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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 16/01/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RETICO ALFREDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIALUNGA CP_4 C.F._4
FRANCESCA e dell'avv. BARGONI ALESSANDRO ( ) elettivamente C.F._5
domiciliato in VIA DELLA CARRIERA N. 24 FERMO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La propone appello avverso la sentenza n. 170/2023 pubblicata Parte_1
dal Tribunale di Fermo, giudice del lavoro, in data 07.12.2023, con la quale, accertata la violazione del diritto dei ricorrenti alla riassunzione alle dipendenze di dalla proroga Parte_1
pagina 1 di 3 del servizio del 17 marzo 2023 al 17 novembre 2023, la stessa veniva condannata a versare, a titolo risarcitorio, i seguenti importi: a € 16.527,68, a € 17.976,08, a CP_3 CP_1 CP_2
€ 16.357,12 ed a la somma di € 16.986,32, oltre alla rivalutazione monetaria
[...] Controparte_4
secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sulla somma rivalutata per metà importo dalla diffida del 10 maggio 2023 e per l'altra metà dall'8 settembre 2023, sino al saldo effettivo, dedotto quanto percepito dai ricorrenti e per l'espletamento di altre attività lavorative nel CP_1 CP_3
medesimo periodo e quanto beneficato da tutti i ricorrenti a titolo di NASpI, oltre al pagamento delle spese di lite.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza n. 170/2023 emessa il 07.12.2023 dal Tribunale di Fermo sez. lavoro, notificata il 12.12.2023 e, in accoglimento dell'appello, “1) rigettare la domanda dei lavoratori ricorrenti in primo grado perché infondata in fatto e in diritto sia nell'an sia nel quantum, ordinando la restituzione delle somme percepite in forza di essa;
2) accertare che i ricorrenti hanno agito in giudizio con mala fede e, per l'effetto, condannarli oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni da liquidare d'ufficio in misura determinata secondo equità a norma dell'art.
96 c.p.c. Con vittoria o almeno con compensazione delle spese”.
Si sono costituiti nel presente grado gli appellati , , CP_1 CP_3 CP_4
e , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e rappresentando
[...] Controparte_2
l'avvenuto pagamento da parte dell'appellante di quanto in sentenza.
Fissata udienza a trattazione scritta per la data del 14 novembre 2024, la parte appellante non depositava le note ex art. 127 ter c.p.c...
Si ricorda che, ai sensi dell'art.127 ter ultimo comma c.p.c., il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, per cui il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza.
Di conseguenza, in ossequio al disposto di cui all'art. 348 c.p.c. veniva fissata altra udienza di comparizione sempre con la modalità scritta e neppure per tale udienza l'appellante ha provveduto a depositare le note prescritte.
Pertanto, visto l'art. 348, comma 2, c.p.c., l'appello deve essere dichiarato improcedibile, stante l'inattività della parte.
Stante la costituzione in giudizio delle parti appellate, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli pagina 2 di 3 appellati delle spese del presente grado che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 16/01/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RETICO ALFREDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIALUNGA CP_4 C.F._4
FRANCESCA e dell'avv. BARGONI ALESSANDRO ( ) elettivamente C.F._5
domiciliato in VIA DELLA CARRIERA N. 24 FERMO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La propone appello avverso la sentenza n. 170/2023 pubblicata Parte_1
dal Tribunale di Fermo, giudice del lavoro, in data 07.12.2023, con la quale, accertata la violazione del diritto dei ricorrenti alla riassunzione alle dipendenze di dalla proroga Parte_1
pagina 1 di 3 del servizio del 17 marzo 2023 al 17 novembre 2023, la stessa veniva condannata a versare, a titolo risarcitorio, i seguenti importi: a € 16.527,68, a € 17.976,08, a CP_3 CP_1 CP_2
€ 16.357,12 ed a la somma di € 16.986,32, oltre alla rivalutazione monetaria
[...] Controparte_4
secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sulla somma rivalutata per metà importo dalla diffida del 10 maggio 2023 e per l'altra metà dall'8 settembre 2023, sino al saldo effettivo, dedotto quanto percepito dai ricorrenti e per l'espletamento di altre attività lavorative nel CP_1 CP_3
medesimo periodo e quanto beneficato da tutti i ricorrenti a titolo di NASpI, oltre al pagamento delle spese di lite.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza n. 170/2023 emessa il 07.12.2023 dal Tribunale di Fermo sez. lavoro, notificata il 12.12.2023 e, in accoglimento dell'appello, “1) rigettare la domanda dei lavoratori ricorrenti in primo grado perché infondata in fatto e in diritto sia nell'an sia nel quantum, ordinando la restituzione delle somme percepite in forza di essa;
2) accertare che i ricorrenti hanno agito in giudizio con mala fede e, per l'effetto, condannarli oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni da liquidare d'ufficio in misura determinata secondo equità a norma dell'art.
96 c.p.c. Con vittoria o almeno con compensazione delle spese”.
Si sono costituiti nel presente grado gli appellati , , CP_1 CP_3 CP_4
e , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e rappresentando
[...] Controparte_2
l'avvenuto pagamento da parte dell'appellante di quanto in sentenza.
Fissata udienza a trattazione scritta per la data del 14 novembre 2024, la parte appellante non depositava le note ex art. 127 ter c.p.c...
Si ricorda che, ai sensi dell'art.127 ter ultimo comma c.p.c., il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, per cui il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza.
Di conseguenza, in ossequio al disposto di cui all'art. 348 c.p.c. veniva fissata altra udienza di comparizione sempre con la modalità scritta e neppure per tale udienza l'appellante ha provveduto a depositare le note prescritte.
Pertanto, visto l'art. 348, comma 2, c.p.c., l'appello deve essere dichiarato improcedibile, stante l'inattività della parte.
Stante la costituzione in giudizio delle parti appellate, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli pagina 2 di 3 appellati delle spese del presente grado che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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