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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 4131/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 09.04.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4131/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. MATONTI Parte_1 P.IVA_1
NICOLA ( ); C.F._1
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_2
( ); C.F._2
( - avv. CARLONE Controparte_2 P.IVA_3
ATTILIO ( ); C.F._3
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 22.08.2024, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 10076202400004253000, notificata il 15.07.2024, per l'importo di € 960.910,26, nella parte afferente cinque avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 40020112000519723000, 40020120006569677000,
40020140005979190000, 40020150000486719000 e CP_ 40020160000045857000, contributi anni dal 2010 al 2016. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti presupposti, nonché la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria e la nullità degli interessi e delle sanzioni per come portati dagli atti impugnati.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio con separate memorie difensive, concludendo come in atti.
Preliminarmente, va rilevato che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 del d.P.R.
62/73, così come il fermo di beni mobili registrati iscritto ex art. 86 dello stesso d.P.R., costituisce un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente di riscossione, sicché dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione che si conclude con sentenza appellabile (Cass. n. 24234/15;
Cass. S.U. n. 15354/15).
Venendo al merito, ragioni di ordine logico-giuridico impongono di procedere al vaglio delle eccezioni di mancata notifica degli atti esattoriali e di prescrizione dei crediti contributivi che, in quanto intimamente connesse, devono essere scrutinate congiuntamente.
Orbene, le S.U. con sentenza 23397/16, che, decidendo sulla questione - definita “di massima di particolare importanza” -, hanno affermato che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un
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titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di CP_ giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”. In altri termini, per la Corte
Regolatrice “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Le S.U., in pratica, sono convenute a tale soluzione sul presupposto che, nell'ambito della giurisprudenza della Corte, nella quale viene da sempre sottolineato che la disciplina della prescrizione è “di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica” (cfr. Cass. 15 luglio 1966, n. 1917
e Cass. 18 maggio 1971, n. 1482), è pacifico che: a) se in base all'art. 2946 cod. civ. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (art. 3, comma 9, legge 335 del
1995 cit.); b) la norma dell'art. 2953 cod. civ. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti (ex multis: Cass. 29 gennaio 1968, n.
285; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710); c) la prescrizione decennale da “actio
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judicati”, prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (tra le tante: Cass. 10 luglio 2014, n. 15765; Cass. 14 luglio 2004, n 13081); d) la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art. 2953 cod. civ. ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna (Cass. 20 marzo 2013, n. 6967; Cass. 10 giugno
1999, n. 5710 cit.); e) il generico riferimento al “diritto” per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve contenuto nell'art. 2953 cod. civ., consente di ritenere che laddove intervenga un giudicato di condanna
(anche generica), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende pure ai coobbligati solidali anche se rimasti estranei al relativo giudizio (vedi, per tutte: Cass. 13 gennaio 2015,
n. 286; Cass. 11 giugno 1999, n. 5762; Cass. 10 marzo 1976, n. 839; Cass.
14 aprile 1972, n. 1173; Cass. 17 giugno 1965, n. 1961; Cass. 17 agosto
1965, n. 1961; Cass. 20 ottobre 1964, n. 2633) e quest'ultimo effetto, all'evidenza, si attaglia solo ad un titolo esecutivo giudiziale. Infine, è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335).
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. L'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma
9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto, a partire dall'1/1/96, a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co.19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai
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fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della abrogazione della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). CP_ Tornando al caso di specie, dagli atti offerti in comunicazione dall e dall è possibile evincere che: Controparte_3
- l'avviso n. 40020112000519723000 risulta essere stato notificato ma, non essendo leggibile la data di ricezione del plico, la stessa va collocata a ritroso quantomeno al momento dell'inoltro dell'atto, coincidente con la data del 17.09.2011; rispetto a essa vi è come primo atto interruttivo l'intimazione n. 10020249003524724000 notificata il 29.01.2024, indubbiamente tardiva;
- l'avviso n. 40020120006569677000 risulta essere stato notificato l'08.01.2013; anche per esso, l'atto successivo notificato è la predetta intimazione, che si colloca oltre il quinquennio di prescrizione;
- l'avviso n. 40020140005979190000 risulta essere stato notificato il
31.10.2014; successivo atto interruttivo è sicuramente la richiesta di dilazione del 07.01.2016 sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente, che vale quale riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c.; si colloca, invece, oltre il quinquennio, pur tenendo conto delle sospensioni da
, il successivo atto di messa in mora costituito dall'intimazione n. Pt_2
10020249003524724000 notificata, come detto, il 29.01.2024;
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- l'avviso n. 40020150000486719000 risulta essere stato notificato il
18.06.2015; atto interruttivo successivo valido è il suddetto riconoscimento del debito del 07.01.2016, mentre tardiva è l'intimazione notificata il
29.01.2024;
- l'avviso n. 40020160000045857000 risulta essere stato notificato il
15.03.2016; l'atto risulta poi oggetto di intimazione n.
10020229001537386000 notificata il 26.05.2022 ovvero oltre il quinquennio di prescrizione pur considerando la sospensione da (scadenza Pt_2
20.01.2022).
In definitiva, va disposto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti previdenziali iscritti nei suindicati avvisi di addebito, in quanto i debiti contributivi iscritti sono attinti da prescrizione estintiva.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il decidente condivide l'orientamento di legittimità secondo cui, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_4
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di
[...] pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (cfr. Cass. n. 7716/22).
Ne deriva la compensazione delle spese processuali tra la parte CP_ ricorrente e l , mentre quelle tra la parte ricorrente e l'agente di
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riscossione sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400004253000, limitatamente ai crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito contrassegnati dai nn.
40020112000519723000, 40020120006569677000,
40020140005979190000, 40020150000486719000 e
40020160000045857000 che dichiara estinti per intervenuta prescrizione;
CP_ 2) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l;
3) condanna l al pagamento delle spese Controparte_3 processuali sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in € 4.201,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi al procuratore attoreo.
Nocera Inferiore, 09.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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