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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4637/2024 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
REGNI ROBERTO;
e
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
REGNI ROBERTO.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle seguenti] “CONDIZIONI: 1) i genitori vivranno separati con l'obbligo del Per_1 reciproco rispetto, impegnandosi sin d'ora a prestarsi il consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; 2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la casa familiare sita ad Offagna, via Vallone n. 20/E, di proprietà della madre, sig.ra ; 3) la casa familiare sita ad Parte_1
Offagna, via del Vallone n. 20/E, di proprietà esclusiva della Sig.ra non sarà Parte_1 oggetto di assegnazione e rimarrà nell'esclusiva disponibilità della stessa;
4) entrambi i genitori concordano di provvedere al mantenimento diretto della figlia minore e a corrispondere, Per_1
quando il sig. riprenderà a lavorare, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie _2
come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Ancona;
L'assegno unico familiare sarà
- 1 - percepito interamente dalla sig.ra 5) il padre potrà vedere la figlia minore con le seguenti Parte_1
modalità: la figlia trascorrerà un weekend alternato con il padre, dal venerdì dopo lo sport, sino alle ore 19:00 della domenica, quando il sig. la riaccompagnerà a casa dalla madre. Il sig. _2
, inoltre, trascorrerà con la figlia tre giorni alla settimana, previamente concordato con la _2
sig.ra prelevando la minore da scuola e riaccompagnandola a casa dalla madre alle ore Parte_1
19:00. Le parti, inoltre, concordano che la figlia potrà pernottare presso la casa del padre Per_1
quando la minore lo vorrà. Infine per quanto concerne le vacanze estive la figlia minore le trascorrerà con il padre per un periodo di almeno due settimane anche non consecutive, per quanto riguarda le vacanze natalizie la figlia minore starà con il padre, ad anni alterni, o dal 24 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1. Durante le vacanze pasquali la figlia minore trascorrerà con il padre tre giorni, restando il giorno di Pasqua con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni;
6) le parti dichiarano di aver definito tra loro tutte le questioni patrimoniali, mobiliari e immobiliari, rinunciano reciprocamente al mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
7) le spese legali del presente procedimento saranno a carico della sig.ra . Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , rappresentando Parte_1 Parte_2
che dalla relazione sentimentale tra i ricorrenti è nata la figlia (in data 11/8/2009) e che con il Per_1
tempo la relazione sentimentale tra le parti è venuta meno, tanto che ormai dal 04/09/2024 vivono separati, si sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che in data 11.2.2025 ha dichiarato di intervenire, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate;
successivamente, le parti sono comparse personalmente all'udienza dell'11.3.2025, al fine di chiarire alcuni aspetti evidenziati dal relatore.
In particolare, all'udienza le parti hanno precisato che il sig. ha reperito un lavoro presso _2
l'azienda TRM di Chiaravalle, con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, fino al 9/4/2025 ma con possibilità di proroga e l'ultima busta paga, di gennaio, è pari a € 1.388,00; hanno dichiarato altresì che è stata presentata richiesta per l'assegno unico, che avrà decorrenza dal presente mese di marzo e avrà importo di circa € 260,00 mensili. Hanno attestato inoltre che la sig.ra è Parte_1 collaboratrice dell'impresa familiare ditta Palazzesi FR che svolge attività di commercio ambulante di abbigliamento da donna, percependo il 49% degli utili, precisando che negli ultimi due anni le entrate di tale impresa sono state minori per le conseguenze del post pandemia ma l'attività si
- 2 - sta risollevando. Esse hanno dato atto che il collocamento della figlia minore è sostanzialmente paritario, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e aggiungendo la previsione che l'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
4. Si premette – in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso – che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse della precitata figlia minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente la stessa.
Ciò posto, le condizioni concordate relativamente alla figlia minore in ordine al suo affidamento appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, prevedendo adeguati spazi di rapporto con ciascuno dei genitori;
il mantenimento da parte di entrambi in forma diretta appare congruo rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione della minore, posto che il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore stessa.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese di lite, come concordato dalle parti, sono a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
Per_1
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e precisate all'udienza del 11.3.2025, come sopra riportate.
PONE le spese di lite a carico della sig.ra Parte_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4637/2024 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
REGNI ROBERTO;
e
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
REGNI ROBERTO.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle seguenti] “CONDIZIONI: 1) i genitori vivranno separati con l'obbligo del Per_1 reciproco rispetto, impegnandosi sin d'ora a prestarsi il consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; 2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la casa familiare sita ad Offagna, via Vallone n. 20/E, di proprietà della madre, sig.ra ; 3) la casa familiare sita ad Parte_1
Offagna, via del Vallone n. 20/E, di proprietà esclusiva della Sig.ra non sarà Parte_1 oggetto di assegnazione e rimarrà nell'esclusiva disponibilità della stessa;
4) entrambi i genitori concordano di provvedere al mantenimento diretto della figlia minore e a corrispondere, Per_1
quando il sig. riprenderà a lavorare, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie _2
come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Ancona;
L'assegno unico familiare sarà
- 1 - percepito interamente dalla sig.ra 5) il padre potrà vedere la figlia minore con le seguenti Parte_1
modalità: la figlia trascorrerà un weekend alternato con il padre, dal venerdì dopo lo sport, sino alle ore 19:00 della domenica, quando il sig. la riaccompagnerà a casa dalla madre. Il sig. _2
, inoltre, trascorrerà con la figlia tre giorni alla settimana, previamente concordato con la _2
sig.ra prelevando la minore da scuola e riaccompagnandola a casa dalla madre alle ore Parte_1
19:00. Le parti, inoltre, concordano che la figlia potrà pernottare presso la casa del padre Per_1
quando la minore lo vorrà. Infine per quanto concerne le vacanze estive la figlia minore le trascorrerà con il padre per un periodo di almeno due settimane anche non consecutive, per quanto riguarda le vacanze natalizie la figlia minore starà con il padre, ad anni alterni, o dal 24 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1. Durante le vacanze pasquali la figlia minore trascorrerà con il padre tre giorni, restando il giorno di Pasqua con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni;
6) le parti dichiarano di aver definito tra loro tutte le questioni patrimoniali, mobiliari e immobiliari, rinunciano reciprocamente al mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
7) le spese legali del presente procedimento saranno a carico della sig.ra . Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , rappresentando Parte_1 Parte_2
che dalla relazione sentimentale tra i ricorrenti è nata la figlia (in data 11/8/2009) e che con il Per_1
tempo la relazione sentimentale tra le parti è venuta meno, tanto che ormai dal 04/09/2024 vivono separati, si sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che in data 11.2.2025 ha dichiarato di intervenire, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate;
successivamente, le parti sono comparse personalmente all'udienza dell'11.3.2025, al fine di chiarire alcuni aspetti evidenziati dal relatore.
In particolare, all'udienza le parti hanno precisato che il sig. ha reperito un lavoro presso _2
l'azienda TRM di Chiaravalle, con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, fino al 9/4/2025 ma con possibilità di proroga e l'ultima busta paga, di gennaio, è pari a € 1.388,00; hanno dichiarato altresì che è stata presentata richiesta per l'assegno unico, che avrà decorrenza dal presente mese di marzo e avrà importo di circa € 260,00 mensili. Hanno attestato inoltre che la sig.ra è Parte_1 collaboratrice dell'impresa familiare ditta Palazzesi FR che svolge attività di commercio ambulante di abbigliamento da donna, percependo il 49% degli utili, precisando che negli ultimi due anni le entrate di tale impresa sono state minori per le conseguenze del post pandemia ma l'attività si
- 2 - sta risollevando. Esse hanno dato atto che il collocamento della figlia minore è sostanzialmente paritario, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e aggiungendo la previsione che l'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
4. Si premette – in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso – che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse della precitata figlia minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente la stessa.
Ciò posto, le condizioni concordate relativamente alla figlia minore in ordine al suo affidamento appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, prevedendo adeguati spazi di rapporto con ciascuno dei genitori;
il mantenimento da parte di entrambi in forma diretta appare congruo rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione della minore, posto che il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore stessa.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese di lite, come concordato dalle parti, sono a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
Per_1
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e precisate all'udienza del 11.3.2025, come sopra riportate.
PONE le spese di lite a carico della sig.ra Parte_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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