Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2004, n. 13550
CASS
Sentenza 21 luglio 2004

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Ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione (art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2004, n. 13550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13550
Data del deposito : 21 luglio 2004

Testo completo