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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/11/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1447/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ALLEGRA FRANCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
04/12/1976 Con il patrocinio dell'Avv. ALLEGRA FRANCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente e nel reciproco rispetto, fermi resta d Ordinare al Comune di Cressa di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
Pag. 1 le seguenti condizioni della separazione
1. La figlia c.f. , nata a [...] il [...], Persona_1 CodiceFiscale_3 viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna sita in Persona_1
Suno (NO), Via Arona n.30;
3. Per le modalità di affidamento i coniugi si accordano come segue: il padre trascorrerà con la figlia week- end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,30; il padre trascorrerà con la figlia i giorni infrasettimanali di martedì e di giovedì dalle 18,30 alle 21,30; durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno;
per le ferie scolastiche estive i coniugi prevedono sin da ora e prestano il relativo consenso per l'iscrizione della figlia presso il Centro Estivo di riferimento;
sono fatte salve eventuali modifiche dei giorni e/o degli orari in caso di necessari cambi di attività lavorative da parte dei coniugi;
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c o con le modalità ritenute più opportune, entro Per_1 Pt_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad €.500,00; assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Comunque, in conformità di quanto disposto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, che si intende qui integralmente richiamato. Si produce quale doc.19 il Piano genitoriale per la figlia minorenne.
*** ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
7. TRASFERIMENTO QUOTA IMMOBILIARE La quota di ½ di proprietà del sig. dell'immobile, dimora coniugale, ubicato nel Comune di Controparte_1
Suno (NO) in Via Arona n.30, viene trasferita, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra già proprietaria della quota di 1/2, che diventerà unica ed esclusiva proprietaria Parte_1 dell'immobile per l'intera quota di 1/1 e che abiterà nello stesso insieme alla figlia minore;
le parti, ai sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010, concordemente dichiarano che i DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti: a) Fabbricato sito in Comune di Suno (NO) in via Arona n.30/C (catastalmente n.12), distinto in Catasto terreni al Foglio 5 Mappale 75 ente urbano di are 5,60;
Pag. 2 abitazione composta da ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, due ripostigli, disimpegno e portico a piano terra;
disimpegno, tre camere, bagno con antibagno a piano primo, collegato da scala intera;
quanto descritto risulta censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 5 mappale 75/7 piano T-1 Cat. A/3 Cl. 2 vani 8,5 Rendita Euro 482.89; alle coerenze in contorno: del piano terra: unità di terzi al mappale 75/4 e cortile al mappale 75/1 a più lati;
del piano primo: prospetto sulla copertura dell'unità al mappale 75/4, prospetto sul cortile al mappale 75/1 a più lati;
b) intera piena proprietà del terreno posto in zona “area del nucleo secondario”, censito in Catasto Terreni al Foglio 5 mappale 78 di are 5,80 R.D. Euro 0,75 R.A. Euro 0,03. Alle coerenze in contorno: mappali 75,466,1002,119,589 e Via Arona. Si richiama integralmente l'atto di compravendita del 17.03.2015, Notaio dott. di Caroselli di Novara, Per_2 registrato a Novara il 17.03.2015 al n.2886 Serie 1T, trascritto a Novara il 19.03.2015 ai nn. 3457/2769 (doc.3). c) Il pagamento delle residue rate di mutuo (doc.4) verrà sostenuto dalla parte acquirente, sig.ra Parte_1
[...]
I coniugi dichiarano che la depositata in catasto è conforme allo stato di fatto dell'immobile CP_2 oggetto del presente verbale;
e) Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è stato da loro acquistato in forza di atto di compravendita del 17.03.2015, Notaio dott. di Caroselli di Novara, registrato a Novara il 17.03.2015 Per_2 al n.2886 Serie 1T, trascritto a Novara il 19.03.2015 ai nn. 3457/2769; f) Dichiarano i coniugi che in data 17.03.2015 in Novara presso Intesa Sanpaolo, Piazza Martin Luther King n.10, è stato stipulato contratto di mutuo rep. gen. 45224 – racc. n.14823, registrato a Novara il 17.03.2025 al n.2887 serie 1T, iscritto a Novara il 19.03.2015 ai nn.3458/353, tra e i signori Parte_2
e per l'importo accordato alla Parte 75.000,00 Parte_1 Controparte_1
(settantacinquemila/00), con iscrizione di ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto di compravendita per il complessivo importo di Euro 150.000,00; modalità di rimborso mediante n.180 rate in anni 15; il tutto come risultante dal doc.4 che si produce. g) Dichiarano i coniugi che l'Immobile non è gravato da trascrizioni pregiudizievoli. Con riserva di produrre: doc.20) visura delle iscrizioni e trascrizioni del ventennio anteriore. Le parti si dichiarano pienamente consapevoli di quanto risultante dall'atto di acquisto del 17.03.2015 per quanto attiene alla situazione urbanistica dell'immobile. L'immobile viene trasferito con tutte le garanzie di legge, anche per ogni caso di evizione, nello stato di fatto in cui si trova, noto alla sig.ra Parte_1
L'immobile viene trasferito a corpo e non a misura, con tutte le accessioni, pertinenze, azioni, ragioni e diritti inerenti, servitù attive e passive, con particolare riferimento alla servitù di passo a carico del mappale 75 ed a favore del confinante mappale 76. h) La quota di ½ dell'immobile sopra descritto di proprietà del sig. viene trasferita in piena ed Controparte_1 esclusiva proprietà alla sig.ra senza che quest'ultima abbia a versare denaro al sig. Parte_1 Per_1
*** 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”.
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 e hanno contratto matrimonio in Cressa Parte_1 Controparte_1
(NO), in data 12/2/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie C, anno 2011. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (28/9/2013). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 22/10/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. All'udienza del 11/11/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]
TO (TO) in data 04/03/1971 e , nato in [...]_1
(NO) in data 04/12/1976;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto del trasferimento immobiliare in favore di , nata Parte_1
a Torino il 04.03.197, C.F. , meglio indicato nelle conclusioni;
C.F._1
4. prende atto degli ulteriori i rapporti patrimoniali delle parti;
5. compensa integralmente le spese di lite;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 27 novembre 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1447/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ALLEGRA FRANCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
04/12/1976 Con il patrocinio dell'Avv. ALLEGRA FRANCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente e nel reciproco rispetto, fermi resta d Ordinare al Comune di Cressa di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
Pag. 1 le seguenti condizioni della separazione
1. La figlia c.f. , nata a [...] il [...], Persona_1 CodiceFiscale_3 viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna sita in Persona_1
Suno (NO), Via Arona n.30;
3. Per le modalità di affidamento i coniugi si accordano come segue: il padre trascorrerà con la figlia week- end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,30; il padre trascorrerà con la figlia i giorni infrasettimanali di martedì e di giovedì dalle 18,30 alle 21,30; durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno;
per le ferie scolastiche estive i coniugi prevedono sin da ora e prestano il relativo consenso per l'iscrizione della figlia presso il Centro Estivo di riferimento;
sono fatte salve eventuali modifiche dei giorni e/o degli orari in caso di necessari cambi di attività lavorative da parte dei coniugi;
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c o con le modalità ritenute più opportune, entro Per_1 Pt_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad €.500,00; assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Comunque, in conformità di quanto disposto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, che si intende qui integralmente richiamato. Si produce quale doc.19 il Piano genitoriale per la figlia minorenne.
*** ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
7. TRASFERIMENTO QUOTA IMMOBILIARE La quota di ½ di proprietà del sig. dell'immobile, dimora coniugale, ubicato nel Comune di Controparte_1
Suno (NO) in Via Arona n.30, viene trasferita, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra già proprietaria della quota di 1/2, che diventerà unica ed esclusiva proprietaria Parte_1 dell'immobile per l'intera quota di 1/1 e che abiterà nello stesso insieme alla figlia minore;
le parti, ai sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010, concordemente dichiarano che i DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti: a) Fabbricato sito in Comune di Suno (NO) in via Arona n.30/C (catastalmente n.12), distinto in Catasto terreni al Foglio 5 Mappale 75 ente urbano di are 5,60;
Pag. 2 abitazione composta da ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, due ripostigli, disimpegno e portico a piano terra;
disimpegno, tre camere, bagno con antibagno a piano primo, collegato da scala intera;
quanto descritto risulta censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 5 mappale 75/7 piano T-1 Cat. A/3 Cl. 2 vani 8,5 Rendita Euro 482.89; alle coerenze in contorno: del piano terra: unità di terzi al mappale 75/4 e cortile al mappale 75/1 a più lati;
del piano primo: prospetto sulla copertura dell'unità al mappale 75/4, prospetto sul cortile al mappale 75/1 a più lati;
b) intera piena proprietà del terreno posto in zona “area del nucleo secondario”, censito in Catasto Terreni al Foglio 5 mappale 78 di are 5,80 R.D. Euro 0,75 R.A. Euro 0,03. Alle coerenze in contorno: mappali 75,466,1002,119,589 e Via Arona. Si richiama integralmente l'atto di compravendita del 17.03.2015, Notaio dott. di Caroselli di Novara, Per_2 registrato a Novara il 17.03.2015 al n.2886 Serie 1T, trascritto a Novara il 19.03.2015 ai nn. 3457/2769 (doc.3). c) Il pagamento delle residue rate di mutuo (doc.4) verrà sostenuto dalla parte acquirente, sig.ra Parte_1
[...]
I coniugi dichiarano che la depositata in catasto è conforme allo stato di fatto dell'immobile CP_2 oggetto del presente verbale;
e) Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è stato da loro acquistato in forza di atto di compravendita del 17.03.2015, Notaio dott. di Caroselli di Novara, registrato a Novara il 17.03.2015 Per_2 al n.2886 Serie 1T, trascritto a Novara il 19.03.2015 ai nn. 3457/2769; f) Dichiarano i coniugi che in data 17.03.2015 in Novara presso Intesa Sanpaolo, Piazza Martin Luther King n.10, è stato stipulato contratto di mutuo rep. gen. 45224 – racc. n.14823, registrato a Novara il 17.03.2025 al n.2887 serie 1T, iscritto a Novara il 19.03.2015 ai nn.3458/353, tra e i signori Parte_2
e per l'importo accordato alla Parte 75.000,00 Parte_1 Controparte_1
(settantacinquemila/00), con iscrizione di ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto di compravendita per il complessivo importo di Euro 150.000,00; modalità di rimborso mediante n.180 rate in anni 15; il tutto come risultante dal doc.4 che si produce. g) Dichiarano i coniugi che l'Immobile non è gravato da trascrizioni pregiudizievoli. Con riserva di produrre: doc.20) visura delle iscrizioni e trascrizioni del ventennio anteriore. Le parti si dichiarano pienamente consapevoli di quanto risultante dall'atto di acquisto del 17.03.2015 per quanto attiene alla situazione urbanistica dell'immobile. L'immobile viene trasferito con tutte le garanzie di legge, anche per ogni caso di evizione, nello stato di fatto in cui si trova, noto alla sig.ra Parte_1
L'immobile viene trasferito a corpo e non a misura, con tutte le accessioni, pertinenze, azioni, ragioni e diritti inerenti, servitù attive e passive, con particolare riferimento alla servitù di passo a carico del mappale 75 ed a favore del confinante mappale 76. h) La quota di ½ dell'immobile sopra descritto di proprietà del sig. viene trasferita in piena ed Controparte_1 esclusiva proprietà alla sig.ra senza che quest'ultima abbia a versare denaro al sig. Parte_1 Per_1
*** 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”.
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 e hanno contratto matrimonio in Cressa Parte_1 Controparte_1
(NO), in data 12/2/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie C, anno 2011. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (28/9/2013). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 22/10/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. All'udienza del 11/11/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]
TO (TO) in data 04/03/1971 e , nato in [...]_1
(NO) in data 04/12/1976;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto del trasferimento immobiliare in favore di , nata Parte_1
a Torino il 04.03.197, C.F. , meglio indicato nelle conclusioni;
C.F._1
4. prende atto degli ulteriori i rapporti patrimoniali delle parti;
5. compensa integralmente le spese di lite;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 27 novembre 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
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