TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8313 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 20812/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 4.6.2025, aperto il verbale alle ore 11,36, è presente per l'attore l'Avvocata
TA IC la quale si riporta alle note conclusive depositate.
Per l'opposta è presente, in sostituzione dell'Avvocata Claudia D'Alessio e dell'Avvocata Anna
Bonsera, l'Avvocato Henry Alessandro Oliverio il quale sii riporta agli atti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,02.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 20812/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
20812/2023, tra il Sig. (Avvocato Riccardo Carnevali ed Avvocata TA IC); Parte_1
- attore -
la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocata Anna Bonsera Controparte_1
ed Avvocata Claudia D'Alessio);
- convenuta -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 4.6.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Ai fini della decisione della presente causa, appare opportuno riportare parte del testo dell'ordinanza resa in data 14 – 15.3.2024, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue.
L'attore agisce contro la per ottenere il risarcimento del danno cagionato Controparte_1
dalla presunta violazione dell'obbligo di diligenza ex art.1176 c.c., avendo la convenuta
rimborsato alcuni buoni fruttiferi – cointestati all'istante ed al defunto padre dello stesso – a
persona diversa dagli aventi diritto, nonché per ottenere copia di altri titoli.
La ha eccepito la prescrizione del diritto alla consegna della copia nonché Controparte_1
alla rifusione delle somme pagate a terzi in virtù dei predetti buoni.
Ora, come è noto, l'art.2935 c.c. prevede che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui
il diritto possa essere fatto valere.
Sul punto, va sottolineato come l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della
decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., sia esclusivamente quella che derivi da cause
giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, escludendo gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti
soggettivi, per i quali il successivo art.2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di
sospensione della prescrizione (cfr. Cass. civ., ord. 24.5.2021, n.14193; Cass. civ., ord. 31.7.2019,
n.20642).
Nel caso in esame, con riferimento alla richiesta di consegna delle copie di alcuni titoli, la
convenuta ha affermato – senza alcuna contestazione al riguardo – che tali buoni sono stati
presentati all'incasso il 3.10.1995.
E', dunque, da tale data che decorre la prescrizione del diritto dell'istante di ottenere le copie,
potendo da tale data esercitare il proprio diritto su beni di cui risultava titolare e, per converso,
non potendosi richiedere all'ente di emissione una conservazione della documentazione oltre
l'ordinario termine prescrizionale di cui all'art.2946 c.c.. Per ciò che attiene ai buoni per i quali l'attore chiede la rifusione, essi risultano posti all'incasso
in data 27.11.2003, data dalla quale, verificatasi la (presunta) lesione ai danni del Sig. Parte_1
quest'ultimo avrebbe potuto agire per ottenere il rimborso.
E', quindi, dal predetto 27.11.2003 che, a mente dell'art.2935 c.c., ha iniziato a decorrere la
prescrizione del(l'altro) diritto dell'istante.
Né, del resto, può rivestire rilevanza alcuna la circostanza che soggetti terzi abbiano, in qualche
modo, ostacolato la conoscenza, da parte dell'attore, dell'incasso dei buoni a soggetti non
legittimati.
Va, infatti, sottolineato che, per un verso, l'istante era (co)intestatario dei titoli e, pertanto, avrebbe
potuto (e dovuto) essere consapevole della consistenza del proprio patrimonio;
per altro verso, i
comportamenti dei congiunti – eventualmente vòlti ad occultare la (con)titolarità dei buoni in capo
al Sig. – rappresentano proprio quegli “ostacoli di mero fatto” od “impedimenti Parte_1
soggettivi” irrilevanti ai fini della possibilità di far valere il diritto.
Si rileva, inoltre, come, in ordine ad entrambe le pretese attoree – quella al rilascio delle copie dei
titoli e quella al rimborso – il Sig. non abbia dimostrato né chiesto di provare Parte_1
l'avvenuta interruzione della prescrizione.
Risalendo, dunque, il primo contatto con la convenuta al 20.1.2020 (cfr. doc.1 del fascicolo
attoreo), il periodo prescrizionale sembra essersi maturato per entrambe le domande,
rispettivamente il 3.10.2005 ed il 27.11.2013.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, ritiene questo giudicante la causa matura per la
decisione.
P.Q.M.
Il Giudice rinvia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, la
discussione e la decisione all'udienza del 4 giugno 2025, ore 11,30, con termine fino al 28.2.2025
per il deposito tempestivo – necessario ai fini della pronuncia della sentenza per la suindicata
udienza – di note conclusive”. 2. Ciò posto, non essendo intervenuti elementi di novità, va confermato il contenuto del richiamato provvedimento.
3. Ed infatti, il Sig. ha instaurato il presente giudizio sia al fine di ottenere la copia di Parte_1
alcuni buoni fruttiferi cointestati a sé ed al defunto genitore, sia per conseguire il risarcimento del danno derivato dalla asserita violazione dell'obbligo di diligenza ex art.1176 c.c., per avere la
[...]
rimborsato a terzi altri titoli, sempre cointestati all'attore e al defunto padre. Controparte_1
4. A fronte di tali pretese, la convenuta ha eccepito la prescrizione estintiva, la cui decorrenza –
come è noto – ai sensi dell'art.2935 c.c., inizia dal giorno in cui il diritto possa essere fatto valere.
Al riguardo, deve rilevarsi che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., è esclusivamente quella che derivi da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, escludendo gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art.2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. civ., ord. 24.5.2021, n.14193; Cass. civ., ord. 31.7.2019,
n.20642).
5. Ora, nella vicenda in esame occorre prendere le mosse dalle allegazioni del Sig. Parte_1
secondo cui lo stesso era sia cointestatario dei buoni de quibus, sia erede dell'altro cointestatario.
L'attore, pertanto, era perfettamente in grado di sapere di essere beneficiario dei titoli di cui si discute e, quindi, di esercitare i relativi diritti.
6. Ciò posto, in ordine alla richiesta di consegna delle copie di alcuni titoli, la Controparte_1
ha allegato l'avvenuta presentazione degli stessi per l'incasso il 3.10.1995, con conseguente decorrenza della prescrizione da tale giorno: a partire da questa data, infatti, il Sig. Parte_1
avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di richiedere le copie dei titoli di cui risultava
(co)intestatario. Va, inoltre, considerata la legittimità della deduzione dell'ente di emissione secondo cui lo stesso non sia tenuto alla conservazione di documenti oltre l'ordinario termine prescrizionale di cui all'art.2946 c.c.. 7. Con riferimento alla richiesta risarcitoria – commisurata al valore dei titoli rimborsati a terzi – i buoni fruttiferi sono stati incassati il 27.11.2003, data dalla quale si sarebbe verificata la (presunta)
lesione ai danni dell'istante. E' da tale giorno, dunque, che il Sig. avrebbe potuto agire Parte_1
per ottenere la rifusione qui richiesta, con conseguente decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio, ai sensi dell'art.2935 c.c., dallo stesso 27.11.2003.
8. Quanto alla conoscenza del danno – che, in ogni caso ha natura contrattuale – non può rilevare in alcun modo la circostanza che l'attore abbia avuto contezza dell'incasso ad opera di terzi solo in data 19.8.2022, né il fatto che altri soggetti abbiano, in qualche modo, ostacolato detta consapevolezza dell'incasso dei buoni in favore di terzi non legittimati.
Come già osservato, l'istante era (co)intestatario dei titoli e, pertanto, si deve presumere – in modo pressoché assoluto – che egli fosse già a conoscenza sia della consistenza del proprio patrimonio,
sia di quello ereditato.
Va sottolineato, inoltre, che le condotte dei congiunti – eventualmente vòlte ad occultare la
(con)titolarità dei buoni in capo al Sig. e la cui sussistenza quest'ultimo non solo non ha Parte_1
dimostrato, ma non ha neppure chiesto di provare – rappresentano proprio quegli “ostacoli di mero fatto” od “impedimenti soggettivi” irrilevanti ai fini della possibilità di far valere il diritto.
A questo punto, considerato che gli incassi di cui l'attore si duole risalgono al 3.10.1995 ed al
27.11.2003 e che il primo contatto con la convenuta è avvenuto il 20.1.2020 (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo), non può non rilevarsi come l'attore abbia atteso, rispettivamente, oltre ventiquattro anni ed oltre sedici anni per esercitare i propri diritti.
Non avendo, inoltre, il Sig. provato né chiesto di dimostrare l'avvenuta interruzione del Parte_1
periodo prescrizionale, con riferimento ad entrambe le pretese attoree – quella al rilascio delle copie dei titoli e quella al risarcimento – deve ritenersi maturata la prescrizione, rispettivamente, il
3.10.2005 ed il 27.11.2013 per ciascuna delle due domande.
9. Ancorché le spese di lite debbano seguire la soccombenza, si ritiene, per motivi equitativi, di ridurre al minimo la condanna dell'attore al pagamento delle spettanze del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente le domande attoree;
- condanna, infine, il Sig. al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spettanze di lite, che vengono liquidate in euro 1.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 4 giugno 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 4.6.2025, aperto il verbale alle ore 11,36, è presente per l'attore l'Avvocata
TA IC la quale si riporta alle note conclusive depositate.
Per l'opposta è presente, in sostituzione dell'Avvocata Claudia D'Alessio e dell'Avvocata Anna
Bonsera, l'Avvocato Henry Alessandro Oliverio il quale sii riporta agli atti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,02.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 20812/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
20812/2023, tra il Sig. (Avvocato Riccardo Carnevali ed Avvocata TA IC); Parte_1
- attore -
la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocata Anna Bonsera Controparte_1
ed Avvocata Claudia D'Alessio);
- convenuta -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 4.6.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Ai fini della decisione della presente causa, appare opportuno riportare parte del testo dell'ordinanza resa in data 14 – 15.3.2024, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue.
L'attore agisce contro la per ottenere il risarcimento del danno cagionato Controparte_1
dalla presunta violazione dell'obbligo di diligenza ex art.1176 c.c., avendo la convenuta
rimborsato alcuni buoni fruttiferi – cointestati all'istante ed al defunto padre dello stesso – a
persona diversa dagli aventi diritto, nonché per ottenere copia di altri titoli.
La ha eccepito la prescrizione del diritto alla consegna della copia nonché Controparte_1
alla rifusione delle somme pagate a terzi in virtù dei predetti buoni.
Ora, come è noto, l'art.2935 c.c. prevede che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui
il diritto possa essere fatto valere.
Sul punto, va sottolineato come l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della
decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., sia esclusivamente quella che derivi da cause
giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, escludendo gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti
soggettivi, per i quali il successivo art.2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di
sospensione della prescrizione (cfr. Cass. civ., ord. 24.5.2021, n.14193; Cass. civ., ord. 31.7.2019,
n.20642).
Nel caso in esame, con riferimento alla richiesta di consegna delle copie di alcuni titoli, la
convenuta ha affermato – senza alcuna contestazione al riguardo – che tali buoni sono stati
presentati all'incasso il 3.10.1995.
E', dunque, da tale data che decorre la prescrizione del diritto dell'istante di ottenere le copie,
potendo da tale data esercitare il proprio diritto su beni di cui risultava titolare e, per converso,
non potendosi richiedere all'ente di emissione una conservazione della documentazione oltre
l'ordinario termine prescrizionale di cui all'art.2946 c.c.. Per ciò che attiene ai buoni per i quali l'attore chiede la rifusione, essi risultano posti all'incasso
in data 27.11.2003, data dalla quale, verificatasi la (presunta) lesione ai danni del Sig. Parte_1
quest'ultimo avrebbe potuto agire per ottenere il rimborso.
E', quindi, dal predetto 27.11.2003 che, a mente dell'art.2935 c.c., ha iniziato a decorrere la
prescrizione del(l'altro) diritto dell'istante.
Né, del resto, può rivestire rilevanza alcuna la circostanza che soggetti terzi abbiano, in qualche
modo, ostacolato la conoscenza, da parte dell'attore, dell'incasso dei buoni a soggetti non
legittimati.
Va, infatti, sottolineato che, per un verso, l'istante era (co)intestatario dei titoli e, pertanto, avrebbe
potuto (e dovuto) essere consapevole della consistenza del proprio patrimonio;
per altro verso, i
comportamenti dei congiunti – eventualmente vòlti ad occultare la (con)titolarità dei buoni in capo
al Sig. – rappresentano proprio quegli “ostacoli di mero fatto” od “impedimenti Parte_1
soggettivi” irrilevanti ai fini della possibilità di far valere il diritto.
Si rileva, inoltre, come, in ordine ad entrambe le pretese attoree – quella al rilascio delle copie dei
titoli e quella al rimborso – il Sig. non abbia dimostrato né chiesto di provare Parte_1
l'avvenuta interruzione della prescrizione.
Risalendo, dunque, il primo contatto con la convenuta al 20.1.2020 (cfr. doc.1 del fascicolo
attoreo), il periodo prescrizionale sembra essersi maturato per entrambe le domande,
rispettivamente il 3.10.2005 ed il 27.11.2013.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, ritiene questo giudicante la causa matura per la
decisione.
P.Q.M.
Il Giudice rinvia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, la
discussione e la decisione all'udienza del 4 giugno 2025, ore 11,30, con termine fino al 28.2.2025
per il deposito tempestivo – necessario ai fini della pronuncia della sentenza per la suindicata
udienza – di note conclusive”. 2. Ciò posto, non essendo intervenuti elementi di novità, va confermato il contenuto del richiamato provvedimento.
3. Ed infatti, il Sig. ha instaurato il presente giudizio sia al fine di ottenere la copia di Parte_1
alcuni buoni fruttiferi cointestati a sé ed al defunto genitore, sia per conseguire il risarcimento del danno derivato dalla asserita violazione dell'obbligo di diligenza ex art.1176 c.c., per avere la
[...]
rimborsato a terzi altri titoli, sempre cointestati all'attore e al defunto padre. Controparte_1
4. A fronte di tali pretese, la convenuta ha eccepito la prescrizione estintiva, la cui decorrenza –
come è noto – ai sensi dell'art.2935 c.c., inizia dal giorno in cui il diritto possa essere fatto valere.
Al riguardo, deve rilevarsi che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., è esclusivamente quella che derivi da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, escludendo gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art.2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. civ., ord. 24.5.2021, n.14193; Cass. civ., ord. 31.7.2019,
n.20642).
5. Ora, nella vicenda in esame occorre prendere le mosse dalle allegazioni del Sig. Parte_1
secondo cui lo stesso era sia cointestatario dei buoni de quibus, sia erede dell'altro cointestatario.
L'attore, pertanto, era perfettamente in grado di sapere di essere beneficiario dei titoli di cui si discute e, quindi, di esercitare i relativi diritti.
6. Ciò posto, in ordine alla richiesta di consegna delle copie di alcuni titoli, la Controparte_1
ha allegato l'avvenuta presentazione degli stessi per l'incasso il 3.10.1995, con conseguente decorrenza della prescrizione da tale giorno: a partire da questa data, infatti, il Sig. Parte_1
avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di richiedere le copie dei titoli di cui risultava
(co)intestatario. Va, inoltre, considerata la legittimità della deduzione dell'ente di emissione secondo cui lo stesso non sia tenuto alla conservazione di documenti oltre l'ordinario termine prescrizionale di cui all'art.2946 c.c.. 7. Con riferimento alla richiesta risarcitoria – commisurata al valore dei titoli rimborsati a terzi – i buoni fruttiferi sono stati incassati il 27.11.2003, data dalla quale si sarebbe verificata la (presunta)
lesione ai danni dell'istante. E' da tale giorno, dunque, che il Sig. avrebbe potuto agire Parte_1
per ottenere la rifusione qui richiesta, con conseguente decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio, ai sensi dell'art.2935 c.c., dallo stesso 27.11.2003.
8. Quanto alla conoscenza del danno – che, in ogni caso ha natura contrattuale – non può rilevare in alcun modo la circostanza che l'attore abbia avuto contezza dell'incasso ad opera di terzi solo in data 19.8.2022, né il fatto che altri soggetti abbiano, in qualche modo, ostacolato detta consapevolezza dell'incasso dei buoni in favore di terzi non legittimati.
Come già osservato, l'istante era (co)intestatario dei titoli e, pertanto, si deve presumere – in modo pressoché assoluto – che egli fosse già a conoscenza sia della consistenza del proprio patrimonio,
sia di quello ereditato.
Va sottolineato, inoltre, che le condotte dei congiunti – eventualmente vòlte ad occultare la
(con)titolarità dei buoni in capo al Sig. e la cui sussistenza quest'ultimo non solo non ha Parte_1
dimostrato, ma non ha neppure chiesto di provare – rappresentano proprio quegli “ostacoli di mero fatto” od “impedimenti soggettivi” irrilevanti ai fini della possibilità di far valere il diritto.
A questo punto, considerato che gli incassi di cui l'attore si duole risalgono al 3.10.1995 ed al
27.11.2003 e che il primo contatto con la convenuta è avvenuto il 20.1.2020 (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo), non può non rilevarsi come l'attore abbia atteso, rispettivamente, oltre ventiquattro anni ed oltre sedici anni per esercitare i propri diritti.
Non avendo, inoltre, il Sig. provato né chiesto di dimostrare l'avvenuta interruzione del Parte_1
periodo prescrizionale, con riferimento ad entrambe le pretese attoree – quella al rilascio delle copie dei titoli e quella al risarcimento – deve ritenersi maturata la prescrizione, rispettivamente, il
3.10.2005 ed il 27.11.2013 per ciascuna delle due domande.
9. Ancorché le spese di lite debbano seguire la soccombenza, si ritiene, per motivi equitativi, di ridurre al minimo la condanna dell'attore al pagamento delle spettanze del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente le domande attoree;
- condanna, infine, il Sig. al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spettanze di lite, che vengono liquidate in euro 1.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 4 giugno 2025
Il G.O.P. Simone Tablò