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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 21/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 526 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 13.11.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MEALE Parte_1
MYRIEL e POTENTE RENATO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PRIOLO FABIO, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28/12/2020, la sig.ra , Parte_1 premettendo di ricoprire la posizione organizzativa del ruolo Sanitario del , CP_2 sede di Venafro, ha adito il Tribunale di Isernia – Sezione Lavoro domandando al Giudice di: “1) Accertare e dichiarare che la Dott.ssa abbia svolto, dal 20.03.2020 al Pt_1
20.10.2020 l'attività di esecuzione tamponi nella Provincia di quale operatrice infermieristica CP_2 per un totale di 1078,17 ore;
2) Condannare l' al pagamento, in Controparte_3 favore della Dott.ssa delle competenze alla stessa spettanti per l'attività di esecuzione dei Pt_1 tamponi dal 20.03.2020 al 20.10.2020 per un totale di 1078,17 ore, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al dovuto;
3) Condannare l' al pagamento, in favore dei procuratori che si Controparte_3 dichiarano antistatari delle competenze di Avvocato, oltre accessori di legge.” La ricorrente affermava, in particolare:
- di essere dipendente dell' resistente, nonché titolare di Posizione Controparte_3
Organizzativa del ruolo sanitario del , sede di Venafro e che, per tale CP_2 ragione, si occupa della gestione e del coordinamento delle risorse umane ed economiche della Struttura Controparte_4
nonché del coordinamento e della gestione di tutta l'attività del personale
[...] del comparto (dalle prestazioni lavorative, agli spostamenti temporanei da un reparto ad un altro, dai congedi ordinari a quelli straordinari);
- che, con nota del 16.03.2020 prot. n. 27195, la , in persona del Direttore CP_1
Sanitario Dott.ssa , vista l'emergenza sanitaria causata da Controparte_5
COVID 19, rappresentava, tra gli altri, al Direttore Sanitario del Distretto di
, Dott. , ed alla Dott.ssa posizione CP_2 Persona_1 Pt_1 organizzativa la necessità di addestrare, per ogni distretto, personale CP_2 infermieristico per effettuare il “prelievo tampone” e ne richiedeva i nominativi. (doc. n. 1)
- che, con nota del 17.03.2020, protocollo interno n. 27525, il Dott. , Persona_1 nella citata qualità, comunicava al Direttore Sanitario tra gli altri, anche CP_1 il nominativo della Dott.ssa quale personale infermieristico Pt_1 CP_2 che avrebbe partecipato all'addestramento suindicato. (doc. n. 2)
- che, come disposto dal CCNL Comparto Sanità all'art. 20, al personale incaricato delle posizioni organizzative non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori (per lavoro straordinario) effettuate in relazione all'incarico affidatole e agli obiettivi da conseguire, ma che nel caso di specie era stata impegnata nell'attività di esecuzione dei tamponi sino al 20.10.2020 (data di revoca dell'incarico) in qualità di operatrice infermieristica, così come disposto dal Direttore Sanitario nella nota del 16.03.2020 prot. n. 27195, per un totale di 1078,17 ore;
attività che nulla ha a che vedere con la posizione organizzativa ricoperta, e dunque estranea all'ambito di applicazione dell'indennità di funzione di cui all'art. 21 del CCNL citato. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base del principio di CP_1 omnicomprensività del trattamento economico di cui gode la ricorrente quale titolare di posizione organizzativa per la quale percepisce la relativa indennità, la quale ai sensi dell'art. 36 comma 2 del CCNL sanità 98/2001 (doc. n. 1 allegato alla memoria difensiva del 19.06.2021) è omnicomprensiva e assorbe i compensi per lavoro straordinario. La causa, istruita con le sole produzioni documentali, veniva discussa all'udienza del 14.11.2024, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta regolarmente depositate dalle parti.
***** 2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Non sono contestate tra le parti le circostanze in fatto allegate nel ricorso introduttivo;
il contrasto tra le avverse allegazioni si incentra sull'interpretazione del principio di omnicomprensività della retribuzione, quando viene corrisposta l'indennità di funzione per lo svolgimento di una posizione organizzativa. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio di omnicomprensività della retribuzione per i dirigenti medici;
si veda, per tutte, e da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 31/07/2024, n.21567, per la quale “il dirigente medico che esercita un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione normalmente a lui riconosciuta che, soggiacendo al principio di omnicomprensività, è stabilita su base mensile e non oraria e ricomprende tutte le prestazioni rese dal lavoratore, senza che rilevi l'orario effettivamente dedicato all'attività. In sostanza, il dirigente medico non ha diritto ad un compenso maggiore per lavoro straordinario, ancorché dipeso dall'erroneo criterio di calcolo adottato dall'azienda”, in conformità alla precedente pronuncia resa a sezione unite, per la quale “in tema di trattamento economico dei dirigenti medici delle aziende del servizio sanitario, il contratto collettivo prevede la corresponsione di una retribuzione di risultato che compensa anche l'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che sia possibile distinguere tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento degli obiettivi e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli.” Tuttavia, tali pronunce - che citano anche diversi contratti collettivi ma i cui principi sono applicabili per analogia al caso di specie - si basano sulla valorizzazione dell'indennità di risultato come strumento atto a coprire anche il lavoro straordinario svolto per il raggiungimento degli obiettivi: “si rileva che l'art. 17, comma 2, c.c.n.l. del 5.12.1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria - parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 - determina l'orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali, ma l'art. 65, comma 3, secondo periodo, dispone che "la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato". Se corrisposto il trattamento accessorio costituito dalla retribuzione di risultato (art. 63 c.c.n.l. cit.) non è possibile, quindi, la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri e immancabili dell'incarico affidatogli. Già in epoca risalente le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9146) avevano affermato tale regola generale, negando fosse possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario. In più recenti arresti (Cass. 22 marzo 2017, n. 7348; Cass. 28 marzo 2017, n. 7921; Cass. 26 aprile 2017, n. 10322; Cass. 2 luglio 2018, n. 17260; Cass. 11 luglio 2018, n. 18271; Cass. 8 novembre 2019, n. 28942), relativi ai contratti collettivi del 5.12.1996 e 8.6.2000, la Suprema Corte ha ribadito che l'eccedentarietà oraria non è mai suscettibile di autonoma remunerazione. Ai principi affermati nelle decisioni di questa Corte innanzi richiamate è stata data continuità con successive pronunce (Cass. 5 agosto 2020, n. 16711; Cass. 7 agosto 2020, n. 16855; Cass. 4 gennaio 2023, n. 173), integralmente condivise dal Collegio, che hanno tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel c.c.n.l. del 31.11.2005, le quali non hanno innovato rispetto alla disciplina dettata dai contratti collettivi del 1996 e del 2000 (v. Cass. n. 28787-2017, Cass. n. 8958-2012).” 3. Tuttavia, nel caso di specie, l'attività straordinaria che non è contestato sia stata svolta
– esecuzioni di tamponi rinofaringei per verificare la positività al covid-19 - non attiene alle mansioni svolte ordinariamente della ricorrente, né quale infermiera né quale titolare di posizione organizzativa. Posto che, per la giurisprudenza citata, il lavoro straordinario reso dai titolari di posizione organizzativa non può essere retribuito perché si presume sia reso ai fini del raggiungimento degli obiettivi, la preclusione al pagamento del lavoro straordinario, descritta all'art. 21 del CCNL 1998-2001, non può trovare applicazione nel caso di prestazioni lavorative rese in occasione di un evento del tutto straordinario ed imprevedibile quale l'epidemia da covid-19, che ha imposto ai lavoratori del settore sanitario lo svolgimento di attività lavorative esorbitanti le proprie funzioni e con ritmi superiori al normale;
già solo l'eccezionalità della situazione fa propendere per il non considerare il lavoro svolto in questa occasione incluso nel principio di omnicomprensività. Oltre che ai normali criteri di interpretazione della legge, che si applicano anche al C.C.N.L. (più che i criteri di interpretazione del contratto di cui all'art. 1362 c.c.), questa interpretazione è la sola compatibile con il principio di equità, perché si verrebbe altrimenti a creare un'ingiusta differenziazione tra personale infermieristico che rende le prestazioni dietro corrispettivo di lavoro straordinario e personale dirigenziale che è invece tenuto alle stesse prestazioni senza un corrispettivo, con il contraltare di un'ingiusta locupletazione da parte dell'ente datore di lavoro, e con un corretto riparto dei rischi e dei costi correlati alla pandemia, che nell'interpretazione opposta sarebbero tutti a carico del lavoratore titolare della posizione organizzativa, costretto alla prestazione di lavoro straordinario (sia a livello di orario che di mansioni) senza diritto ad alcun corrispettivo. Dunque, considerato che non è contestato lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive per il numero di ore allegato in ricorso, e ritenuto che il principio di omnicomprensività dell'indennità di posizione di cui all'art. 21 C.C.N.L. sanità 1998-2001 non sia CP_6 applicabile all'esecuzione di tamponi covid in tempo di pandemia, la domanda deve essere accolta. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_3 pagamento, in favore della ricorrente delle Parte_1 competenze alla stessa spettanti per l'attività di esecuzione dei tamponi dal 20.03.2020 al 20.10.2020 per un totale di 1078,17 ore, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al dovuto;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in euro 1.030 oltre al compenso forfetario sulle spese generali, Iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Isernia, il 21/02/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 526 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 13.11.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MEALE Parte_1
MYRIEL e POTENTE RENATO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PRIOLO FABIO, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28/12/2020, la sig.ra , Parte_1 premettendo di ricoprire la posizione organizzativa del ruolo Sanitario del , CP_2 sede di Venafro, ha adito il Tribunale di Isernia – Sezione Lavoro domandando al Giudice di: “1) Accertare e dichiarare che la Dott.ssa abbia svolto, dal 20.03.2020 al Pt_1
20.10.2020 l'attività di esecuzione tamponi nella Provincia di quale operatrice infermieristica CP_2 per un totale di 1078,17 ore;
2) Condannare l' al pagamento, in Controparte_3 favore della Dott.ssa delle competenze alla stessa spettanti per l'attività di esecuzione dei Pt_1 tamponi dal 20.03.2020 al 20.10.2020 per un totale di 1078,17 ore, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al dovuto;
3) Condannare l' al pagamento, in favore dei procuratori che si Controparte_3 dichiarano antistatari delle competenze di Avvocato, oltre accessori di legge.” La ricorrente affermava, in particolare:
- di essere dipendente dell' resistente, nonché titolare di Posizione Controparte_3
Organizzativa del ruolo sanitario del , sede di Venafro e che, per tale CP_2 ragione, si occupa della gestione e del coordinamento delle risorse umane ed economiche della Struttura Controparte_4
nonché del coordinamento e della gestione di tutta l'attività del personale
[...] del comparto (dalle prestazioni lavorative, agli spostamenti temporanei da un reparto ad un altro, dai congedi ordinari a quelli straordinari);
- che, con nota del 16.03.2020 prot. n. 27195, la , in persona del Direttore CP_1
Sanitario Dott.ssa , vista l'emergenza sanitaria causata da Controparte_5
COVID 19, rappresentava, tra gli altri, al Direttore Sanitario del Distretto di
, Dott. , ed alla Dott.ssa posizione CP_2 Persona_1 Pt_1 organizzativa la necessità di addestrare, per ogni distretto, personale CP_2 infermieristico per effettuare il “prelievo tampone” e ne richiedeva i nominativi. (doc. n. 1)
- che, con nota del 17.03.2020, protocollo interno n. 27525, il Dott. , Persona_1 nella citata qualità, comunicava al Direttore Sanitario tra gli altri, anche CP_1 il nominativo della Dott.ssa quale personale infermieristico Pt_1 CP_2 che avrebbe partecipato all'addestramento suindicato. (doc. n. 2)
- che, come disposto dal CCNL Comparto Sanità all'art. 20, al personale incaricato delle posizioni organizzative non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori (per lavoro straordinario) effettuate in relazione all'incarico affidatole e agli obiettivi da conseguire, ma che nel caso di specie era stata impegnata nell'attività di esecuzione dei tamponi sino al 20.10.2020 (data di revoca dell'incarico) in qualità di operatrice infermieristica, così come disposto dal Direttore Sanitario nella nota del 16.03.2020 prot. n. 27195, per un totale di 1078,17 ore;
attività che nulla ha a che vedere con la posizione organizzativa ricoperta, e dunque estranea all'ambito di applicazione dell'indennità di funzione di cui all'art. 21 del CCNL citato. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base del principio di CP_1 omnicomprensività del trattamento economico di cui gode la ricorrente quale titolare di posizione organizzativa per la quale percepisce la relativa indennità, la quale ai sensi dell'art. 36 comma 2 del CCNL sanità 98/2001 (doc. n. 1 allegato alla memoria difensiva del 19.06.2021) è omnicomprensiva e assorbe i compensi per lavoro straordinario. La causa, istruita con le sole produzioni documentali, veniva discussa all'udienza del 14.11.2024, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta regolarmente depositate dalle parti.
***** 2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Non sono contestate tra le parti le circostanze in fatto allegate nel ricorso introduttivo;
il contrasto tra le avverse allegazioni si incentra sull'interpretazione del principio di omnicomprensività della retribuzione, quando viene corrisposta l'indennità di funzione per lo svolgimento di una posizione organizzativa. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio di omnicomprensività della retribuzione per i dirigenti medici;
si veda, per tutte, e da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 31/07/2024, n.21567, per la quale “il dirigente medico che esercita un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione normalmente a lui riconosciuta che, soggiacendo al principio di omnicomprensività, è stabilita su base mensile e non oraria e ricomprende tutte le prestazioni rese dal lavoratore, senza che rilevi l'orario effettivamente dedicato all'attività. In sostanza, il dirigente medico non ha diritto ad un compenso maggiore per lavoro straordinario, ancorché dipeso dall'erroneo criterio di calcolo adottato dall'azienda”, in conformità alla precedente pronuncia resa a sezione unite, per la quale “in tema di trattamento economico dei dirigenti medici delle aziende del servizio sanitario, il contratto collettivo prevede la corresponsione di una retribuzione di risultato che compensa anche l'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che sia possibile distinguere tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento degli obiettivi e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli.” Tuttavia, tali pronunce - che citano anche diversi contratti collettivi ma i cui principi sono applicabili per analogia al caso di specie - si basano sulla valorizzazione dell'indennità di risultato come strumento atto a coprire anche il lavoro straordinario svolto per il raggiungimento degli obiettivi: “si rileva che l'art. 17, comma 2, c.c.n.l. del 5.12.1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria - parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 - determina l'orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali, ma l'art. 65, comma 3, secondo periodo, dispone che "la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato". Se corrisposto il trattamento accessorio costituito dalla retribuzione di risultato (art. 63 c.c.n.l. cit.) non è possibile, quindi, la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri e immancabili dell'incarico affidatogli. Già in epoca risalente le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9146) avevano affermato tale regola generale, negando fosse possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario. In più recenti arresti (Cass. 22 marzo 2017, n. 7348; Cass. 28 marzo 2017, n. 7921; Cass. 26 aprile 2017, n. 10322; Cass. 2 luglio 2018, n. 17260; Cass. 11 luglio 2018, n. 18271; Cass. 8 novembre 2019, n. 28942), relativi ai contratti collettivi del 5.12.1996 e 8.6.2000, la Suprema Corte ha ribadito che l'eccedentarietà oraria non è mai suscettibile di autonoma remunerazione. Ai principi affermati nelle decisioni di questa Corte innanzi richiamate è stata data continuità con successive pronunce (Cass. 5 agosto 2020, n. 16711; Cass. 7 agosto 2020, n. 16855; Cass. 4 gennaio 2023, n. 173), integralmente condivise dal Collegio, che hanno tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel c.c.n.l. del 31.11.2005, le quali non hanno innovato rispetto alla disciplina dettata dai contratti collettivi del 1996 e del 2000 (v. Cass. n. 28787-2017, Cass. n. 8958-2012).” 3. Tuttavia, nel caso di specie, l'attività straordinaria che non è contestato sia stata svolta
– esecuzioni di tamponi rinofaringei per verificare la positività al covid-19 - non attiene alle mansioni svolte ordinariamente della ricorrente, né quale infermiera né quale titolare di posizione organizzativa. Posto che, per la giurisprudenza citata, il lavoro straordinario reso dai titolari di posizione organizzativa non può essere retribuito perché si presume sia reso ai fini del raggiungimento degli obiettivi, la preclusione al pagamento del lavoro straordinario, descritta all'art. 21 del CCNL 1998-2001, non può trovare applicazione nel caso di prestazioni lavorative rese in occasione di un evento del tutto straordinario ed imprevedibile quale l'epidemia da covid-19, che ha imposto ai lavoratori del settore sanitario lo svolgimento di attività lavorative esorbitanti le proprie funzioni e con ritmi superiori al normale;
già solo l'eccezionalità della situazione fa propendere per il non considerare il lavoro svolto in questa occasione incluso nel principio di omnicomprensività. Oltre che ai normali criteri di interpretazione della legge, che si applicano anche al C.C.N.L. (più che i criteri di interpretazione del contratto di cui all'art. 1362 c.c.), questa interpretazione è la sola compatibile con il principio di equità, perché si verrebbe altrimenti a creare un'ingiusta differenziazione tra personale infermieristico che rende le prestazioni dietro corrispettivo di lavoro straordinario e personale dirigenziale che è invece tenuto alle stesse prestazioni senza un corrispettivo, con il contraltare di un'ingiusta locupletazione da parte dell'ente datore di lavoro, e con un corretto riparto dei rischi e dei costi correlati alla pandemia, che nell'interpretazione opposta sarebbero tutti a carico del lavoratore titolare della posizione organizzativa, costretto alla prestazione di lavoro straordinario (sia a livello di orario che di mansioni) senza diritto ad alcun corrispettivo. Dunque, considerato che non è contestato lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive per il numero di ore allegato in ricorso, e ritenuto che il principio di omnicomprensività dell'indennità di posizione di cui all'art. 21 C.C.N.L. sanità 1998-2001 non sia CP_6 applicabile all'esecuzione di tamponi covid in tempo di pandemia, la domanda deve essere accolta. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_3 pagamento, in favore della ricorrente delle Parte_1 competenze alla stessa spettanti per l'attività di esecuzione dei tamponi dal 20.03.2020 al 20.10.2020 per un totale di 1078,17 ore, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al dovuto;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in euro 1.030 oltre al compenso forfetario sulle spese generali, Iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Isernia, il 21/02/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio