 ore e 30 minuti , sempre oltre alle tre ore che parte resistente afferma essere state svolte a Rieti, poi risultate 4 ( cfr teste ) Tes_7
In conclusione riconosciuto il III livello di inquadramento per l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente nel periodo dall'8/3/23 al 22/12/23,la resistente deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive rapportate a detto livello per ordinario, tredicesima quattordicesima ferie permessi e FR , assumendosi che la ricorrente ha lavorato con un orario di 30 ore settimanali presso ZO AR e di quattro ore settimanali presso la Difesa NBC di Rieti, sulla base dei conteggi in atti come riformulati secondo detti criteri e svolti secondo i minimi tariffari del contratto collettivo applicato dalla resistente, oltre le rivalutazioni e interesse delle scadenze al saldo Le spese , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: riconosciuto il III livello per l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente nel periodo dall'8/3/23 al 22/12/23 , la resistente deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive rapportate a detto livello per ordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie permessi e tfr , assumendosi che la ricorrente ha lavorato con un orario di 30 ore settimanali presso ZO AR e di quattro ore settimanali presso la Difesa NBC di Rieti, sulla base dei conteggi in atti come riformulati secondo detti criteri e svolti secondo i minimi tariffari del contratto collettivo applicato dalla resistente, oltre le rivalutazioni e interesse delle scadenze al saldo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2695,00 oltre iva cpa e spse generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Roma 5/6/25 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 4514/24 all'udienza del 5/6/25 mediante lettura, la seguente sentenza TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Di Stefano Gianni e Parte_1 dall'abogado Gian Marco Di Stefano pec giusta Email_1 delega a margine del ricorso . RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv Antonella Depunzio pec depunzio.
[...] giusta procura in calce alla memoria Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 2/2/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire dichiarare, previo riconoscimento del superiore livello di inquadramento retributivo per le mansioni svolte e dell'orario full time ,l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi contrattuali e condannare la resistente al pagamento della somma di euro 5882,12 o altra somma ritenuta di giustizia , oltre rivalutazione ed interessi Assumeva che aveva lavorato per la resistente dall'8/3/23 al 22/12/23; che era stata inquadrata al terzo livello del cc.nl Turismo Pubblici Esercizi con un contratto part-time; che presso il ZO AR la ricorrente svolgeva compiti sia operativi che amministrativi e presso la scuola per la difesa NBC in Rieti si occupava di compiti amministrativi;
che per le mansioni svolte doveva essere inquadrata nel III livello invece che nel V livello;
che, diversamente dal contratto di lavoro il quale prevedeva un orario part-time, aveva lavorato dalle 7,00 alle 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle 7,00 alle 13,00 il venerdì per 40 ore settimanali;
che a titolo di ordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi retribuiti per rol ed ex festività abolite, FR aveva diritto ad euro 5882,12. Concludeva come sopra. Si costituiva la società che assumeva il corretto inquadramento , l'espletamento di CP_1 un orario pari a 30 ore settimanali presso ZO AR oltre altre tre ore presso la Caserma di Rieti;
precisava che i permessi erano compresi nell'orario lavorativo Chiedeva il rigetto del ricorso. Ammesse le prove, escussi i testi , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . La ricorrente risultava assunta dall'8/3/23 con orario su 4 giorni settimanali dal lunedì al venerdì per 7 ore e 30 giornaliere da prestare o dalle 6,07 alle 14,00, oppure dalle 7,07 alle 15,00, oppure dalle 8,07 alle 16,00 sempre comprensivi di 30 minuti di pausa, per un totale di 30 ore settimanali part time al 75%; nel contratto si precisava che tale orario era comprensivo della fruizione dei rol previsti dall'art 114 ccnl e che le si riconosceva il livello V addetta al controllo merci ccnl Pubblici Esercizi Turismo.Con atto del 31/3/23 , a decorrere dall'1/4/23 l'orario variava a 33 ore settimanali. Il rapporto cessava per dimissioni il 22/12/23. La ricorrente sostiene di aver effettuato un orario dalle 7,00 alle 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle 7,00 alle 13,00 il venerdì per 40 ore settimanali ,essendovi dal lunedì al giovedì una pausa di 30 minuti, e di aver svolto le mansioni di responsabile del servizio di ristorazione inquadrabili al III livello e non quelle di addetta al controllo merci rientranti nel V livello, livello riconosciuto dalla società Il teste di parte ricorrente era a conoscenza dei fatti di causa perché Testimone_1 aveva lavorato fino a settembre 2023 presso l'ufficio vettovagliamento del
[...]
a Rieti e faceva da intermediario tra il e la Controparte_3 CP_3 che forniva i pasti . CP_1
Affermava che la ricorrente andava il venerdì a Rieti, dalle 9,00 alle 13,00 e faceva gli ordini delle derrate alimentari per conto della ditta, insieme alla cuoca, destinate a soddisfare i fabbisogni della sede della Difesa NBC , controllava gli scarichi delle derrate. Il teste si relazionava con la ricorrente perché la cuoca , , gli aveva detto che la ricorrente era Tes_2 stata mandata a coordinare le attività .
L'altra teste di parte ricorrente, era a conoscenza dei fatti di causa Testimone_3 perché aveva lavorato come cuoca insieme alla ricorrente ,avendo la teste lavorato per la resistente per 5 anni dal 2019 .Dichiarava che presso ZO AR in Roma la Parte_1 indicava le mansioni giornaliere del personale , faceva i turni settimanali , faceva gli ordini settimanali delle derrate ai fornitori, sostituiva lei stessa il personale assente delle pulizie , rilevava le presenze del personale del a mensa per trasmetterle alla resistente , CP_3 redigeva il prospetto sul numero dei pranzi , redigeva l'haccp , redigeva il prospetto della rotazione dei piatti freddi e cestino da asporto;
confermava che si occupava del controllo della distribuzione dei piatti e dello sporzionamento assicurando la regolarità e puntualità del servizio . Dichiarava che la ricorrente dal lunedì al giovedì iniziava a lavorare alle 7,00 , poi la teste andava via alle 14,45 ,ma la le aveva detto che lei rimaneva fino alle 15,30/16,00 Parte_1 in virtù del fatto che facevano le pulizie . Il venerdì andava a Rieti Nulla sapeva in ordine alle ferie e per i permessi dichiarava che la ricorrente era sempre molto presente. La teste di parte resistente ,direttore di filiale alle dipendenze della Testimone_4 resistente sin dal 2017 ,affermava che la lavorava presso il centro ZO Parte_1
AR dove si cucinava e si distribuiva il pasto ai militari che lavoravano all'interno del ZO . Spiegava che la società , dalla sede di via di Cervara n 14 mandava le derrate nei posti dove venivano cucinate ed il controllo lo facevano loro direttamente, mentre a ZO AR ,ed in genere alle sedi di destinazione delle derrate, non si controllava se quello che arrivava corrispondeva a quanto loro avevano detto che mandavano, potevano fare tale controllo , ma lo stesso non era dovuto . Confermava che la ricorrente faceva la distribuzione dei pasti pronti, nel senso che era dietro al banco self service insieme agli altri addetti ai servizi mensa e metteva il cibo nel piatto per darlo all'utente che era al banco self service , compilava, su indicazione della cuoca ,il modulo ordine delle merci : la cuoca scriveva gli ordini e la ricorrente li inseriva nel modulo d'ordine del portale . In particolare l'ordine si faceva accedendo ad un portale dove erano segnate le derrate ,inseriva il quantitativo delle derrate che servivano per il menù ed il portale forniva il parametro di costo e dava o un semaforo verde e, quindi l'ordine passava , o rosso , e quindi l'ordine non passava perché fuori badget;
le merci poi erano comprate dall'ufficio acquisti facente capo al magazzino di Bari;
gli alimenti venivano da Bari ed arrivavano alla piattaforma di Roma per poi essere distribuiti ai clienti , tra cui ZO AR.
Presso la caserma ove aveva lavorato la ricorrente c'erano più di una cuoca, altre addette alla mensa e alle pulizie , ognuno aveva le sue fasce orarie ,la cuoca attaccava prima verso le 7,00 ,mentre gli addetti alla mensa e pulizie avevano l'orario dalle 8,00 alle 16,00 all'interno del quale vi erano fasce orarie, a secondo se si tratta di full time o part time . I turni erano prestabiliti e non vi era un coordinamento perché c'era solo un servizio pranzo dal lunedì al venerdì e lei lavorava fino a giovedì Confermava il capitolo 20 e, quindi, che le verifiche del personale, la direzione della fornitura e dei servizi richiesti, i rapporti con la stazione appaltante erano di competenza della signora direttore responsabile Testimone_5
La ricorrente non compilava, perché non era nei suoi compiti, le schede sulla merce consegnata, nè sulla merce restituita perché non esisteva alcuna scheda;
esisteva una scheda di non conformità che veniva attivata su richiesta della cuoca nel momento in cui la cuoca, al prelievo della merce, verificava che la stessa fosse andata a male;
era solo la cuoca che ravvisava la non conformità della merce e poi la stessa ,o l'addetto mensa su richiesta della cuoca ,attivava la procedure di non conformità che consisteva in un modulo prestampato inviato al consulente della qualità. Era la a provvedere alla sostituzione del personale
Tes_5 assente da sostituire, al più la ricorrente avvisava la per dirle che vi era necessità di
Tes_5 una sostituzione,inoltre, non essendo la sempre presente a ZO AR, la
Tes_5 ricorrente si limitava , in caso di qualche necessità, a riferire alla trasmettendole
Tes_5 apposite email, oppure contattando la signora capo area Lazio. Gli orari di Testimone_4 lavoro erano su tre turni o dalle 6,07 alle 14,00 , o dalle 7,07 alle 15,00, o dalle 8,07 alle 16,00
,tutti orari comprensivi di 30 minuti di pausa dal lunedì al giovedì, ma la ricorrente faceva solo il turno dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al giovedì con una pausa per la consumazione del pasto non retribuita di trenta minuti alla fine della sesta ora. La ricorrente aveva poi chiesto alla società di ampliare l'orario di lavoro e, dato che non poteva farlo a ZO AR, l' avevano mandata a Rieti il venerdì per tre ore al giorno . L'altra teste di parte resistente ,addetta alle risorse umane, dichiarava che, Testimone_6 per quanto era a sua conoscenza, la ricorrente aiutava la cuoca a fare la preparazione dei piatti freddi ,poi, durante l'orario di servizio pranzo, al banco self service, faceva la distribuzione pasti e collaborava con il direttore all'inserimento dati, per esempio, in relazione alle Tes_5 presenze le mandava i protocolli di malattia ricevuti dal medico di base per giustificare le assenze ,inserendo i dati delle presenze nel portale. Sapeva che la ricorrente usasse il tablet per le presenze ma non sapeva se lo usasse per gli ordini .Precisava che nel portale veniva inserito il numero dei pasti , poi il portale generava un fabbisogno sotto l'aspetto economico del costo , poi si indicavano gli alimenti in relazione al menu e l'ordine passava a secondo se c' era un semaforo verde o rosso;
la ricorrente, inoltre, si occupava delle pulizie, ma la teste non era mai andata a ZO AR .Le derrate arrivavano da Bari presso il centro di via Cervara e poi venivano smistate presso i vari clienti;
circa l'orario del personale affermava che l'orario era quello dei contratti propri di ciascuno;
in ordine alla sostituzione del personale assente, vi provvedeva la alla quale la ricorrente riferiva la necessità della Tes_5 sostituzione o ogni altra necessità Confermava l'orario contrattuale di 30 ore nonché l'estensione a 33 ore.
Ora per quanto riguarda le mansioni secondo il ccnl , appartengono al III livello “ i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- controllo amministrativo;
- capo reparto catering;
- assistente o vice o aiuto supervisore catering;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione” Al V livello: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- altri impiegati d'ordine;
- controllo merci;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.” Dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente , maggiormente a conoscenza dei fatti perché presenti sui luoghi di lavoro rispetto ai testi di parte resistente, e dalla documentazione in atti è emerso che senza dubbio la indicava le mansioni giornaliere del personale , Parte_1 faceva i turni settimanali ,rilevava le presenze del personale a mensa e redigeva il prospetto del numero dei pasti per trasmetterli alla società e firmando con il proprio nome al posto della responsabile della ditta indicata come ( doc 4 e 5 all ricorso), faceva poi gli Testimone_5 ordini settimanali delle derrate all'ufficio acquisti e quindi , se pur nella modalità meglio precisata dai testi di parte resistente, si occupava della compilazione e dell'inoltro degli ordini sulla base di dati a lei indicati dalla cuoca verificando se gli ordini delle merci rientrassero nel costo prestabilito in relazione al fabbisogno di quella mensa dal portale stesso. Le testi di parte resistente hanno poi affermato che di fatto era la referente della responsabile sul Tes_5 luogo, riferendo la ricorrente alla di ogni necessità , compresa le richieste di personale Tes_5 da sostituire perché assente Sulla base di tali mansioni non si può ritenere che la ricorrente svolgesse i compiti esecutivi previsti dal V livello , ma piuttosto le mansioni di concetto del III livello, essendo un' assistente o vice del responsabile del servizio Tes_5
Deve pertanto riconoscersi che la ricorrente ha solto mansioni proprie del III livello con diritto al trattamento retributivo corrispondente Circa l'orario di lavoro, la teste di parte ricorrente non è stata puntuale sull'orario di inizio e fine lavoro a ZO AR ed il teste affermava che a Rieti andava dalle 9,00 alle Tes_7
13,00 .Pertanto a ZO AR non si può ritenere provato il maggior orario, mentre si può ritenere che a Rieti lavorava per 4 ore settimanali in luogo di tre. Circa i permessi, nel contratto di lavoro si prevedeva che l'orario contrattuale era comprensivo della fruizione dei rol nella misura prevista dall'art 114 ccnl , pertanto, a fronte di un orario contrattuale di 30 ore ,era stato prestato un orario effettivo di 29 ore e 30 minuti, mentre la retribuzione era stata corrisposta per 30 ore settimanali per un totale di 30 minuti di rol. Ma l'assunto di parte resistente è stato smentito dalla stessa teste che ha affermato essere Tes_4
l'orario di lavoro prestato a ZO AR di 30 ore, dalle 8,00 alle 16,00, con mezz'ora di pausa dal lunedì al giovedì e non di 29 ore e 30 minuti , sempre oltre alle tre ore che parte resistente afferma essere state svolte a Rieti, poi risultate 4 ( cfr teste ) Tes_7
In conclusione riconosciuto il III livello di inquadramento per l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente nel periodo dall'8/3/23 al 22/12/23,la resistente deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive rapportate a detto livello per ordinario, tredicesima quattordicesima ferie permessi e FR , assumendosi che la ricorrente ha lavorato con un orario di 30 ore settimanali presso ZO AR e di quattro ore settimanali presso la Difesa NBC di Rieti, sulla base dei conteggi in atti come riformulati secondo detti criteri e svolti secondo i minimi tariffari del contratto collettivo applicato dalla resistente, oltre le rivalutazioni e interesse delle scadenze al saldo Le spese , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: riconosciuto il III livello per l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente nel periodo dall'8/3/23 al 22/12/23 , la resistente deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive rapportate a detto livello per ordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie permessi e tfr , assumendosi che la ricorrente ha lavorato con un orario di 30 ore settimanali presso ZO AR e di quattro ore settimanali presso la Difesa NBC di Rieti, sulla base dei conteggi in atti come riformulati secondo detti criteri e svolti secondo i minimi tariffari del contratto collettivo applicato dalla resistente, oltre le rivalutazioni e interesse delle scadenze al saldo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2695,00 oltre iva cpa e spse generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Roma 5/6/25 Il giudice