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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13153/2022 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, passata in decisione con ordinanza del 15/11/2024 e vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Macleod e dall'avv. Neil Andrew Macleod;
- OPPONENTE -
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Bruno Coluccio;
- OPPOSTA - Conclusioni: come da rispettivi atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto CP_1
ingiuntivo n. 2272/2022 nei confronti di per il pagamento di euro 11.044,00, oltre Parte_1
interessi e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 30421916, stipulato in data 20/7/2006, rimborsabile mediante cessione di n. 96 quote mensili di euro 251,00 ognuna, per un importo lordo di euro 24.096.00. proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo la prescrizione del Parte_1 diritto di credito vantato dalla nonchè l'inesistenza di tale credito, poiché nel contratto di CP_1
mutuo oggetto di causa era previsto che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro del ovvero il Comune di Napoli, avrebbe dovuto provvedere ad estinguere il debito, Pt_1
prelevando i fondi dal trattamento di fine rapporto maturato dal , e che, nel novembre del Pt_1
2010, ovvero al momento del pensionamento, aveva riscosso presso la filiale dei Colli CP_2
Aminei, il saldo del trattamento di fine rapporto, dal quale il Comune aveva decurtato la restante somma ancora dovuta a . CP_1
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione perché infondata, con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite.
Il GU, dopo aver provocato il contraddittorio delle parti sulle difese reciprocamente mosse, accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. e onerava le parti ad avviare la mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 15/11/2024, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
Come correttamente eccepito da parte opponente nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., n.
1, stipulava il contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio oggetto di CP_1
causa in qualità di mandataria della e non in proprio. Controparte_3
In sede monitoria, così come nel giudizio di opposizione, tuttavia, agiva quale CP_1
effettiva titolare del credito e non come mandataria della banca mutuante senza, però, dedurre di aver acquistato il credito dalla e di agire, pertanto, in Controparte_3 qualità di cessionaria del credito.
A fronte della specifica contestazione sollevata da parte opponente nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., n. 1, la nulla deduceva, limitandosi ad affermare che “il rapporto obbligatorio CP_1
da cui scaturisce il credito vantato, nei confronti del sig. abbia la sua fonte nel prestito accor- Pt_1 dato in data 20.07.2006”.
Il contratto del 20/7/2006, in atti, come detto, risulta stipulato dalla solo quale mandataria CP_1 della Banca mutuante ed, invero, anche dall'atto di quietanza del 2/8/2006, risulta che il rapporto di prestito veniva stipulato con la Controparte_3
Parte opposta, a fronte della specifica contestazione sollevata dal non depositava alcuna Pt_1
documentazione diretta a provare la legittimazione e la titolarità attiva della e neppure forniva CP_1
chiarimenti in ordine ad eventuali rapporti di cessione del credito per cui è causa tra la banca mutuante e la CP_1
Deve, pertanto, ritenersi che, in difetto di prova del potere della mandataria di agire in giudizio per la riscossione delle somme in conseguenza dell'erogazione del prestito, l'unico soggetto legittimato ad agire per il pagamento delle somme mutuate al con il contratto del 20/7/2006 sia Pt_1
la banca mutuante o i suoi eventuali successori, in quanto il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per conseguire l'adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito.
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 31574/2028).
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e procedersi all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
2272/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di CP_1
2) accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2272/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, liquidate in complessivi euro 4.077,00, oltre rimborso spese generali a 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 17/3/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13153/2022 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, passata in decisione con ordinanza del 15/11/2024 e vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Macleod e dall'avv. Neil Andrew Macleod;
- OPPONENTE -
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Bruno Coluccio;
- OPPOSTA - Conclusioni: come da rispettivi atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto CP_1
ingiuntivo n. 2272/2022 nei confronti di per il pagamento di euro 11.044,00, oltre Parte_1
interessi e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 30421916, stipulato in data 20/7/2006, rimborsabile mediante cessione di n. 96 quote mensili di euro 251,00 ognuna, per un importo lordo di euro 24.096.00. proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo la prescrizione del Parte_1 diritto di credito vantato dalla nonchè l'inesistenza di tale credito, poiché nel contratto di CP_1
mutuo oggetto di causa era previsto che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro del ovvero il Comune di Napoli, avrebbe dovuto provvedere ad estinguere il debito, Pt_1
prelevando i fondi dal trattamento di fine rapporto maturato dal , e che, nel novembre del Pt_1
2010, ovvero al momento del pensionamento, aveva riscosso presso la filiale dei Colli CP_2
Aminei, il saldo del trattamento di fine rapporto, dal quale il Comune aveva decurtato la restante somma ancora dovuta a . CP_1
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione perché infondata, con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite.
Il GU, dopo aver provocato il contraddittorio delle parti sulle difese reciprocamente mosse, accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. e onerava le parti ad avviare la mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 15/11/2024, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
Come correttamente eccepito da parte opponente nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., n.
1, stipulava il contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio oggetto di CP_1
causa in qualità di mandataria della e non in proprio. Controparte_3
In sede monitoria, così come nel giudizio di opposizione, tuttavia, agiva quale CP_1
effettiva titolare del credito e non come mandataria della banca mutuante senza, però, dedurre di aver acquistato il credito dalla e di agire, pertanto, in Controparte_3 qualità di cessionaria del credito.
A fronte della specifica contestazione sollevata da parte opponente nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., n. 1, la nulla deduceva, limitandosi ad affermare che “il rapporto obbligatorio CP_1
da cui scaturisce il credito vantato, nei confronti del sig. abbia la sua fonte nel prestito accor- Pt_1 dato in data 20.07.2006”.
Il contratto del 20/7/2006, in atti, come detto, risulta stipulato dalla solo quale mandataria CP_1 della Banca mutuante ed, invero, anche dall'atto di quietanza del 2/8/2006, risulta che il rapporto di prestito veniva stipulato con la Controparte_3
Parte opposta, a fronte della specifica contestazione sollevata dal non depositava alcuna Pt_1
documentazione diretta a provare la legittimazione e la titolarità attiva della e neppure forniva CP_1
chiarimenti in ordine ad eventuali rapporti di cessione del credito per cui è causa tra la banca mutuante e la CP_1
Deve, pertanto, ritenersi che, in difetto di prova del potere della mandataria di agire in giudizio per la riscossione delle somme in conseguenza dell'erogazione del prestito, l'unico soggetto legittimato ad agire per il pagamento delle somme mutuate al con il contratto del 20/7/2006 sia Pt_1
la banca mutuante o i suoi eventuali successori, in quanto il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per conseguire l'adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito.
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 31574/2028).
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e procedersi all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
2272/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di CP_1
2) accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2272/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, liquidate in complessivi euro 4.077,00, oltre rimborso spese generali a 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 17/3/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello