Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/04/2026, n. 7479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7479 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di reizione cittadinanza italiana n. -OMISSIS- del 20/10/2023 mai notificato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, in data 23 marzo 2021.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha, previo avviso di rigetto, respinto con d.m. 29 settembre 2023 la domanda, a causa del seguente precedente penale del richiedente:
- sentenza del Tribunale di Lecce, irrevocabile il 10/02/2022 per i reati di cui agli art. 81, 337 c.p. ( resistenza a un Pubblico Ufficiale continuato ) e 81, 582 c.p. ( lesione personale continuato ).
III. – Con l’odierno gravame, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia, per l’esistenza del diritto alla cittadinanza per vincolo adottivo, per non
applicazione dei criteri di discrezionalità, per particolare tenuità del fatto, per avvenuta integrazione nella comunità e per insufficienza del solo precedente accertato.
IV. - Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
I. - Il ricorso è infondato.
Si controverte della legittimità del provvedimento con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, a causa della seguente situazione penale:
- sentenza del Tribunale di Lecce, irrevocabile il 10/02/2022 per i reati di cui agli art. 81, 337 c.p. ( resistenza a un Pubblico Ufficiale continuato ) e 81, 582 c.p. ( lesione personale continuato ).
Segnatamente, si contesta la correttezza dell’operato della p.a., che ha respinto la domanda di cittadinanza del ricorrente, inoltrata in quanto figlio adottivo di cittadino italiano, assumendosi che nel caso di specie (il riconoscimento della cittadinanza sarebbe equiparato a quello ius sanguinis per cui) non troverebbero applicazione i criteri di discrezionalità e ritenendosi il solo precedente penale, asseritamente caratterizzato dalla particolare tenuità del fatto, insufficiente a sorreggere l’adottato diniego, anche a fronte del livello di integrazione sociale raggiunto dall’istante.
II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
Anche nel caso di domanda di cittadinanza presentata dallo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (che risiede legalmente nel territorio della Repubblica italiana da almeno cinque anni), ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 9 della legge n. 91/1992, l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, il citato art. 9, comma 1, a tenore del quale, per tutte le fattispecie ivi contemplate, la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
L’ipotesi di cui alla lettera b) de qua di acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, subordinato all’esito positivo della valutazione sottesa all’esercizio del potere discrezionale attribuito all’autorità procedente, è diversa dall’ipotesi di acquisizione dello status da parte del minore straniero adottato da cittadino italiano, disciplinata dall’art. 3 della medesima legge n. 91/1992 e che opera secondo un automatismo previsto introdotto dal legislatore (“ 1. Il minore straniero adottato … acquista la cittadinanza. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge. … ”).
La dilatata discrezionalità nel procedimento concessorio, avviato a seguito della presentazione della domanda ai sensi dell’art. 9, si estrinseca, invece, attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “ concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa ”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
III. - Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere prive di pregio le deduzioni di parte attrice sull’irrilevanza o insufficienza dell’unico precedente penale per giustificare il diniego dello status .
Al riguardo, osserva il Collegio osserva che la condotta tenuta, per il suo disvalore e la quasi concomitanza con il momento della domanda, è stata a ragione presa in considerazione nella valutazione dell’idoneità all’acquisizione dello status , in quanto indicativa di una non compiuta assimilazione dei valori fondamentali del nostro ordinamento.
La condanna disposta nei confronti del richiedente ha ad oggetto fattispecie di reato - resistenza a un pubblico ufficiale, lesione personale a pubblico ufficiale -, che sebbene relative ad una condotta isolata, oltre a risultare particolarmente rilevanti ai fini della concessione della cittadinanza, perché indicativa della mancanza di rispetto delle istituzioni della comunità di cui si aspira a far parte (da questo punto di vista è tutt’altro che irragionevole un giudizio prognostico negativo dell’aspirante cittadino che usa violenza verso e offende un pubblico ufficiale), rientrano, in quanto punite con pena non inferiore nel suo massimo edittale ai tre anni di reclusione, nel novero dei reati automaticamente ostativi al rilascio della cittadinanza persino al coniuge di cittadino, individuati dall’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992 (infatti, tale disposizione, dettata in materia di cittadinanza iure matrimonii , in cui il richiedente vanta un vero e proprio diritto soggettivo, si estende in parte qua necessariamente anche alla fattispecie meno tutelata della cittadinanza per naturalizzazione, in nome dei principi di sicurezza pubblica e civile convivenza sottesi alla stessa).
In generale, con riferimento alla rilevanza ostativa dei pregiudizi penali il legislatore del 1992 ha inteso eliminare qualsivoglia discrezionalità dell’autorità amministrativa in presenza di determinate fattispecie, la cui gravità è stata fissata direttamente ed in via generale ed astratta, sulla base di un requisito oggettivo, rappresentato dalla previsione di una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Per cogliere a pieno il tenore dell’individuazione di tale tetto massimo da parte del legislatore della riforma, basti evidenziare il carattere innovativo della previsione dell’art. 6, comma 2, lettera b) de quo rispetto alla disposizione che ha sostituito, contenuta nell'art. 2 n. 2 della legge 21 aprile 1983, n. 123, che non faceva riferimento alla pena edittale, bensì alla pena irrogata dal giudice penale sulla base della valutazione delle specifiche circostanze del caso concreto.
L’innovazione è stata immediatamente rilevata dalla giurisprudenza, che ha chiarito che “ la norma ora in vigore sposta implicitamente il criterio di valutazione della pericolosità sociale alla peculiare rilevanza della fattispecie incriminatrice, attraverso una generalizzazione del principio che la predetta pericolosità scaturisce da un fatto di reato comunque punibile con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Si tratta, a ben vedere, di una profonda innovazione normativa, sostanzialmente con finalità restrittive, che non può essere considerata come specificazione o, in ogni caso, continuazione logica della previgente disposizione ” (Consiglio di Stato sez. IV n. 1345/1999).
In altri termini, detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per l’aspirante cittadino (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano, salvo l’eventuale successiva sopravvenienza della riabilitazione. Pertanto, questa norma - proprio perché dettata in relazione ad una situazione di maggior favore (in quanto sorretta dall’esigenza di tutela di chi è già cittadino e dell’unità familiare) – va considerata quale norma di tenuta dell’ordinamento che individua gli argini di quell’area del penalmente rilevante travalicati i quali inevitabilmente il potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione, giustapposto all’interesse legittimo pretensivo del richiedente lo status , finisce per essere compresso, a tutela delle regole di civile convivenza e dei valori identitari dello Stato.
Ed in questo senso l’art. 6 citato si applica a fortiori anche alla cittadinanza richiesta ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992 (cfr. Tar Lazio, sez. II quater n. 3582 del 2014; n. 1833 del 2015, 324/2017, secondo un orientamento consolidato del Cons. Stato, espresso inter alia nelle sentenze, sez. III, 1726/19, 8734/2019, 1837/2019, 4151/2021; 4122/2021, condiviso dalla Sezione, v. da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n.; 13002/2023; 12538/2023; 10879/2023; 7143/2023; 3673/2023), cioè limitatamente alla parte in cui individua i reati immediatamente ostativi alla concessione dello status , in ragione del principio de “il più contiene il meno”, per cui se rispetto all’esigenza di tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento anche la pretesa a conseguire la cittadinanza da parte del coniuge del cittadino (che – si ribadisce - vanta un vero e proprio diritto soggettivo) si mostra recessiva, a maggior ragione ciò vale nel caso di concessione della cittadinanza per residenza, fattispecie cui il legislatore riserva una disciplina di minor favore (TAR Lazio, sez. V bis, n. 12538/2023).
Solo in presenza della riabilitazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 in questione, si ha, da un lato, per quanto riguarda la cittadinanza per matrimonio, una riespansione dell’esigenza di tutela dell’unità familiare con automatica rimozione degli effetti ostativi riconnessi alla commissione dei reati specificamente individuati, dall’altro, per quanto riguarda la cittadinanza per concessione per residenza ultradecennale - tenuto conto dell’interpretazione di tipo sistematico fornita costantemente dalla giurisprudenza - un effetto riespansivo che però riguarda l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, non più vincolata da un bilanciamento degli interessi in conflitto compiuto a monte dal legislatore.
Appare chiara dunque, alla luce di tale lettura della norma, la bontà del provvedimento impugnato, visto che l’istante, che ha presentato la domanda di cittadinanza per residenza ultradecennale, è stato condannato per la commissione di reati automaticamente ostativo, senza essere riabilitato prima della conclusione del procedimento concessorio.
La scelta del legislatore, che ha prefissato in via generale ed astratta le cause ostative connesse alla gravità del fatto commesso, preclude sia all’Amministrazione procedente sia al giudice della cittadinanza qualunque margine di apprezzamento discrezionale della significatività della condotta in base alle circostanze del caso concreto o alla pena effettivamente comminata al fine di valutarne l’ostatività o meno alla nazionalizzazione dello straniero.
Fermo quanto testé precisato sul piano teorico, il Collegio ritiene insindacabile il giudizio sfavorevole cui è addivenuta la p.a. anche alla luce delle circostanze del fatto concretamente posto in essere dall’istante, visto che è stato arrestato in flagrante e condannato per avere, durante un servizio di pattuglia finalizzato a far rispettare le misure anti Covid, minacciato agenti di Polizia con una bottiglia di vetro in mano, al fine di opporsi al compimento del loro ufficio, aggrappandosi in seguito alla portiera della volante o dando calci e spintoni per evitare di essere condotto in Questura nonché per avere, una volta giunto in Questura, continuato ad essere violento e dato testate, minacciando un agente e cagionandogli un’abrasione alla gamba destra.
V. - Sul piano della significatività della condotta contestata all’interessato si rileva altresì che la stessa è stata posta in essere in concomitanza dell’ iter procedimentale e della fase di raccolta di tutti gli elementi idonei a condurre una puntuale valutazione del richiedente lo status .
In questa prospettiva dunque, non appare irragionevole la determinazione di cui al decreto impugnato, visto che l’autorità chiamata a valutare la meritevolezza al rilascio dello status ha dovuto tenere conto della riconducibilità all’istante di una condotta penalmente rilevante, accertata con sentenza di condanna, posta in essere il 7 marzo 2021, quindi a ridosso della domanda di cittadinanza del 23 marzo 2021. È chiaro che anche detta circostanza ha finito non irragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio prognostico di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico composito da tutelare, come in premessa individuato, e l’interesse vantato dall’istante, risultato destinatario di un procedimento penale.
È pacifico in giurisprudenza che lo stadio del procedimento penale, la natura del reato commesso, nonché il quando della condotta rispetto al momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta e al procedimento amministrativo sono tutti profili che incidono sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
D’altronde, nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale.
Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque addossata all’istante rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Invero, il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone, altresì, che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; n. 1390/19; n. 3121/2019; n. 7122/19; n 7036/20; sez. VI, n. 3106/2006; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/2021; sez. II quater, n. 12568/2009).
Ebbene, nel caso di specie, l’emersione di pregiudizi penale cronologicamente coevi al procedimento concessorio, in cui viene scandagliato il contegno complessivo dell’istante durante la sua permanenza sul territorio nazionale, ha fornito un quadro personale del richiedente inidoneo a fornire garanzia di un suo proficuo stabile inserimento nell’ambito della comunità nazionale, tale da escludere per il futuro inconvenienti o, addirittura, la commissione di fatti di rilievo penale (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 12568 del 2009).
VII. – Neanche il percorso di integrazione rivendicato dal richiedente è in grado di scalfire il giudizio formulato dalla p.a., visto che al riguardo questa Sezione ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno la significatività di motivi ostativi alla concessione dello status anelato eventualmente riscontrata, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
In altri termini il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4 co. 3 e 5 co 5 T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.
L’inserimento sociale e professionale dell’istante rappresenta un elemento sintomatico di una raggiunta situazione di normalità che consente la permanenza dello straniero in Italia, ma non consiste in una particolare benemerenza tale da indurre la Pubblica Amministrazione a ritenere l’interesse pubblico ad integrare nella comunità nazionale un elemento se ha dimostrato di non condividerne i fondamentali valori di solidarietà e sicurezza.
In altre parole, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
VIII. - In ogni caso, a favore della posizione del ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessata di ripresentare l’istanza nel futuro, già a distanza di un anno dal primo diniego, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario, e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente ” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessata può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
IX. – Alla stregua delle osservazioni sopra formulate, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio, avendo il Ministero legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone.
X. – Il ricorso è conclusivamente respinto.
XI. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TO, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
AN GI, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AN GI | AN TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.