TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice MA VI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5140/2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall' avv. Alfredo Maria Di Somma ed elettivamente domiciliata in Santa Maria
Capua Vetere (CE) al Corso Giuseppe Garibaldi n.56, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, anche quale procuratore speciale della Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] CP_3 domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti
Nonché in persona del procuratore pro Controparte_4 tempore e legale rapp.p.t., rapp. e difesa dall'avv. Vincenzo Caturano ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Maddaloni, Via G. Balducci, n. 3, come in atti e
, in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (PEC: , presso i cui uffici, in Via A. Diaz n 11, Email_1 domicilia per legge
RESISTENTI
1 e
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. Controparte_6
CONVENUTO – CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione e cartelle di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2022, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820229003527779/000, notificata il
25.6.2022, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
a) 02820050019096609000 notificata il 25.01.2006;
b) 02820060044581218000 notificata il 06.02.2007;
c) 02820090033881109000 notificata il 25.06.2010;
d) 02820100005012874000 notificata il 03.05.2010;
e) 02820100032443127000 notificata il 14.09.2010;
f) 02820100046448725000 notificata l'01.12.2010;
g) 02820120011286502000 notificata il 21.03.2012;
h) 02820120025836550000 notificata il 02.11.2012;
i) 02820120029310811000 notificata il 07.12.2012;
j) 02820130016749524000 notificata il 06.05.2013;
k) 02820130024451237000 notificata il 28.11.2013.
Deduceva la omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta e la non debenza delle somme per intervenuto annullamento di taluni dei ruoli iscritti tra il 2000 e il 2010 nonché il pagamento delle somme pretese. Eccepiva altresì la prescrizione del credito, maturata anche successivamente all'eventuale notificazione delle cartelle di pagamento e la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
Lamentava la sussistenza di vizi formali dell'atto e della procedura di notificazione.
Tutto ciò premesso, previa sospensione dell'esecutività dei titoli opposti, concludeva come di seguito riportato: “1-l'annullamento del provvedimento di intimazione di pagamento impugnata per tutte le ragioni sopra esposte e nei limiti sopra esposti;
2-dichiararsi che nulla deve la sig.ra per intervenuta prescrizione e/o Parte_1 decadenza delle pretese azionate e per tutte le ragioni sopra esplicate;
2 3-in via subordinata e nel caso di parziale accoglimento del presente ricorso, statuire, rideterminandola, la somma ad oggi dovuta dalla sig.ra Parte_1
4-nel caso in cui il Giudicante si riterrà in tutto o in parte privo di giurisdizione e/o competenza, voglia indicare per ogni pretesa, il Giudice giurisdicente e competente, traslando a questo il giudizio con la concessione di relativo termine per la riassunzione;
5-vittoria di compensi, spese, rimborso contributo unificato, spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
(tutti secondo le aliquote di legge), con attribuzione al sottoscritto difensore costituito che se ne dichiara antistatario.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' , anche quale procuratore della CP_3 società di cartolarizzazione dei crediti, eccependo preliminarmente la tardività della proposta opposizione. Nel merito, deduceva l'applicabilità del termine di prescrizione decennale ai contributi dovuti, in quanto relativi al periodo dal 09/1990 al 06/19292 come accertato dal
Verbale di Accertamento del 13/11/95, e la sussistenza di validi atti interruttivi di competenza dell'agente della riscossione. Chiedeva quindi l'integrale rigetto del ricorso.
Si costituivano nonché l' Controparte_4 Controparte_5
Caserta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito
[...] nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Pur evocato in giudizio non si costituiva il di cui va dichiarata la Controparte_6 contumacia.
Acquisita la documentazione in atti e rinviata per la discussione, la causa è decisa mediante sentenza, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere munito di giurisdizione il giudice tributario, in relazione alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta ed indicate alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j) e k) di cui sopra, in quanto aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
In altri termini, sussiste la giurisdizione del giudice adito con riferimento alla sola cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta, recante n. 028 2010 0032443127000, relativa a crediti di natura contributiva.
Tanto premesso, appare a questo punto opportuno delineare l'articolato sistema di tutele che il contribuente può esercitare, richiamando integralmente la pronuncia della Corte di
Cassazione, sez. VI, del 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n.
3 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del
2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in
4 grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L.
n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse
(giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
5 a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass.
S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
6 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez.
6 n. 14135 del 2019)».
Ebbene, nella specie in esame, la ricorrente ha proposto cumulativamente un'opposizione a ruolo recuperatoria, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. diretta a far valere l'intervenuta prescrizione del credito anche successiva alla eventuale notifica della cartella,
e un'opposizione agli atti esecutivi.
Invero, l'istante ha da un lato contestato la ritualità della notificazione della cartella di pagamento e dedotto di aver avuto conoscenza della stessa solo a seguito dell'intimazione di pagamento. Dall'altro, ha affermato l'intervenuta prescrizione che assume abbia operato nel periodo successivo alla eventuale notificazione del titolo presupposto dall'intimazione di pagamento. Infine, ha dedotto la sussistenza di vizi formali degli atti esecutivi e del procedimento notificatorio, proponendo così anche un'opposizione agli atti esecutivi.
Ciò posto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto il ricorso risulta depositato in data 26.7.2022, in violazione del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il
25.6.2022.
Invece è ammissibile l'opposizione a ruolo recuperatoria, proposta nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 25.6.2022.
7 È poi senza dubbio ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta al fine di far accertare la non debenza delle somme di cui alla cartella per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo.
Venendo a questo punto al merito ed in applicazione del principio della ragione più liquida, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione in relazione al periodo successivo alla notifica della cartella è fondata. Infatti, in seguito alla notifica della cartella di pagamento, effettuata in data 14.9.2010, non vi è prova di validi atti interruttivi della prescrizione decennale applicabile al caso di specie, non avendo l'agente della riscossione nulla provato sul punto.
Risultano infatti depositate esclusivamente le relate di notifica di presunti atti interruttivi quali la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02876201600002797000 e un presunto preavviso di fermo amministrativo avente n. 02880201400010733000. Tuttavia, non risultano prodotti in giudizio i relativi atti sicché non è possibile verificare la rituale interruzione del decorso del termine prescrizionale.
Da tanto consegue che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, il termine di prescrizione era già ampiamente decorso, non essendo documentata la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Né può pervenirsi ad una diversa conclusione pur tenendo in debita considerazione i periodi di sospensione pari a 311 giorni totali, previsti dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11 comma 9 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti esposti, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Quanto alle spese di lite si ritiene che queste, in virtù del principio della soccombenza, vadano poste a carico dell' , preposta alla riscossione del Controparte_4 credito ed all'adozione degli atti interruttivi, e liquidate come in dispositivo.
Mentre, si ritiene vadano compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e l' , tenuto CP_3 conto dell'accoglimento del ricorso fondato sulla prescrizione dei crediti successivamente all'iscrizione a ruolo delle somme, e tra la parte ricorrente e l' Controparte_5
Caserta e il Comune di in ragione della natura della
[...] CP_6 pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
8 a) dichiara la contumacia del Controparte_6
b) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento n.
02820050019096609000; n. 02820060044581218000; n. 02820090033881109000;
n. 02820100005012874000; n. 02820100046448725000; n.
02820120011286502000; n. 02820120025836550000; n. 02820120029310811000;
n. 02820130016749524000; n. 02820130024451237000 in favore del giudice tributario;
c) in accoglimento del ricorso, dichiara la non debenza delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 02820100032443127000 sottesa all'intimazione di pagamento n.
02820229003527779/000 per intervenuta prescrizione;
d) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4 della parte ricorrente che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
e) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e tutte le restanti parti.
Santa Maria Capua Vetere, il 22.10.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
MA VI
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice MA VI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5140/2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall' avv. Alfredo Maria Di Somma ed elettivamente domiciliata in Santa Maria
Capua Vetere (CE) al Corso Giuseppe Garibaldi n.56, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, anche quale procuratore speciale della Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] CP_3 domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti
Nonché in persona del procuratore pro Controparte_4 tempore e legale rapp.p.t., rapp. e difesa dall'avv. Vincenzo Caturano ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Maddaloni, Via G. Balducci, n. 3, come in atti e
, in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (PEC: , presso i cui uffici, in Via A. Diaz n 11, Email_1 domicilia per legge
RESISTENTI
1 e
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. Controparte_6
CONVENUTO – CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione e cartelle di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2022, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820229003527779/000, notificata il
25.6.2022, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
a) 02820050019096609000 notificata il 25.01.2006;
b) 02820060044581218000 notificata il 06.02.2007;
c) 02820090033881109000 notificata il 25.06.2010;
d) 02820100005012874000 notificata il 03.05.2010;
e) 02820100032443127000 notificata il 14.09.2010;
f) 02820100046448725000 notificata l'01.12.2010;
g) 02820120011286502000 notificata il 21.03.2012;
h) 02820120025836550000 notificata il 02.11.2012;
i) 02820120029310811000 notificata il 07.12.2012;
j) 02820130016749524000 notificata il 06.05.2013;
k) 02820130024451237000 notificata il 28.11.2013.
Deduceva la omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta e la non debenza delle somme per intervenuto annullamento di taluni dei ruoli iscritti tra il 2000 e il 2010 nonché il pagamento delle somme pretese. Eccepiva altresì la prescrizione del credito, maturata anche successivamente all'eventuale notificazione delle cartelle di pagamento e la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
Lamentava la sussistenza di vizi formali dell'atto e della procedura di notificazione.
Tutto ciò premesso, previa sospensione dell'esecutività dei titoli opposti, concludeva come di seguito riportato: “1-l'annullamento del provvedimento di intimazione di pagamento impugnata per tutte le ragioni sopra esposte e nei limiti sopra esposti;
2-dichiararsi che nulla deve la sig.ra per intervenuta prescrizione e/o Parte_1 decadenza delle pretese azionate e per tutte le ragioni sopra esplicate;
2 3-in via subordinata e nel caso di parziale accoglimento del presente ricorso, statuire, rideterminandola, la somma ad oggi dovuta dalla sig.ra Parte_1
4-nel caso in cui il Giudicante si riterrà in tutto o in parte privo di giurisdizione e/o competenza, voglia indicare per ogni pretesa, il Giudice giurisdicente e competente, traslando a questo il giudizio con la concessione di relativo termine per la riassunzione;
5-vittoria di compensi, spese, rimborso contributo unificato, spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
(tutti secondo le aliquote di legge), con attribuzione al sottoscritto difensore costituito che se ne dichiara antistatario.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' , anche quale procuratore della CP_3 società di cartolarizzazione dei crediti, eccependo preliminarmente la tardività della proposta opposizione. Nel merito, deduceva l'applicabilità del termine di prescrizione decennale ai contributi dovuti, in quanto relativi al periodo dal 09/1990 al 06/19292 come accertato dal
Verbale di Accertamento del 13/11/95, e la sussistenza di validi atti interruttivi di competenza dell'agente della riscossione. Chiedeva quindi l'integrale rigetto del ricorso.
Si costituivano nonché l' Controparte_4 Controparte_5
Caserta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito
[...] nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Pur evocato in giudizio non si costituiva il di cui va dichiarata la Controparte_6 contumacia.
Acquisita la documentazione in atti e rinviata per la discussione, la causa è decisa mediante sentenza, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere munito di giurisdizione il giudice tributario, in relazione alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta ed indicate alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j) e k) di cui sopra, in quanto aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
In altri termini, sussiste la giurisdizione del giudice adito con riferimento alla sola cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta, recante n. 028 2010 0032443127000, relativa a crediti di natura contributiva.
Tanto premesso, appare a questo punto opportuno delineare l'articolato sistema di tutele che il contribuente può esercitare, richiamando integralmente la pronuncia della Corte di
Cassazione, sez. VI, del 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n.
3 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del
2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in
4 grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L.
n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse
(giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
5 a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass.
S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
6 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez.
6 n. 14135 del 2019)».
Ebbene, nella specie in esame, la ricorrente ha proposto cumulativamente un'opposizione a ruolo recuperatoria, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. diretta a far valere l'intervenuta prescrizione del credito anche successiva alla eventuale notifica della cartella,
e un'opposizione agli atti esecutivi.
Invero, l'istante ha da un lato contestato la ritualità della notificazione della cartella di pagamento e dedotto di aver avuto conoscenza della stessa solo a seguito dell'intimazione di pagamento. Dall'altro, ha affermato l'intervenuta prescrizione che assume abbia operato nel periodo successivo alla eventuale notificazione del titolo presupposto dall'intimazione di pagamento. Infine, ha dedotto la sussistenza di vizi formali degli atti esecutivi e del procedimento notificatorio, proponendo così anche un'opposizione agli atti esecutivi.
Ciò posto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto il ricorso risulta depositato in data 26.7.2022, in violazione del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il
25.6.2022.
Invece è ammissibile l'opposizione a ruolo recuperatoria, proposta nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 25.6.2022.
7 È poi senza dubbio ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta al fine di far accertare la non debenza delle somme di cui alla cartella per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo.
Venendo a questo punto al merito ed in applicazione del principio della ragione più liquida, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione in relazione al periodo successivo alla notifica della cartella è fondata. Infatti, in seguito alla notifica della cartella di pagamento, effettuata in data 14.9.2010, non vi è prova di validi atti interruttivi della prescrizione decennale applicabile al caso di specie, non avendo l'agente della riscossione nulla provato sul punto.
Risultano infatti depositate esclusivamente le relate di notifica di presunti atti interruttivi quali la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02876201600002797000 e un presunto preavviso di fermo amministrativo avente n. 02880201400010733000. Tuttavia, non risultano prodotti in giudizio i relativi atti sicché non è possibile verificare la rituale interruzione del decorso del termine prescrizionale.
Da tanto consegue che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, il termine di prescrizione era già ampiamente decorso, non essendo documentata la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Né può pervenirsi ad una diversa conclusione pur tenendo in debita considerazione i periodi di sospensione pari a 311 giorni totali, previsti dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11 comma 9 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti esposti, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Quanto alle spese di lite si ritiene che queste, in virtù del principio della soccombenza, vadano poste a carico dell' , preposta alla riscossione del Controparte_4 credito ed all'adozione degli atti interruttivi, e liquidate come in dispositivo.
Mentre, si ritiene vadano compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e l' , tenuto CP_3 conto dell'accoglimento del ricorso fondato sulla prescrizione dei crediti successivamente all'iscrizione a ruolo delle somme, e tra la parte ricorrente e l' Controparte_5
Caserta e il Comune di in ragione della natura della
[...] CP_6 pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
8 a) dichiara la contumacia del Controparte_6
b) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento n.
02820050019096609000; n. 02820060044581218000; n. 02820090033881109000;
n. 02820100005012874000; n. 02820100046448725000; n.
02820120011286502000; n. 02820120025836550000; n. 02820120029310811000;
n. 02820130016749524000; n. 02820130024451237000 in favore del giudice tributario;
c) in accoglimento del ricorso, dichiara la non debenza delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 02820100032443127000 sottesa all'intimazione di pagamento n.
02820229003527779/000 per intervenuta prescrizione;
d) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4 della parte ricorrente che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
e) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e tutte le restanti parti.
Santa Maria Capua Vetere, il 22.10.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
MA VI
9