Sentenza 21 luglio 2004
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione (art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate.
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- 1. Per il licenziamento non è previsto alcun onere di adottare formule sacramentaliAccesso limitatoLuigi Risolo · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2009
- 2. Processo tributario, invalidità sostanziale dell’avviso di accertamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2004, n. 13550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13550 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DEL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER DI, TI AR, ON OL, DE TA TT, CO CI, DE GE RI, ER CI, ER IR, ZZ GI, DE ON QU, EL DI, LA DO, CO AN, BO RT, IL EP, NF UL, LL LE, NG VE, DE RO EP, TA TT, NT CO, tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Filippo Falvella e Raffele Daniele, con i quali elett.te domiciliano in Roma, via Filippo Corridoni, n. 23, presso lo studio dell'avv. Barbara Balboni, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a. in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., avv. prof. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE s.p.a. in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., avv. prof. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
ER DI, TI AR, ON OL, DE TA TT, CO CI, DE GE RI, ER CI, ER IR, ZZ GI, DE ON QU, EL DI, LA DO, CO AN, BO RT, IL EP, NF UL, LL LE, NG VE, DE RO EP, TA TT, NT CO, OT EP e RR AN;
- intimati avverso il ricorso incidentale -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Benevento, n. 00132/2001 depositata il 03 maggio 2001, R.G. n. 0299/1999, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07 aprile 2004 dal Relatore Consigliere Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. prof. Luigi Fiorillo per la Poste Italiane s.p.a.. Udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e la tardività del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con ricorso notificato il 15 aprile 2002 RE DI, CO AR, ON OL, De VI TT, GI CI, De GE RI, ER CI, ER IR, GN GI, De NE QU, GU DI, LA DO, RE AN, ZZ RT, CI EP, ON UL, GI LE, EN VE, DE SS EP, AR TT, AL CO, sulla premessa che era evidente e provato che la loro datrice di lavoro Poste Italiane s.p.a. aveva violato i criteri di selezione per l'accesso all'area quadri di 2^ livello non rispettando la normativa contrattuale in danno di essi ricorrenti, e che le relative statuizioni dei giudici di merito erano quindi parifiche e non costituivano oggetto del presente ricorso, sicché residuava solo la questione del danno da loro subito per perdita di chances, impugnavano in questa sede la sentenza del Tribunale di Benevento di cui in premessa per non aver ritenuto accoglibile la domanda di liquidazione di esso in via equitativa per mancata prova del "nesso eziologico tra mancata selezione e mancata promozione". La Poste Italiane s.p.a. si è costituita senza controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale contro i detti ricorrenti e contro altri due dipendenti, TO EP ed RI BI, affidato ad unico motivo di censura.
MOTIVI DELA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza.
Con l'unico motivo di ricorso principale i succitati dipendenti ricorrenti denunziano erronea, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza, erronea applicazione degli artt. 1126 c.c. e 432 c.p.c.. Deducono, in sintesi: nel caso di specie era emersa la totale assenza di qualsivoglia criterio di scelta del personale da adibire alle mansioni di quadro di 2^ livello oltre la personale diretta individuazione da parte del Direttore di sede e della Sede centrale, sicché il preteso nesso eziologico non poteva essere individuabile;
nessuno dei ricorrenti, pur astrattamente in possesso dei requisiti concorsuali non erano stati messi in condizione di attribuirsi una percentuale di possibilità; non erano neanche oggettivamente indicati i posti messi a concorso, tenuto conto che i titoli preferenziali ben potevano determinare un numero di posti superiore ai due poi coperti nelle sede di Benevento, non potendosi escludere che titoli preferenziali opportunamente valutati determinassero il diritto al ricorso di altri posti con riferimento alla intera Regione Campania;
sulla premessa che uno dei due posti coperti era stato assegnato a dipendente di ex 4^ categoria "addetto al recapito - portalettere", appariva chiaro che i ricorrenti, tutti inquadrati in ex 5^ o 6^ categoria, dovevano essere preferiti perché, alcuni, con diploma di laurea e altri con titolo di studio di scuola media superiore, con maggiore esperienza professionale di servizio, specie in funzione di una selezione diretta ad individuare futuri dirigenti funzionali promuovendi all'area quadri e quindi in via di assumere rilevanti responsabilità all'interno dell'azienda; proprio la situazione di fatto sopra indicata era la prova evidente del pregiudizio subito da essi ricorrenti e da compensare con l'attribuzione di una somma da liquidarsi in via equitativa per la perdita di una concreta possibilità di promozione, come da conteggio analitico sviluppato in ricorso.
Il ricorso è inammissibile per omessa e comunque insufficiente esposizione degli elementi di fatto in violazione dell'art. 366 c.p.c.. Si legge nel ricorso in esame che: le circostanze di fatto, peraltro non contestate, erano state confermate dall'istruttoria; che i giudici di merito avevano accertato la violazione da parte della società dei criteri di selezione di cui alla normativa contrattuale per l'accesso all'area quadri di 2^ livello;
che lucide e motivate erano le sentenze che riconoscevano il diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione di cui alla circolare n. 5 del 7 novembre 1995; che tali statuizioni, pertanto, non costituivano oggetto del ricorso;
che la procedura impugnata era esaurita ab initio con la promozione di due dipendenti postali e la copertura di tutti i posti a concorso;
che la mancata opportunità era rilevante sotto il profilo del danno subito dai ricorrenti;
che non era stata accolta la pretesa di risarcimento del danno da c.d. perdita di chance da valutarsi in via equitativa. Sul motivo di ricorso si legge che: ai ricorrenti era stata preclusa ogni possibilità di carriera;
che i giudici di merito "pur riconoscendo la possibile fondatezza del danno da mancata chance non hanno ritenuto provato il nesso eziologico tra mancata selezione e mancata promozione"; che, non esistendo un criterio di selezione, non era neanche individuabile il detto nesso eziologico. Ed ancora, sul motivo di ricorso, considerazioni e riferimenti sulla esistenza dei titoli in possesso dei ricorrenti e su quelli dei "promossi" e sulle modalità di calcolo del danno determinato ai sensi dell'art. 1226. c.c..
Il ricorso, così formulato, è proposto in violazione dell'art. 366 c.p.c., che prevede nel ricorso per Cassazione "a pena di inammissibilità", fra l'altro (punto 4) "l'esposizione sommaria dei fatti della causa", nel senso che deve ritenersi tale il ricorso che non contenga alcun accenno ai fatti di causa, qualora neppure dai motivi di impugnazione sia possibile desumere gli elementi indispensabili per una conoscenza del fatto sufficiente per una esalta comprensione delle critiche mosse alla sentenza impugnata, tenuto conto che a tale omissione non è neanche consentito ovviare col richiamo a quanto riportato nella sentenza impugnata. Premesso, invero, che nello stesso ricorso si dichiara superflua la prospettazione delle questioni di fatto premesse al richiesto risarcimento del danno, tant'è che le statuizioni di merito, nelle parti in cui dichiaravano il diritto dei ricorrenti ad essere sottoposti ad accertamento professionale, "sono quindi parifiche, e pertanto non costituiscono oggetto del presente ricorso", in realtà non è dato rilevare dal tenore dell'atto qual era l'iter procedurale cui la vertenza si riferiva, se non per accenni, nelle argomentazioni del motivo, ad una selezione prevista da una non meglio specificata circolare 35 del 07 novembre 1995 e ad un accertamento professionale, e con quali modalità l'una e l'altro dovevano essere compiuti;
ed ancora, in base a quali elementi le statuizioni di merito avevano accertato l'asserita violazione della disciplina contrattuale e quale fosse quest'ultima, di quale carriera professionale, se esistente, fossero stati privati i lavoratori, quali fossero le pretese azionate dai lavoratori in origine, e quali di esse, se ve ne erano, non costituivano più oggetto di causa;
quale fosse la c.d. "promozione" ormai non più perseguibile, e quali fossero, se esistenti, le argomentazioni opposte dalla società. Tutto, anche in considerazione del proposto ricorso incidentale avverso quella parte della sentenza di secondo grado che aveva riconosciuto proprio quel diritto dei dipendenti ad essere sottoposti ad accertamento professionale, rimettendo il tutto in discussione.
La citata previsione dell'art. 366 c.p.c. è pur sempre preordinata alla conoscenza, ancorché sommaria, ma necessariamente completa, da parte del giudice di legittimità dei termini in cui la causa è nata e si è svolta nel corso dei giudizi di merito, con riferimento anche agli atti non alla lettura della Corte, per un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettati.
Il ricorso ne è evidentemente carente, e tale carenza, puntualmente rilevata anche dalla società controricorrente, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. La decisione sul motivo principale comporta la inammissibilità per tardività del ricorso incidentale proposto per violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione alla circolare 35/95, e 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Tale ultima inammissibilità consegue alla tardività dell'atto per notifica di esso (17 maggio 2002) oltre l'anno dal deposito della sentenza (03 maggio 2001), in base al principio, consolidato e chiaramente espresso dalla massima che segue, secondo cui "l'inammissibilità del ricorso principale determina l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto tardivamente, cioè oltre il termine (breve o annuale) d'impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio (ai sensi degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.) del ricorso incidentale. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a ricorso incidentale rispettoso solo del termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, inammissibile in quanto sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata con atto separato - come esplicitamente riconosciuto nell'intestazione dello stesso ricorso - e con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore)" (Cass. 01 febbraio 1996, n. 00 881). I ricorsi, così riuniti, pertanto vanno dichiarati inammissibili. Alla reciproca soccombenza consegue l'opportuna compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004