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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 605 -1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 605-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Mattiace
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Torino, Corso Grosseto n. 156, cap. 10148
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 13.11.2024 ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Corso Grosseto
n. 156, cap. 10148.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dalla parte ricorrente alla società convenuta presso la casa Comunale di Torino ex art. 40 co 8 CCII in data 29 Novembre 2024, stante l'impossibilità di notifica via pec (attestata dalla Cancelleria in data
19.11.2024) e l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale (attestata dall'ufficiale giudiziario in data 29.11.2024).
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
19.11.2024 ed inserita nel fascicolo telematico il 22.11.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo a carico della è pari a euro Controparte_1
2.223.050,76 di cui 2.185.261,76 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” e 37.789,00 a titolo di
“importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”.
L'udienza fissata per il 17.12.2024 è stata rinviata d'ufficio al 20.12.2024.
All'udienza del 20.12.2024 nessuno è comparso per la parte convenuta, la parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del ricorrente che sulla base del decreto ingiuntivo n.
1640/2021, R.G. n. 6094/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 29.12.2021, reso esecutivo in data 03.01.2022 e dal successivo precetto (doc. in atti depositato privo di numerazione), risulta creditore della somma complessiva di 2.706,95 euro;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è in Torino, Corso Grosseto n. 156, cap. 10148 (cfr. visura camerale del 18.11.2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata ai sensi dell'art. 40, co 8, CCII con notifica effettuata dalla parte ricorrente a presso la casa Comunale di Torino in data 29 Novembre 2024, stante l'impossibilità di notifica via pec (attestata dalla Cancelleria in data 19.11.2024) e l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale (attestata dall'ufficiale giudiziario in data 29.11.2024) (nota di deposito del 16.12.2024 in atti);
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata avente quale oggetto sociale, che risulta dalla visura in atti, l'attività di tipografia e la produzione, il commercio e la vendita di tutto quanto attiene al settore pubblicitario) e la mancata prova da parte della convenuta del
2 possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo, occorre osservare peraltro che la situazione debitoria risultante dall'informativa sopra citata dimostra che la convenuta CP_2
non può essere qualificata come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: dal mancato deposito dei bilanci di esercizio in epoca successiva al 2015, anno di inizio dell'attività; dall'incapacità di soddisfare la pretesa creditoria della parte ricorrente nonostante l'ammontare esiguo;
dall'esito negativo di un primo tentativo di esecuzione mobiliare intentata dall'odierno ricorrente in data 05.04.2022 (verbale di pignoramento in atti) nel cui verbale l'ufficiale giudiziario ha attestato di aver rinvenuto presso l'indirizzo della società convenuta solo l'insegna indicante “TPG ” apposta su una Parte_2 saracinesca chiusa e che la società risulta essere chiusa da tempo;
dall'esito negativo di un secondo tentativo di esecuzione mobiliare intentato dall'odierno ricorrente in data
10.04.2024 (verbale di pignoramento in atti) nel cui verbale l'ufficiale giudiziario ha attestato che “né sui campanelli né su buca lettera compare Correnti e meno che meno TPG”; dal mancato funzionamento della pec, riscontrato dalla cancelleria in sede di tentata notifica del ricorso e dall'irreperibilità presso l'indirizzo risultante quale sede legale verificata dall'ufficiale giudiziario al momento della tentata notifica;
dall'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da citata da cui risultano debiti di ammontare pari a CP_2
2.223.050,76 di cui 2.185.261,76 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” e 37.789,00 a titolo di
“importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito di e del ricorrente. CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
3 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, P.IVA_1
Corso Grosseto n. 156, cap. 10148 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 29 aprile 2025 alle ore 14:30 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della
4 società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
5 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23.12.2024
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 605-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Mattiace
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Torino, Corso Grosseto n. 156, cap. 10148
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 13.11.2024 ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Corso Grosseto
n. 156, cap. 10148.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dalla parte ricorrente alla società convenuta presso la casa Comunale di Torino ex art. 40 co 8 CCII in data 29 Novembre 2024, stante l'impossibilità di notifica via pec (attestata dalla Cancelleria in data
19.11.2024) e l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale (attestata dall'ufficiale giudiziario in data 29.11.2024).
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
19.11.2024 ed inserita nel fascicolo telematico il 22.11.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo a carico della è pari a euro Controparte_1
2.223.050,76 di cui 2.185.261,76 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” e 37.789,00 a titolo di
“importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”.
L'udienza fissata per il 17.12.2024 è stata rinviata d'ufficio al 20.12.2024.
All'udienza del 20.12.2024 nessuno è comparso per la parte convenuta, la parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del ricorrente che sulla base del decreto ingiuntivo n.
1640/2021, R.G. n. 6094/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 29.12.2021, reso esecutivo in data 03.01.2022 e dal successivo precetto (doc. in atti depositato privo di numerazione), risulta creditore della somma complessiva di 2.706,95 euro;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è in Torino, Corso Grosseto n. 156, cap. 10148 (cfr. visura camerale del 18.11.2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata ai sensi dell'art. 40, co 8, CCII con notifica effettuata dalla parte ricorrente a presso la casa Comunale di Torino in data 29 Novembre 2024, stante l'impossibilità di notifica via pec (attestata dalla Cancelleria in data 19.11.2024) e l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale (attestata dall'ufficiale giudiziario in data 29.11.2024) (nota di deposito del 16.12.2024 in atti);
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata avente quale oggetto sociale, che risulta dalla visura in atti, l'attività di tipografia e la produzione, il commercio e la vendita di tutto quanto attiene al settore pubblicitario) e la mancata prova da parte della convenuta del
2 possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo, occorre osservare peraltro che la situazione debitoria risultante dall'informativa sopra citata dimostra che la convenuta CP_2
non può essere qualificata come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: dal mancato deposito dei bilanci di esercizio in epoca successiva al 2015, anno di inizio dell'attività; dall'incapacità di soddisfare la pretesa creditoria della parte ricorrente nonostante l'ammontare esiguo;
dall'esito negativo di un primo tentativo di esecuzione mobiliare intentata dall'odierno ricorrente in data 05.04.2022 (verbale di pignoramento in atti) nel cui verbale l'ufficiale giudiziario ha attestato di aver rinvenuto presso l'indirizzo della società convenuta solo l'insegna indicante “TPG ” apposta su una Parte_2 saracinesca chiusa e che la società risulta essere chiusa da tempo;
dall'esito negativo di un secondo tentativo di esecuzione mobiliare intentato dall'odierno ricorrente in data
10.04.2024 (verbale di pignoramento in atti) nel cui verbale l'ufficiale giudiziario ha attestato che “né sui campanelli né su buca lettera compare Correnti e meno che meno TPG”; dal mancato funzionamento della pec, riscontrato dalla cancelleria in sede di tentata notifica del ricorso e dall'irreperibilità presso l'indirizzo risultante quale sede legale verificata dall'ufficiale giudiziario al momento della tentata notifica;
dall'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da citata da cui risultano debiti di ammontare pari a CP_2
2.223.050,76 di cui 2.185.261,76 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” e 37.789,00 a titolo di
“importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito di e del ricorrente. CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
3 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, P.IVA_1
Corso Grosseto n. 156, cap. 10148 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 29 aprile 2025 alle ore 14:30 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della
4 società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
5 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23.12.2024
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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